Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 234/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 234/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 72/2021 pubblicata il 02/03/2021 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento n. 305/18 R.G., avente ad oggetto: accertamento nullità donazione
TRA
TR OV (C.F. [...]),
NA SA, (C.F.-M[...])
NA IL (C.F.-[...])
NA IG, (C.F.-[...]) tutti con il patrocinio dell'avv. TANDOI ANDREA, elettivamente domiciliati in CORSO F.LLI BRIGIDA 131 TERMOLI presso il difensore
APPELLANTI
E
OM AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. RIZZI RENATO e dall'avv. RIZZI PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA CORSO BUCCI N.78/C 86100 CAMPOBASSO presso i difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/3/24, tenuta con trattazione scritta: per gli appellanti, l'avv. TANDOI ANDREA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“in via principale riformare in toto la sentenza del Tribunale di Larino n° 72/2021 emessa dal G.O.T., avv. Carlo Sgrignuoli, in data 22.02.2021, depositata il 02.03.2021 e, per l'effetto, dichiarare la nullità del procedimento di prime cure per lesione del contraddittorio, con compensazione delle spese relative a detto grado di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, disporre la rinnovazione dell'istruttoria avente ad oggetto l'escussione dei testi indicati nella II memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. sulle circostanze tese a dimostrare che i NA, perlomeno a far data dall'anno 2000, hanno esercitato
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in via più gradata, dichiarare la sentenza impugnata affetta da nullità nella parte in cui dispone in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, di conseguenza, emendare il dispositivo laddove al punto 2) così decide: “per l'effetto dichiara trasferiti in proprietà a AL IO i beni di cui sopra”; per l'appellato, l'avv. RIZZI RENATO e l'avv. Rizzi Pasquale chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“I) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui: - ha dichiarato la nullità della donazione effettuata con atto per notar Antonio Ventriglia di Venafro in data 6.6.2015, rep. n. 65803 e racc. n. 27986, trascritto in data 2.7.2015 ai nn. 5182 reg. part. e 6510 reg. gen., da NA GI e NA SA in favore di NA IL dell'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 30,00 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 38 e del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 3,70 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 13 particella n. 196 ed in favore di NA IG dell'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 66,20 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 17; - ha ordinato al Conservatore dei RR. II. di Campobasso, competente per territorio, di provvedere alla trascrizione della sentenza;
- ha condannato NA GI, NA SA, NA IL e NA IG, in solido, alla refusione delle spese di lite e delle spese di CTU, nella misura indicata in dispositivo;
II) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato trasferiti in proprietà a AL IO i terreni oggetto di causa o, in subordine, dichiarare la nullità limitatamente a tale parte;
III) nella denegata ipotesi in cui codesta Corte dichiari la nullità dell'intera sentenza impugnata, accogliere la domanda del sig. AL IO, così come libellata nell'atto di citazione in data 30.1.2018”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in data 30.01.2018, AL IO ha convenuto in giudizio NA GI, NA SA, NA IL e NA IG chiedendo all'adito Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la nullità o, gradatamente, l'inefficacia della donazione effettuata con atto per notar Antonio Ventriglia di Venafro in data 6.6.2015, rep. n. 65803 e racc. n. 27986, trascritto in data 2.7.2015 ai nn. 5182 reg. part. e 6510 reg. gen., da NA GI e NA SA in favore di NA IL dell'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 30,00 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 38 e del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 3,70 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 13 particella n. 196 ed in favore di NA IG dell'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 66,20 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 17; 2. ordinare, in ogni caso, al competente Conservatore dei RR. II. di Campobasso la trascrizione dell'emananda sentenza;
3. condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda esponeva: che aveva acquistato per successione del padre AL AL, nato in [...] il [...] e deceduto in data 24.02.2004, in forza di testamento olografo datato 5.10.2002, pubblicato con atto notaio Michele Pilla di Campobasso in data 22.6.2004, rep. n. 38267 e racc. n. 12551, la piena proprietà, tra gli altri, dei terreni siti in agro del Comune di Morrone del Sannio ed in catasto distinti con le particelle nn. 17 e 38 del foglio n. 23 e la quota di 10/16 della proprietà del terreno anch'esso sito in agro del Comune di Morrone del Sannio e distinto in catasto con la particella n. 196 del foglio n. 13 (doc. 1 del fascicolo di primo grado di parte attrice); - che, a sua volta, AL AL aveva acquistato la proprietà degli immobili suddetti per successione ereditaria dei suoi genitori, in forza di atto di divisione ereditaria per notar Riccardo Ricciardi di Larino del 7.9.1983, rep. n. 16681, reg.to a Larino il 27.9.1983 al n. 1208 vol. 107 e trascritto il 28.9.1983 alla Conservatoria dei RR. II. di Campobasso ai n. 1497 d'ord. e n. 8271 di form. (docc. 2 e 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice); - che era venuto a conoscenza che con atto per notar Antonio Ventriglia di Venafro in data 6.6.2015, rep. n. 65803 e racc. n. 27986, trascritto in data 2.7.2015 ai nn. 5182 reg. part. e 6510 reg. gen. (doc. 4 del fascicolo di primo grado
Pag. 2 a 6 di parte attrice), i coniugi NA GI e NA SA, avevano donato al loro figlio NA IL, tra gli altri beni, l'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 30,00 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 38 e del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 3,70 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 13 particella n. 196; - che con il medesimo atto pubblico in data 6.6.2015, i predetti coniugi avevano donato all'altro figlio NA IG, tra gli altri beni, l'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 66,20 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 17; - che nell'atto suddetto i donanti avevano dichiarato che erroneamente i terreni in questione non risultavano catastalmente loro intestati e che ad essi i terreni medesimi provenivano da acquisto a titolo originario avvenuto per usucapione in virtù di possesso pacifico, palese e indisturbato protrattosi per oltre un ventennio;
che tali donazioni erano nulle, poiché i donanti avevano disposto di beni non di loro proprietà.
I convenuti, costituendosi, hanno tra l'altro dedotto:
- l'acquisto da parte di NA GI, con scrittura privata di vendita in data 24.09.1985, dal padre e dante causa dell'attore, AL AL, dei terreni identificati in catasto al foglio 23, p.lle nn. 17 e 38, siti in agro di Morrone del Sannio;
- l'acquisto da parte di NA FE, con scrittura privata in data 20.12.2005, dai sigg.ri De SI UC, De SI OL IO, De SI GIno NO, e De SI EL ZI del terreno sito in agro di Morrone del Sannio, identificato in catasto al foglio 13, p.lla n. 196; - la donazione da parte di NA FE in favore del padre NA GI di tale terreno, contrassegnato in catasto al foglio 13, p.lla n. 196, del Comune di Morrone del Sannio;
- la successiva donazione da parte di NA GI in favore del figlio NA IL del terreno in questione, mediante l'atto di donazione per notaio Ventriglia in data 6.6.2015.
I convenuti concludevano chiedendo il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale chiedevano la dichiarazione che il NA GI e la di lui moglie NA SA hanno usucapito l'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 30,00 riportato nel catasto di detto Comune al foglio n. 23, p.lla n. 38 e del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 3,70 riportato nel catasto di detto Comune al foglio n. 13, p.lla n. 196 e l'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 66,20 riportato nel catasto di detto Comune al foglio n. 23, p.lla n. 17, per avere esercitato su detti terreni un possesso pacifico, continuativo ed indisturbato per oltre un ventennio .
A seguito del disconoscimento della scrittura in data 24.9.1985 da parte dell'attore AL IO e della conseguente istanza di verificazione dei convenuti, con ordinanza in data 17.12.2018 veniva disposta consulenza tecnica grafologica, con la quale veniva accertato che la firma di AL AL non è autentica, né è autentico il documento sul quale detta firma risulta apposta.
Espletate le prove testimoniali ammesse, Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 72/2021 pubblicata il 2/3/21, così provvedeva:
“1) dichiara la nullità della donazione effettuata con atto per notar Antonio Ventriglia di Venafro in data 6.6.2015, rep. n. 65803 e racc. n. 27986, trascritto in data 2.7.2015 ai nn. 5182 reg. part. e 6510 reg. gen., da NA GI e NA SA in favore di NA IL dell'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 30,00 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 38 e del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 3,70 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 13 particella n. 196 ed in favore di NA IG dell'intera proprietà del terreno sito in agro di Morrone del Sannio esteso are 66,20 e nel catasto di detto comune riportato al foglio n. 23 particella n. 17;
2) per l'effetto dichiara trasferiti in proprietà a AL IO i beni di cui sopra;
3) ordina al Conservatore dei RR. II. di Campobasso, competente per territorio, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4) condanna NA GI (C.F. [...]), NA SA
Pag. 3 a 6 (C.F. [...]), NA IL (C.F. [...]) e NA IG (C.G. [...]), in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di AL IO, che liquida in complessivi euro 3.125,00, di cui euro 125,00 per spese vive ed euro 3.000,00 per compenso legale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre a c.p.a. Ed i.v.a., come per legge;
5) condanna parti convenute, in solido, alla rifusione delle spese di CTU già liquidate. Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c.”
Il tribunale rilevava che dall'esame degli atti di causa era emerso che l'affermazione dei donanti di aver acquistato la proprietà dei terreni suddetti a titolo originario per usucapione in virtù di possesso pacifico, palese e indisturbato, protrattosi per oltre un ventennio era infondata, poiché essi non avevano mai avuto il possesso utile ad usucapionem dei terreni medesimi;
tale circostanza era confermata dalla denuncia del contratto verbale di affitto dei terreni presentata da NA GI in data 13 marzo 2000, relativa al periodo 11.11.1999 – 10.11.2014 (doc. 5 fascicolo di parte attrice); tanto dimostrava che NA GI aveva avuto la mera detenzione dei terreni per cui è causa e non il possesso degli stessi utile ad usucapionem;
NA GI e NA SA, per la parte relativa ai beni di cui è causa, avevano posto in essere atti di donazione di beni altrui;
il CTU incaricato aveva accertato la falsità della firma di AL AL apposta sulla scrittura depositata dai convenuti e la falsità della scrittura stessa.
NA GI, NA SA, NA IL e NA IG proponevano appello avverso tale pronuncia con citazione notificata il 1/7/21 e iscritta a ruolo in pari data , chiedendo che fosse dichiarata la nullità del procedimento di prime cure per lesione del contraddittorio, con compensazione delle spese relative a detto grado di giudizio;
in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta principale, chiedevano che fosse disposta la rinnovazione dell'istruttoria avente ad oggetto l'escussione dei testi indicati nella II memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. sulle circostanze tese a dimostrare che i NA, perlomeno a far data dall'anno 2000, hanno esercitato anche sui terreni riportati in catasto alle partt. nn. 17 e 38 del foglio n. 23 un possesso utile ad usucapionem;
in via più gradata, chiedevano che fosse dichiarata la sentenza impugnata affetta da nullità nella parte in cui dispone in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, di conseguenza, che fosse emendato il dispositivo laddove al punto 2) così decide: “per l'effetto dichiara trasferiti in proprietà a AL IO i beni di cui sopra”.
Si costituiva AR OM chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della donazione, ha ordinato la trascrizione della sentenza, ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite e di CTU;
ha richiesto la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato trasferiti in proprietà i beni a AL IO.
Con ordinanza del 15/3/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Con il primo motivo di appello, OV TR lamenta la “Nullità del procedimento per lesione del contraddittorio”; il Giudice avrebbe omesso di ricorrere alla vocatio in jus del FE NA, litisconsorte necessario del giudizio di cui è causa;
era emerso che FE NA, fratello dei donatari, aveva acquistato, con la scrittura privata del 20.12.2005, l'intera proprietà del terreno, oggetto di lite, sito in agro del Comune di Morrone del Sannio, in C/da Macchia, distinto al catasto terreni di detto Comune al foglio n. 13, part. 196.
Ritiene la Corte che il motivo di appello è del tutto infondato.
L'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuata sulla base del petitum, ovvero in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore ( C. 5252/2004; C. 16939/2003; C. 4633/1991; C. 265/1981).
In relazione alla domanda proposta dall'attore, nessun dubbio vi è che i litisconsorti necessari fossero i donanti e i donatari dell'atto di donazione oggetto di impugnazione.
Quanto agli assunti dei convenuti, questi, con la comparsa di costituzione di primo grado
Pag. 4 a 6 hanno dedotto che la particella 196 era stata acquistata con scrittura privata del 20/12/2005 da NA FE, figlio dei donanti e fratello dei donatari, e che detto bene era stato
“donato dal padre di questi, per accordo intercorso tra i familiari, al fratello NA IL”.
Ciò premesso, va rilevato che nell'atto di donazione oggetto della domanda di nullità si evince che gli unici soggetti che hanno assunto la qualità di donanti sono i genitori NA GI e NA SA, i quali si sono dichiarati proprietari per intervenuta usucapione, tant'è che hanno proposto anche domanda riconvenzionale in tal senso, senza neppure chiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assunto dante causa di NA GI.
Sulla base della stessa prospettazione di parte convenuta i donanti erano gli unici pieni legittimati a disporre del bene per essere proprietari per avvenuta usucapione;
d'altro canto non è stata proposta alcuna domanda da parte dei donanti volta a sostenere la proprietà del figlio FE, fatto peraltro che sarebbe stato contrario alla posizione assunta dai convenuti circa la validità della donazione;
del resto non si comprende per quale motivo nell'atto di donazione il padre donante abbia fatto riferimento unicamente alla sua qualità di proprietario per avvenuta usucapione senza che sia stato fatto alcun riferimento alla provenienza della proprietà derivante dall'acquisto fatto dal figlio FE;
infine va rilevato che la causa riguarda unicamente la donazione effettuata dai genitori, che si sono dichiarati unici proprietari, cosicché la proprietà del bene in capo a terzi, come dedotta dagli appellanti, potrebbe rilevare tuttalpiù come deduzione riguardante i titoli di provenienza e non già una questione attinente litisconsorzio necessario.
3. Con il secondo motivo “Mancata ammissione della richiesta istruttoria di prova testimoniale di parte convenuta” si contesta che erroneamente il Tribunale aveva disatteso la richiesta di prova testimoniale di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, “tese a dimostrare che i NA hanno sempre goduto e posseduto in modo indisturbato anche i terreni riportati in catasto alle partt. nn. 17 e 38 del foglio n. 23.”
Il motivo è inammissibile.
Dalla lettura delle note scritte di precisazione delle conclusioni di primo grado depositate in data 11/9/20 in sostituzione dell'udienza del 16/9/20 (peraltro conformi alla precedente precisazione delle conclusioni di cui alle note depositate il 27/5/2020) il procuratore dei convenuti si è limitato a richiedere l'accoglimento delle domande proposte, senza nulla dedurre o eccepire circa l'ordinanza di mancato accoglimento di parte delle prove testimoniali richieste.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (tra le varie, Sez. 2 -, Sentenza n. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770; v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 15029 del 31/05/2019 Rv. 654190, Sez. 3 -, Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017 Rv. 645492; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 Rv. 653001).
Tanto premesso, va rilevata l'inammissibilità della richiesta formulata in via subordinata nelle conclusioni della citazione di appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria avente ad oggetto l'escussione dei testi indicati nella II memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.; va inoltre rilevato che l'onere di reiterazione in appello deve essere specifico, mentre gli appellanti hanno dedotto in modo del tutto generico l'ammissione delle prove testimoniali.
Ne consegue che il motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile.
4. Con il terzo motivo si contesta la violazione dell'art. 112 cpc per il fatto che il Tribunale nel dispositivo della sentenza al n. 2) ha disposto “per l'effetto dichiara trasferiti in proprietà a AL IO i beni di cui sopra”; la domanda attorea era stata proposta per l'unico fine di
Pag. 5 a 6 dichiarare la nullità della donazione, sul presupposto che i beni donati erano già di proprietà dell'attore.
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente rilevato che lo stesso appellato nella comparsa di costituzione, nelle conclusioni ha chiesto alla Corte di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato trasferiti in proprietà all'attore i beni oggetto di donazione, aderendo così alla richiesta di parte appellante.
Va rilevato peraltro che il motivo in questione non sposta i termini della questione in senso sostanziale, in quanto, con l'erronea pronuncia, il Tribunale ha dichiarato il trasferimento di beni che già erano in proprietà dello stesso attore.
5. Tenuto conto dell'accoglimento del tutto marginale dell'appello (solo in relazione all'erronea pronuncia sul trasferimento in proprietà dei beni e alla sostanziale irrilevanza della dedotta violazione ai fini decisori), le spese di doppio grado vanno compensate per 1/6, con condanna degli appellanti al pagamento dei residui 5/6 in favore della parte appellata, sia delle spese di primo grado come liquidate (per intero) in primo grado, sia delle spese del presente grado, liquidate (per l'intero) in dispositivo in applicazione del n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata;
spese di CTU a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da NA GI, NA SA, NA IL e NA IG, avverso la sentenza n. 72/2021 pubblicata il 02/03/2021 dal Tribunale di Larino, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiara la nullità del capo n. 2) del dispositivo della sentenza, relativo al trasferimento dei beni in proprietà a favore di AL IO, con conferma della sentenza per i restanti capi;
-condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di OM AR, di 5/6 delle spese di primo grado di giudizio, come liquidate per l'intero dal Tribunale, con compensazione di 1/6 delle dette spese;
-condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di OM AR, di 5/6 delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.915,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di 1/6 delle spese come liquidate per l'intero;
- spese di CTU a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 23/01/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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