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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente alla lettura in udienza, della seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2112 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. e vertente
TRA con sede in Afragola alla Via G. Amendola n. 133 (C.F. e P. VA Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al P.IVA_1
Corso Umberto I n. 293 presso l'avv. Massimo Garzilli (C.F. ) da cui è rappresentata e CodiceFiscale_1
difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
con sede in Milano alla Via Benigno Crespi n. 23 (P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale , con domicilio eletto in Napoli al Viale Augusto n. 162 presso Controparte_2
l'avv. Francesco Napolitano (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura CodiceFiscale_2
alle liti prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATA
NONCHE'
con sede in Caserta alla Piazza Vanvitelli n. Controparte_3
33 (C.F. e P. VA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel P.IVA_3
pagina 1 di 16 giudizio di primo grado dagli avv.ti Brunella Iodice (C.F. ) e Claudio Turriziani (C.F. CodiceFiscale_3
) con i quali ha eletto domicilio in Caserta al Viale Michelangelo Buonarroti n. 27 CodiceFiscale_4
presso lo studio dell'avv. Tommaso Parisi.
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: L'Avv. Massimo Garzilli, procuratore costituito della soc. Parte_1
nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, si riporta ai propri scritti difensivi
[...] in atti ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito e concluso, nonché alla documentazione prodotta, chiedendone
l'accoglimento. Impugna ogni avversa affermazione, deduzione e richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto. Conclude affinché l'adita Corte, disattesa ogni diversa istanza e definitivamente pronunciando voglia così provvedere: in accoglimento del presente gravame, previa riforma in parte qua della ordinanza gravata, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla società , nella qualità di assicuratore surrogatosi nei CP_1 diritti del proprio assicurato soc. , nei confronti della perché infondata in fatto ed in CP_4 Parte_1 diritto;
in subordine riformare l'ordinanza gravata nella parte in cui ha condannato la al Parte_1 pagamento della somma di euro 11.000,00 (oltre spese generali ed oneri di legge) a titolo di compenso professionale;
condannare la società al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di CP_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Chiede, infine, che la causa venga riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica”.
PER LA “Con le presenti note autorizzate La scrivente difesa si riporta, Controparte_1 integralmente, ai propri scritti difensivi, le cui difese, eccezioni e deduzioni, si abbiano qui per ripetute e ritrascritte, chiedendone l'accoglimento con ogni conseguenza di legge. Si evidenzia, ancora una volta,
l'incensurabilità dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure ai fini della decisione odiernamente impugnata. Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in fatto e in diritto e, segnatamente perché: l'ordinanza impugnata ha ricostruito correttamente i fatti;
la
CTU penale è pienamente utilizzabile nel giudizio civile;
la relazione dei consulenti del PM documenta numerose e gravi inadempienze della causalmente rilevanti nel sinistro;
corretta la valutazione Parte_1 del concorso di responsabilità del 10% a carico dell'appellante. Chiede, pertanto, che la causa venga riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. depositato innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
03.03.2015 la , assicuratore contro il rischio di responsabilità civile della Controparte_1 CP_4
ha chiesto di accertare il proprio diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 1916 cc, la somma di € 1.752.983,00
[...]
pagina 2 di 16 - o il diverso importo stabilito in corso di giudizio - dalle società e dalla CP_3 Parte_1
[...]
A sostegno di tale pretesa la ha dedotto che nella mattina dell'11 settembre 2010, tra le ore 07.45 e CP_1
le 08.30, presso lo stabilimento della D.S.M. S.p.A., sito in Capua alla via S.S. Appia 46/48, si verificava un incidente sul lavoro che determinava il decesso di , e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
operai alle dipendenze della Parte_1
Nella data e nell'ora indicata i suddetti operai, giunti presso lo stabilimento della D.S.M., società dedita alla produzione di prodotti farmaceutici mediante processi fermentativi, avevano infatti ricevuto il permesso di lavoro e si erano recati a svolgere la mansione che gli era stata affidata, ossia lo smontaggio del ponteggio istallato per attività di manutenzione all'interno del fermentatore F14, sito nel reparto denominato “Fermentatore
2”. I tre operai, ignari del pericolo, rassicurati dal permesso di lavoro e confidando nella loro capacità ed esperienza, erano quindi entrati nel fermentatore dove, in rapida sequenza, perdevano la vita a causa dell'ambiente saturo dei gas precedentemente introdotti nel manufatto, per eseguire una prova di tenuta stagna del silos, a cui non aveva fatto seguito la rimozione, al termine della pressurizzazione, del dispositivo per l'immissione di gas così da rendere possibile il ricambio di aria naturale.
Ha ancora riferito la ricorrente che, tra le persone giuridiche coinvolte nel sinistro, intercorrevano i seguenti rapporti giuridici: a) contratto di appalto tra la S.p.A. DS (committente) e la Parte_1
e avente per oggetto lavori edili di montaggio e smontaggio del ponteggio interno ai Parte_1
fermentatori in essere dal 2003; b) contrato di appalto tra la DS S.p.A. (committente) e la
[...]
(appaltatore) avente ad oggetto la manutenzione degli impianti Controparte_3
meccanici dei fermentatori. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, a seguito dell'evento luttuoso, aveva quindi aperto il procedimento penale n. 17279/2010 affidando ad un collegio tecnico l'incarico di individuare le inadempienze e le responsabilità del tragico accadimento.
Tanto premesso la , deducendo di aver risarcito per conto della gli eredi dei tre CP_1 CP_4
operai deceduti, corrispondendo loro la somma complessiva di € 1.764.983,00, e ricapitolate le responsabilità
della e della individuate dai periti nominati dalla Procura, ha fatto valere il proprio Parte_1 CP_3
diritto di surroga nei diritti dell'assicurato fino a concorrenza dell'importo pagato in favore dei terzi danneggiati.
In seguito alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza si è
pagina 3 di 16 costituita la la quale ha chiesto di sospendere Controparte_3
il giudizio, in attesa della definizione del procedimento penale, negando di avere qualsivoglia responsabilità
nella produzione dell'infortunio mortale.
Si è costituita anche la la quale ha dedotto che l'accertamento Parte_1
delle responsabilità richiedeva un'attività istruttoria incompatibile con il rito sommario di cognizione ed ha chiesto a sua volta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.
La resistente - sottolineate le responsabilità individuate dai periti della Procura a carico della CP_4
società specializzata nella produzione e nella gestione di gas che aveva eseguito il test di tenuta del
[...]
fermentatore con elio e azoto - ha inoltre negato ogni addebito facendo valere l'assenza di nesso causale tra le omissioni individuate a suo carico e l'evento mortale e deducendo di aver operato del tutto all'insaputa delle condizioni di insalubrità dell'ambiente lavorativo, avendo intrapreso le operazioni di smontaggio del ponteggio previa ricezione del permesso di lavoro da parte della società committente.
Nel prosieguo, con le note di trattazione scritta depositate il 29.01.2021, il legale della ha CP_1
comunicato di aver transatto la lite con la dichiarando, perciò, di rinunciare ad ogni pretesa nei CP_3
confronti di tale società.
La causa è stata quindi decisa con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 12.04.2021 e comunicata in pari data la quale ha accolto la domanda proposta dalla nei confronti della condannando CP_1 Parte_1
quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 176.498,30, con gli interessi legali dal
03.02.2015 al saldo, nonché al rimborso delle spese processuali sostenute dalla compagnia assicuratrice determinate in € 870,00 per esborsi vivi ed in € 11.000,00 per compensi professionali sulla scorta del D.M.
10.03.2014 n. 55 come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018.
Detto provvedimento, per quanto rileva in questa sede, è stato così motivato: “Preliminarmente
va…dichiarata cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e la per intervenuta transazione CP_3
con conseguente compensazione delle spese. Quanto alla posizione della la domanda Parte_1
della parte ricorrente è fondata e come tale va accolta ai sensi della motivazione che segue. In primis va detto
che non è necessario sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale che è
autonomo rispetto al giudizio civile…Ai fini dell'affermazione della responsabilità della parte resistente
la parte ricorrente ha depositato copia della consulenza svolta in sede di indagini Parte_1
pagina 4 di 16 preliminari. A tal fine va detto che il giudice civile può legittimamente far ricorso ad una perizia svolta in altri
giudizi ed anche in sede di indagini del P.M. I consulenti del P.M. hanno accertato…al punto 6.8.2. -
Inadempienze riconducibili alle ditte appaltatrici - che la 1. ha la responsabilità di Parte_1
avere fatto svolgere attività di montaggio e smontaggio impalcature nei fermentatori, sistematicamente e per
numerosi anni, senza alcun rispetto della legislazione sulla prevenzione dei rischi connessi a tale attività;
2. non
possiede procedure scritte riguardanti lo svolgimento di tali compiti;
3. non è dotata di un piano di soccorso per
il recupero di eventuali infortunati, reso ancora più necessario per le difficili condizioni di accesso ai
fermentatori;
4. non ha dotato i suoi dipendenti di adeguati D.P.I. (autorespiratori, imbracature di bretelle) né li
ha informati sui rischi specifici connessi al lavoro in ambienti contaminati;
5. non ha cooperato
all'individuazione e gestione dei rischi interferenti;
6. non ha partecipato alla redazione del DUVRI;
7. non è
dotata di apparecchi per la misurazione del contenuto di O2 all'interno dei fermentatori;
8. ha predisposto un
ponteggio metallico fisso all'interno del serbatoio non idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza;
9. non ha
predisposto adeguate attrezzature per la movimentazione verticale dei lavoratori all'interno dei fermentatori;
10. non si è dotata di sistemi di illuminazione a bassa tensione di sicurezza per l'effettuazione delle operazioni
di montaggio/smontaggio del ponteggio;
11. non ha accertato la qualità dell'aria all'interno del fermentatore
prima di consentire l'accesso dei lavoratori. Tutte le suddette inadempienze sono responsabili di una elevata
condizione di rischio latente che ha concorso al tragico infortunio determinato dall'aggiunta di gravi fattori di
rischio (gas asfissianti) a quelli usualmente presenti nei fermentatori.
I consulenti del P.M. hanno ritenuto che tali inadempienze hanno concorso alla causazione del sinistro ed
hanno ben evidenziato il nesso di causalità tra le stesse e l'evento mortale;
tanto è che la contesta la Parte_1
sussistenza del nesso di causalità solo con riferimento ad alcune di tali inadempienze e non a tutte. Ne deriva
che la domanda deve essere accolta...
Quanto alla quantificazione della condanna…Ritiene questo giudicante che il concorso di colpa
dell'attuale resistente possa essere stabilito in una misura fissa nel 10% considerato che, come più volte
evidenzia la stessa parte resistente, i lavoratori erano dotati del permesso di lavoro rilasciato dalla committente.
La parte ricorrente ha dedotto e provato di aver corrisposto la somma di euro 1.764.983,00. La parte
resistente deve pertanto essere condannata al pagamento del 10% di tale importo, nella cifra di euro
176.498,30, oltre interessi dalla messa in mora avvenuta in data 03.02.2015…”.
pagina 5 di 16 §§§§§§
Con atto notificato il 06.05.2021 ed iscritto a ruolo l'11.05.2021 la Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso tale ordinanza chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
richieste e conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza rep. n. 1527/2021 ex
art. 702 ter c.p.c. impugnata;
in accoglimento del presente gravame, previa riforma in parte qua della
ordinanza gravata, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla società , nella qualità di assicuratore CP_1
surrogatosi nei diritti del proprio assicurato soc. , nei confronti della perché CP_4 Parte_1
infondata in fatto ed in diritto;
in subordine riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato la
al pagamento della somma di euro 11.000,00 (oltre spese generali ed oneri di legge) a titolo di Parte_1
compenso professionale, per le ragioni di censura esposte in premessa;
condannare la al pagamento CP_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 18.09.2021 si è costituita la resistendo Controparte_1
all'appello di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, acquisita la visibilità telematica del fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, è stata rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con il proposto gravame la società appellante lamenta “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie -
Difetto di istruzione” affermando che il tribunale è incorso in errore individuando una responsabilità anche solo concorrente della nella produzione dell'evento mortale e ponendo a fondamento della decisione Parte_1
assunta la sola relazione di consulenza tecnica redatta dagli esperti designati dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di S. Maria C.V. nell'ambito del procedimento penale n. 17279/2010 tuttora in corso.
Deduce al riguardo l'appellante che pur essendo vero, come sostenuto dal tribunale, che il giudice civile può avvalersi di una perizia svolta in altri giudizi, altrettanto vero è che, per la giurisprudenza di legittimità, non costituiscono dei validi elementi di prova nel giudizio civile gli accertamenti penali consistenti in atti acquisiti o formati in sede di indagini preliminari e non ancora sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale (accertamenti,
pagina 6 di 16 comunque, inopponibili, in sede civile, agli eventuali responsabili civili, estranei a quella fase processuale).
Discostandosi da tale orientamento l'autore dell'ordinanza impugnata ha invece fondato la propria decisione sulle conclusioni dei periti del P.M. nominati nel corso delle indagini preliminari - oggetto di viva contestazione sia in quella fase che in sede dibattimentale innanzi al Tribunale - limitandosi a riportare, nella ordinanza decisoria, uno stralcio di quell'elaborato peritale che non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità e la sua misura percentuale.
Una più attenta lettura di tale elaborato doveva peraltro indurre ad escludere in radice qualsiasi ipotesi di colpa della anche solo concorrente e nella limitata misura del 10% individuata dal giudice. Gli Parte_1
esperti nominati nel corso del procedimento penale - promosso, a vario titolo, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel tragico incidente mortale - avevano infatti individuato, tra le altre, una responsabilità proprio della società assicurata della e nei cui diritti quest'ultima si surrogava, omettendo, però, di CP_4 CP_1
menzionare gli addebiti che gli stessi periti, nella relazione di consulenza, avevano mosso alla ed alla CP_4
DS S.p.A., del tutto trascurati dal tribunale.
In particolare i consulenti contestavano alla DS che: “dei rischi connessi con la presenza di elio ed
Cont azoto non sono state rese edotte le ditte appaltatrici ed che avrebbero dovuto eseguire il Parte_1
ripristino per la messa in servizio del fermentatore” ed alla che: “avrebbe dovuto fornire alla DS CP_4
S.p.A., in occasione dei numerosi contatti epistolari e degli incontri appositamente organizzati, dettagliate
informazioni sui rischi connessi alla tecnica adottata e sulle misure da predisporre per eliminare tali rischi o
tenerli sotto controllo al fine di garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti nelle condizioni reali in cui
l'intervento sarebbe stato effettuato”.
l primo giudice avrebbe dovuto pertanto valutare la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresa la , visto che la non può di certo vantare nei confronti dei terzi un diritto più esteso di quello CP_4 CP_1
facente capo al proprio assicurato nella cui presunta posizione creditoria ha inteso surrogarsi.
Liquidando frettolosamente la questione, il tribunale ha invece accolto la domanda ravvisando una responsabilità concorrente del 10% della ma omettendone l'accertamento in concreto e motivando Parte_1
“pigramente” sul fatto che: “…come più volte evidenzia la stessa parte ricorrente, i lavoratori erano dotati del
permesso di lavoro rilasciato dalla committente”.
Tale circostanza, ossia la presenza del permesso di lavoro, costituiva tuttavia proprio la conferma pagina 7 di 16 dell'assenza di responsabilità della integrando una scriminante per la società appellante e non Parte_1
valendo di certo ad individuare una sua responsabilità. In altri termini il giudice di primo grado avrebbe dovuto individuare una colpa in capo alla - esaminando le censure che le sono state mosse - mentre si è Parte_1
limitato ad indicare quella che deve individuarsi come una causa di esclusione della sua responsabilità.
A fronte della motivazione meramente apparente della decisione gravata, la società sostiene Parte_1
che anche la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni contestate nella relazione di consulenza tecnica non avrebbe potuto impedire la tragica fine dei tre operai, essendo gli addebiti privi di nesso di causalità con l'evento mortale, oltre che destituiti di ogni fondamento probatorio.
Per quanto concerne la contestazione relativa al mancato coordinamento con le altre imprese coinvolte,
sono infatti gli stessi tecnici della Procura ad aver osservato quanto segue nella loro relazione: “Non vi è alcun
dubbio che in occasione della prova di tenuta presso il fermentatore F14 fossero presenti rischi interferenti di
elevata gravità. Malgrado ciò i rischi specifici introdotti dall'impiego di elio e azoto non sono stati analizzati né
è stato analizzato il rischio di interferenze di questo intervento con altre operazioni collegate alla manutenzione
del fermentatore. Conseguentemente il committente non ha ottemperato all'obbligo, imposto dal D. Lgs 81/08,
di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici ed elaborare un documento
unico di valutazione dei rischi di interferenza tra le operazioni ad esse riconducibili (DUVRI). Il DUVRI
relativo al test di tenuta con elio e azoto è risultato, dunque, inesistente;
quindi non sono stati considerati ed
evidenziati gli elementi di pericolosità oggettiva e quindi la gravità del rischio di incidente che esso avrebbe
comportato e non sono state indicate le misure preventive e procedurali da adottare. L'assenza del documento
di valutazione dei rischi interferenti rivela che le altre ditte interessate non erano state rese edotte del test di
tenuta con elio e azoto e sui corrispondenti rischi”.
Quanto poi alla contestazione relativa alla mancanza di procedure scritte relative al montaggio/smontaggio dei ponteggi all'interno dei fermentatori, si osserva che l'assenza del “Pimus”, ossia del documento operativo che va redatto quando si procede all'installazione di ponteggi, nel caso di specie non avrebbe assolutamente impedito la morte dei lavoratori, la quale è avvenuta per asfissia.
Relativamente alla contestazione concernente la mancanza di un piano di soccorso si osserva, ancora, che il servizio di pronto intervento, così come previsto dalla normativa antinfortunistica, era stato predisposto dalla in modo tale da assicurare le attività di soccorso in caso di un normale malore connesso Parte_1
pagina 8 di 16 all'attività edile non essendovi alcun motivo di immaginare che vi fosse un pericolo per la presenza nel sito di gas tossici. Per quanto concerne gli addebiti relativi al non aver dotato di autorespiratori gli operai, e di non aver accertato la qualità dell'aria all'interno del fermentatore, si deduce poi che la è un'impresa edile Parte_1
che si occupa del solo montaggio e smontaggio dei ponteggi all'interno dei fermentatori previo rilascio del permesso di lavoro da parte della società committente a cui competeva condurre le verifiche del caso sulla qualità dell'aria.
Quanto poi alle contestazioni relative alla predisposizione di un ponteggio metallico fisso inidoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, così come quelle concernenti la mancanza di un adeguato impianto di illuminazione, non vi sarebbe alcun nesso di causalità con l'evento morte. Non corrisponderebbe, infine, al vero la circostanza che non vi fosse un meccanismo di sollevamento verticale (c.d. paranco) e che gli operai non fossero dotati di cinture di sicurezza.
Lo stesso elaborato peritale su cui la ha fondato le proprie ragioni di rivalsa, varrebbe pertanto ad CP_1
escludere ogni responsabilità della che giammai potrebbe essere tenuta a rispondere della morte Parte_1
dei suoi dipendenti, anche qualora fossero effettivamente provate le inadempienze contestatele.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato in quanto l'ordinanza impugnata, debitamente integrata nella motivazione,
appare meritevole di conferma.
A tal proposito giova innanzi tutto evidenziare come giurisprudenza di legittimità ben più recente di quella richiamata dall'appellante ha ribadito a più riprese che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni -
non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è
sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal P.M.
in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (ancorché la relativa valutazione debba pagina 9 di 16 tener conto della circostanza che l'atto si è formato senza il contraddittorio tra le parti e che esso non risulta sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento), e d'altro canto che, trasposta la vicenda processuale in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le eventuali, successive risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza eventualmente posta a fondamento della decisione di primo grado (cfr. per tali principi cass. n. 16069/2001 e n. 19521/2019).
Nella fattispecie in esame l'unico elemento di prova offerto dalle parti è rappresentato dalla perizia commissionata dal P.M. nelle indagini esitate nel rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo di diversi amministratori e responsabili della della , della e della Controparte_5 CP_4 CP_3 [...]
(tra cui lo stesso amministratore della quale occorre Parte_1 Parte_1
apprezzare la concludenza e che, allo stato, non risulta contraddetta da successive risultanze probatorie penali.
Sempre in via preliminare va poi osservato come il diritto dell'assicurato per la responsabilità civile, in cui l'assicuratore va a surrogarsi ai sensi dell'art. 1916 c.c., è volto ad ottenere dai terzi corresponsabili dell'evento dannoso l'ammontare del danno corrispondente alla loro parte di responsabilità per cui si ricollega al diritto di regresso previsto ex art. 2055 cod. civ. Qualora uno dei corresponsabili sia assicurato, ed il pagamento della somma risarcitoria sia stato fatto dal suo assicuratore per suo conto, il diritto di regresso spetta dunque in sua vece all'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c. (v. cass. n. 5883/1999 e n. 10135/2003).
Ciò premesso è da evidenziare come l'anzidetta c.t.u., pur consentendo di individuare in misura residuale la responsabilità della società appellante, non permette di escluderla del tutto apparendo in definitiva corretta la sua stima nell'ordine del 10% a cui, pur senza adeguata motivazione, è pervenuto il tribunale.
Dalla lettura di tale elaborato emerge, infatti, che l'infortunio mortale verificatosi in data 11.09.2010
presso il fermentatore F14 della società DS S.p.A. fu frutto di gravissime inadempienze organizzative ed operative le quali hanno fatto sì che tre lavoratori fossero irresponsabilmente incaricati di entrare in un luogo confinato, sostanzialmente privo di ossigeno, nella totale inconsapevolezza del rischio a cui venivano esposti.
Dette inadempienze sono in primis imputabili alla DS, società committente, ma anche - in misura più o meno elevata - a tutte le altre aziende che hanno operato a vario titolo sul fermentatore per effettuare il test di tenuta e le operazioni di smontaggio del ponteggio.
Tutto, invero, nasce dal fatto che, in un contesto di operazioni ripetitive e ad elevata frequenza, costituite dalle operazioni di pulizia e manutenzione dei fermentatori, si è inserito un elemento di novità rappresentato pagina 10 di 16 dall'esecuzione di un test di tenuta stagna del silos in questione mediante immissione nello stesso di una miscela di elio e azoto, quali elementi traccianti per la verifica dell'esistenza di eventuali perdite, commissionato dalla
DS alla . CP_4
Non si è infatti in alcun modo considerato che detto test di tenuta sarebbe andato, di lì a breve, a interferire con l'operazione di smontaggio del ponteggio presente all'interno del fermentatore: operazione per la quale era necessario che dei lavoratori entrassero al suo interno. In particolare, le inadempienze imputabili alla DS sono dovute al fatto che essa non era in possesso di alcun modello organizzativo e gestionale, conforme a quanto previsto dall'art. 30 del D. lgs. n. 81 del 2008, che le avrebbe imposto di: a) progettare e pianificare nel dettaglio,
ai fini della sicurezza, il test di tenuta del fermentatore con elio e azoto;
b) valutare i rischi indotti dal test di tenuta;
c) valutare i rischi di interferenza con le operazioni a seguire;
d) rendere edotte di tali rischi le ditte
Cont appaltatrici ed ed informare degli stessi i loro lavoratori;
e) approntare un'adeguata procedura di Parte_1
consegne tra i lavoratori in avvicendamento;
f) programmare ed attuare interventi di rimozione dei gas inerti residui;
g) esporre cartelli segnaletici del pericolo di presenza di elio e azoto;
h) predisporre un servizio di assistenza, di pronto intervento e di primo soccorso. L'art. 26 D. lgs. cit. stabilisce, infatti, che il committente deve fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e prescrive che egli deve anche promuovere la cooperazione ed il coordinamento con le imprese appaltatrici ed elaborare un documento unico di valutazione dei rischi nascenti dall'interferenza tra le operazioni.
Tali obblighi, nel caso in esame, sono stati non solo del tutto disattesi ma, con superficialità massima, si è
anche provveduto a rilasciare ai tre lavoratori deceduti il permesso di lavoro all'interno del fermentatore utilizzando il medesimo documento usato nel corso delle routinarie operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi come se il test di tenuta con elio e azoto non fosse mai avvenuto.
Il rilascio di tale permesso non può tuttavia costituire un'esimente per la che è a sua volta Parte_1
responsabile avendo fatto svolgere sistematicamente ai propri dipendenti, per numerosi anni, l'attività di montaggio e smontaggio di impalcature nei fermentatori senza il rispetto della legislazione sulla prevenzione dei rischi che le imponeva di: a) dotarsi di procedure scritte per lo svolgimento di tali compiti intrinsecamente pericolosi;
b) dotarsi di un piano di soccorso per il recupero di eventuali infortunati, reso ancor più necessario per le difficili condizioni di accesso ai fermentatori;
c) dotare i suoi dipendenti di adeguati dispositivi di pagina 11 di 16 prevenzione infortuni (autorespiratori, imbracature con bretelle, etc.) informandoli dei rischi specifici connessi al lavoro in ambienti confinati;
d) dotarsi di apparecchiature per la misura del livello di ossigeno all'interno dei fermentatori;
e) accertare la qualità dell'aria all'interno del fermentatore prima di consentire l'accesso ai lavoratori. Tutto ciò si imponeva ai sensi delle norme prescrittive contenute nell'art. 66 ed al punto 3
dell'allegato IV del D. lgs n. 81 del 2008 le quali sono estremamente chiare nello stabilire che, quando si devono svolgere dei lavori implicanti la necessità di operare all'interno di luoghi confinati e di disagevole accesso,
occorre sincerarsi che all'interno vi sia e vi rimanga, durante tutta la durata delle relative operazioni,
un'atmosfera respirabile.
L'art. 66 D. lgs. cit. stabilisce, infatti, il divieto di accesso dei lavoratori in luoghi pericolosi come pozzi neri, fogne, camini ed altri ambienti potenzialmente nocivi senza previa verifica dell'assenza di pericolo o senza aver sanificato l'atmosfera stabilendo che, in caso di dubbi, i lavoratori devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione, essere legati con cintura di sicurezza ed essere vigilati facendo in modo che l'accesso sia predisposto in modo da consentire il recupero. Il punto 3 dell'allegato IV, dal suo canto, prevede poi che prima di disporre l'entrata di lavoratori in tubazioni, canalizzazioni e recipienti quali vasche, serbatoi e simili per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto occorre assicurarsi che all'interno non esistano gas o vapori nocivi;
che chi sovraintende a tali operazioni deve provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti di comunicazione col recipiente;
che i lavoratori impiegati in tali attività devono essere assistiti da altro lavoratore situato all'esterno presso l'apertura di accesso;
che quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto, o quando l'accesso al fondo di tali luoghi è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione. Le richiamate omissioni, contrariamente a quanto afferma l'appellante, hanno avuto un indubbio ruolo causale nella verificazione del sinistro mortale. Ciò in quanto gli accertamenti relativi alla presenza nel fermentatore di aria respirabile non solo non sono stati effettuati dalla in occasione della prova di Parte_1
tenuta, di cui era all'oscuro, ma nemmeno erano contemplati nell'ambito delle ordinarie operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio, nonostante la loro frequenza, non essendo previste né la misurazione del contenuto di ossigeno nell'ambiente né le correlate misure di sicurezza in occasione della loro tenuta.
Appare a questo punto evidente come l'appellante, pur non essendo stata resa edotta dello svolgimento di pagina 12 di 16 un test di tenuta stagna con gas nocivi e della sua pericolosità, ben avrebbe potuto evitare l'evento se solo avesse pianificato e seguito le cautele di cui sopra nell'ambito delle proprie operazioni routinarie.
Senz'altro più macroscopica è tuttavia la colpa della committente e delle altre aziende coinvolte nella vicenda. La avrebbe infatti dovuto fornire alla S.p.A. DS dettagliate informazioni sui rischi connessi al CP_4
test da effettuare e sulle misure da predisporre per garantire la sicurezza in via successiva degli operatori mentre la ossia la società addetta alla manutenzione del fermentatore, in base a quanto risulta dal capo di CP_3
imputazione, pur avendo provveduto su richiesta della al montaggio sul fondo del silos di un'apposita CP_4
flangia di immissione dei gas da utilizzare nel test di tenuta, non assolveva agli obblighi di controllo durante tutto l'intervento di manutenzione straordinaria del fermentatore, fino al completamento delle operazioni di bonifica dello stesso, né informava gli altri datori di lavoro dei rischi connessi all'intervento eseguito.
Alla luce di tali considerazioni risulta dunque correttamente individuata una percentuale di colpa del 10%
in capo alla società appellante.
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Con il secondo e ultimo motivo di gravame la lamenta: “Erronea liquidazione delle spese Parte_1
processuali - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.M. 55 / 2014”. Deduce in particolare l'appellante che la decisione impugnata è altresì viziata nella parte in cui il primo giudice l'ha condannata al rimborso integrale delle spese di lite avversarie non considerando l'accoglimento solo parziale della domanda, sotto il profilo quantitativo, mentre l'applicazione dei principi di diritto sanciti in materia dalla Suprema Corte avrebbe imposto la compensazione totale o parziale delle spese processuali.
Ciò in quanto, secondo l'orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese ex art. 92 co. 2 c.p.c.
sottende sia la presenza di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia l'ipotesi in cui la domanda sia stata articolata in più capi, e ne siano stati accolti uno o alcuni con rigetto degli altri, oppure quella verificatasi nel caso di specie in cui la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa riguardando una domanda articolata in un unico capo.
Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre erroneo nella parte in cui il primo giudice, accogliendo la domanda, ha condannato la al pagamento dei compensi professionali liquidandone l'importo in € Parte_1
11.000,00 senza tener conto della natura sommaria del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e della conseguente pagina 13 di 16 esigenza di detrarre dal dovuto il compenso relativo alla fase istruttoria, in realtà non svolta, che è stato invece erroneamente riconosciuto.
Il tribunale avrebbe infine dovuto tener conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, con liquidazione di € 176.498,30 a fronte di una richiesta di € 1.764.983,00, al fine di individuare il corretto scaglione di valore di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 per la liquidazione.
La Suprema Corte, con numerose pronunzie tra cui Cass. S.U. n. 19014 del 2007, ha infatti stabilito il seguente principio: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente il valore della
controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di
avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto
richiesto nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della
domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che
la riduzione della somma attribuita non consegua ad un adempimento intervenuto nel corso del processo, ad
opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice terrà conto del disputatum, ove
riconosca la fondatezza dell'intera pretesa”.
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Anche tale motivo deve essere rigettato perché infondato in tutte le sue articolazioni. L'orientamento giurisprudenziale richiamato dall'appellante è stato infatti sconfessato dalle Sezioni Unite della Cassazione le quali, con la pronunzia n. 32061/2022, hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dar luogo a reciproca soccombenza e giustificare, per ciò solo,
una compensazione totale o parziale delle spese essendo la soccombenza reciproca configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. nello stesso senso, da ultimo, cass.
n. 13827/2024).
La Cassazione, sempre in tema di spese processuali, ha inoltre chiarito che la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., non esclude la liquidazione del compenso al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto ( che di per sé non è comunque incompatibile con il rito), poiché il D.M.
n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente pagina 14 di 16 considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile alla diversa fase della trattazione (cfr. in termini cass. n. 28627/2023). Il motivo è infine inammissibile nella parte in cui, in modo assiomatico e del tutto generico, si assume che la liquidazione dei compensi da parte del giudice di primo grado è erroneamente avvenuta attenendosi al criterio del disputatum piuttosto che del decisum senza che l'appellante si sia neppure premurato di indicare la misura dei compensi minimi, medi e massimi liquidabili in base al D.M. n. 55 del 2014
per una causa di valore pari all'importo richiesto di € 1.764.983,00 e per una causa di valore pari alla somma riconosciuta di € 176.498,30 a riprova dell'errore in cui si afferma essere incorso il tribunale.
Solo ad abundantiam si evidenzia, peraltro, come la doglianza sia del tutto infondata in quanto il compenso medio previsto dal richiamato D.M. per le cause comprese nello scaglione tariffario da € 52.000,01 a
€ 260.000,00 è di € 13.430,00 (€ 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase di trattazione e € 4.050.00 per la fase decisionale) sicché la somma liquidata di € 11.000,00 è notevolmente inferiore allo stesso compenso medio previsto in relazione al decisum.
Anche le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della lite dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e con distrazione della somma in favore dell'avv. Francesco Napolitano per dichiarato anticipo.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza n. Parte_1
1527/2021 rep. resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 12.04.2021 a definizione del giudizio ex artt.
702-bis e ss. c.p.c. identificato dal n. 1495/2015 R.G.
2) Condanna la al rimborso delle spese di lite avversarie che si Parte_1
liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15%
di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Francesco Napolitano.
pagina 15 di 16 3) Dà atto dell'applicabilità, a carico della di una sanzione pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 28.11.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_6
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