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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2025, n. 8284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8284 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA NT LE, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8284 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/09/2024, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NT LE avverso l'ordinanza messa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art 416 bisl, comma 1, cod.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NT LE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art. 416 bis1, comma 1, cod.pen. Argomenta che in sede di riesame si chiedeva l'esclusione della aggravante in questione, in ragione delle connotazioni soggettive dell'agire del NT;
il Tribunale riteneva sussistente l'aggravante sotto il profilo del metodo mafioso con motivazione astratta ed indiscriminata, senza approfondire la tematica sollevata dalla difesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al profilo delle esigenze cautelar'. Argomenta che per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestata al ricorrente, opera la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275 cod.proc.pen.; nella specie, la difesa produceva documentazione dalla quale si evinceva che il NT era stato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione a vicende processuali successive ai fatti per i quali è procedimento e dai medesimi traente origine (detenzione illegale di arma); il Tribunale ometteva di considerare tali circostanze, sebbene deponenti nella direzione del pieno recupero dell'indagato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli 2 elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de líbertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980_del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). 3 3. Nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità richiamando ed esaminando il compendio indiziario - costituito dagli esiti delle attività di intercettazione telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dichiarazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri e arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia- comprovante l'esistenza di una associazione criminosa camorristica radicata sul territorio di Teverola e Carinaro, in provincia di Caserta, facente capo a IC AL e Di IN NI;
tale associazione traeva parte dei profitti illeciti dalla compravendita di notevoli quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo, attività gestita da De AN AL con la protezione di IC AL;
all'attività di narcotraffico partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all'interno del gruppo associativo, tra i quali anche l'attuale ricorrente NT LE, quale stabile fornitore del gruppo associativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tanto premesso, va osservato che adeguata e priva di vizi logici è la motivazione afferente alla sussistenza, in termini di gravità indiziaria, della circostanza aggravante del metodo mafioso, utilizzato da parte dei rispettivi membri dell'associazione per l'acquisizione ed il mantenimento delle piazze di spaccio. Il Tribunale ha evidenziato che le emergenze istruttorie davano atto di come la gestione delle piazze di spaccio fosse monopolizzata dal sodalizio criminoso, tanto che tutti gli spacciatori locali erano costretti ad approvvigionarsi di sostanza stupefacente dal gruppo criminoso e che si erano registrate numerose azioni violente e minacce nei confronti di alcuni acquirenti che avevano cercato, invano, di non sottostare alle rigide regole imposte dal De AN. Va ricordato che è stato chiarito che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023,Rv.285018 - 02)., 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un 4 modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576). Nella specie, il Tribunale, nell'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha evidenziato, in sostanza, come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della collettività, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potesse ritenersi vinta, evidenziando anche specifici elementi dimostrativi della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (quali il ruolo fondamentale svolto per l'esistenza del sodalizio e la personalità negativa e notevolmente incline al delitto desunta dal collaudato modus operandi delle gravi condotte illecite e la professionalità nell'agire illecito), così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione della documentazione comprovante che l'indagato era stato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione a vicende processuali successive ai fatti per i quali è procedimento e dai medesimi traente origine (detenzione illegale di arma), senza spiegarne la decisività rispetto alla complessiva argomentazione esposta dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va ricordato che il vizio di travisamento della prova, configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia 5 (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). 3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 30/01/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 8284 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/09/2024, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NT LE avverso l'ordinanza messa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art 416 bisl, comma 1, cod.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NT LE, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art. 416 bis1, comma 1, cod.pen. Argomenta che in sede di riesame si chiedeva l'esclusione della aggravante in questione, in ragione delle connotazioni soggettive dell'agire del NT;
il Tribunale riteneva sussistente l'aggravante sotto il profilo del metodo mafioso con motivazione astratta ed indiscriminata, senza approfondire la tematica sollevata dalla difesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al profilo delle esigenze cautelar'. Argomenta che per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestata al ricorrente, opera la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria di cui all'art. 275 cod.proc.pen.; nella specie, la difesa produceva documentazione dalla quale si evinceva che il NT era stato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione a vicende processuali successive ai fatti per i quali è procedimento e dai medesimi traente origine (detenzione illegale di arma); il Tribunale ometteva di considerare tali circostanze, sebbene deponenti nella direzione del pieno recupero dell'indagato. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli 2 elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de líbertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980_del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). 3 3. Nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità richiamando ed esaminando il compendio indiziario - costituito dagli esiti delle attività di intercettazione telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dichiarazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri e arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia- comprovante l'esistenza di una associazione criminosa camorristica radicata sul territorio di Teverola e Carinaro, in provincia di Caserta, facente capo a IC AL e Di IN NI;
tale associazione traeva parte dei profitti illeciti dalla compravendita di notevoli quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo, attività gestita da De AN AL con la protezione di IC AL;
all'attività di narcotraffico partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all'interno del gruppo associativo, tra i quali anche l'attuale ricorrente NT LE, quale stabile fornitore del gruppo associativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tanto premesso, va osservato che adeguata e priva di vizi logici è la motivazione afferente alla sussistenza, in termini di gravità indiziaria, della circostanza aggravante del metodo mafioso, utilizzato da parte dei rispettivi membri dell'associazione per l'acquisizione ed il mantenimento delle piazze di spaccio. Il Tribunale ha evidenziato che le emergenze istruttorie davano atto di come la gestione delle piazze di spaccio fosse monopolizzata dal sodalizio criminoso, tanto che tutti gli spacciatori locali erano costretti ad approvvigionarsi di sostanza stupefacente dal gruppo criminoso e che si erano registrate numerose azioni violente e minacce nei confronti di alcuni acquirenti che avevano cercato, invano, di non sottostare alle rigide regole imposte dal De AN. Va ricordato che è stato chiarito che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023,Rv.285018 - 02)., 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un 4 modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576). Nella specie, il Tribunale, nell'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha evidenziato, in sostanza, come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della collettività, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potesse ritenersi vinta, evidenziando anche specifici elementi dimostrativi della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (quali il ruolo fondamentale svolto per l'esistenza del sodalizio e la personalità negativa e notevolmente incline al delitto desunta dal collaudato modus operandi delle gravi condotte illecite e la professionalità nell'agire illecito), così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione della documentazione comprovante che l'indagato era stato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione a vicende processuali successive ai fatti per i quali è procedimento e dai medesimi traente origine (detenzione illegale di arma), senza spiegarne la decisività rispetto alla complessiva argomentazione esposta dal Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va ricordato che il vizio di travisamento della prova, configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia 5 (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). 3. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 30/01/2025