Ordinanza cautelare 5 agosto 2024
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/03/2026, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04717/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07533/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7533 del 2024, proposto da
NU EF, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Acchioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR CH, FR AR e IE OU PR, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ingiunzione di demolizione n. 85 del 12 marzo 2024 del Comune di Velletri e di ogni altro atto connesso e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LU DO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 28 giugno 2024 e depositato l’11 luglio 2024, NU EF ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione di legge (artt. 29 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 ss.mm.ii.; articolo 15 L.R. Lazio n. 15/2008) e/o eccesso di potere (falsità e/o difetto assoluto dei presupposti) ”), si deduce l’illegittimità della gravata ordinanza, poiché il ricorrente, oltre a non essere l’autore materiale degli abusi, in quanto l’immobile su cui gli stessi insistono sarebbe abusivamente occupato a far data dal 2016, si troverebbe nell’impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione, data la permanenza dell’occupazione abusiva dello stesso.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione di legge (artt. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990), Eccesso di potere (difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti) ”), si lamenta che l’amministrazione comunale “ alla quale era ben nota la situazione nella quale il Sig. EF suo malgrado fosse coinvolto, ha frustrato le sue prerogative partecipative, omettendo di comunicare tempestivamente, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento sanzionatorio ” (così il ricorso a p. 8).
1.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione di legge (articolo 31, comma 3 D.P.R. n.380/2001, articolo 15, comma 5 L.R. Lazio n. 15/2008), Eccesso di potere (difetto di istruttoria, irragionevolezza) ”), si afferma che “ l’ingiunzione impugnata risulta dunque illegittima anche nella parte in cui preannuncia che, in caso di inottemperanza, l’immobile sarà acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune. La sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si riferisce infatti esclusivamente al responsabile dell’abuso, mentre non può operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, come nel caso di specie, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva ” (così il gravame a p. 9).
1.4. Con il quarto (rubricato “ Violazione di legge (articolo 31, comma 4bis D.P.R. n. 380/2001 e articolo 15 L.R. Lazio n.15/2008), Eccesso di potere (erronea valutazione dei fatti e carenza di istruttoria) ”), si prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui preannuncia, in caso di inottemperanza, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, dal momento che “ tale sanzione non potrebbe in alcun modo trovare applicazione posto che è comprovata per tabulas la circostanza per cui il Sig. EF, perdendo il materiale possesso del proprio immobile, sia impossibilitato dal dare esecuzione all’ingiunzione di demolizione ” (così il ricorso a p. 10).
2. Il Comune di Velletri si è costituito in resistenza il 30 luglio 2024.
3. L’istanza cautelare è stata parzialmente accolta con ordinanza del 1° agosto 2024.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 22 gennaio 2025, su richiesta motivata della parte ricorrente, l’esame del merito della causa è rinviato all’udienza pubblica del 22 dicembre 2025.
5. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 – respinta l’ulteriore istanza di rinvio “ ad altra futura [udienza] al fine di dimostrare il completamento delle lavorazioni per la legittimazione dell’immobile de quo (così p. 3 della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente) – la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, con avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., riguardo a profili di possibile inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
6. Può prescindersi dall’esame dell’istanza di rimessione in termini della parte ricorrente per il deposito di documentazione sopravvenuta allo scadere del termine ex art. 73 c.p.a., in ragione della non fondatezza, nel merito – e indipendentemente dal contenuto di tale documentazione, volta a dimostrare “ la piena volontà del Sig. EF di regolarizzare l’immobile oggetto dell’ingiunzione impugnata in questa sede ” (così l’istanza di rimessione in termini del ricorrente del 17 dicembre 2025, a p. 2) – del ricorso.
7. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale e non carattere personale: l’ordinanza di demolizione va, quindi, rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, mentre l’estraneità del proprietario nella realizzazione dell’illecito assume rilevanza non in sede di misura ripristinatoria, bensì nel caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1151).
7.1. Peraltro, nel caso in esame, parte ricorrente ha riottenuto la piena disponibilità dell’immobile a far data del 19 novembre 2024 e ha dimostrato di essersi attivata al fine di demolire ovvero regolarizzare gli abusi oggetto dell’ordinanza di demolizione per cui è causa (essendo irrilevanti le difficoltà tecniche rappresentate, e dunque l’allungamento dei tempi che le stesse hanno comportato, rispetto al diverso tema della legittimità, a monte, dell’ordine di demolizione), con ciò dimostrando di non contestarne il contenuto precettivo, relativamente all’individuazione delle opere e delle norme di legge violate.
8. Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento, poiché, in ragione di quanto osservato nello scrutinio del primo mezzo – nonché di quanto si dirà nell’esame del terzo e del quarto – deve escludersi che il ricorrente abbia assolto all’onere, sullo stesso gravante, di dimostrare che, ove fosse stato reso edotto dell’avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell’amministrazione procedente (cfr., da ultimo, in questo senso, e in tema di ordinanza di demolizione, Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 8316).
9. Il terzo motivo non è meritevole di seguito, in quanto, pur preavvertendo l’acquisizione ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, l’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio non l’ha, all’evidenza, disposta, sicché non può, allo stato, stabilirsi se la condotta dell’amministrazione sia o meno conforme al disposto dell’art. 15, comma 5, della L.R. Lazio 15/2008 (ai sensi del quale “ Non si procede all’acquisizione dell’area ai sensi del comma 2 ma esclusivamente alla demolizione dell’opera abusiva nel caso in cui il proprietario della stessa non sia responsabile dell’abuso ”), dal momento che tale questione si porrà necessariamente a fronte delle future ed eventuali determinazioni che il Comune riterrà di assumere.
10. Analoghe considerazioni debbono essere svolte relativamente alla sanzione pecuniaria oggetto del quarto mezzo, solo prefigurata nell’ordinanza impugnata, ma ad oggi non ancora irrogata.
11. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
12. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale in esame, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
LU DO AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU DO AN | LL IA |
IL SEGRETARIO