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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/09/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2383 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
- Avv.to Ernesto Rampini Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Bonura Harald Massimo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.6.2024 a nome di è stata impugnata Parte_1 intimazione di pagamento n. 05720249011011036000 in relazione all'accertamento negativo di due cartelle esattoriali (n. 05720190025000557000 del 20/09/2019 e n.
05720220003083234000 del 11/04/2022 dell'importo rispettivamente di € 32.662,41 ed €
21.208,63, aventi ad oggetto contributi ). CP_1
Il ricorso è stato depositato inizialmente a nome dell'avv. Francesca Bianchini.
In data 1.8.2024 è stato emesso il decreto di fissazione di udienza per il 10.6.2025, disponendo lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Risultano depositate con memoria del 2.8.2024 note di trattazione scritta per l'udienza a firma dell'avv. Bianchini (il deposito è avvenuto pertanto 10 mesi prima dell'udienza e prima della notifica e costituzione dell'ente), nonché, ulteriori note il 9.6.2025, con scritte e richiami a testi religiosi ebraici.
1 All'esito dell'udienza del 10.6.2025, rilevata la illeggibilità della procura e l'assenza del documento di identità del ricorrente è stata fissata l'udienza in presenza al 17.6.2025 disponendo la comparizione personale della parte e dell'avv. Bianchini.
Sono seguite sei “memorie autorizzate ai sensi di legge” intrise di frasi irrilevanti e di argomentazioni inconferenti, in cui l'avv. ha insistito nella richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 12.6.2025 è stata confermata l'udienza in presenza specificando la necessità di
“conferire in presenza con la parte ricorrente e con il procuratore costituito avv. Francesca
Bianchini affinché rendano chiarimenti dirimenti per la prosecuzione del giudizio” .
All'udienza del 17.6.2025 è comparso il sig. dichiarando di presenziare Controparte_2 all'udienza in qualità di nuncio dell'avv. Bianchini;
è stata quindi dichiarata l'assenza ingiustificata del ricorrente e dell'avvocato e la causa rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza dell'8.7.2025.
Sono seguite ulteriori due irriverenti ed inconferenti “memorie autorizzate ai sensi di legge”.
All'udienza dell'8.7.2025 nessuno è comparso per il ricorrente e la causa è stata rinviata all'udienza del 23.9.2025 per la regolarizzazione della procura, onerando nuovamente la parte personalmente e l'avv. Bianchini alla comparizione personale.
Sono state depositate ulteriori tre “memorie autorizzate ai sensi di legge”, nonché mail inoltrate all'indirizzo istituzionale del Giudice.
Con ordinanza del 12.9.2025, resa in altro procedimento sempre patrocinato dall'avv. Bianchini
(RG 1990/2024) e rinviato insieme al presente e ad altri all'udienza del 23.9.2025, è stata confermata la necessità di comparizione personale del difensore specificando che lo stesso - titolare di centinaia di procedimenti pendenti– è stato ripetutamente convocato dinanzi al
Tribunale in relazione a plurime criticità presenti nei procedimenti e che, allo stato, non ha ancora ottemperato a nessuna richiesta di comparizione.
Con “memoria autorizzata ai sensi del codice di procedura civile” del 18.9.2025 si è costituito, in sostituzione dell'avv. Bianchini, l'avv. Ernesto Rampini, il quale ha dichiarato di “far proprio ogni precedente scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento della domanda”.
All'odierna udienza il ricorrente è risultato nuovamente assente e l'avv. Rampini – presente in udienza insieme al collaboratore di studio - ha dichiarato di non essere a Controparte_2 conoscenza delle ragioni dell'assenza e di non aver nulla da riferire, riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti e conclusioni.
2 2. Alla luce del contegno processuale assunto e della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di una valida procura, come già rilevato in altri precedenti del Tribunale emessi nei confronti dei medesimi difensori.
Sul punto si rileva come sia la procura presentata dall'avv. Bianchini che la procura depositata dall'avv. Rampini (di identico contenuto) risultano generiche e non recano la indicazione del giudizio cui si riferiscono.
La procura è stata depositata come atto a sé stante, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Inoltre la parte ricorrente, ripetutamente convocata in udienza, non è mai comparsa senza alcuna giustificazione;
in considerazione dell'intera gestione del contenzioso vi sono ampi motivi per ritenere il mandato inesistente.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le Sezioni Unite con sent. 10/05/2006, n.
10706 hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi- come può ritenersi nel caso di specie stante la ingiustificata mancata comparizione del ricorrente ripetutamente convocato e la nullità della procura -, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 28/05/2019).
Ne consegue che il difensore va condannato in proprio al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione €
52.000 – 260.000) e della attività processuale svolta.
3 4. Ritiene inoltre il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 e 4 c.p.c. sia nei confronti dell'avv. Francesca Bianchini che dell'Avv. Ernesto
Rampini.
Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi pendenti dinanzi al Tribunale patrocinati dall'avv. Bianchini poi sostituita dall'avv. Rampini, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale;
tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati;
l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.
Il contegno processuale assunto, inoltre, risulta ampiamente irriverente (si rimanda al contenuto delle memorie in atti) ed ampiamente abusivo del processo, in violazione di regole deontologiche e processuali.
È evidente che l'azione risulta introdotta dall'avv. Bianchini e poi proseguita dall'avv. Rampini in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna di entrambi ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.500,00 da corrispondere alla controparte oltre ad € 3.500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2383/2024), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini in proprio al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto che si liquidano in € 4.253,00 oltre iva, spese generali e cpa;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini e l'avv. Francesca Bianchini ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c. al pagamento ciascuno di € 1.500 in favore della ed € 3.500 in favore della CP_1 cassa delle ammende
Così deciso in Latina, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2383 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
- Avv.to Ernesto Rampini Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Bonura Harald Massimo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.6.2024 a nome di è stata impugnata Parte_1 intimazione di pagamento n. 05720249011011036000 in relazione all'accertamento negativo di due cartelle esattoriali (n. 05720190025000557000 del 20/09/2019 e n.
05720220003083234000 del 11/04/2022 dell'importo rispettivamente di € 32.662,41 ed €
21.208,63, aventi ad oggetto contributi ). CP_1
Il ricorso è stato depositato inizialmente a nome dell'avv. Francesca Bianchini.
In data 1.8.2024 è stato emesso il decreto di fissazione di udienza per il 10.6.2025, disponendo lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Risultano depositate con memoria del 2.8.2024 note di trattazione scritta per l'udienza a firma dell'avv. Bianchini (il deposito è avvenuto pertanto 10 mesi prima dell'udienza e prima della notifica e costituzione dell'ente), nonché, ulteriori note il 9.6.2025, con scritte e richiami a testi religiosi ebraici.
1 All'esito dell'udienza del 10.6.2025, rilevata la illeggibilità della procura e l'assenza del documento di identità del ricorrente è stata fissata l'udienza in presenza al 17.6.2025 disponendo la comparizione personale della parte e dell'avv. Bianchini.
Sono seguite sei “memorie autorizzate ai sensi di legge” intrise di frasi irrilevanti e di argomentazioni inconferenti, in cui l'avv. ha insistito nella richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 12.6.2025 è stata confermata l'udienza in presenza specificando la necessità di
“conferire in presenza con la parte ricorrente e con il procuratore costituito avv. Francesca
Bianchini affinché rendano chiarimenti dirimenti per la prosecuzione del giudizio” .
All'udienza del 17.6.2025 è comparso il sig. dichiarando di presenziare Controparte_2 all'udienza in qualità di nuncio dell'avv. Bianchini;
è stata quindi dichiarata l'assenza ingiustificata del ricorrente e dell'avvocato e la causa rinviata, per i medesimi incombenti, all'udienza dell'8.7.2025.
Sono seguite ulteriori due irriverenti ed inconferenti “memorie autorizzate ai sensi di legge”.
All'udienza dell'8.7.2025 nessuno è comparso per il ricorrente e la causa è stata rinviata all'udienza del 23.9.2025 per la regolarizzazione della procura, onerando nuovamente la parte personalmente e l'avv. Bianchini alla comparizione personale.
Sono state depositate ulteriori tre “memorie autorizzate ai sensi di legge”, nonché mail inoltrate all'indirizzo istituzionale del Giudice.
Con ordinanza del 12.9.2025, resa in altro procedimento sempre patrocinato dall'avv. Bianchini
(RG 1990/2024) e rinviato insieme al presente e ad altri all'udienza del 23.9.2025, è stata confermata la necessità di comparizione personale del difensore specificando che lo stesso - titolare di centinaia di procedimenti pendenti– è stato ripetutamente convocato dinanzi al
Tribunale in relazione a plurime criticità presenti nei procedimenti e che, allo stato, non ha ancora ottemperato a nessuna richiesta di comparizione.
Con “memoria autorizzata ai sensi del codice di procedura civile” del 18.9.2025 si è costituito, in sostituzione dell'avv. Bianchini, l'avv. Ernesto Rampini, il quale ha dichiarato di “far proprio ogni precedente scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento della domanda”.
All'odierna udienza il ricorrente è risultato nuovamente assente e l'avv. Rampini – presente in udienza insieme al collaboratore di studio - ha dichiarato di non essere a Controparte_2 conoscenza delle ragioni dell'assenza e di non aver nulla da riferire, riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti e conclusioni.
2 2. Alla luce del contegno processuale assunto e della documentazione in atti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di una valida procura, come già rilevato in altri precedenti del Tribunale emessi nei confronti dei medesimi difensori.
Sul punto si rileva come sia la procura presentata dall'avv. Bianchini che la procura depositata dall'avv. Rampini (di identico contenuto) risultano generiche e non recano la indicazione del giudizio cui si riferiscono.
La procura è stata depositata come atto a sé stante, con la conseguenza che non può valere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza S.U. n. 2077/2024 circa la riferibilità della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, al giudizio nel quale risulta prodotta.
Non potendosi ritenere sanato il vizio di nullità della procura alle liti, essendo a sua volta viziata anche la seconda procura, gli effetti previsti dall'art. 182 c.p.c. non si producono e conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Inoltre la parte ricorrente, ripetutamente convocata in udienza, non è mai comparsa senza alcuna giustificazione;
in considerazione dell'intera gestione del contenzioso vi sono ampi motivi per ritenere il mandato inesistente.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, le Sezioni Unite con sent. 10/05/2006, n.
10706 hanno affermato che in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi- come può ritenersi nel caso di specie stante la ingiustificata mancata comparizione del ricorrente ripetutamente convocato e la nullità della procura -, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio (Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 28/05/2019).
Ne consegue che il difensore va condannato in proprio al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (scaglione €
52.000 – 260.000) e della attività processuale svolta.
3 4. Ritiene inoltre il Tribunale sussistano i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 e 4 c.p.c. sia nei confronti dell'avv. Francesca Bianchini che dell'Avv. Ernesto
Rampini.
Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi pendenti dinanzi al Tribunale patrocinati dall'avv. Bianchini poi sostituita dall'avv. Rampini, tutti redatti a stampone - risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale;
tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati;
l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al thema decidendum ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.
Il contegno processuale assunto, inoltre, risulta ampiamente irriverente (si rimanda al contenuto delle memorie in atti) ed ampiamente abusivo del processo, in violazione di regole deontologiche e processuali.
È evidente che l'azione risulta introdotta dall'avv. Bianchini e poi proseguita dall'avv. Rampini in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna di entrambi ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.500,00 da corrispondere alla controparte oltre ad € 3.500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2383/2024), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini in proprio al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente convenuto che si liquidano in € 4.253,00 oltre iva, spese generali e cpa;
- condanna l'avv. Ernesto Rampini e l'avv. Francesca Bianchini ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c. al pagamento ciascuno di € 1.500 in favore della ed € 3.500 in favore della CP_1 cassa delle ammende
Così deciso in Latina, 23.9.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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