TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN Sezione Civile
Il Tribunale di IN in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1334/25 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. De Cesaris Eugenia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pietro Stefano e Spaziani Controparte_1
Giuseppe giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole minorenne nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza dell' 8/7/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/6/25 aveva chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia nata fuori del matrimonio ( il 16/2/18 ), anche con istanza di emissione Per_1 dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., esponendo in proposito quanto segue:
1 “1. Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva iniziata nel 2010 nell'ambito della quale è nata la figlia
(C.F. ), il 16/02/2018 in Ponderano (BI).
2. Per incomprensioni Persona_2 C.F._1 insanabili il 09.01.2025 i genitori interrompevano la relazione e la convivenza e la ricorrente si trasferiva temporaneamente con la figlia dalla ex casa familiare di SU (via La Mola n. 21), presso la sua famiglia di origine in Alatri, proprio al fine di avere un maggior supporto con la bambina, in attesa di reperire altro idoneo assetto abitativo.
3. La Sig.ra è stata costretta a detto trasferimento atteso che il Sig. Parte_1 [...]
aveva ripreso la relazione extra-unione con persona con cui ha avuto una figlia non legalmente CP_1 riconosciuta ed ha introdotto alla figlia immediatamente e senza gradualmente parteciparla, questa Per_1 persona e la sorella unilaterale, ingenerando nella piccola grande confusione ed incertezza, tant'è Per_1 che la bambina chiedeva alla madre se lei fosse la sua vera madre.
4. Peraltro, il Sig. ha tenuto con CP_1 sé la figlia minore solo in presenza della suddetta signora e della altra figlia invece di introdurle progressivamente nella vita di e di dedicare del tempo a lei da sola affinché si abituasse alla nuova Per_1 situazione ed alla crisi familiare.
5. Concordemente i genitori decidevano di trasferire la figlia presso la Scuola
Primaria di Alatri - Istituto Luigi Ceci, ove frequenta la classe II, affinché la ricorrente potesse accompagnarla a scuola e pure beneficiare del supporto della propria sorella e dei propri genitori (nonni materni). La bambina è stata felice di cambiare scuola ove si è immediata integrata con ottimo profitto.
6. Il Sig. Controparte_1 dal trasferimento in Alatri di madre e figlia ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia ed al reperimento di altro assetto abitativo per loro, limitandosi a sporadici versamenti di importi irrisori mediamente pari a circa € 100,00 mensili (€ 90,00 per il mese di febbraio, € 100,00 il 10.03.2025, € 100,00 il 01.04.2025 e
€ 150,00 il 02.05.2025) e non ha provveduto a pagare o rimborsare la madre per le spese odontoiatriche per un importo di € 1.352,00 che la ricorrente ha finanziato con la versando € 168,00 per 8 mensilità dal CP_2 novembre 2024 (doc. 9). All'attualità sono rimaste da pagare due mensilità (giugno e luglio – doc. 9 pag. 2) ma la Dentista Dott.ssa Lucia Lisi sta predisponendo un nuovo distanziatore ed il relativo preventivo.
7. In sostanza, i versamenti del padre non sono neppure sufficienti a pagare i ratei mensili delle spese odontoiatriche.
8. Ciò ha cagionato e cagiona serissime difficoltà economiche alla ricorrente che non ha potuto cercare altro assetto abitativo e si vede costretta a rimanere in casa con la sua famiglia di origine ove la figlia non ha propri spazi o una sua cameretta e per tale ragione si rende necessario un provvedimento urgente ed indifferibile. Infatti, in detta abitazione sita in Alatri, via XII Marie n. 14, appartamento di circa 110 mq, vivono già oltre ai genitori della ricorrente, anche la sorella ( ) il di lei compagno e la loro figlia di un Persona_3 anno e mezzo.
9. Il Sig. lavora per (già ) presso la sede di IN Controparte_1 Parte_2 CP_3 con contratto a tempo indeterminato percependo stipendio mensile mediamente pari a circa € 2.000,00 per 14 mensilità e con un premio di produzione nel mese di luglio di circa € 6.000,00. 10. La Sig.ra Parte_1
lavora con contratto part-time di due ore giornaliere per sei giorni settimanali presso il Blu Bar di Alatri di
[...]
LA CH con stipendio mensile variabile a seconda delle ore lavorate tra € 389,00 ed € 420,00 (doc.ti
2 6, 5 e 7). 11. Nella determinazione dell'assegno di contribuzione al mantenimento della figlia da porsi a carico del padre va considerata, oltre alla necessità per la madre di reperire altro assetto abitativo (pagando cauzione e canone locativo ed arredi e suppellettili per i bisogni primari), anche la circostanza che è la stessa madre ad assumere tutti i compiti di cura della figlia e che, al fine di prendersi cura della figlia minore, può svolgere poche ore di lavoro al giorno. 12. Inoltre, la Sig.ra chiede che il Sig. Parte_1 [...]
le rimborsi il 50% della spesa per cure odontoiatriche per le quali ella ha stipulato finanziamento CP_1
CODIFIS per un importo pari a € 675,00 (€ 1.350,00:2) come da fattura e prospetto finanziamento che si depositano quale doc. 9. 13. Stante il fallimento di ogni tentativo conciliativo e le serie difficoltà economiche incontrate, la Sig.ra si vede costretta ad adire il Tribunale di IN per ottenere, anche in via Parte_1 urgente, la regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia minore.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni di merito: “ • l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori;
• i seguenti tempi di permanenza con il genitore non collocatario: o a fine settimana alternati prelevandola alle ore 21.00 del venerdì e riaccompagnandola ad Alatri dalla madre alle ore 22.00 della domenica;
o nelle settimane in cui il padre ha turni di lavoro di mattina, per due pomeriggi infrasettimanali in mancanza di accordo il mercoledì ed il venerdì mentre nei periodi in cui ha turni pomeridiani per un pernotto infrasettimanale oltre che nel fine settimana;
o per tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, la Vigila di Natale o il giorno di Natale, e sempre ad anni alterni, per due giorni consecutivi che comprendano il Capodanno o l'Epifania; o per tre giorni consecutivi in occasione della
Pasqua che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; o nel periodo estivo i genitori terranno con sé la figlia per 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi ed in luogo di villeggiatura, in periodo da concordare entro il 31 giugno di ogni anno;
o la bambina trascorrerà con i genitori il giorno del rispettivo compleanno ed il suo compleanno sarà trascorso per metà giornata con ciascun genitore. • che il sig. versi alla Sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia assegno perequativo mensile di importo non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00), da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
• che i genitori contribuiscano nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo/ricreative per la figlia con obbligo di rimborso in favore del genitore che le ha Persona_2 sostenute, in conformità al Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli concordato tra il Tribunale di
IN e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IN e sottoscritto il 15.12.2017 e per quanto non ivi previsto , dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27 Novembre 2017; • che la madre percepisca interamente l'Assegno Unico per la figlia;
• ordinarsi al Sig. di Parte_1 Controparte_1 rifondere alla ricorrente il 50% delle spese odontoiatriche sinora sostenute per la figlia per un importo di €
3 675,00 (doc. 7).”. Formulava altresì la seguente domanda di emissione di provvedimenti indifferibili: “In via d'urgenza ex art. 473 bis.15. c.p.c. ➢ l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre in Alatri e con esercizio disgiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori;
➢ a carico del padre Sig. , il Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente di assegno perequativo di contribuzione al mantenimento della figlia non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00) ed il pagamento del 50%, delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo/ricreative per la figlia con obbligo di rimborso in favore del genitore che le ha Persona_2 sostenute, in conformità al Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli concordato tra il Tribunale di
IN e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IN e sottoscritto il 15.12.2017 e per quanto non ivi previsto , dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27 Novembre 2017; ➢ i seguenti tempi di permanenza con il genitore non collocatario: - a fine settimana alternati prelevandola alle ore 21.00 del venerdì e riaccompagnandola ad Alatri dalla madre alle ore 22.00 della domenica;
- nelle settimane in cui il padre ha turni di lavoro di mattina, per due pomeriggi infrasettimanali in mancanza di accordo il mercoledì ed il venerdì mentre nei periodi in cui ha turni pomeridiani per un pernotto infrasettimanale oltre che nel fine settimana;
- per tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, la
Vigila di Natale o il giorno di Natale, e sempre ad anni alterni, per due giorni consecutivi che comprendano il
Capodanno o l'Epifania; - per tre giorni consecutivi in occasione della Pasqua che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - nel periodo estivo i genitori terranno con sé la figlia per 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi ed in luogo di villeggiatura, in periodo da concordare entro il 31 giugno di ogni anno;
- la bambina trascorrerà con i genitori il giorno del rispettivo compleanno ed il suo compleanno sarà trascorso per metà giornata con ciascun genitore. ➢ ordinarsi al Sig. il rimborso alla Controparte_1
ricorrente del 50% delle spese odontoiatriche sinora sostenute per la figlia per un importo di € 675,00 (doc.
9).”.
Col provvedimento del 9/6/25 di fissazione sia dell'udienza ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c. che di quella ex art. 473-bis.21 c.p.c. il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso “non v'è allo stato la prova del rapporto di genitorialità delle parti verso la minorenne ( è all'uopo necessaria la produzione di un estratto dell'atto di nascita della Persona_2 minore ), presupposto di proponibilità della presente azione giudiziale” e rigettava l'istanza attrice ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c.. La poneva rimedio alla predetta criticità Parte_1 con il deposito del 20/6/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio già in relazione all'udienza ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c. con memoria di costituzione del 7/7/25, con la quale
4 svolgeva contrapposte allegazioni e deduzioni difensive e concludeva, nel merito, come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di IN, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) Affidare la figlia minore secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) I genitori, Parte_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza assumendone i relativi oneri;
3)Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4)Il sig. , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore , Controparte_1 Persona_2 corrisponderà alla sig.ra , a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Parte_1 mensile di € 150,00 (€ centocinquanta/00), oltre le spese straordinarie al 50% come disciplinate secondo il
Protocollo intercorso tra il Tribunale di IN e l'Ordine degli Avvocati di Frosionone allegato alla presente comparsa formandone parte integrante. 6)L'assegno unico, in favore della figlia, verrà percepito interamente dalla sig.ra . 7)Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia , dal Venerdì alle 21,00 Parte_1 CP_1 Per_1 alla domenica alle 22,00, a settimane alterne quanto il padre ha i turni di lavoro pomeridiani;
il mercoledì ed il venerdì dalle 14,00 alle 21,00 a settimane alterne quando il padre ha i turni di mattina. 8)Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, la cena della vigilia con la madre ed il pranzo del 25 con il padre e poi, ad anni alterni, dal giorno 26 alla mattina del 31 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre sino all'Epifania con l'altro genitore. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo del 25/4, del
1/5, del 2/6, del 15/8. 9) Il padre, inoltre, concorderà con la sig.ra un periodo, durante l'estate, in Parte_3 cui starà con la figlia 15 giorni anche consecutivi da determinarsi secondo i turni di lavori e le ferie concesse.
10)Alle cerimonie sacramentali ed ai relativi pranzi nonchè alle feste di compleanno della minore potranno partecipare entrambi i genitori e le rispettive famiglie. I nonni materni e paterni avranno il diritto di visita della minore. I coniugi hanno, comunque, l'obbligo di rendersi reciprocamente reperibili per qualsiasi esigenza afferente i loro figli. 11)La casa famigliare, condotta in locazione, resterà assegnata al padre anche alla luce dell'allontanamento volontario da parte della sig.ra .”. Parte_1
All'udienza dell'8/7/25 le parti, presenti anche personalmente, raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la figlia : “1) affidamento condiviso di Per_1 [...]
ai due genitori e suo collocamento prevalente, e quindi residenza anagrafica, con la madre in Alatri Per_2
( FR ); 2) diritti-doveri del padre di tenere con sé la figlia nei periodi ordinari dell'anno come segue: a settimane alterne, nella settimana in cui il sig. ha il turno lavorativo di mattina il medesimo terrà con sé CP_1 Per_1 ogni martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 21.30, la settimana successiva in cui avrà il turno lavorativo di pomeriggio il sig. terrà dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica;
nel periodo CP_1 Per_1
5 estivo starà con il padre per due settimane anche non consecutive tra loro previo avviso entro il 31 Per_1 maggio di ogni anno mentre per il corrente anno le parti hanno già raggiunto l'accordo per cui starà Per_1 con il padre da domenica 10 agosto a domenica 24 agosto, festività pasquali e natalizie da regolare con il criterio dell'alternanza; 3) attribuzione alla sig.ra dell'A.U.U. erogato dall'INPS per Parte_1 Per_1 ed avente l'attuale importo di circa € 235,00 mensili;
4) obbligo del sig. di contribuire al mantenimento di CP_1
corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ( e per il corrente mese entro il Per_1 Parte_1
21 luglio 2025 ) la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale monetaria ISTAT nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per con richiamo al Protocollo del Tribunale di IN;
5) Per_1 definizione conciliativa dell'arretrato per le spese odontoiatriche ammontante ad oggi ad € 300,00 in rate mensili da € 75,00 ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese da settembre 2025.”.
I difensori delle parti quindi concludevano congiuntamente in conformità, chiedendo l'accoglimento delle predette condizioni concordate dalle parti. Il
Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le stesse all'udienza dell'8/7/25 sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per Per_1
l'effetto le recepisce come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di Parte_1
e in relazione alla loro figlia nata fuori del matrimonio Controparte_1 [...]
come da condizioni concordate dalle parti all'udienza dell'8/7/25, Per_2 sopratrascritte, che vengono recepite e fatte proprie dal Tribunale;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in IN, il 22/7/25.
Il Presidente
Il Giudice rel. ( dr. Marcello Buscema )
( dr. Fabrizio Fanfarillo ) 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IN Sezione Civile
Il Tribunale di IN in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1334/25 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. De Cesaris Eugenia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pietro Stefano e Spaziani Controparte_1
Giuseppe giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione contenziosa della responsabilità genitoriale di prole minorenne nata fuori del matrimonio, in seguito trasformata in consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza dell' 8/7/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/6/25 aveva chiesto la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti verso la loro figlia nata fuori del matrimonio ( il 16/2/18 ), anche con istanza di emissione Per_1 dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., esponendo in proposito quanto segue:
1 “1. Le parti hanno intrattenuto una relazione affettiva iniziata nel 2010 nell'ambito della quale è nata la figlia
(C.F. ), il 16/02/2018 in Ponderano (BI).
2. Per incomprensioni Persona_2 C.F._1 insanabili il 09.01.2025 i genitori interrompevano la relazione e la convivenza e la ricorrente si trasferiva temporaneamente con la figlia dalla ex casa familiare di SU (via La Mola n. 21), presso la sua famiglia di origine in Alatri, proprio al fine di avere un maggior supporto con la bambina, in attesa di reperire altro idoneo assetto abitativo.
3. La Sig.ra è stata costretta a detto trasferimento atteso che il Sig. Parte_1 [...]
aveva ripreso la relazione extra-unione con persona con cui ha avuto una figlia non legalmente CP_1 riconosciuta ed ha introdotto alla figlia immediatamente e senza gradualmente parteciparla, questa Per_1 persona e la sorella unilaterale, ingenerando nella piccola grande confusione ed incertezza, tant'è Per_1 che la bambina chiedeva alla madre se lei fosse la sua vera madre.
4. Peraltro, il Sig. ha tenuto con CP_1 sé la figlia minore solo in presenza della suddetta signora e della altra figlia invece di introdurle progressivamente nella vita di e di dedicare del tempo a lei da sola affinché si abituasse alla nuova Per_1 situazione ed alla crisi familiare.
5. Concordemente i genitori decidevano di trasferire la figlia presso la Scuola
Primaria di Alatri - Istituto Luigi Ceci, ove frequenta la classe II, affinché la ricorrente potesse accompagnarla a scuola e pure beneficiare del supporto della propria sorella e dei propri genitori (nonni materni). La bambina è stata felice di cambiare scuola ove si è immediata integrata con ottimo profitto.
6. Il Sig. Controparte_1 dal trasferimento in Alatri di madre e figlia ha omesso di contribuire al mantenimento della figlia ed al reperimento di altro assetto abitativo per loro, limitandosi a sporadici versamenti di importi irrisori mediamente pari a circa € 100,00 mensili (€ 90,00 per il mese di febbraio, € 100,00 il 10.03.2025, € 100,00 il 01.04.2025 e
€ 150,00 il 02.05.2025) e non ha provveduto a pagare o rimborsare la madre per le spese odontoiatriche per un importo di € 1.352,00 che la ricorrente ha finanziato con la versando € 168,00 per 8 mensilità dal CP_2 novembre 2024 (doc. 9). All'attualità sono rimaste da pagare due mensilità (giugno e luglio – doc. 9 pag. 2) ma la Dentista Dott.ssa Lucia Lisi sta predisponendo un nuovo distanziatore ed il relativo preventivo.
7. In sostanza, i versamenti del padre non sono neppure sufficienti a pagare i ratei mensili delle spese odontoiatriche.
8. Ciò ha cagionato e cagiona serissime difficoltà economiche alla ricorrente che non ha potuto cercare altro assetto abitativo e si vede costretta a rimanere in casa con la sua famiglia di origine ove la figlia non ha propri spazi o una sua cameretta e per tale ragione si rende necessario un provvedimento urgente ed indifferibile. Infatti, in detta abitazione sita in Alatri, via XII Marie n. 14, appartamento di circa 110 mq, vivono già oltre ai genitori della ricorrente, anche la sorella ( ) il di lei compagno e la loro figlia di un Persona_3 anno e mezzo.
9. Il Sig. lavora per (già ) presso la sede di IN Controparte_1 Parte_2 CP_3 con contratto a tempo indeterminato percependo stipendio mensile mediamente pari a circa € 2.000,00 per 14 mensilità e con un premio di produzione nel mese di luglio di circa € 6.000,00. 10. La Sig.ra Parte_1
lavora con contratto part-time di due ore giornaliere per sei giorni settimanali presso il Blu Bar di Alatri di
[...]
LA CH con stipendio mensile variabile a seconda delle ore lavorate tra € 389,00 ed € 420,00 (doc.ti
2 6, 5 e 7). 11. Nella determinazione dell'assegno di contribuzione al mantenimento della figlia da porsi a carico del padre va considerata, oltre alla necessità per la madre di reperire altro assetto abitativo (pagando cauzione e canone locativo ed arredi e suppellettili per i bisogni primari), anche la circostanza che è la stessa madre ad assumere tutti i compiti di cura della figlia e che, al fine di prendersi cura della figlia minore, può svolgere poche ore di lavoro al giorno. 12. Inoltre, la Sig.ra chiede che il Sig. Parte_1 [...]
le rimborsi il 50% della spesa per cure odontoiatriche per le quali ella ha stipulato finanziamento CP_1
CODIFIS per un importo pari a € 675,00 (€ 1.350,00:2) come da fattura e prospetto finanziamento che si depositano quale doc. 9. 13. Stante il fallimento di ogni tentativo conciliativo e le serie difficoltà economiche incontrate, la Sig.ra si vede costretta ad adire il Tribunale di IN per ottenere, anche in via Parte_1 urgente, la regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia minore.”. L'attrice formulava quindi le seguenti conclusioni di merito: “ • l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori;
• i seguenti tempi di permanenza con il genitore non collocatario: o a fine settimana alternati prelevandola alle ore 21.00 del venerdì e riaccompagnandola ad Alatri dalla madre alle ore 22.00 della domenica;
o nelle settimane in cui il padre ha turni di lavoro di mattina, per due pomeriggi infrasettimanali in mancanza di accordo il mercoledì ed il venerdì mentre nei periodi in cui ha turni pomeridiani per un pernotto infrasettimanale oltre che nel fine settimana;
o per tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, la Vigila di Natale o il giorno di Natale, e sempre ad anni alterni, per due giorni consecutivi che comprendano il Capodanno o l'Epifania; o per tre giorni consecutivi in occasione della
Pasqua che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; o nel periodo estivo i genitori terranno con sé la figlia per 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi ed in luogo di villeggiatura, in periodo da concordare entro il 31 giugno di ogni anno;
o la bambina trascorrerà con i genitori il giorno del rispettivo compleanno ed il suo compleanno sarà trascorso per metà giornata con ciascun genitore. • che il sig. versi alla Sig.ra a titolo di contribuzione al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia assegno perequativo mensile di importo non inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00), da Persona_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
• che i genitori contribuiscano nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo/ricreative per la figlia con obbligo di rimborso in favore del genitore che le ha Persona_2 sostenute, in conformità al Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli concordato tra il Tribunale di
IN e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IN e sottoscritto il 15.12.2017 e per quanto non ivi previsto , dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27 Novembre 2017; • che la madre percepisca interamente l'Assegno Unico per la figlia;
• ordinarsi al Sig. di Parte_1 Controparte_1 rifondere alla ricorrente il 50% delle spese odontoiatriche sinora sostenute per la figlia per un importo di €
3 675,00 (doc. 7).”. Formulava altresì la seguente domanda di emissione di provvedimenti indifferibili: “In via d'urgenza ex art. 473 bis.15. c.p.c. ➢ l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre in Alatri e con esercizio disgiunto della Persona_2 responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori;
➢ a carico del padre Sig. , il Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente di assegno perequativo di contribuzione al mantenimento della figlia non inferiore a € 500,00 (cinquecento/00) ed il pagamento del 50%, delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo/ricreative per la figlia con obbligo di rimborso in favore del genitore che le ha Persona_2 sostenute, in conformità al Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli concordato tra il Tribunale di
IN e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IN e sottoscritto il 15.12.2017 e per quanto non ivi previsto , dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27 Novembre 2017; ➢ i seguenti tempi di permanenza con il genitore non collocatario: - a fine settimana alternati prelevandola alle ore 21.00 del venerdì e riaccompagnandola ad Alatri dalla madre alle ore 22.00 della domenica;
- nelle settimane in cui il padre ha turni di lavoro di mattina, per due pomeriggi infrasettimanali in mancanza di accordo il mercoledì ed il venerdì mentre nei periodi in cui ha turni pomeridiani per un pernotto infrasettimanale oltre che nel fine settimana;
- per tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da comprendere, ad anni alterni, la
Vigila di Natale o il giorno di Natale, e sempre ad anni alterni, per due giorni consecutivi che comprendano il
Capodanno o l'Epifania; - per tre giorni consecutivi in occasione della Pasqua che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - nel periodo estivo i genitori terranno con sé la figlia per 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi ed in luogo di villeggiatura, in periodo da concordare entro il 31 giugno di ogni anno;
- la bambina trascorrerà con i genitori il giorno del rispettivo compleanno ed il suo compleanno sarà trascorso per metà giornata con ciascun genitore. ➢ ordinarsi al Sig. il rimborso alla Controparte_1
ricorrente del 50% delle spese odontoiatriche sinora sostenute per la figlia per un importo di € 675,00 (doc.
9).”.
Col provvedimento del 9/6/25 di fissazione sia dell'udienza ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c. che di quella ex art. 473-bis.21 c.p.c. il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso “non v'è allo stato la prova del rapporto di genitorialità delle parti verso la minorenne ( è all'uopo necessaria la produzione di un estratto dell'atto di nascita della Persona_2 minore ), presupposto di proponibilità della presente azione giudiziale” e rigettava l'istanza attrice ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c.. La poneva rimedio alla predetta criticità Parte_1 con il deposito del 20/6/25.
Il convenuto si è costituito in giudizio già in relazione all'udienza ex art. 473-bis.15, co. 1, c.p.c. con memoria di costituzione del 7/7/25, con la quale
4 svolgeva contrapposte allegazioni e deduzioni difensive e concludeva, nel merito, come segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di IN, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) Affidare la figlia minore secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, ad Persona_2 entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2) I genitori, Parte_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza assumendone i relativi oneri;
3)Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
4)Il sig. , a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore , Controparte_1 Persona_2 corrisponderà alla sig.ra , a mezzo bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Parte_1 mensile di € 150,00 (€ centocinquanta/00), oltre le spese straordinarie al 50% come disciplinate secondo il
Protocollo intercorso tra il Tribunale di IN e l'Ordine degli Avvocati di Frosionone allegato alla presente comparsa formandone parte integrante. 6)L'assegno unico, in favore della figlia, verrà percepito interamente dalla sig.ra . 7)Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia , dal Venerdì alle 21,00 Parte_1 CP_1 Per_1 alla domenica alle 22,00, a settimane alterne quanto il padre ha i turni di lavoro pomeridiani;
il mercoledì ed il venerdì dalle 14,00 alle 21,00 a settimane alterne quando il padre ha i turni di mattina. 8)Durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, la cena della vigilia con la madre ed il pranzo del 25 con il padre e poi, ad anni alterni, dal giorno 26 alla mattina del 31 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre sino all'Epifania con l'altro genitore. Lo stesso dicasi per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo del 25/4, del
1/5, del 2/6, del 15/8. 9) Il padre, inoltre, concorderà con la sig.ra un periodo, durante l'estate, in Parte_3 cui starà con la figlia 15 giorni anche consecutivi da determinarsi secondo i turni di lavori e le ferie concesse.
10)Alle cerimonie sacramentali ed ai relativi pranzi nonchè alle feste di compleanno della minore potranno partecipare entrambi i genitori e le rispettive famiglie. I nonni materni e paterni avranno il diritto di visita della minore. I coniugi hanno, comunque, l'obbligo di rendersi reciprocamente reperibili per qualsiasi esigenza afferente i loro figli. 11)La casa famigliare, condotta in locazione, resterà assegnata al padre anche alla luce dell'allontanamento volontario da parte della sig.ra .”. Parte_1
All'udienza dell'8/7/25 le parti, presenti anche personalmente, raggiungevano il seguente accordo conciliativo sulle condizioni della regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso la figlia : “1) affidamento condiviso di Per_1 [...]
ai due genitori e suo collocamento prevalente, e quindi residenza anagrafica, con la madre in Alatri Per_2
( FR ); 2) diritti-doveri del padre di tenere con sé la figlia nei periodi ordinari dell'anno come segue: a settimane alterne, nella settimana in cui il sig. ha il turno lavorativo di mattina il medesimo terrà con sé CP_1 Per_1 ogni martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 21.30, la settimana successiva in cui avrà il turno lavorativo di pomeriggio il sig. terrà dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 22:00 della domenica;
nel periodo CP_1 Per_1
5 estivo starà con il padre per due settimane anche non consecutive tra loro previo avviso entro il 31 Per_1 maggio di ogni anno mentre per il corrente anno le parti hanno già raggiunto l'accordo per cui starà Per_1 con il padre da domenica 10 agosto a domenica 24 agosto, festività pasquali e natalizie da regolare con il criterio dell'alternanza; 3) attribuzione alla sig.ra dell'A.U.U. erogato dall'INPS per Parte_1 Per_1 ed avente l'attuale importo di circa € 235,00 mensili;
4) obbligo del sig. di contribuire al mantenimento di CP_1
corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese ( e per il corrente mese entro il Per_1 Parte_1
21 luglio 2025 ) la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale monetaria ISTAT nonché oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per con richiamo al Protocollo del Tribunale di IN;
5) Per_1 definizione conciliativa dell'arretrato per le spese odontoiatriche ammontante ad oggi ad € 300,00 in rate mensili da € 75,00 ciascuna da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese da settembre 2025.”.
I difensori delle parti quindi concludevano congiuntamente in conformità, chiedendo l'accoglimento delle predette condizioni concordate dalle parti. Il
Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le stesse all'udienza dell'8/7/25 sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - morale e materiale - della loro figlia minorenne , e per Per_1
l'effetto le recepisce come in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IN in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di Parte_1
e in relazione alla loro figlia nata fuori del matrimonio Controparte_1 [...]
come da condizioni concordate dalle parti all'udienza dell'8/7/25, Per_2 sopratrascritte, che vengono recepite e fatte proprie dal Tribunale;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in IN, il 22/7/25.
Il Presidente
Il Giudice rel. ( dr. Marcello Buscema )
( dr. Fabrizio Fanfarillo ) 6