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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 9249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9249 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di AP, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 12.11.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9623/2023 R.G. vertente
TRA
, con sede in AP alla via San Giacomo dei Capri 30 (p. IVA Parte_1
), in persona dell'amministratore unico, sig. (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. CAMMAROTA MARIA, C.F._1
presso il cui studio, sito in AP alla via Porta Posillipo 60, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARIELLO
CARMEN, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in AP Via De C.F._2
Gasperi n. 55, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 19 maggio 2023 e ritualmente notificato, la società, in epigrafe indicata, in persona dell'amministratore unico, premesso di essere Organismo di
Mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia (n. 228 del Registro Organismi di mediazione), sin dal 2012, ha esposto:
- Di aver ricevuto, in data 21 aprile 2023, a mezzo pec, la notifica dall' sede CP_1
di AP (Vomero) l'invito a regolarizzare presunte irregolarità contributive, indicate nel prospetto allegato al ricorso introduttivo, per un importo complessivo di € 801,68;
- che tali somme sono state richieste relativamente a versamenti contributivi per i periodi 2022/01-2022/02-2022/03-2022/04 e 2022/10;
- di aver sempre effettuato con regolarità i pagamenti relativi ai DM 10 come risulta dalle quietanze di pagamento allegate;
- che l' le ha rilasciato, in data 10/6/2022, con il quale è CP_1 CP_2
stata attestata la propria regolarità contributiva;
- che, dunque, l'invito a regolarizzare impugnato è relativo a periodi antecedenti il rilascio di detta certificazione;
- di ricevere grave pregiudizio dalla posizione debitoria attualmente evidenziata dall' , in quanto rischia di perdere l'accreditamento presso il Ministro di CP_1
Giustizia, con conseguente grave nocumento non solo per la Società ma anche, e forse soprattutto, per i propri dipendenti, per i mediatori che collaborano con essa e per la clientela tutta, acquisita in oltre dieci anni di attività; CP_
- che l' in presenza di irregolarità, a prescindere dalla loro fondatezza, emette
DURC non regolare, il che rappresenta un ostacolo allo svolgimento della propria attività;
- che, proprio al fine di ottenere DURC regolare, ha provveduto, in data
08/05/2023, al pagamento, con riserva, delle somme richieste nell'invito impugnato del 10/06/2022;
- che vi è necessità di ottenere l'annullamento dell'esecutività del provvedimento impugnato onde evitare seri pregiudizi.
Tanto premesso, la società in persona del dell'amministratore Parte_1
unico, in epigrafe indicato, ha chiesto:
- “in via del tutto preliminare concedere la sospensione totale dell'esecutorietà dell'invito a regolarizzare impugnato, stante il fumus boni iuris della sua infondatezza ed il grave ed ingiusto danno che potrebbe derivare all'istante;
2 - ordinare all' di annullare l'invito a regolarizzare del 21/4/2023; CP_1
- ordinare all' la rettifica dei dati al fine di emettere DURC regolare, CP_1
- ordinare all' la restituzione in favore della di quanto CP_1 Parte_1 versato, con riserva, in data 08/05/23, in esecuzione del succitato “Invito a regolarizzare”
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ L' si è costituito ritualmente contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'art. 1, comma 1175, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita:
“… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge
e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto
3 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27
del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n.
279).
Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM
citato, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta,
nel caso di Durc interno) resta sospeso.
L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva:
"La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano
le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque,
periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli
Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
La disciplina non è mutata con il dm 30.1.2015, per il quale, ai sensi dell'art 8, “
1. Ai
fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità,
ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del
datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del
codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione
dell'autore dell'illecito”.
Ai sensi dell'art 4, nelle ipotesi di assenza di regolarità, “
1. Qualora non sia possibile
attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di
esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, CP_1
4 all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di
irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato,
avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui
al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per
tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e
comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha
originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento
in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui
al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno
effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di
irregolarità”.
CP_ Tanto premesso, l' ha dedotto quanto segue in fatto:
“le inadempienze indicate nell'invito a regolarizzare del 21.04.2023 DURC protocollo si riferiscono alle note di rettifica periodi 4/2022 e CP_3
10/2022 dovute per differenza di aliquota ed alle note di rettifica articolo 1 per periodi 1/2022 e 2/2022 emesse ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06; tali note di rettifica sono state generate per l'istruttoria non regolare del DURC protocollo del 07/04/2022 con invito a regolarizzare dell'8.4.2022 CP_4 contenente le note di rettifica articolo 1 emesse ai sensi dell' art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 per i periodi 12.2016, 1.10.11.12.2017 e 1.2.2018 inadempienze 3019 a per le quali è stata presentata dilazione amministrativa del 06/06/2022 CP_5
.5105.06/06/2022.0322487 con pagamento prima rata il 10/06/2022, oltre i 15 CP_1 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare.”
“nei confronti della ditta ricorrente, si è formato un DURC per agevolazioni negativo protocollo e l' in forza delle disposizioni sopra richiamate ha CP_4 CP_1
correttamente recuperato le agevolazioni di cui la ditta aveva in precedenza usufruito con l'addebito delle note di rettifica sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 periodi 1/2022 e2/2022.
5 Inoltre le stesse inadempienze 3019 a 3025 contenute nell'invito dell'08.04.2022 erano conseguenza di una situazione di irregolarità contributiva, evidenziata anche sul FEA (fascicolo elettronico aziendale, piattaforma visualizzabile e consultabile sia dal legale rappresentante che dall' intermediario abilitato), generate dal DURC non regolare richiesta: del 9.2.2018 per avviso 37120170014117020000 CP_6
(contenente indebite compensazioni periodi 4.5.6.2016 inadempienze n. 3014 a
3017 pagate il 16.4.2018 dopo scadenza istruttoria e oltre i 15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare.
L' ha dedotto, inoltre di aver inviato i seguenti inviti a regolarizzare nei quali CP_1
erano evidenziate le inadempienze e la società ricorrente avrebbe dovuto sanare subito le morosità indicate, lamentando che la società ha lasciato decorrere il termine di legge dei 15 giorni, pur trattandosi di importi irrisori:
1) - un primo invito a regolarizzare a seguito di DURC non regolare del 09.02.2012, relativo alle inadempienze n. 3014 a 3017, pagate il 16.4.2018, dopo la scadenza dei
15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare. Ciò ha determinato l'emissione dell'AVA 37120170014117020000 ed il recupero dei successivi benefici contributivi
(inadempienze 3019-3025);
2) - un secondo invito a regolarizzare dell'08.04.2022 relativo alle note di rettifica per le inadempienze 3019-3025, con pagamento della prima rata in dilazione il
10/06/2022, oltre i 15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare;
3) - un terzo invito a regolarizzare del 21.04.2023, relativo alle note di rettifica periodi 4/2022 e 10/2022 dovute per differenza di aliquota ed alle note di rettifica articolo 1 per periodi 1/2022 e 2/2022 per il recupero dei successivi benefici contributivi, non pagate nei 15 giorni.
CP_ L' sebbene a tanto onerato dal Tribunale nulla ha dedotto circa il pagamento regolare del piano di dilazione approvato dall' , depositato dalla parte CP_7
ricorrente con le note di ottobre 2023, né in udienza il difensore ha chiarito i presupposti in fatto della dichiarazione di irregolarità impugnata.
CP_ Dalla memoria si evince, inoltre, che la società non ha pagato nei 15 giorni, ma non si contesta il mancato pagamento contributivo dovuto.
Ai fini del decidere va richiamato, altresì, che l'art. 5 D.M. 24 ottobre 2007 definisce il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli
Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli
6 adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto".
Si è altresì chiarito, da un lato, che la regolarità contributiva non è compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi che siano previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione
(art. 5, comma 2), e, dall'altro, che non costituiscono cause ostative al rilascio del talune ipotesi in cui sulla sussistenza o meno del credito sussista contenzioso CP_2
amministrativo o giurisdizionale in atto (art. 8, commi 1, 2 e 4) ed altre in cui vi sia
"uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate", così intendendosi uno "scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del (art. 8, comma CP_2
3).
Va richiamata anche la motivazione in diritto della Corte di Appello di AP, che afferma che “Dunque si ritiene prevalente il dato sostanziale di effettiva sussistenza della regolarità contributiva, in ossequio all'esigenza, insita nel citato art. 1 co.
1175 L. 27 dicembre 2006, n. 296, di necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. ( Corte d'Appello
CP_ AP, Sez. lavoro, Sent., 18/05/2025, n. 1799, prodotta dall' .
In termini conformi è la recente pronuncia della Corte di appello di AP sezione lavoro, n. 3846/2024 pubbl. il 04/11/2024, secondo la quale:
“Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del anche in presenza di uno CP_2
scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro
7 canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia
Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla CP_ regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”.
Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv.
660625 – 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007
(applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che
“stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”.
Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi. In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero”. CP_1
Ai fini del decidere, rileva il rilascio del DURC regolare prodotto dalla parte
CP_ ricorrente datato 10 giugno 2022 e l' non ha contestato in udienza e nelle note di trattazione l'effettivo pagamento del secondo invito a regolarizzare dell'08.04.2022 relativo alle note di rettifica per le inadempienze 3019-3025, con
8 pagamento della prima rata in dilazione il 10/06/2022, deducendo solo che tale dilazione è stata chiesta “oltre i 15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare”.
Va ritenuto, quindi, che la società ha pagato delle rate dell'istanza di dilazione che risulta accolta, in assenza di contestazione precisa da parte dell' che CP_7 non ha preso posizione neppure circa l'imputazione di pagamento degli F24 in atti, nonostante il termine per note sul punto, né sul pagamento della dilazione.
CP_ L' non ha neppure motivato con precisione l'invito al pagamento impugnato, dal quale si evince solo il periodo di riferimento, ma non tutti i fatti esposti in memoria, nella quale risulta che l'invito a regolarizzare del 21.04.2023,
è “ relativo alle note di rettifica periodi 4/2022 e 10/2022 dovute per differenza di aliquota ed alle note di rettifica articolo 1 per periodi 1/2022 e 2/2022 per il recupero dei successivi benefici contributivi, non pagate nei 15 giorni”.
Non risulta contestato, indi, il mancato pagamento, ma esclusivamente una violazione dei termini di pagamento, anche se dall'invito, si ribadisce non emerge alcuna chiara motivazione.
Per tali motivi, tenuto conto dell'orientamento, espresso anche di recente dal
Tribunale di AP, in vicenda analoga, (Tribunale di AP, n. 5391/2025), il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Va accertato il diritto della resistente, in assenza di prova della pretesa da parte CP_ dell' ad ottenere la restituzione delle somme già versate, con riserva, in data
08/05/23, pari ad € 801,6, 8 in esecuzione del citato “Invito a regolarizzare”
In ragione della complessità della materia e delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema
Corte, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di AP, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla l'invito a regolarizzare del 21/4/2023, con conseguente diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme già versate, con riserva, in data 08/05/23, in esecuzione del citato “Invito
a regolarizzare”; CP_
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme indicate nel capo precedente in favore della società opponente;
9 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
AP, il 12/11/2025 - 13/12/2025 Il
Giudice
TI RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 13/12/2025 in
Cancelleria
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di AP, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 12.11.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9623/2023 R.G. vertente
TRA
, con sede in AP alla via San Giacomo dei Capri 30 (p. IVA Parte_1
), in persona dell'amministratore unico, sig. (c.f. P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. CAMMAROTA MARIA, C.F._1
presso il cui studio, sito in AP alla via Porta Posillipo 60, è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARIELLO
CARMEN, (c.f.: ), elettivamente domiciliata in AP Via De C.F._2
Gasperi n. 55, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato il 19 maggio 2023 e ritualmente notificato, la società, in epigrafe indicata, in persona dell'amministratore unico, premesso di essere Organismo di
Mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia (n. 228 del Registro Organismi di mediazione), sin dal 2012, ha esposto:
- Di aver ricevuto, in data 21 aprile 2023, a mezzo pec, la notifica dall' sede CP_1
di AP (Vomero) l'invito a regolarizzare presunte irregolarità contributive, indicate nel prospetto allegato al ricorso introduttivo, per un importo complessivo di € 801,68;
- che tali somme sono state richieste relativamente a versamenti contributivi per i periodi 2022/01-2022/02-2022/03-2022/04 e 2022/10;
- di aver sempre effettuato con regolarità i pagamenti relativi ai DM 10 come risulta dalle quietanze di pagamento allegate;
- che l' le ha rilasciato, in data 10/6/2022, con il quale è CP_1 CP_2
stata attestata la propria regolarità contributiva;
- che, dunque, l'invito a regolarizzare impugnato è relativo a periodi antecedenti il rilascio di detta certificazione;
- di ricevere grave pregiudizio dalla posizione debitoria attualmente evidenziata dall' , in quanto rischia di perdere l'accreditamento presso il Ministro di CP_1
Giustizia, con conseguente grave nocumento non solo per la Società ma anche, e forse soprattutto, per i propri dipendenti, per i mediatori che collaborano con essa e per la clientela tutta, acquisita in oltre dieci anni di attività; CP_
- che l' in presenza di irregolarità, a prescindere dalla loro fondatezza, emette
DURC non regolare, il che rappresenta un ostacolo allo svolgimento della propria attività;
- che, proprio al fine di ottenere DURC regolare, ha provveduto, in data
08/05/2023, al pagamento, con riserva, delle somme richieste nell'invito impugnato del 10/06/2022;
- che vi è necessità di ottenere l'annullamento dell'esecutività del provvedimento impugnato onde evitare seri pregiudizi.
Tanto premesso, la società in persona del dell'amministratore Parte_1
unico, in epigrafe indicato, ha chiesto:
- “in via del tutto preliminare concedere la sospensione totale dell'esecutorietà dell'invito a regolarizzare impugnato, stante il fumus boni iuris della sua infondatezza ed il grave ed ingiusto danno che potrebbe derivare all'istante;
2 - ordinare all' di annullare l'invito a regolarizzare del 21/4/2023; CP_1
- ordinare all' la rettifica dei dati al fine di emettere DURC regolare, CP_1
- ordinare all' la restituzione in favore della di quanto CP_1 Parte_1 versato, con riserva, in data 08/05/23, in esecuzione del succitato “Invito a regolarizzare”
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa e con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ L' si è costituito ritualmente contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'art. 1, comma 1175, della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita:
“… i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge
e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale”.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto
3 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27
del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n.
279).
Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM
citato, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta,
nel caso di Durc interno) resta sospeso.
L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva:
"La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano
le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque,
periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli
Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto”.
La disciplina non è mutata con il dm 30.1.2015, per il quale, ai sensi dell'art 8, “
1. Ai
fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità,
ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del
datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all'art. 444 del
codice di procedura penale. Non rileva l'eventuale successiva sostituzione
dell'autore dell'illecito”.
Ai sensi dell'art 4, nelle ipotesi di assenza di regolarità, “
1. Qualora non sia possibile
attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di
esclusione di cui all'art. 9, l' l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, CP_1
4 all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di
irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato,
avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui
al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per
tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e
comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha
originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento
in formato «pdf» di cui all'art. 7. 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui
al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno
effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di
irregolarità”.
CP_ Tanto premesso, l' ha dedotto quanto segue in fatto:
“le inadempienze indicate nell'invito a regolarizzare del 21.04.2023 DURC protocollo si riferiscono alle note di rettifica periodi 4/2022 e CP_3
10/2022 dovute per differenza di aliquota ed alle note di rettifica articolo 1 per periodi 1/2022 e 2/2022 emesse ai sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06; tali note di rettifica sono state generate per l'istruttoria non regolare del DURC protocollo del 07/04/2022 con invito a regolarizzare dell'8.4.2022 CP_4 contenente le note di rettifica articolo 1 emesse ai sensi dell' art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 per i periodi 12.2016, 1.10.11.12.2017 e 1.2.2018 inadempienze 3019 a per le quali è stata presentata dilazione amministrativa del 06/06/2022 CP_5
.5105.06/06/2022.0322487 con pagamento prima rata il 10/06/2022, oltre i 15 CP_1 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare.”
“nei confronti della ditta ricorrente, si è formato un DURC per agevolazioni negativo protocollo e l' in forza delle disposizioni sopra richiamate ha CP_4 CP_1
correttamente recuperato le agevolazioni di cui la ditta aveva in precedenza usufruito con l'addebito delle note di rettifica sensi dell'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 periodi 1/2022 e2/2022.
5 Inoltre le stesse inadempienze 3019 a 3025 contenute nell'invito dell'08.04.2022 erano conseguenza di una situazione di irregolarità contributiva, evidenziata anche sul FEA (fascicolo elettronico aziendale, piattaforma visualizzabile e consultabile sia dal legale rappresentante che dall' intermediario abilitato), generate dal DURC non regolare richiesta: del 9.2.2018 per avviso 37120170014117020000 CP_6
(contenente indebite compensazioni periodi 4.5.6.2016 inadempienze n. 3014 a
3017 pagate il 16.4.2018 dopo scadenza istruttoria e oltre i 15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare.
L' ha dedotto, inoltre di aver inviato i seguenti inviti a regolarizzare nei quali CP_1
erano evidenziate le inadempienze e la società ricorrente avrebbe dovuto sanare subito le morosità indicate, lamentando che la società ha lasciato decorrere il termine di legge dei 15 giorni, pur trattandosi di importi irrisori:
1) - un primo invito a regolarizzare a seguito di DURC non regolare del 09.02.2012, relativo alle inadempienze n. 3014 a 3017, pagate il 16.4.2018, dopo la scadenza dei
15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare. Ciò ha determinato l'emissione dell'AVA 37120170014117020000 ed il recupero dei successivi benefici contributivi
(inadempienze 3019-3025);
2) - un secondo invito a regolarizzare dell'08.04.2022 relativo alle note di rettifica per le inadempienze 3019-3025, con pagamento della prima rata in dilazione il
10/06/2022, oltre i 15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare;
3) - un terzo invito a regolarizzare del 21.04.2023, relativo alle note di rettifica periodi 4/2022 e 10/2022 dovute per differenza di aliquota ed alle note di rettifica articolo 1 per periodi 1/2022 e 2/2022 per il recupero dei successivi benefici contributivi, non pagate nei 15 giorni.
CP_ L' sebbene a tanto onerato dal Tribunale nulla ha dedotto circa il pagamento regolare del piano di dilazione approvato dall' , depositato dalla parte CP_7
ricorrente con le note di ottobre 2023, né in udienza il difensore ha chiarito i presupposti in fatto della dichiarazione di irregolarità impugnata.
CP_ Dalla memoria si evince, inoltre, che la società non ha pagato nei 15 giorni, ma non si contesta il mancato pagamento contributivo dovuto.
Ai fini del decidere va richiamato, altresì, che l'art. 5 D.M. 24 ottobre 2007 definisce il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli
Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli
6 adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto".
Si è altresì chiarito, da un lato, che la regolarità contributiva non è compromessa da eventuali richieste di rateizzazione di pagamenti o da sospensione di essi che siano previste da disposizioni di legge o ancora da documentate istanze di compensazione
(art. 5, comma 2), e, dall'altro, che non costituiscono cause ostative al rilascio del talune ipotesi in cui sulla sussistenza o meno del credito sussista contenzioso CP_2
amministrativo o giurisdizionale in atto (art. 8, commi 1, 2 e 4) ed altre in cui vi sia
"uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate", così intendendosi uno "scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del (art. 8, comma CP_2
3).
Va richiamata anche la motivazione in diritto della Corte di Appello di AP, che afferma che “Dunque si ritiene prevalente il dato sostanziale di effettiva sussistenza della regolarità contributiva, in ossequio all'esigenza, insita nel citato art. 1 co.
1175 L. 27 dicembre 2006, n. 296, di necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi. ( Corte d'Appello
CP_ AP, Sez. lavoro, Sent., 18/05/2025, n. 1799, prodotta dall' .
In termini conformi è la recente pronuncia della Corte di appello di AP sezione lavoro, n. 3846/2024 pubbl. il 04/11/2024, secondo la quale:
“Può quindi condividersi la conclusione della più recente giurisprudenza di merito (v. in particolare sentenza C. App. Roma n. 570/2023 del 20.2.2023 in atti) che - riprendendo quanto già sancito in sue precedenti pronunce - ha affermato che la normativa regolatrice del DURC “non richiede più un esatto adempimento anche degli obblighi formali, non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via di interpretazione della norma. Da un lato, infatti, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del anche in presenza di uno CP_2
scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato;
dall'altro la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento. D'altro
7 canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente all'idea che rilevi che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme della denuncia contributiva”. La Corte, quindi, ha concluso che “ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia
Uniemens alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla CP_ regolarizzazione nei 15 giorni emesso da - l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi”.
Del resto la Suprema Corte (Sez. L , Sentenza n. 5825 del 03/03/2021 (Rv.
660625 – 01 in motivazione) ha sottolineato che “l'unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della "regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi”, richiamando il d.m. 24.10.2007
(applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Cassazione) che
“stabilisce che la "regolarità contributiva" sussiste qualora vi sia «correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici», «corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti» e «inesistenza di inadempienze in atto» (art. 5, comma 1)”.
Come rilevato dalla citata sentenza della Corte Appello di Roma la nozione evocata attiene ad una concezione sostanziale di regolarità contributiva, inducendo ad escludere che la mera irregolarità (nella specie un ritardo nella comunicazione della dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante per la riattivazione della matricola aziendale) possa comportare la decadenza dai benefici contributivi. In assenza di omissioni contributive, resta priva di fondamento la revoca degli sgravi e quindi la pretesa creditoria azionata dall' per il recupero”. CP_1
Ai fini del decidere, rileva il rilascio del DURC regolare prodotto dalla parte
CP_ ricorrente datato 10 giugno 2022 e l' non ha contestato in udienza e nelle note di trattazione l'effettivo pagamento del secondo invito a regolarizzare dell'08.04.2022 relativo alle note di rettifica per le inadempienze 3019-3025, con
8 pagamento della prima rata in dilazione il 10/06/2022, deducendo solo che tale dilazione è stata chiesta “oltre i 15 giorni dalla data dell'invito a regolarizzare”.
Va ritenuto, quindi, che la società ha pagato delle rate dell'istanza di dilazione che risulta accolta, in assenza di contestazione precisa da parte dell' che CP_7 non ha preso posizione neppure circa l'imputazione di pagamento degli F24 in atti, nonostante il termine per note sul punto, né sul pagamento della dilazione.
CP_ L' non ha neppure motivato con precisione l'invito al pagamento impugnato, dal quale si evince solo il periodo di riferimento, ma non tutti i fatti esposti in memoria, nella quale risulta che l'invito a regolarizzare del 21.04.2023,
è “ relativo alle note di rettifica periodi 4/2022 e 10/2022 dovute per differenza di aliquota ed alle note di rettifica articolo 1 per periodi 1/2022 e 2/2022 per il recupero dei successivi benefici contributivi, non pagate nei 15 giorni”.
Non risulta contestato, indi, il mancato pagamento, ma esclusivamente una violazione dei termini di pagamento, anche se dall'invito, si ribadisce non emerge alcuna chiara motivazione.
Per tali motivi, tenuto conto dell'orientamento, espresso anche di recente dal
Tribunale di AP, in vicenda analoga, (Tribunale di AP, n. 5391/2025), il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Va accertato il diritto della resistente, in assenza di prova della pretesa da parte CP_ dell' ad ottenere la restituzione delle somme già versate, con riserva, in data
08/05/23, pari ad € 801,6, 8 in esecuzione del citato “Invito a regolarizzare”
In ragione della complessità della materia e delle oscillazioni della giurisprudenza di merito, in assenza di una consolidata posizione della Suprema
Corte, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di AP, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- in accoglimento del ricorso, annulla l'invito a regolarizzare del 21/4/2023, con conseguente diritto della società ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme già versate, con riserva, in data 08/05/23, in esecuzione del citato “Invito
a regolarizzare”; CP_
- per l'effetto, condanna l' alla restituzione delle somme indicate nel capo precedente in favore della società opponente;
9 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
AP, il 12/11/2025 - 13/12/2025 Il
Giudice
TI RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 13/12/2025 in
Cancelleria
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