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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2025 tra
(C.F. ) con gli avv.ti ZI BE Parte_1 C.F._1
ATTORE e
(C.F. ) con gli avv.ti ESPOSITO EMANUELE Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per vv.ti ZI BE e la parte di persona Parte_2
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Zilli dichiara che la controparte gli ha di recente consegnato un documento, sottoscritto dal sig. in cui si fa riconoscimento del debito di cui si discute in causa per € 85.000. CP_1
Esibisce detto documento, riservandosene il deposito telematico.
Modifica la domanda, ai sensi dell'art. 281 duodecies, penultimo comma, c.p.c., chiedendo la condanna del convenuto a pagare la somma di € 85.000.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Zilli conclude: “condannarsi il convenuto a pagare all'attore la somma di € 85.000 oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.p.c. dalla domanda al saldo;
spese rifuse”
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo la sua condanna a restituire Parte_1 Controparte_1 le somme mutuategli tra il 2023 ed il 2024.
Il convenuto si è costituito, non negando i versamenti ricevuti ma contestando che gli stessi fossero avvenuti a titolo di mutuo.
L'attore ha oggi prodotto un documento, datato Udine 22.10.2025 e sottoscritto dal convenuto, in cui quest'ultimo dichiara di riconoscere di essere debitore dell'attore per € 85.000.
In applicazione dell'art. 1988 c.c., si presume l'esistenza del dedotto mutuo, con la conseguenza che
(in mancanza di prova dell'estinzione dell'obbligazione), il convenuto va condannato alla restituzione del tantundem.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
nel minimo, visto l'esito della controversia.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna a pagare a la somma di € 85.000, oltre interessi nella Controparte_1 Parte_1 misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 17.5.2025 al saldo;
b) condanna altresì il convenuto a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
786per spese vive, € 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1281/2025 tra
(C.F. ) con gli avv.ti ZI BE Parte_1 C.F._1
ATTORE e
(C.F. ) con gli avv.ti ESPOSITO EMANUELE Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per vv.ti ZI BE e la parte di persona Parte_2
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Zilli dichiara che la controparte gli ha di recente consegnato un documento, sottoscritto dal sig. in cui si fa riconoscimento del debito di cui si discute in causa per € 85.000. CP_1
Esibisce detto documento, riservandosene il deposito telematico.
Modifica la domanda, ai sensi dell'art. 281 duodecies, penultimo comma, c.p.c., chiedendo la condanna del convenuto a pagare la somma di € 85.000.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Zilli conclude: “condannarsi il convenuto a pagare all'attore la somma di € 85.000 oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.p.c. dalla domanda al saldo;
spese rifuse”
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio chiedendo la sua condanna a restituire Parte_1 Controparte_1 le somme mutuategli tra il 2023 ed il 2024.
Il convenuto si è costituito, non negando i versamenti ricevuti ma contestando che gli stessi fossero avvenuti a titolo di mutuo.
L'attore ha oggi prodotto un documento, datato Udine 22.10.2025 e sottoscritto dal convenuto, in cui quest'ultimo dichiara di riconoscere di essere debitore dell'attore per € 85.000.
In applicazione dell'art. 1988 c.c., si presume l'esistenza del dedotto mutuo, con la conseguenza che
(in mancanza di prova dell'estinzione dell'obbligazione), il convenuto va condannato alla restituzione del tantundem.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
nel minimo, visto l'esito della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) condanna a pagare a la somma di € 85.000, oltre interessi nella Controparte_1 Parte_1 misura di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 17.5.2025 al saldo;
b) condanna altresì il convenuto a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
786per spese vive, € 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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