Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 634/2020
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 18/04/2025
È presente, per l'attore, l'avv. FRANCESCO GERMANO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. SCORZA NORINA, nonché il dott. Dario Marsiglia per la pratica forense. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Germano precisa riportandosi alle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Ai fini della discussione si riporta alle note depositate il 05/03/2025 e a quanto ivi espresso. L'avv. Scorza precisa come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi dei quali chiede integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 634/2020 vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.VA_1 difesa dall'Avv. Francesco Germano (C.F. ; C.F._1 attore
E
(P. I.V.A. ), con sede in Via Municipio, n. 9, Controparte_1 P.VA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Norina Scorza (C.F. ); CodiceFiscale_2 convenuto NONCHE'
(P.VA , con sede in via Panoramica, snc, 87023 Controparte_2 P.VA_3
Diamante (CS), contumace. terzo chiamato
Oggetto: Cessione dei crediti Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha Parte_2 proposto domanda nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento, a titolo di inadempimento contrattuale o, in subordine, per responsabilità extracontrattuale, dell'importo di € 46.594,59. 1.1. A sostegno della domanda, deduce che, in data 14/10/2016, la società
[...] stipulava con il Comune di un contratto di appalto per Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 7 l'esecuzione di lavori edili verso il pagamento di un corrispettivo di € 283.416,18. Detto credito veniva, poi, in data 10/11/2016, ceduto in favore della , a garanzia Controparte_3 del fido concesso su conto corrente acceso presso la stessa banca. Notificata, quindi, l'avvenuta cessione del credito al , seguivano i primi accrediti da Controparte_1 parte dell'Ente, fino a quando, con lo stato finale del 27/11/2018, veniva liquidata la somma complessiva di € 311.449,96 e attestata, come somma ancora da corrispondere, quella di € 45.566,68, oltre VA al 10%, come risultante anche dalla determina n. 73 del 28/12/2018, con la quale il Responsabile dell'area tecnica del dava Controparte_1 atto dell'avvenuta acquisizione del certificato di regolare esecuzione lavori e dell'approvazione dello stato finale dei lavori stessi, nonché della sussistenza di un credito netto verso l'Impresa aggiudicataria dell'appalto pari a € 45.566,68, oltre VA al 10%. Riferisce ancora che, con pec del 21 marzo 2019 il Responsabile dell'Area tecnica del
, in risposta a sollecito di pagamento formulato dal direttore della Controparte_1 Con
comunicava che il pagamento in questione sarebbe stato evaso non prima di 60 giorni, ma che, con successiva nota del 26/09/2019, l'Ente informava di aver devoluto le somme spettanti alla banca in favore di taluni dipendenti della ditta appaltatrice, che non avevano ricevuto l'integrale pagamento della retribuzione loro spettante da parte dell'appaltatore. Deduce, inoltre, che il mancato adempimento da parte dell'Ente ha comportato la maturazione di un debito complessivo pari ad € 46.594,59, di cui € 44.741,20 di quota capitale ed € 1.853,39 di quota interessi. Assume, in diritto, l'illegittima utilizzazione da parte dell'appaltante del credito già ceduto, perché non più rientrante nella disponibilità di questi e dell'appaltatore, per altro per far fronte al pagamento di debiti insorti successivamente alla cessione. Assume, inoltre, l'illegittimità del pagamento effettuato ex art. 30 D. Lgs 50/2016 su domande presentate dopo l'approvazione dello stato finale, atteso che, dopo questo momento e dopo il collaudo dell'opera, vengono meno tutte le esigenze della pubblica amministrazione dirette a garantirsi l'esecuzione dell'opera, compresa quella di far fronte in via diretta al pagamento dei dipendenti dell'appaltatore. Secondo la difesa della banca, sussiste una responsabilità extracontrattuale in capo all'appaltante per aver distratto somme oggetto di cessione del credito e una responsabilità per inadempimento anche relativamente alle somme ancora disponibili, dopo il pagamento dei lavoratori. Conclude, quindi, chiedendo di condannare il convenuto al pagamento della somma maturata al momento della domanda, pari ad € 46.594,59, di cui € 44.741,20 di quota capitale ed € 1.853,39 di quota interessi, oltre interessi successivi e rivalutazione monetaria.
1.2. Il , nel contestare le avverse doglianze, eccepisce Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità delle avverse domande per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito, rileva l'infondatezza della domanda di pagamento delle somme richieste sia a titolo di responsabilità contrattuale sia a titolo di responsabilità extracontrattuale. Deduce, infatti, che l'Ente ha provveduto al pagamento diretto delle somme dovute ai lavoratori dipendenti della ditta cedente secondo legge e rispettando la procedura stabilita anche dall'art. 30, comma 6, del pagina 3 di 7 nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha riproposto la vecchia normativa ed il medesimo schema procedimentale, e ha disposto come doveroso per la stazione appaltante l'intervento sostitutivo. Contesta, altresì, ogni domanda anche in ordine ad un'asserita responsabilità extracontrattuale, non ravvisandosi nel comportamento del CP_1
alcuno degli elementi di cui all'art. 2043 cod. civ.
[...]
Conclude quindi, chiedendo, preliminarmente, di autorizzare la chiamata in causa della e di dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile e/o Controparte_2 improponibile;
nel merito, rigettare tutte le domande perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e/o comunque totalmente sfornite di prova;
in via subordinata, in caso di accoglimento, dichiarare il terzo tenuto a manlevare il Controparte_2 CP_1
da ogni pagamento di cui alla domanda e, per l'effetto, condannare la
[...] [...] Con al pagamento di quanto accertato in corso di causa in favore della . Controparte_2
1.3. Il procedimento, dichiarata la contumacia del terzo, ritualmente chiamato in giudizio, ed esperito il procedimento di negoziazione assistita, non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni che seguono.
2.1. L'art. 106, co. 13, del d. Lgs. 50/2016 prevede che «ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato».
2.2. Nel caso che ci occupa, la quale cessionaria del credito da corrispettivo Pt_1 dell'appalto intervenuto tra il e la cedente Controparte_1 Controparte_2
reclama il pagamento della somma di € 45.566,68 oltre VA al 10%, quale saldo prezzo
[...] ancora dovuto al momento in cui è stata accettata l'opera dalla stazione appaltante, avvenuta in data 27/11/2018. L'Ente assume, invece, di non essere tenuto a corrispondere alcunché, perché, successivamente all'accettazione dell'opera e prima di eseguire il pagamento al cessionario, diversi dipendenti dell'appaltatore, che hanno prestato la propria opera relativamente all'appalto intervenuto tra il e la hanno CP_1 Controparte_2 chiesto alla stazione appaltante il pagamento diretto delle loro spettanze retributive, per la complessiva somma di € 34.967,00, in conformità alla previsione dell'art. 30, comma 6, del D. lgs. 50/2016. La restante parte di € 10.599,68, invece, è stata fatta “oggetto di
pagina 4 di 7 precedenti pignoramenti presso terzi di ditte alle quali la ha subappaltato parte CP_2 dei lavori di cui al contratto di appalto”. Ritiene questo Tribunale che il rifiuto del di corrispondere al cessionario del CP_1 credito le somme a questi dovute quale corrispettivo dell'appalto non trovi giustificazione. Il credito dell'appaltatore, che costituisce l'oggetto della cessione, è venuto ad esistenza nel momento in cui l'opera è stata accettata dalla committente con la determina n. 73 del Con 28/12/2018. Poiché il contratto di cessione tra la e la aveva ad oggetto il Controparte_2
“futuro” credito da corrispettivo, l'effetto traslativo si è verificato nel momento in cui questo è venuto ad esistenza. Pertanto, a far data dal 28/12/2018 l'Ente è diventato Con debitore della la quale si è sostituita alla cedente Controparte_2
Come noto, il trasferimento del credito comporta il mutamento del soggetto attivo del rapporto ma non del titolo e del contenuto della posizione del debitore, sicché, a seguito della cessione, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario così come era obbligato verso il cedente. La cessione del credito, tuttavia, non può in nessun caso comportare un peggioramento della posizione del debitore, per il quale è indifferente adempiere nei confronti del creditore originario o del cessionario. Ciò comporta che il debitore ceduto può far valere nei confronti di questi tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente, così come, del resto, prevede espressamente la sopra richiamata disposizione del codice degli appalti, laddove consente di far valere nei confronti del cessionario “tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. In conformità ai principi elaborati dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di cessione del credito, le eccezioni proponibili dal debitore ceduto possono riguardare la validità del titolo da cui scaturisce il credito e le vicende relative al rapporto (prescrizione, inadempimento del cedente, avvenuto pagamento, ecc.), sempreché si tratti di fatti anteriori alla cessione. Perfezionatasi, infatti, la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti la esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22280 del 02/11/2010 (Rv. 614335 - 01)]. I procedimenti di cui all'art. 30, co 6, del D. lgs. 50/2016 sono stati attivati in un momento successivo al trasferimento del credito, sicché il non può far valere, nei confronti CP_1 del cessionario, i menzionati fatti modificativi. Né la formulazione della richiamata disposizione del co. 13 dell'art. 106 del codice degli appalti autorizza ad avanzare interpretazioni secondo cui sarebbe sempre consentito, senza limiti temporali, sollevare eccezioni nei confronti del cessionario, perché ciò equivarrebbe a rendere incerta l'esistenza del credito anche dopo che la stazione appaltante abbia definitivamente accettato l'opera e certificato il credito dell'appaltatore, con grave pregiudizio alla certezza giuridica dei traffici e dei rapporti. Tali conclusioni sono fatte proprie, ancorché con riferimento all'omologa fattispecie dell'art. 1676 cod. civ. da ritenersi, ad avviso di questo Tribunale, sostanzialmente pagina 5 di 7 sovrapponibile alla previsione speciale sopra menzionata, anche dalla Suprema Corte, la quale ha sancito che «il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore chieda il pagamento dopo che la cessione gli sia stata portata a conoscenza, non può sottrarsi al pagamento, eccependo che, successivamente alla comunicazione della cessione, i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda ex art. 1676 cod. civ.» [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11074 del 15/07/2003 (Rv. 565106 - 01)]. Per quanto concerne, invece, le somme fatte oggetto di pignoramento presso terzi, non vi è prova che i pignoramenti siano “precedenti” alla cessione. Anzi, l'unico pignoramento di cui è fornita evidenza in atti (cfr. la dichiarazione prot. n. 1436 del 15.05.2019) è successivo alla cessione del credito, sicché il nel rendere la dichiarazione positiva, ha CP_1 erroneamente dichiarato l'esistenza di un proprio debito nei confronti del cedente, anche in palese violazione della disciplina posta dagli artt. 2913 e ss. del codice civile, attesa l'anteriorità della cessione (sia dell'atto sia degli effetti di questo) e la sua opponibilità rispetto al pignoramento. Di tanto si è avveduto lo stesso allorché, con nota prot. CP_1
n. 3189 del 08/11/2019 (cfr. doc. 5 produzione di parte convenuta) ha poi provato a rettificare, senza successo, la precedente dichiarazione resa. In definitiva, il va condannato al pagamento, in favore dell'istituto di credito, della CP_1 somma di € 45.566,68 oltre VA al 10%, oltre interessi al saggio legale dalla data della costituzione in mora (24/07/2019) e fino all'effettivo soddisfo e non della diversa somma Con indicata dalla , che riguarda il saldo negativo del conto corrente affidato, che attiene, invece, al rapporto di finanziamento intervenuto tra la società appaltatrice e l'istituto di credito. Non assumono rilievo ostativo le circostanze allegate da parte convenuta in sede di discussione finale circa la non esigibilità delle somme, per omessa escussione preventiva della in considerazione del fatto che la cessione effettuata sarebbe pro CP_2 solvendo. La è la cedente del credito, benché pro solvendo e a scopo di CP_2 garanzia, sicché non è questa a dover essere preventivamente escussa dalla Banca Cessionaria, ma il debitore ceduto (ossia il ). In ogni caso, la natura Controparte_1 della cessione, se pro solvendo o pro soluto o, ancora, a scopo di garanzia, afferisce ai rapporti tra il cedente e il cessionario e non impone un diverso modo di adempimento della prestazione da parte del ceduto.
3. Anche la domanda di manleva va accolta, nei limiti che verranno di seguito indicati.
3.1. Il committente che abbia pagato ai dipendenti dell'appaltatore somme di denaro richieste a titolo di retribuzione, all'esito di azione diretta promossa ai sensi dell'art. 30, co. 6, d. lgs. 50/2016, ha azione di regresso nei confronti di questo, in considerazione della natura solidale dell'obbligazione in questione [sulla natura solidale dell'obbligazione del committente, seppure con riferimento alla previsione dell'art. 1676 cod. civ., cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza del 12/10/2007, n. 21482 (Rv. 599977 - 01); Sez. L., sentenza del 27/09/2000, n. 12784 (Rv. 540532 – 01); Sez. L., Sentenza del 06/03/1985, n. 1857 (Rv. 439778 - 01)]. Il comune di ha effettuato il pagamento in favore dei lavoratori , , CP_1 Pt_3 Pt_4
, , e per la somma complessiva di € 34.967,00, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
pagina 6 di 7 per come documentato e di tanto deve essere tenuto indenne dall'appaltatore. Quanto, invece, alla richiesta di manleva relativa alla somma di € 6.910,83 versata per effetto del provvedimento di assegnazione somme emesso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Paola nel procedimento di pignoramento presso terzi R.g.n. 235/2019, l'ente chiamante non ha dedotto il titolo giuridico o la ragione giustificativa della domanda proposta nei confronti del chiamato in manleva, la quale non può certo coincidere con quanto dedotto con riferimento ai lavoratori, non essendo applicabile, nel caso in questione, la previsione dell'art. 30, co. 6, del codice degli appalti. A fronte di tale carenza assertiva, alla quale non può certo supplire l'odierno giudicante, anche per il divieto posto dall'art. 112 c.p.c., non può che seguire il rigetto della domanda sul punto.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 ai valori tabellari medi previste per procedimenti di cognizione dinnanzi al Tribunale.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore della Parte_1
della somma di € 45.566,68 oltre VA al 10%, oltre interessi al saggio legale dalla
[...] data della costituzione in mora (24/07/2019) e fino all'effettivo soddisfo. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
555,65 per esborsi ed € 7616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e VA, se dovuta, per compensi professionali. Accoglie la domanda nei confronti della società terza chiamata e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore del , della somma di € Controparte_2 Controparte_1
34.967,00. Condanna al pagamento, in favore del , delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e VA, se dovuta, per compensi professionali. Paola, 18 aprile 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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