Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/06/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2221 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato, in grado d'appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2221/2023 vertente tra
(C.F. P.IVA ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 44 R na del sentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Jessica Mannini (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 Parte_1 Siena, Piazza Giacomo Matteotti n. 37 ATTORE CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
, nata a [...] i Parte_2
entrambi residenti in [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_3
, residente in [...], Loc. Montemorli, n. 15/5, C.F._4 si dall'Avv. Devis Baldi, C.F.: , P. C.F._5 I.V.A.: ed elettivamente domiciliati nell P.IVA_3 CONVENUTI
OGGETTO: appello a sentenza Giudice di Pace
Con provvedimento del 04.04.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello: a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 366/2023 pubblicata in data 01/09/2023 e notificata in data 19/09/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena Dott.sssa Mereu Elena, nell'ambito del giudizio RG n. 3750/22 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in comparsa di costituzione e risposta del seguente tenore letterale:
“Voglia l'on Giudice di pace adito contrariis reiectis così giudicare: In via
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, e come meglio generalizzati in CP_1 Parte_2 Parte_3 atti nei confronti di Con vittoria di spese e onorari. Sempre Parte_1 in via preliminare: l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni per omessa e/o errata informazione e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dai Sig. , e CP_1 Parte_2 Parte_3 come meglio generalizzati in n Parte_1 vittoria di spese e onorari. Nel merito: in via principale: Rigettare ogni pretesa avanzata a qualsiasi titolo dai Sig.ri , e CP_1 Parte_2 Parte_3
come meglio generalizzati in a ti
[...] Parte_1 motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari. b) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 366/2023 pubblicata in data 01/09/2023 e notificata in data 19/09/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena Dott.sssa Mereu Elena, nell'ambito del giudizio RG n. 3750/22 condannare i SIg.ri Sig.ri , e come meglio CP_1 Parte_2 Parte_3 generalizzati it erc Parte_1 in esecuzione della sentenza n. 366/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena Dott.ssa Elena Mereu, nell'ambito del giudizio RG. N. 3750/2022 pubblicata in data 01/09/2023 e notificata in data 19/09/2023 a titolo di sorte capitale, spese legali e occorende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 366/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena Dott. ssa Mereu Elena, nell'ambito del giudizio RG. N. 3750/2022, 18 pubblicata in data 01.09.2023 e notificata in data 19.09.2023, condannare i Sig.ri Sig.ri , e come CP_1 Parte_2 Parte_3 meglio generalizzati in atti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari.
Parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le declaratorie ritenute necessarie, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero, in ogni caso, respingere l'appello proposto da
[...] e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n. Parte_1 blicata dal Giudice di Pace di Siena in data 01/09/2023, in relazione al procedimento R.G: 3750/2022. Con vittoria di spese, competenze professionali ed accessori di legge del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello
Parte_1 avverso sentenza n. 366/2023 emess ace di Siena nel procedimento N.R.G. 3750/2022, con cui è stata accolta la citazione presentata dagli odierni convenuti
contro
In particolare, il giudice di
Parte_1 prime cure rigettava l'eccezio due buoni fruttiferi che gli odierni convenuti sottoscrivevano con in data 13.01.2001 e
Parte_1 12.04.2001, con conseguente condann li stessi. Si costituivano in giudizio , e , CP_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo il rigetto dell'a t e r l'effetto chiedevano la conferma della sentenza impugnata con cui veniva intimato il pagamento da parte di a favore dei sigg.
Parte_1 CP_1
Pagina 2 e della somma di € 326,56, al netto dell'imposta Pt_3 Parte_2 utiv interessi legali dal dì della messa in mora all'effettivo soddisfo;
nonché al pagamento a favori dei sigg. e Parte_2 CP_1
della somma di € 3.265,62, al netto dell'i sui
[...] oltre interessi legali dal dì della messa in mora all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese legali.
In primo luogo, l'appellante deduceva la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 112,113,115 e 116 c.p.c, nonché degli articoli 6 e 8 del Dm 19.12.2000, per aver il giudice di prime cure mal interpretato la disciplina relativa alla prescrizione di buoni fruttiferi postali. In particolare, deduceva l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei due buoni fruttiferi oggetto del procedimento di primo grado, essendo intervenuta la domanda dopo oltre 10 anni dalla loro scadenza e l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omessa informazione, oltre che l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto. A ciò aggiungeva che in capo a non vigeva l'obbligo di Pt_1 informare ex lege, ma solo gli obblighi previsti d olo 6 del DM 19.12.2000 e, quindi, l'obbligo di consegna del Foglio Informativo, che asseriva essere stato correttamente e tempestivamente assolto da . Parte_1 Si costituivano in giudizio , e , CP_1 Parte_2 Parte_3 rilevando l'assoluta cor ata l'integrale conferma.
L'appello è infondato. Anzitutto, va rilevato come per pacifica giurisprudenza, avallata recentemente anche da Cass. 23006/2023, il dies a quo per la prescrizione decorre dalla data di scadenza del titolo. Nel caso di specie, tuttavia, si rileva come sui buoni fruttiferi in atti non compare l'indicazione del termine espresso di scadenza, né l'indicazione che il buono è soggetto a prescrizione decennale. Di conseguenza, dal momento che Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13979 del 15/06/2007), non si può desumere alcun termine maturato ai fini della prescrizione. Peraltro, nella materia in esame trova applicazione il DM 19.12.2000. In particolare, l'art. 8 prevede che “I diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". Tuttavia, tale norma trova applicazione allorquando siano rispettate le condizioni del precedente art. 6, che prevede che al momento della sottoscrizione dei buoni, nonché a prescindere dall'ulteriore obbligo di affissione nei locali dell'avviso sulle condizioni praticate, deve essere informato il cliente delle condizioni previste per i buoni fruttiferi postali attraverso la contestuale sottoscrizione di fogli informativi. Invero, appare del tutto assente in atti la prova della consegna e della sottoscrizione di tale foglio informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi oggetto del presente procedimento. Del resto, nonostante la
Pagina 3 dichiarazione di parte appellante dell'avvenuta consegna del suddetto documento, ciò non è mai stato dimostrato, né nel presente procedimento né in quello di primo grado. Di conseguenza, la sentenza 366/2023 deve essere confermata, sebbene sulla base di argomentazioni in parte differenti rispetto a quelle rilevate dal giudice di prime cure. Appare, infatti, evidente come - non essendo stato adempiuto l'obbligo informativo da parte di - non tanto si debba parlare di Parte_1 sospensione (le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tipicamente previste dall'art. 2941 cc), ma può affermarsi che non sia mai iniziato il decorso del termine di prescrizione per ottenere l'incasso dei buoni fruttiferi sottoscritti in data 13.01.2021 e 12.04.2001. Come rilevato correttamente dal giudice di primo grado, vige nell'ordinamento giuridico italiano il principio generale in base al quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, in tal caso coincidente con il momento dell'effettiva conoscenza rispetto alla possibilità di esercitarlo. Al contempo, tuttavia, la scrivente non ritiene di condividere le posizioni assunte in primo grado circa l'applicazione del Codice dei consumatori al caso di specie né all'ipotesi dell'intervenuta sospensione della prescrizione ex art. 2941 cc., dal momento che appaiono irrilevanti ai fini della decisione del presente appello. La sentenza deve essere integralmente confermata. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, ai medi tabellari per fase di studio ed introduttiva e ai minimi per fase decisoria (in ragione dell'attività processuale svolta), restano a carico della parte appellante in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado d'appello, in persona del giudice Marianna Serrao, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 366/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena;
2) Pone a carico di parte appellante le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.276,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge. Così deciso in Siena, 4 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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