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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2964/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2964/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Cristian Maines ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a ZZ (TN) in data 5 maggio 2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ZZ, Parte I, N. 1, Anno 2001, e che dalla loro unione sono nate a Trento le figlie minori (il 17 giugno 2011) e (il 28 novembre 2014). Per_1 Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 255/2024 di data 10 settembre 2024, pubblicata il 10 settembre 2024, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte in data 4 luglio 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno rappresentato che il sig. è socio della società Idro-Elettra Pt_2
s.n.c. di IA e TO RT mentre la sig.ra allo stato, non svolge Pt_1 attività lavorativa.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermi gli obblighi di legge.
PATRIMONIO IMMOBILIARE
2. L'immobile già oggetto della convivenza coniugale, contraddistinto dalla p.m. 5 della p.ed. 1, P.T. 70 II, in CC Lon I e sito in Vallelaghi (TN), via Alla Chiesa n. 1
e in esclusiva proprietà del signor (doc. 5), rimane assegnato alla signora Pt_2
nelle more del trasferimento di cui al successivo punto 3. Pt_1
3. Il signor si impegna a trasferire alla signora la quale accetta, la Pt_2 Pt_1 piena proprietà del bene di cui al precedente punto 2) entro e non oltre il 31 ottobre
2025, mentre quest'ultima si impegna a trasferire entro il medesimo termine al signor il quale accetta, la piena proprietà dell'immobile contraddistinto Pt_2 dalla p.ed. 163, P.T. 388 II, in CC Ciago I, sito in Vallelaghi (TN), fraz. Ciago, Loc.
ND (doc.6). Tali cessioni avverranno senza corresponsione di alcun conguaglio.
4. Le utenze tutte e le imposte relative all'immobile già oggetto della convivenza coniugale saranno a carico della signora a partire dalla data di Parte_1 stipula dell'atto di trasferimento di cui al precedente punto 3.
5. A richiesta della signora il signor provvederà a propria cura - a Pt_1 Pt_2 mezzo di imprese dallo stesso incaricate - e spese alla sostituzione dei serramenti e della caldaia della p.m. 5 p.ed. 1, P.T. 70 II C.C. Lon I;
CONTRIBUTI ECONOMICI
2
6. Il signor si impegna a versare a favore della signora entro il Pt_2 Pt_1 termine di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta omologa della sentenza di divorzio, a titolo di “una tantum” dell'assegno divorzile, la somma di € 80.000,00=;
7. Il signor verserà a titolo di contributo nel mantenimento delle Parte_2 figlie, la somma mensile di euro 400,00=, cadauna, da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat, con accredito sul conto corrente bancario della signora Parte_1
8. Le spese straordinarie delle minori sono poste integralmente a carico del signor
Qualora tali spese vengano sostenute direttamente dalla signora le Pt_2 Pt_1 stesse le verranno rimborsate con cadenza trimestrale ed entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla richiesta.
9. Per quanto riguarda l'individuazione e la concertazione delle spese straordinarie
i genitori si atterranno a quanto previsto nelle Linee Guida approvate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 14.7.2017, da intendersi qui espressamente richiamate.
10. Ai fini della dichiarazione dei redditi il signor provvederà a detrarre il Pt_2
100 % delle spese sostenute.
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
11. Le figlie minori, e , vengono affidate congiuntamente Persona_3 Persona_4 ai genitori.
12. Le figlie minori vivranno con la madre presso la casa coniugale alla stessa assegnata, ove le medesime continueranno a mantenere la loro residenza.
13. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi, ed eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i minori e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si organizzeranno nel migliore dei modi al fine di consentire ai minori di continuare a frequentare regolarmente sia la madre, sia il padre, sia le rispettive famiglie d'origine, ponendo sempre come prioritaria la serenità delle figlie. Fermo altresì l'impegno di ciascun genitore ad avvisare subito
3 l'altro in caso di malattia e/o infortunio delle figlie o di altro evento che riguardi la loro persona.
14. Le figlie minori trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese: il padre andrà a prenderle il sabato mattina entro le ore 9.00 presso la madre e le riconsegnerà alla stessa la domenica sera entro le ore 20.00;
15. Le vacanze estive e Pasquali, i ponti e le festività tutte saranno organizzati di volta in volta tra i genitori, in ragione dei loro impegni e delle esigenze delle figlie.
16. I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori, e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
17. I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle figlie.
18. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte in data 4 luglio 2024) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 255/2024 di data 10 settembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_2 Per_1 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non
4 potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
ZZ (TN) in data 5 maggio 2001, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ZZ, Parte I, N. 1, Anno 2001, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2964/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 giugno 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Cristian Maines ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 25 giugno 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a ZZ (TN) in data 5 maggio 2001, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ZZ, Parte I, N. 1, Anno 2001, e che dalla loro unione sono nate a Trento le figlie minori (il 17 giugno 2011) e (il 28 novembre 2014). Per_1 Per_2
1 I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con sentenza di questo Tribunale n. 255/2024 di data 10 settembre 2024, pubblicata il 10 settembre 2024, con udienza innanzi al Presidente sostituita dal deposito di note scritte in data 4 luglio 2024, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno rappresentato che il sig. è socio della società Idro-Elettra Pt_2
s.n.c. di IA e TO RT mentre la sig.ra allo stato, non svolge Pt_1 attività lavorativa.
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio formulando le seguenti conclusioni:
“
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fermi gli obblighi di legge.
PATRIMONIO IMMOBILIARE
2. L'immobile già oggetto della convivenza coniugale, contraddistinto dalla p.m. 5 della p.ed. 1, P.T. 70 II, in CC Lon I e sito in Vallelaghi (TN), via Alla Chiesa n. 1
e in esclusiva proprietà del signor (doc. 5), rimane assegnato alla signora Pt_2
nelle more del trasferimento di cui al successivo punto 3. Pt_1
3. Il signor si impegna a trasferire alla signora la quale accetta, la Pt_2 Pt_1 piena proprietà del bene di cui al precedente punto 2) entro e non oltre il 31 ottobre
2025, mentre quest'ultima si impegna a trasferire entro il medesimo termine al signor il quale accetta, la piena proprietà dell'immobile contraddistinto Pt_2 dalla p.ed. 163, P.T. 388 II, in CC Ciago I, sito in Vallelaghi (TN), fraz. Ciago, Loc.
ND (doc.6). Tali cessioni avverranno senza corresponsione di alcun conguaglio.
4. Le utenze tutte e le imposte relative all'immobile già oggetto della convivenza coniugale saranno a carico della signora a partire dalla data di Parte_1 stipula dell'atto di trasferimento di cui al precedente punto 3.
5. A richiesta della signora il signor provvederà a propria cura - a Pt_1 Pt_2 mezzo di imprese dallo stesso incaricate - e spese alla sostituzione dei serramenti e della caldaia della p.m. 5 p.ed. 1, P.T. 70 II C.C. Lon I;
CONTRIBUTI ECONOMICI
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6. Il signor si impegna a versare a favore della signora entro il Pt_2 Pt_1 termine di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta omologa della sentenza di divorzio, a titolo di “una tantum” dell'assegno divorzile, la somma di € 80.000,00=;
7. Il signor verserà a titolo di contributo nel mantenimento delle Parte_2 figlie, la somma mensile di euro 400,00=, cadauna, da versarsi anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale Istat, con accredito sul conto corrente bancario della signora Parte_1
8. Le spese straordinarie delle minori sono poste integralmente a carico del signor
Qualora tali spese vengano sostenute direttamente dalla signora le Pt_2 Pt_1 stesse le verranno rimborsate con cadenza trimestrale ed entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla richiesta.
9. Per quanto riguarda l'individuazione e la concertazione delle spese straordinarie
i genitori si atterranno a quanto previsto nelle Linee Guida approvate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 14.7.2017, da intendersi qui espressamente richiamate.
10. Ai fini della dichiarazione dei redditi il signor provvederà a detrarre il Pt_2
100 % delle spese sostenute.
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
11. Le figlie minori, e , vengono affidate congiuntamente Persona_3 Persona_4 ai genitori.
12. Le figlie minori vivranno con la madre presso la casa coniugale alla stessa assegnata, ove le medesime continueranno a mantenere la loro residenza.
13. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi, ed eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i minori e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si organizzeranno nel migliore dei modi al fine di consentire ai minori di continuare a frequentare regolarmente sia la madre, sia il padre, sia le rispettive famiglie d'origine, ponendo sempre come prioritaria la serenità delle figlie. Fermo altresì l'impegno di ciascun genitore ad avvisare subito
3 l'altro in caso di malattia e/o infortunio delle figlie o di altro evento che riguardi la loro persona.
14. Le figlie minori trascorreranno con il padre due fine settimana alternati al mese: il padre andrà a prenderle il sabato mattina entro le ore 9.00 presso la madre e le riconsegnerà alla stessa la domenica sera entro le ore 20.00;
15. Le vacanze estive e Pasquali, i ponti e le festività tutte saranno organizzati di volta in volta tra i genitori, in ragione dei loro impegni e delle esigenze delle figlie.
16. I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori, e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
17. I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle figlie.
18. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (udienza sostituita dal deposito di note scritte in data 4 luglio 2024) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con sentenza n. 255/2024 di data 10 settembre 2024, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento delle figlie minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, Per_2 Per_1 in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per le stesse pregiudizievole, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non
4 potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra le minori ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
ZZ (TN) in data 5 maggio 2001, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ZZ, Parte I, N. 1, Anno 2001, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre
2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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