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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1021/2020 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...], nella qualità di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Mariella Nocifora Tiranno,
– ricorrente –
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Niutta,
NA OM, LE RD e, da ultimo, dall'Avv. Carmela Puglisi,
– resistente – nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
– resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la IG.ra , nella qualità indicata, Parte_1 conveniva in giudizio l' chiedendo Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto al rimborso integrale della spesa sostenuta per l'acquisto di un vaccino desensibilizzante specifico per (ditta ALK-Abellò CP_3
S.p.A.), prescritto quale trattamento indispensabile ed insostituibile per la grave allergopatia respiratoria (asma bronchiale allergico) da cui risulta affetto il figlio minore Persona_1
L costituitasi, eccepiva preliminarmente l'indeterminatezza del CP_4
“quantum” nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , invocato quale litisconsorte necessario;
Controparte_2 nel merito contestava l'azionabilità del rimborso in quanto prestazione extra LEA, chiedendo comunque, in via subordinata, la condanna dell'Assessorato a tenerla indenne da ogni eventuale esborso.
Integrato il contraddittorio, l' veniva dichiarato contumace. Controparte_2
Esperita istruttoria testimoniale (tra cui l'audizione del medico specialista Dott.
) e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il giudizio veniva Testimone_1 definito con sentenza n. 1330/2017, pubblicata il 13.2.2019, con cui il Tribunale riconosceva il carattere indispensabile ed insostituibile del vaccino, condannando Cont l' al rimborso della spesa e l'Assessorato al pagamento delle spese di lite ed alla rifusione delle spese di CTU.
La sentenza veniva notificata alle amministrazioni resistenti;
l' CP_4 dava spontanea esecuzione al decisum, provvedendo al rimborso delle somme alla ricorrente, mentre l' proponeva appello, deducendo la Controparte_2 nullità della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio – eseguita presso la sede dell'Assessorato e non presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
– e contestando, altresì, il merito della decisione.
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 17/2020, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per vizio della notificazione all'Assessorato e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, concedendo termine per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la IG.ra richiamando integralmente l'originario atto introduttivo e l'attività Pt_1 istruttoria svolta nel precedente giudizio n. 609/2015 R.G., chiedeva accertarsi e dichiararsi il carattere indispensabile ed insostituibile del vaccino desensibilizzante specifico per acari e la condanna delle amministrazioni resistenti
– ciascuna per la rispettiva competenza – al pagamento integrale della spesa sostenuta, oltre accessori e spese di lite.
L si costituiva nuovamente, dichiarando di fare proprie le difese CP_4 già svolte e insistendo per il rigetto della domanda o, in subordine, per la chiamata in causa e la manleva dell' , in conformità alle Controparte_2 richieste già formulate nelle note difensive.
L , costituitosi, concludeva per l'infondatezza Controparte_2 della pretesa, deducendo che il vaccino desensibilizzante non rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e che il diritto all'assistenza farmaceutica deve comunque essere esercitato nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, richiamando circolari regionali volte al contenimento della spesa e il carattere
“extra LEA” della prestazione. (v. memoria difensiva Assessorato).
All'udienza del 24.6.2022 questo Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del precedente giudizio n. 609/2015 R.G., comprensivo delle risultanze istruttorie e della CTU medico-legale, rinviando per la discussione all'udienza del
15.6.2023, all'esito della quale le parti depositavano note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla riassunzione e sull'interesse ad agire
La riassunzione è tempestiva, essendo stata proposta entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c. dalla notificazione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado.
Deve escludersi il dedotto difetto di interesse ad agire della ricorrente.
È vero che l' ha già corrisposto alla IG.ra la somma CP_4 Pt_1 relativa al costo del vaccino, in esecuzione della precedente sentenza poi dichiarata nulla;
tale circostanza è pacifica ed espressamente ammessa dalla stessa amministrazione sanitaria.
Tuttavia, la ricorrente conserva interesse: all'accertamento giudiziale definitivo della natura indispensabile ed insostituibile del farmaco somministrato al figlio minore;
alla stabilizzazione del titolo che fonda il rimborso già ottenuto;
alla definizione del regolamento delle spese di lite e delle spese di CTU. Cont È parimenti sussistente l'interesse dell' a vedere definito il rapporto interno di manleva verso l'Assessorato, oggetto di specifica domanda subordinata, nonché quello dell'Assessorato a contrastare la pretesa attorea.
2. Sull'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza del “quantum” Cont L'eccezione sollevata dall' deve essere disattesa.
Dall'originario ricorso e dal ricorso in riassunzione emerge la puntuale indicazione della spesa sostenuta, corredata dalle relative fatture e documentazione contabile prodotte in atti, con specifico riferimento al vaccino desensibilizzante acquistato presso la ditta ALK-Abellò S.p.A. La domanda di rimborso risulta quindi correttamente determinata nel suo oggetto, non potendosi esigere dall'attore – in controversie di modesto valore – una ulteriore analiticità che trascenderebbe il principio di ragionevolezza processuale. Cont
3. Sulla legittimazione passiva dell' e dell' Controparte_2
La legittimazione passiva dell' discende direttamente dalla CP_4 posizione di ente erogatore dell'assistenza sanitaria territoriale e dall'avere la stessa amministrazione gestito la procedura di autorizzazione alla terapia desensibilizzante nonché le richieste di rimborso presentate dalla ricorrente.
La legittimazione dell' è egualmente Controparte_2 configurabile, in quanto soggetto titolare della funzione di programmazione e regolazione delle prestazioni sanitarie, nonché destinatario delle richieste di rimborso in via amministrativa e delle pronunce giurisdizionali sulle prestazioni extra LEA, oltre che centro di imputazione delle scelte di politica sanitaria da cui discendono le circolari con cui è stata esclusa l'erogazione o la rimborsabilità del vaccino desensibilizzante. Cont Deve in particolare rilevarsi che l' ha espressamente chiesto, in via subordinata, che l'Assessorato venga condannato a tenerla indenne da ogni esborso disposto in favore dell'odierna ricorrente, riconoscendo così la riferibilità alla Regione delle determinazioni che hanno inciso sull'assistenza farmaceutica in questione.
4. Sul merito: diritto al rimborso della spesa per il vaccino desensibilizzante
4.1. Le risultanze probatorie
Le risultanze istruttorie acquisite nel precedente giudizio – ritualmente richiamate in questa sede – depongono nel senso della gravità della patologia respiratoria del minore e della necessità della terapia desensibilizzante specifica Persona_1 per acari.
Il medico curante Dott. ha attestato, con certificazioni e in sede Testimone_1 testimoniale, che la somministrazione del vaccino antiallergico in questione costituisce trattamento indispensabile ed insostituibile, in quanto unica terapia idonea a prevenire crisi asmatiche gravi e a garantire un controllo stabile della malattia. La consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, pure acquisita, giunge alle medesime conclusioni, evidenziando che: il vaccino desensibilizzante rappresenta l'unico presidio terapeutico idoneo a modificare la storia naturale dell'allergopatia del minore;
l'interruzione del ciclo vaccinale, oltre a vanificare gli effetti già ottenuti, esporrebbe il paziente ad un concreto rischio di peggioramento clinico, con possibile insorgenza di crisi asmatiche gravi;
non vi sono alternative farmacologiche equivalenti in termini di efficacia e durata dell'effetto terapeutico.
Tali risultanze, non seriamente infirmate dalle difese delle amministrazioni resistenti, devono essere integralmente recepite da questo Giudice.
4.2. Il quadro normativo e giurisprudenziale
L'art. 32 Cost. qualifica la tutela della salute come “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, rientrante fra i diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost., imponendo alla pubblica amministrazione l'obbligo di garantire cure adeguate, specie in presenza di patologie gravi.
La legislazione di settore (art. 28 l. 833/1978; art. 10 d.l. 463/1983, conv. in l.
638/1983) ha, nel tempo, introdotto criteri di contenimento della spesa farmaceutica, anche mediante il ricorso a prontuari e all'individuazione di livelli essenziali di assistenza (LEA), oggi definiti dal D.P.C.M. 12.1.2017. Tuttavia, il
“diritto vivente” formatosi presso la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il criterio dell'economicità non può spingersi fino ad escludere dall'assistenza farmaceutica quei farmaci che risultino indispensabili ed insostituibili per il trattamento di gravi condizioni morbose che richiedono terapie di lunga durata.
In particolare, con riferimento proprio ai vaccini antiallergici/desensibilizzanti non compresi nel prontuario, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso del prezzo del farmaco, quando lo stesso si configuri quale unico rimedio terapeutico in grado di tutelare effettivamente il diritto alla salute del paziente;
in tali ipotesi, il mancato inserimento nel prontuario non può costituire ostacolo alla rimborsabilità. La Corte costituzionale, più di recente, nel vagliare la disciplina regionale pugliese in tema di rimborso delle spese per vaccinoterapia necessaria e insostituibile per la cura delle allergopatie, ha richiamato questo orientamento, sottolineando che le esigenze di finanza pubblica non possono comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute, da individuarsi, tra l'altro, nella garanzia di accesso a cure indispensabili e insostituibili per patologie gravi.
Ne deriva che la mancanza di inclusione del vaccino desensibilizzante nei LEA, ovvero nel prontuario farmaceutico, o la sua qualificazione come prestazione
“extra LEA”, non legittima, di per sé, il diniego del rimborso quando: il farmaco sia indispensabile ed insostituibile per il trattamento del caso concreto;
non esistano alternative terapeutiche altrettanto efficaci;
la gravità della condizione clinica renda sproporzionata qualsiasi limitazione basata su meri profili di contenimento della spesa.
4.3. Applicazione al caso concreto
Alla luce del quadro probatorio ricostruito, deve ritenersi pienamente dimostrato che il vaccino desensibilizzante specifico per acari somministrato al minore
Persona_1
è stato prescritto da struttura specialistica pubblica, nell'ambito di un percorso diagnostico-terapeutico già preso in carico dall' CP_4 costituisce l'unica terapia idonea a prevenire e contenere una forma di asma bronchiale allergica grave, con rischio di importanti compromissioni respiratorie;
Cont è stato riconosciuto, dalla stessa come trattamento appropriato, tanto da essere inizialmente autorizzato e rimborsato per un periodo di tempo significativo, prima del sopravvenuto mutamento delle determinazioni amministrative sulla base di circolari regionali, di natura esclusivamente finanziaria.
In tale contesto, il diniego opposto all'istanza di rimborso con note dell
[...]
si pone in contrasto con i principi costituzionali richiamati, Parte_2 risolvendosi in una ingiustificata compressione del diritto alla salute del minore, atteso che l'esclusione della rimborsabilità si fonda non su nuove evidenze scientifiche, ma su valutazioni di mera sostenibilità economica.
Deve quindi essere accertato e dichiarato che il vaccino desensibilizzante specifico per acari (ditta ALK-Abellò S.p.A.) rappresenta, nel caso di specie, un farmaco indispensabile ed insostituibile per il trattamento della grave patologia allergica da cui è affetto il minore con conseguente diritto di Persona_1
, n.q., al rimborso integrale della spesa sostenuta per il relativo Parte_1 acquisto.
In ordine ai rapporti tra le amministrazioni resistenti, va osservato che: Cont l' di ha già provveduto al rimborso a favore della ricorrente, sicché, CP_4 nei confronti di quest'ultima, la condanna al pagamento assume valore confermativo del titolo posto a fondamento di quanto già corrisposto;
l' in quanto titolare delle funzioni Controparte_2 programmatorie e delle scelte che hanno determinato il venir meno del rimborso, deve essere condannato a tenere indenne l' da ogni esborso CP_4 effettuato o da effettuare in esecuzione della presente decisione, in accoglimento della domanda di manleva avanzata dall'ente sanitario.
5. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, devono seguire il criterio della soccombenza.
Tenuto conto: del fatto che l' ha dato spontanea esecuzione al precedente CP_4 decisum, provvedendo al rimborso in favore di;
Parte_1 della circostanza che il contenzioso trae origine, in misura prevalente, dalle scelte di politica sanitaria regionale e dal successivo appello proposto dall'Assessorato; sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l' ponendo invece a carico esclusivo dell' CP_4 [...]
le spese sostenute dalla ricorrente, che si liquidano, Controparte_2 secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Le spese di CTU – già in precedenza poste a carico dell' – vanno CP_2 confermate a suo esclusivo carico, trattandosi di attività rivelatasi decisiva ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione sanitaria.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_5
, così provvede:
[...]
1. accerta e dichiara che il vaccino desensibilizzante specifico per acari, della ditta ALK-Abellò S.p.A., acquistato da , nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
rappresenta, nel caso di specie, un farmaco indispensabile ed
[...] insostituibile per il trattamento della grave patologia allergica da cui è affetto il minore;
2. per l'effetto, dichiara il diritto di ad Parte_3 ottenere il rimborso integrale della spesa sostenuta per l'acquisto del suddetto vaccino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno dei singoli esborsi al saldo;
3. dà atto che l' ha già provveduto Controparte_1 al rimborso in favore di sicché la presente Parte_3 condanna vale quale conferma del titolo giuridico dell'esborso effettuato;
4. condanna l' Controparte_2
a tenere indenne l'
[...] Controparte_1 da ogni somma corrisposta o da corrispondere in esecuzione
[...] della presente sentenza in favore di n.q., a Parte_1 titolo di rimborso della spesa per il vaccino desensibilizzante;
5. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
l' ; Controparte_1
6. condanna l' Controparte_2
a rifondere a le spese
[...] Parte_1 di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
7. pone definitivamente a carico dell'
[...]
le spese di consulenza Controparte_2 tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo