Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/04/2026, n. 6328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6328 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04588/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4588 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Roma e Aldo Baldaccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Baldaccini in Roma, Via Giovanni Battista Martini, n. 13;
contro
Ministero dell’Interno e Questura della Provincia di Frosinone, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Prefettura di Frosinone, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto -OMISSIS- del 9 gennaio 2023, con cui il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto la sospensione per venti giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026 la dott.ssa NU CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto -OMISSIS- del 9 gennaio 2023, il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto la sospensione per venti giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande inerente all’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-, gestito dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Nello specifico, secondo la ricorrente:
- non sussisterebbero, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. (non essendosi verificati nell’esercizio pubblico tumulti o gravi disordini, non essendo il locale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose né costituendo l’esercizio pubblico pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini);
- la Questura avrebbe condotto un’istruttoria superficiale;
- sarebbero state violate le garanzie partecipative.
Oltre all’annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente formula domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza alla disposta sospensione.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Frosinone, seppur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
All’udienza straordinaria del 27 marzo 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S), “ Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
Secondo pacifico e condiviso orientamento giurisprudenziale, detta norma attribuisce al Questore un’ampia discrezionalità che il giudice amministrativo può sindacare solo nei limiti della manifesta irragionevolezza e sproporzione oppure del travisamento dei presupposti di fatto ( ex multis , T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 8 maggio 2020, n. 60).
Inoltre, la misura riveste carattere non sanzionatorio ma preventivo per la sicurezza e l’ordine pubblico: “ l’art. 100 del T.U.L.P.S. non ha riguardo alla possibilità più o meno effettiva per il titolare di un pubblico esercizio di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali ovvero di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, bensì alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente; ciò che rileva, infatti, nella ratio del legislatore, è l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato, sono privati, per qualche tempo, di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte ” (Consiglio di Stato sez. VI, 6 aprile 2007, n. 1563).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la valutazione compiuta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, nel provvedimento impugnato si rinvengono tutti i presupposti previsti dalla norma per l’adozione della misura cautelativa da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
Innanzitutto, a seguito di controlli eseguiti dall’anno 2018 all’anno 2022, è stata accertata la frequentazione assidua del locale da parte di soggetti controindicati con vari precedenti di polizia contro la persona, l’ordine pubblico, il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e in violazione della normativa in materia di armi e immigrazione.
A tal riguardo, giova evidenziare che la fattispecie normativa non esige che l’abituale frequentazione, atta ad ingenerare la situazione di pericolo, sia esclusivamente di soggetti con precedenti penali, ma considera sufficiente la presenza di “ persone pericolose ”.
Ciò in quanto le disposizioni del T.U.L.P.S. limitative di alcune attività imprenditoriali del privato, come l’art. 100, perseguono un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione di misure cautelari, come la sospensione della licenza di un esercizio di somministrazione, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili soltanto per manifesta irragionevolezza (Cons. Stato sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752).
In secondo luogo, il grave episodio di aggressione, ai danni di un automobilista in transito nel mezzo della strada, è accaduto nelle adiacenze del bar per mano di un cittadino albanese che, prima di commettere il reato, aveva consumato un superalcolico all’interno del locale, intrattenendosi sia all’interno che all’esterno del bar in evidente stato di alterazione fisica.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la dinamica del fatto è corroborata dalle indagini di polizia giudiziaria eseguite dalla Squadra Mobile di Frosinone, dall’acquisizione delle videoriprese e dall’escussione delle persone presenti al momento dell’aggressione.
Anche quando, quindi, l’aggressione sia stata consumata all’esterno del locale, come evidenziato dal Questore, ciò che rileva è che i gestori dell’esercizio pubblico non si siano astenuti dal somministrare bevande alcoliche a soggetto già in evidente stato di ubriachezza, di guisa da non offrire garanzie sufficienti sul fatto che non si verifichino episodi analoghi o quantomeno sulla capacità di contenerne gli effetti negativi per l’ordine e la sicurezza pubblica.
In ultimo, la sospensione viene motivata in ragione della cattiva gestione dell’esercizio pubblico, emersa dopo due controlli amministrativi, essendo stata riscontrata:
1) l’apertura abusiva di una sala giochi attigua al bar, gestita dalla sig.ra -OMISSIS- in violazione della normativa di settore (in particolare, quella sulle distanze minime dai luoghi sensibili);
2) l’installazione di n. 6 apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S., senza esporre all’ingresso della saletta dedicata e all’ingresso del locale il materiale informativo diretto ad evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici.
Seppur l’attività fosse stata aperta dalla ricorrente in virtù della segnalazione allo SUAP, così come risultante dall’ordinanza comunale di chiusura dell’esercizio relativo alla sala giochi, è innegabile: da un lato, la violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili; dall’altro lato, l’istallazione degli apparecchi da gioco senza il necessario materiale informativo.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia stato adottato all’esito di una istruttoria completa, emergendo tutti gli elementi giustificativi della misura adottata.
Destituita di fondamento la doglianza inerente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, che può essere evitata in caso di situazioni di urgenza e “ l’esercizio del potere previsto dall’articolo 100 del T.U.L.P.S. integra ex se tale circostanza con elisione della necessità dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della l. 8 agosto 1990, n. 241 ” ( ex multis , T.A.R. Trieste, sez. I, 20 gennaio 2020, n. 34; T.A.R. Puglia sez. I, 20 giugno 2019, n. 851, T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 20 agosto 2019, n. 755).
Alla legittimità del provvedimento impugnato consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria formulata.
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
NU CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CA | IT AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.