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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. NN D'NT Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa NA AE Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1769/2020 del R.G. di questa Corte, promossa
DA
, nata Palermo il 09.01.1949, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scaglione ( Email_1
-opponente-
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cannarozzo Fazzari Roberta,
- resistente-
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. AN OI ( Email_2
- comproprietario convenuto-
E
[...]
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._3 Pt_1
, (C.F. ), nata a [...] l'[...], OI AN,
[...] C.F._4
(C.F. , nato a [...] il [...], , (C.F. C.F._5 Parte_2
, nato a [...] il [...], , (C.F. C.F._6 Parte_3
Con
), nato a [...] il [...], , (C.F. C.F._7 Parte_4
), nata a [...] il [...], , (C.F. C.F._8 Parte_5
1 , nata a [...] il [...] e , (C.F. C.F._9 Controparte_4
) nata a [...] il [...] C.F._10
-comproprietari convenuti contumaci -
Conclusioni per la parte opponente: preso atto delle risultanze della C.T.U. che confermano la fondatezza della domanda di opposizione alla stima, accogliere la domanda della ricorrente , e per gli Parte_1
effetti accertare e dichiarare l'erroneità e la non congruità della stima e della quantificazione dell'indennizzo patrimoniale, non patrimoniale e da occupazione illegittima offerta e disposta ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 nella determina dirigenziale del CP_1
n. 11271 del 19.11.2020, oggi impugnata, con cui si è disposta l'acquisizione al
[...] demanio comunale delle aree ricadenti nelle particelle di cui è comproprietaria la ricorrente, in N.C.T. di foglio 29, nn. 3014 (ex 451/c), 3015 (ex 451/d), 3019 (ex 2779 ex 354), CP_1
3021 (ex 2779/d ex 354), 3024 (ex 452/b), 3026 (ex 452/d), 3029 (ex 2658/b), 3033 (ex
2368/a), 3016 (ex 451/c), 3017 (ex 451/f), 3034 (ex 2368/b), per complessivi mq. 7.498,00.
Per gli effetti ordinare al in persona del Sindaco e l.r. pro tempore il Controparte_1 deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva lorda di €
3.366.786,88, di cui € 1.424.620,00 per indennizzo patrimoniale calcolato al valore venale di € 190 mq, € 142.462,00 pari al 10% del valore venale a titolo di indennizzo forfetario da pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis Comma I DPR 327/2001, oltre all'importo di €
1.799.704,80 a titolo di indennità da occupazione “senza titolo” ex art. 42 bis Comma III
DPR 327/2001 calcolato dal CTU dal 14.08.1995 al 18.11.2020, che, al netto dell'acconto ricevuto per € 932.815,37, giunge ad € 2.433.971,43, e oltre ancora sino alla data del deposito delle somme, oltre ancora gli interessi legali e rivalutazione dalle singole maturazioni annuali sino alla data del deposito delle somme, detratte le somme già pagate e le somme depositate.
In subordine, per gli effetti ordinare al in persona del Sindaco e l.r. pro Controparte_1 tempore il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva lorda di €
2.632.702,40 di cui € 1.114.000,00 per indennizzo patrimoniale calcolato al valore venale di
€ 148,57 mq, € 111.400,00 pari al 10% del valore venale a titolo di indennizzo forfetario da pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis Comma I DPR 327/2001, oltre all'importo di €
2 1.407.302,46 a titolo di indennità da occupazione “senza titolo” ex art. 42 bis Comma III
DPR 327/2001 dal 14.08.1995 al 18.11.2020 (v. paragrafi CTU da 4.2.6 a 4.2.8, pagg. da 31
a 33), che, al netto dell'acconto ricevuto per € 932.815,37, giunge ad € 1.699.887,09, e oltre ancora sino alla data del deposito delle somme, oltre ancora gli interessi legali e rivalutazione dalle singole maturazioni annuali sino alla data del deposito delle somme, detratte le somme già pagate e le somme depositate.
Conclusioni per il convenuto : CP_2 accertare e dichiarare l'erroneità e la non congruità della stima e della quantificazione dell'indennizzo patrimoniale, non patrimoniale e da occupazione illegittima offerta e disposta ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 nella determina dirigenziale del CP_1
n. 11271 del 19.11.2020, oggi impugnata, con cui si è disposta l'acquisizione al
[...] demanio comunale delle aree ricadenti nelle particelle di cui è comproprietaria il ricorrente, in N.C.T. di foglio 29, nn. 3014 (ex 451/c), 3015 (ex 451/d), 3019 (ex 2779 ex 354), CP_1
3021 (ex 2779/d ex 354), 3024 (ex 452/b), 3026 (ex 452/d), 3029 (ex 2658/b), 3033 (ex
2368/a), 3016 (ex 451/c), 3017 (ex 451/f), 3034 (ex 2368/b), per complessivi mq. 7.498,00.
Per gli effetti ordinare al in persona del Sindaco e l.r. pro tempore il Controparte_1 deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva lorda di €
3.366.786,88, di cui € 1.424.620,00 per indennizzo patrimoniale calcolato al valore venale di € 190 mq, € 142.462,00 pari al 10% del valore venale a titolo di indennizzo forfetario da pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis Comma I DPR 327/2001, oltre all'importo di €
1.799.704,80 a titolo di indennità da occupazione “senza titolo” ex art. 42 bis Comma III
DPR 327/2001 calcolato dal CTU dal 14.08.1995 al 18.11.2020, che, al netto dell'acconto ricevuto per € 932.815,37, giunge ad € 2.433.971,43, e oltre ancora sino alla data del deposito delle somme, oltre ancora gli interessi legali e rivalutazione dalle singole maturazioni annuali sino alla data del deposito delle somme, detratte le somme già pagate e le somme depositate.
In subordine, per gli effetti ordinare al in persona del Sindaco e l.r. pro Controparte_1 tempore il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, della somma complessiva lorda di €
2.632.702,40 di cui € 1.114.000,00 per indennizzo patrimoniale calcolato al valore venale di
€ 148,57 mq, € 111.400,00 pari al 10% del valore venale a titolo di indennizzo forfetario da pregiudizio non patrimoniale ex art. 42 bis Comma I DPR 327/2001, oltre all'importo di €
3 1.407.302,46 a titolo di indennità da occupazione “senza titolo” ex art. 42 bis Comma III
DPR 327/2001 dal 14.08.1995 al 18.11.2020 (v. paragrafi CTU da 4.2.6 a 4.2.8, pagg. da 31
a 33), che, al netto dell'acconto ricevuto per € 932.815,37, giunge ad € 1.699.887,09, e oltre ancora sino alla data del deposito delle somme, oltre ancora gli interessi legali e rivalutazione dalle singole maturazioni annuali sino alla data del deposito delle somme, detratte le somme già pagate e le somme depositate.
Conclusioni per l'ente civico convenuto:
Rigettare le domande formulate dalla ricorrente, ritenendo e dichiarando il concorso di colpa di parte ricorrente nella misura del 50% nella produzione del danno risarcibile e
l'intervenuta prescrizione dell'indennizzo da illegittima occupazione per il periodo antecedente il 17.7.2010 e conseguentemente confermare la Determinazione Dirigenziale
n.11271 del 19.11.2020 del Servizio Espropriazioni del Comune di . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con determinazione n. 11271 del 19.11.2020, il ha disposto, a Controparte_1 norma dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile del fondo di proprietà indivisa della opponente in epigrafe, ricadente nelle particelle di distinte al N.C.T. di foglio 29, nn. 3014 (ex 451/c), 3015 (ex 451/d), CP_1
3019 (ex 2779 ex 354), 3021 (ex 2779/d ex 354), 3024 (ex 452/b), 3026 (ex 452/d), 3029 (ex
2658/b), 3033 (ex 2368/a), 3016 (ex 451/c), 3017 (ex 451/f), 3034 (ex 2368/b), per complessivi mq 7.498,00, occupate in via d'urgenza a far data dal 7 luglio 1986, giusta ordinanza n. 53/373/O.
Con la suddetta determinazione, l'indennità risarcitoria spettante ai ricorrenti per il pregiudizio patrimoniale è stata determinata rispettivamente in € 713.310,00 a titolo di pregiudizio patrimoniale;
€ 36.615,50 a titolo di pregiudizio non patrimoniale ed € 172.954,72
a titolo di occupazione fino a tutto il marzo 2020.
2. Avverso la suddetta stima ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 54, T.U. espropriazioni e art. 29, D.Lgs. n. 150 del 2011 e nella qualità di comproprietaria del fondo,
, contestando innanzi tutto l'abbattimento del 50% operato ex art. Parte_1
1227 c.c. dall'ente civico sul valore unitario riconosciuto dallo stesso ente civico in 190 €/mq nonché l'ulteriore abbattimento, nella stessa percentuale, dell'indennizzo patrimoniale e, in secondo luogo, per aver liquidato il risarcimento del danno da occupazione illegittima
4 solamente dal luglio 2010 (ritenendo prescritto il pregresso) e fino al marzo 2020 (nonostante la delibera ex art. 42 bis T.U. cit. fosse stata adottata soltanto nel novembre 2020).
3. Ritualmente instauratosi il contradittorio, con memoria reiettiva depositata il 23 aprile 2021 si è costituito il , concludendo come in epigrafe. Controparte_1
4.Con memoria depositata il 21 aprile 2021, si è altresì costituito il comproprietario
[...]
chiedendo l'accoglimento del ricorso in opposizione già spiegato da CP_2 [...]
. Parte_1
5.Con ordinanza del 7 maggio 2021, questa Corte ha disposto consulenza tecnica, affidata all'Ing. ; quindi, all'udienza del 28 maggio 2025, trattata nelle forme Persona_1 cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
7. Giova innanzi tutto rilevare che con la determinazione n. 11271 del 19.11.2020, il
[...]
ha disposto a norma dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, l'acquisizione, al CP_1
proprio patrimonio indisponibile del fondo di proprietà indivisa della opponente in epigrafe, esteso per complessivi mq. 7.498,00, già occupato in via d'urgenza a far data dal 7 luglio
1986 e successivamente irreversibilmente trasformato, “prendendo atto del pagamento di €
289.391,06 comprensivo di interessi legali calcolati al 20 novembre 2020 … già effettuato mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti spa di ”. CP_1
In merito alla quantificazione dell'indennizzo, il Comune ha richiamato la precedente pec del
27 novembre 2019, con la quale l'indennizzo era stato quantificato in € 713.310,00 a titolo di pregiudizio patrimoniale;
€ 36.615,50 a titolo di pregiudizio non patrimoniale ed € 172.954,72
a titolo di indennizzo per occupazione illegittima calcolata al 30 marzo 2020, evidenziando peraltro che l'importo di € 514.753,05 era stato già corrisposto quale acconto dell'80% giusta
O.S. n. 31/373 del 5 febbraio 1988 e che risultava in atti una ulteriore quietanza per il restante
20% (pari a € 128.688,26).
Con la medesima nota pec del 27 novembre 2019, l'ente civico ha altresì precisato che:
“1. Il valore di mercato delle aree da acquisire è stato assunto per comparazione pari a quello stimato dal C.T.U. nel giudizio innanzi la Corte di Appello n. 2670/2015 … e pertanto nella misura di € 190,00 mq;
5 2.L'indennizzo per occupazione illegittima è stato quantificato considerando prescritto il periodo antecedente il quinquennio dalla data di notifica del ricorso, avvenuta in data
17.7.2015…;
3. Per la quantificazione di tutte le poste sopra indicate (pregiudizio patrimoniale, pregiudizio non patrimoniale, indennizzo per occupazione illegittima) si è tenuto conto di quanto espresso nelle sentenze del TAR Catania n. 1438 del 13.06.2019; n. 1786 del
16.7.2019; n. 2148 del 11.09.2019, n. 2410 del 9.10.2019, n. 2790 del 6.11. 2019 nonché della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2778 del 25.1.2018…”
8. Con il ricorso in opposizione per cui è causa, , comproprietaria pro Parte_1 indiviso del fondo, ha lamentato l'erroneità della quantificazione dell'indennizzo per avere il ritenuto di abbattere del 50% il valore unitario – che in premessa era stato CP_1 quantificato in € 190,00 al mq – in ragione di un addotto concorso di colpa dei comproprietari che non si sarebbero attivati in via giudiziale tempestivamente al fine di regolarizzare la situazione proprietaria, nonché per aver ritenuto prescritto il risarcimento maturato nel quinquennio antecedente al deposito del ricorso al TAR Sicilia Palermo, datata 17 luglio
2015.
9.Costituendosi in giudizio, con la memoria depositata il 23 aprile 2021, il CP_1
, dopo aver confermato il contenuto della nota pec del 27 novembre 2019, ha invero
[...] ribadito di aver ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 1227 c.c. atteso che “parte ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta e ha formulato domanda restitutoria/risarcitoria per la prima volta solo con la proposizione del ricorso innanzi al
TAR il 17 luglio 2015 … il comportamento di colpevole inerzia della ricorrente, che non ha attivato gli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento al fine di interrompere
l'illegittima occupazione, ha di fatto consentito o comunque agevolato la stessa produzione del danno da mancato godimento del bene … e così, calcolato il valore di mercato delle aree da acquisire in misura pari, per comparazione a quello stimato dal CTU nel giudizio iscritto al n. 2670/2015 R.G. … ha valutato nel 50% il concorso di colpa dei proprietari rimesti inerti per 10 anni.”
10. A fronte di tale contestazione, la parte opponente ha eccepito di non essere rimasta affatto inerte avendo invero messo in mora l'ente civico sia il 28 dicembre 2010 che il 17 luglio 2012
(all. n. 11 e 12 al ricorso) e che, in ogni caso, il TAR Sicilia, con la sentenza resa tra le parti,
6 n. 2155/2019, aveva espressamente richiamato i criteri di calcolo previsti dall'art. 42 bis T.U. cit., senza alcun riferimento a possibili abbattimenti di sorta.
11. Giova innanzi tutto osservare che non è contestato tra le parti il valore unitario del fondo, pari a €/mq 190,00 alla data della assunzione della determinazione dirigenziale ex art. 42 bis
T.U. cit. (novembre 2020), né la sua estensione complessiva, pari a mq 7.498,00.
Da tali dati, discendono i seguenti valori per le voci indennitarie e risarcitorie di cui all'art. 42 bis T.U. cit.:
- € 1.424.620,00 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene);
- € 142.462,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% del valore venale ex art. 42 bis c. 1);
- € 1.799.704,88 a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo dall'agosto 1995 al novembre 2020 (pari al 5% del valore venale ai sensi dell'art. 42 bis c. 3, secondo periodo).
12. Come anticipato, l'ente civico ha innanzi tutto ritenuto prescritto il credito risarcitorio maturato nel quinquennio antecedente il 17 luglio 2015, data di deposito del ricorso al TAR
Sicilia Palermo, con il quale i comproprietari avevano chiesto la restituzione del fondo e il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva. Con la sentenza del 5 settembre 2019, passata in giudicato in quanto non appellata, il T.A.R. aveva peraltro precisato che eventuali contestazioni sulla misura dell'indennizzo esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
13.L'ente civico, come anticipato, ha invero contestato l'efficacia interruttiva della prescrizione delle due note extra giudiziali, del dicembre 2010 e del luglio 2012, in quanto non sottoscritte dai comproprietari, bensì esclusivamente dall'avv. PALEOLOGO.
14.Giova, tuttavia, ricordare che l'atto di costituzione in mora può provenire anche dal rappresentante del creditore e che in tale ipotesi non trova applicazione la norma di cui all'art. 1392 c.c., cosicché la procura per costituire in mora il debitore può essere conferita anche verbalmente (Cass. sent. n. 1550/2006; n. 17157/2002 e n. 10090/1998) e può risultare anche da un comportamento univoco e concludente posto in essere dal mandatario, idoneo a rappresentare al terzo debitore che l'atto è compiuto per altro soggetto nella cui sfera giuridica
è destinato a produrre effetti (cfr. Cass. sent. n. 9046/2007; n. 3873/2006; n. 10090/1998).
7 Nel caso di specie, l'avv. PALEOLOGO ha espressamente indicato, nella nota del 28 dicembre 2010, di scrivere “nell'interesse” dei suoi “assistiti”, così facendo riferimento alla procura rilasciatagli a tal fine dai comproprietari, espressamente menzionati.
15.Come anticipato, con nota del 28 dicembre 2010, i comproprietari hanno invitato l'ente civico “a voler comunicare se esiste un provvedimento che abbia previsto l'occupazione di detta area o l'espropriazione” e tanto “prima di dare inizio ad un'azione giudiziaria per ottenere o la restituzione dell'area o l'equivalente in valore oltre rivalutazione e interessi”.
Tale nota, tuttavia, come correttamente osservato dall'amministrazione civica, richiama espressamente soltanto la particella n. 2368 del foglio n. 29, estesa per mq 54 e pertanto, anche a causa della sua genericità, non è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto di credito relativo a fondo complessivamente considerato.
Diversamente deve opinarsi relativamente alla successiva nota del 17 luglio 2012, con la quale i medesimi comproprietari, “constatato che non era stato emesso il provvedimento di espropriazione definitiva né si è proceduto al consequenziale frazionamento per l'esatta quantificazione delle aree interessate dall'opera… preso atto che a titolo di acconto è stata corrisposta la somma di lire 996.700.800 giusto provvedimento sindacale del 5.2.1988 n.
31/393”, avevano invitato “l'ufficio a voler introdurre il frazionamento con l'esatta identificazione delle superfici interessate dall'opera in progetto e voler comunicare le somme ancora spettanti agli eredi…per saldo sia per indennità di occupazione temporanea legittima sia per l'acquisizione delle aree interessate dall'opera in oggetto”, così manifestando inequivocabilmente la volontà di far valere il loro diritto di credito nei confronti dell'ente civico (cfr. ex multis Cass. ord. n. 15714 del 14/06/2018: per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti
- sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore).
16. Da tanto discende che la posta risarcitoria per l'occupazione senza titolo ex art. 42 bis c.
3, secondo periodo, D.P.R. n. 327/2001 cit. deve ritenersi prescritta per tutto il periodo
8 anteriore al quinquennio precedente la notifica della predetta nota del 17 luglio 2012, perfezionatasi, come da avviso di ricevimento agli atti, il 19 luglio 2012.
17. Come anticipato, l'ente civico ha altresì abbattuto del 50% il valore unitario originariamente quantificato in € 190,00 al mq, in ragione dell'addotto concorso di colpa dei comproprietari, dimidiando così sostanzialmente anche le voci indennitarie di cui al c. 1 art. 42 bis cit., sia per il pregiudizio patrimoniale che per quello non patrimoniale.
18.Giova allora osservare che, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sent. 18/07/2025, n. 6372), nel determinare il risarcimento il giudice deve valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza. Così dispone infatti l'art. 30, c. 5 c.p.a., introducendo una regola analoga a quella di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
La giurisprudenza amministrativa (cfr. Adunanza plenaria n. 3 del 23 marzo 2011) ha quindi in più occasioni ritenuto che, rispetto al danno provocato da un provvedimento amministrativo, possa rilevare anche l'eventuale assenza di iniziative giurisdizionali (“ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., l'omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell'esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l'ordinaria diligenza e perciò un fatto da considerare in sede di merito, ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23 marzo 2011, n. 3; cfr. altresì Consiglio di Stato
Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3246).
19.Nel caso di specie, la parte opponente è rimasta sostanzialmente inerte dall'agosto 1995
(quando è terminata l'occupazione legittima iniziata nell'agosto 1986) al luglio 2012, quando, come anticipato, ha rappresentato all'ente civico, per la prima volta, la volontà di far valere il proprio credito, preannunciando che, in difetto, avrebbe adito le vie legali per ottenere la restituzione del bene o il risarcimento del danno.
9 20. La condotta inattiva in parola, mentre non può spiegare alcuna efficacia relativamente alla quantificazione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, fissato ex art. 42 bis, c. 3 primo periodo, T.U. cit., “in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato” stimato al momento della adozione del provvedimento di acquisizione sanante, rileva, invece, ai fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale di cui al c. 1 dell'art. 42 bis cit., dovendo invero tenersi conto della parte di danno che il creditore avrebbe potuto evitare
“usando l'ordinaria diligenza”, ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c..
21.Al fine di individuare una congrua percentuale di abbattimento del risarcimento, deve tenersi conto, come già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che ha espressamente affrontato il tema, che “la qualificazione dell'illecito compiuto dall'Amministrazione ha subito una lunga e complessa evoluzione interpretativa, che ha reso non evidenti la modalità attraverso la quale chi ha subito il danno avrebbe potuto reagire all'azione acquisitiva (illecita) compiuta dal soggetto di natura pubblica e i risultati dell'eventuale iniziativa giurisdizionale rispetto al bene della vita richiesto. Al riguardo si sono pronunciate, con orientamenti in continua evoluzione, la Corte costituzionale, la Corte di Strasburgo, la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza civile, enucleando, dapprima, l'istituto dell'occupazione sanante (Cass. Civ., SS. UU., 26 febbraio 1983, n. 1464), successivamente distinta in occupazione acquisitiva, limitata al caso della sussistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, e occupazione usurpativa, collegata alla trasformazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità (Cass. Civ., ss. uu., 10 giugno 1988, n.
3940). La Corte EDU e successivamente la giurisprudenza nazionale hanno censurato entrambe le ipotesi di espropriazioni indirette (Corte EDU, Causa RR ed altri c. Italia -
Terza Sezione - sentenza 12 gennaio 2006 - ricorso n. 14793/02), ritenendo che la configurazione dell'istituto non fosse in grado di assicurare il principio della prevedibilità e accessibilità della regola giuridica. Analoga evoluzione ha avuto il tema dell'ammissibilità della rinunzia abdicativa (rilevante nel caso di specie), rimasto controverso fino alle recenti sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 2, n. 4 e n. 5 del 2020, e la questione del quantum risarcibile. L'evoluzione legislativa ha visto avvicendarsi l'art. 43 del D.P.R. n. 327 del 2001, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 8 ottobre 2010,
n. 293), e l'art. 42 bis del medesimo d.p.r., introdotto dall'art. 34, comma 1, D.L. 6 luglio
10 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha invece superato il vaglio costituzionale (Corte costituzionale, sentenza 30 aprile 2015, n. 71)”.
22. Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto della condotta tenuta dagli opponenti nel caso concreto e in particolare della loro colposa inerzia dall'agosto 1995 al luglio 2012, appare equo applicare, ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c. alla posta indennitaria in parola, che trova titolo anche nel protrarsi della mancata disponibilità del bene, un abbattimento pari al 30% del valore calcolato in ragione delle variabili del tempo e del valore venale del bene.
23. Nessun abbattimento può essere invece applicato alla posta risarcitoria di cui all'art. 42 bis c. 3, secondo periodo, T.U. cit., che, come anticipato, è stato circoscritto al periodo decorrente dal quinquennio antecedente la prima valida nota interruttiva della prescrizione
(luglio 2012) alla data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante (novembre
2020). Riguardo l'intervallo di tempo così individuato non può infatti, ipotizzarsi nessuna colpevole inerzia rilevante ai sensi dell'art 1227, c. 2 c.c.
24. Alla luce di quanto sopra esposto, le voci indennitarie e risarcitorie di cui all'art. 42 bis
T.U. cit. spettanti alla parte opponente, devono essere così quantificate:
- € 1.424.620,00 a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (valore venale del bene);
- € 99.723,40 a titolo di pregiudizio non patrimoniale (pari al 10% del valore venale ex art. 42 bis c. 1, € 142.462,00 ridotto del 30%);
- € 949.461,20 a titolo di risarcimento per l'occupazione senza titolo (pari al 5% annuo del valore venale ai sensi dell'art. 42 bis c. 3, per il periodo dal luglio 2007 al novembre
2020, ossia ad € 71.231,00 per ciascuno dei 13 anni dal 2007 al 2020 - € 926.042,00 - oltre € 195,15 al giorno da agosto a novembre 2020, € 23.419,20)
25. L'indennità complessivamente dovuta a parte opponente ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Esp. deve quindi essere quantificata in € 2.473.804,60.
Di tale importo peraltro non può essere qui disposto il pagamento, ma (trattandosi di indennizzo non concordato) solo il deposito presso la , nei Controparte_5 limiti peraltro della differenza rispetto a quanto già depositato, pari, per come pacifico, a complessivi € 932.815,37 (ord. n. 31/373 del 5.2.1988, € 514.753,05; quietanza n. 539 del
13.5.1991; D.D. n. 9527 del giorno 8 ottobre 2020, € 289.393,06).
11 26.Le spese processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno poste a carico dell'ente civico soccombente, a carico della quale restano definitivamente anche quelle di consulenza tecnica, già liquidate con decreto del giorno 11 settembre 2024.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, nel contradditorio delle parti, definitivamente pronunciando, determina l'indennità dovuta dal in favore di Controparte_1 Parte_1
e , pro quota nella loro qualità di comproprietari, per
[...] CP_2
l'acquisizione del fondo distinto in catasto al foglio n. 29, particelle nn. 3014 (ex 451/c), 3015
(ex 451/d), 3019 (ex 2779 ex 354), 3021 (ex 2779/d ex 354), 3024 (ex 452/b), 3026 (ex 452/d),
3029 (ex 2658/b), 3033 (ex 2368/a), 3016 (ex 451/c), 3017 (ex 451/f), 3034 (ex 2368/b), disposta ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, con determinazione n. 11271 del
19.11.2020, in complessivi € 2.473.804,60; dispone che il depositi presso la Controparte_1 Controparte_5
la differenza tra la predetta somma e l'importo di € 932.815,37, già depositato;
[...] condanna il a rifondere le spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1
in complessivi € 17.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuno dei comproprietari costituito;
pone definitivamente a carico del le spese di consulenza tecnica Controparte_1 già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
NA AE
Il Presidente
NN D'NT
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