TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/04/2026, n. 6328
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S.

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'Amministrazione non fosse manifestamente illogica o irragionevole, dato che i controlli hanno accertato la frequentazione assidua del locale da parte di soggetti con precedenti di polizia e che si è verificato un grave episodio di aggressione nelle adiacenze del bar, perpetrato da un soggetto che aveva consumato alcolici all'interno del locale. Inoltre, sono emerse irregolarità nella gestione, quali l'apertura abusiva di una sala giochi e l'installazione di apparecchi da gioco senza la dovuta informativa sui rischi del gioco d'azzardo.

  • Rigettato
    Istruttoria superficiale della Questura

    Il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato adottato all'esito di un'istruttoria completa, emergendo tutti gli elementi giustificativi della misura adottata.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative

    La doglianza inerente alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta destituita di fondamento, poiché tale comunicazione può essere evitata in caso di situazioni di urgenza, e l'esercizio del potere previsto dall'art. 100 del T.U.L.P.S. integra di per sé tale circostanza.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Alla legittimità del provvedimento impugnato consegue l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/04/2026, n. 6328
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6328
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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