Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in (c.f. Parte_1 Pt_1
), in persona del procuratore speciale avv. P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Maria Chiara Marchiori e dall'avv. Enrico Gentile del foro di Padova
(appellante)
nei confronti di
1 con sede in Venezia (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante P.IVA_2 Controparte_2
difesa dall'avv. Carlo Canal e domiciliata in Monselice (Pd) presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: riconfermata ogni eccezione già proposta dall'appellante in primo grado, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1534/2023, pubblicata il 12.09.2023,
1. accertare l'intervenuta prescrizione del diritto della società
[...]
alla restituzione di interessi e competenze pagati in Controparte_1
data anteriore al 10 ottobre 2009, in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio;
2. in ogni caso, rigettare le domande proposte da Controparte_1
[...]
3. condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire, a Parte_1
l'importo di € 184.676,05, oltre interessi dal 21/11/2023 al
[...]
saldo.
Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
per l'appellata:
IN VIA PRELIMINARE:
1) dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello de quo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348
2 bis c.p.c.;
2) dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello de quo, comunque ed in ogni caso, anche ai sensi
e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE:
3) rigettare, perché́ destituito di fondamento, l'appello proposto da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza n. 1534 del Tribunale di Venezia,
[...]
pubblicata in data 12.09.2023 – R.G. 1129/2021 e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
IN VIA SUBORDINATA:
4) rigettare le domande tutte svolte dall'appellante perché́ infondate in fatto e in diritto per le ragioni suesposte;
IN OGNI CASO:
5) condannare parte appellante alla rifusione di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi di giudizio al procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2021, Controparte_1
conveniva davanti
[...] Parte_1
al Tribunale di Venezia, affinché fosse condannata alla restituzione di
Euro 438.763,91.
L'attrice affermava di avere intrattenuto con la convenuta tre rapporti di conto (conto corrente ordinario n. 20457Y e conti anticipi n. 22082A e n.
22344U), in relazione ai quali erano stati compiuti addebiti illegittimi per spese, commissioni e interessi (usurari e illegittimamente capitalizzati).
Si costituiva in giudizio negando Parte_1
di avere compiuto addebiti illegittimi ed eccependo la prescrizione del
3 diritto restitutorio con riferimento ai pagamenti anteriori al 10 ottobre
2009.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1534/2023, depositata il 12 settembre 2023, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la banca a restituire a
[...]
la somma di Euro 123.456,65 “oltre interessi Controparte_1
compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo”, nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 22.457,00 per compensi, oltre accessori.
Il giudice, sulla scorta delle risultanze della relazione del consulente tecnico dott. , accertava addebiti illegittimi per spese, Persona_1
interessi e commissioni, quantificandoli in Euro 179.949,75; poiché il saldo apparente del conto era negativo per Euro 54.493,10, determinava in
Euro 123.456,65 l'importo di denaro che la banca doveva restituire, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2024, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi di
[...]
impugnazione: 1) il giudice aveva errato nel condannare la banca alla restituzione di pagamenti indebiti in presenza del rapporto di conto corrente n. 20457Y ancora aperto e affidato;
2) la verifica degli effetti della prescrizione era stata compiuta dal c.t.u. sul saldo rettificato, anziché sul saldo banca;
3) il Tribunale, recependo i risultati della perizia, aveva errato nel ricorrere al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 t.u.b., non potendosi ritenere che la clausola sugli interessi debitori, contenuta nel contratto del 23 ottobre 1997, fosse nulla perché vi era stato illegittimo esercizio dello ius variandi; 4) il debito restitutorio, al cui pagamento la banca era stata condannata, era di valuta e non di valore, non spettando
4 perciò a la rivalutazione monetaria;
5) Controparte_1
nel liquidare le spese processuali, il giudice non aveva individuato correttamente il valore della controversia e non aveva applicato l'art. 5, 1° co., d.m. n. 55/2014.
L'appellante aggiungeva di avere corrisposto a controparte, in esecuzione della sentenza impugnata, la somma di Euro 184.676,05. Quindi, chiedeva che, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia, fossero respinte le domande proposte da Controparte_1
con condanna dell'appellata a restituire l'importo di Euro 184.676,05, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio chiedendo che Controparte_1
l'appello fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
L'appellata sosteneva che: - i rapporti di conto erano estinti e che, se il c/c ordinario fosse stato ancora aperto, la banca avrebbe potuto produrre in causa la relativa documentazione;
- l'eccezione d'inammissibilità della condanna restitutoria era tardiva, poiché sollevata dalla banca solo negli scritti conclusivi;
- l'indagine circa la natura delle rimesse era stata correttamente condotta con riferimento al saldo rettificato;
- era stato accertato che la banca aveva addebitato interessi in misura diversa da quanto pattuito e non aveva concordato l'entità degli interessi attivi;
- competeva la rivalutazione monetaria, come precisato da Cass. civ. n.
22512/2021; - la regolamentazione delle spese processuali era corretta, poiché il valore della causa andava determinato con riferimento alla domanda.
Con ordinanza 21 giugno 2024 erano fissati i termini di cui all'art. 352
c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
5 0. L'appello è ammissibile, poiché i motivi formulati da
[...]
soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. Parte_1
342 c.p.c.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante sostiene che il giudice non avrebbe dovuto condannarla alla restituzione degli indebiti relativi al rapporto di conto corrente (n. 20457Y), poiché ancora aperto e affidato.
L'appellata afferma, invece, che tutti i conti fossero estinti, spettando alla banca la prova della persistenza del rapporto contrattuale.
Il motivo d'impugnazione non è fondato.
L'onere di provare l'estinzione del conto è in capo al correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, poiché si tratta di fatto costitutivo della domanda. Trova perciò applicazione la regola generale, secondo cui chi agisce in giudizio è onerato di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto esercitato (art. 2697, 1° co., c.c.).
Sennonché tale prova può darsi anche presuntivamente e desumersi dalla condotta delle parti e dalle rispettive difese.
Nella relazione del c.t.u. dott. si legge: Per_1
“il conto corrente ordinario n. 20457 documentato dal II° trimestre 2002
(conto già acceso al primo saldo disponibile) sino al 31.12.2017 (conto ancora acceso all'ultimo saldo negativo disponibile pari ad € 30.174,83 a debito del correntista);
2) il conto corrente anticipi contratti n. 22082 documentato dal
10.04.2003 (accensione) sino alla sua estinzione a saldo 0,00 in data
16.02.2012;
3) il conto corrente anticipi fatture n. 22344 documentato dal 08.07.2004
(accensione) sino al 31.05.2008 (rapporto ancora acceso con saldo a debito della correntista pari ad € 263.848,21)” (pag. 7 della relazione 4 luglio 2022).
6 Dunque, incontestata l'estinzione dei conti anticipi, il conto corrente ordinario era ancora in essere nel 2017 (il c.t.u. indica la data del 31 dicembre 2017, ma l'ultimo estratto conto esibito in causa risale al 30 settembre 2017: v. doc. 5E allegato all'originario atto di citazione).
L'azione è stata esercitata nel 2021. Né l'attrice né la convenuta hanno dedotto, nei rispettivi atti introduttivi, cosa fosse accaduto successivamente al 30 settembre 2017.
Con la memoria istruttoria di replica depositata il 28 settembre 2021, la banca sosteneva che “il conto n. 20457 Y è proseguito anche in data successiva con una diversa numerazione n. 611301.87”, senza fornire ulteriori spiegazioni.
Con ciò la convenuta implicitamente riconosceva che non vi era più un conto numerato 20457Y.
Si tratta allora di comprendere se il conto n. 611301.87 sia effettivamente la prosecuzione, con altra numerazione, del conto 20457Y oppure se sia un conto autonomo.
La banca ha depositato un estratto conto relativo al c/c n. 611301.87, dal cui esame si evince che questo rapporto fu costituito il 1° ottobre 2017 con un saldo iniziale negativo di Euro 30.088,43, che corrisponde al saldo negativo del conto 20457Y alla data del 30 settembre 2017. Nell'ultimo estratto del conto il saldo è indicato come “finale”, mentre nell'estratto relativo al c/c n. 611301.87 è indicato come “iniziale”.
Il conto n. 20457 Y è perciò cessato a fine settembre 2017: il saldo negativo venne girato sul conto n. 611301.87. Tuttavia, che quest'ultimo fosse la continuazione del precedente con diversa numerazione non può dirsi, ed anzi il fatto è smentito dall'esplicita indicazione, nell'estratto, di un “saldo iniziale” al 1° ottobre 2017. Se fosse semplicemente mutata la numerazione, tale dicitura non troverebbe spiegazione.
7 A questo punto spettava alla banca dimostrare che la volontà dei contraenti fosse stata nel senso di considerare unitariamente il rapporto di conto corrente, malgrado la chiusura del primo e l'apertura di un secondo conto. Tale prova è del tutto mancata.
Può perciò concludersi che il conto n. 20457Y fosse senz'altro chiuso nel
2021 (chiusura non formalizzata, ma avvenuta il 30 settembre 2017), allorché promosse il giudizio, con Controparte_1
conseguente ammissibilità della domanda di condanna della banca alla restituzione dell'indebito.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che la verifica degli effetti della prescrizione, la cui eccezione è stata accolta dal
Tribunale di Venezia, sia stata compiuta sul saldo rettificato, anziché sul saldo banca.
L'appellante afferma che l'attrice non aveva richiesto al c.t.u. “di verificare quali rimesse sarebbero intervenute ove non fossero state addebitate competenze indebite” e che l'eliminazione dell'indebito prima dell'individuazione dei pagamenti indebiti irripetibili produce un effetto distorsivo.
Il motivo d'impugnazione non è fondato.
La verifica degli effetti della prescrizione, eccepita dalla banca convenuta, dev'essere condotta dal giudice, attraverso l'ausiliario, impiegando il più appropriato criterio tecnico, essendo irrilevante che esso non sia stato indicato dalle parti. L'attrice aveva domandato la condanna della banca alla restituzione di tutti gli addebiti illegittimi, che deduceva ammontassero ad Euro 438.763,91. Non era onere dell'attrice individuare le rimesse irripetibili perché prescritte e prospettare i criteri da utilizzare per compiere tale individuazione.
Ciò detto, si rileva che il Tribunale, nel recepire i risultati dell'accertamento peritale, si è attenuto alla regola espressa dalla
8 giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui gli effetti della prescrizione devono essere indagati dopo avere depurato i saldi dagli addebiti illegittimi (v. Cass. civ., ord., 16 marzo 2023, n. 7721: “nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”).
Tale orientamento si è ormai consolidato (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 11 aprile 2024, n. 9756) e, poiché è condiviso anche dalla Corte di
Appello di Venezia che ne ha già più volte fatto applicazione, si rinvia alle motivazioni dei plurimi arresti della Corte di Cassazione intervenuti negli ultimi anni.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che il c.t.u., dopo avere accertato che la banca aveva addebitato sul c/c n. 20457Y - dal
1997 fino al momento della pattuizione successiva intervenuta il 7 settembre 2011 - interessi in misura diversa da quanto pattuito a fronte della mancanza di pattuizione di ius variandi, abbia errato nell'applicare il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 t.u.b.
L'appellato sostiene invece che, poiché la banca ha applicato interessi in misura difforme da quanto pattuito, è corretto il ricalcolo ai sensi dell'art. 117 t.u.b.
Il motivo d'impugnazione non può essere accolto.
9 L'appellante pone questione che in astratto potrebbe trovare condivisione
(l'addebito d'interessi in misura difforme rispetto alla clausola negoziale non comporta nullità di quest'ultima, ma più semplicemente la necessità di rideterminazione degli addebiti conformemente alle condizioni pattuite per iscritto), ma che in concreto si rivela priva di conseguenze nella quantificazione del credito restitutorio della correntista.
Infatti, nel periodo non coperto da prescrizione alla data della nuova pattuizione (periodo compreso tra il 10 ottobre 2009 e il 7 settembre
2011), il saldo del conto corrente ordinario n. 20457Y è sempre stato attivo. Ciò si desume dalla tabella 18 allegata alla relazione peritale.
In detto periodo il c.t.u. ha applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 t.u.b., ma ciò ha fatto con riferimento agli interessi attivi spettanti alla correntista, perché per l'appunto il saldo rettificato era divenuto dal 2008 positivo (con riferimento al quarto trimestre 2010 sono stati lasciati, nella ricostruzione del conto, gli interessi passivi nella misura addebitata dalla banca di Euro 1.091,98 con eliminazione del solo effetto anatocistico, poiché la correntista non aveva prodotto in causa il relativo estratto conto).
L'applicazione del tasso sostitutivo agli interessi attivi è legittima poiché, come indicato in motivazione dal Tribunale, non vi era stata pattuizione scritta della loro misura.
4. Merita invece accoglimento il quarto motivo d'impugnazione, con cui la banca si duole del riconoscimento, da parte del Tribunale, della rivalutazione monetaria sul credito restitutorio.
La decisione del Tribunale, peraltro priva di motivazione, è errata.
Il credito restitutorio della correntista nei confronti della banca, che ha compiuto in conto addebiti illegittimi, è credito di valuta e non di valore.
Sono perciò dovuti gli interessi nella misura richiesta dall'attrice
(“interessi legali”), non anche la rivalutazione monetaria.
10 È appena il caso di aggiungere che l'appellata mai ebbe a dedurre un maggiore danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (norma applicabile ai debiti di valuta), che comunque rimarrebbe indimostrato, sicché neppure compete la differenza tra la svalutazione monetaria e gli interessi legali (come l'appellata parrebbe sostenere, richiamando nella comparsa di costituzione la sentenza 9 agosto 2021, n. 22512 della Corte di Cassazione, che per l'appunto si è occupata dell'art. 1224 c.c.).
5. Fondata è altresì la doglianza della banca appellante relativa alla liquidazione delle spese processuali, compiuta dal Tribunale di Venezia senza operare alcuna compensazione parziale, prendendo a riferimento lo scaglione di valore Euro 260.000 - 520.000, sebbene la domanda fosse stata accolta per l'importo capitale di Euro 123.456,65 (a fronte di una pretesa di Euro 438.763,91).
Le spese processuali devono essere comunque regolate nuovamente in conseguenza dell'accoglimento del precedente motivo d'impugnazione e a ciò si provvede al punto seguente.
6. In conclusione, l'appello è accolto nei limiti sopra indicati.
Si conferma che il debito restitutorio di Parte_1
nei confronti di ammonta per
[...] Controparte_1
capitale ad Euro 123.456,65. In parziale riforma dell'impugnata sentenza,
l'importo suddetto dev'essere maggiorato esclusivamente degli interessi nella misura legale (art. 1284, 1° co., c.c.) dalla data della domanda al saldo, avvenuto il 21 novembre 2023 (in tale data la banca ha bonificato alla società l'importo complessivo di Euro 184.676,05: v. doc. 3 allegato all'atto di citazione in appello). ha perciò diritto di ottenere da Parte_1
la restituzione della differenza tra Controparte_1
l'importo corrisposto (Euro 184.676,05) e quanto dovuto in forza della riforma dell'impugnata sentenza.
11 Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per un quarto compensate (atteso il parziale accoglimento dell'appello) e per i rimanenti tre quarti devono essere rifuse dall'appellante all'appellata.
Le spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000, e ciò in applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale, rimangono interamente a carico della banca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 413/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei Parte_1
confronti di (appellata), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 1534/2023 pronunciata dal Tribunale di Venezia, dichiara che sul credito restitutorio di Euro 123.456,65 per capitale, come già accertato a favore di con la suddetta Controparte_1
sentenza, sono dovuti da Parte_1
esclusivamente gli interessi nella misura legale (art. 1284, 1° co., c.c.) dal 5 febbraio 2021 al 21 novembre 2023;
2) condanna a restituire a Controparte_1 [...]
la differenza tra Euro 184.676,05 e Parte_1
quanto dovuto ai sensi del capo che precede, maggiorata degli interessi al saggio legale dal 22 novembre 2023 al saldo;
3) condanna a rifondere a Parte_1
tre quarti delle spese processuali, che CP_1 Controparte_1
liquida per l'intero come segue: per il primo grado di giudizio in Euro
12 14.103 per compensi e in Euro 1.686 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in
Euro 9.991 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per il rimanente quarto;
4) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale di Venezia,
a carico di Parte_1
Venezia, 10 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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