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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1024/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.2.2025 e vertente
TRA
P.I. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Borioni, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, C.F. , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._1
Idrotermoedil, P.I. P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Buccilli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 26.7.2022
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) e Parte_1 Parte_1 Pt_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta artigiana Idrotermoedil (di seguito , in
[...] CP_1 data 14.2.2010, sottoscrivevano il “subcontratto” n. 455, con cui la prima affidava al secondo la realizzazione di impianti idrici, sanitari, di condizionamento e gas in un edificio residenziale in corso di costruzione sito in Grottaferrata, per un importo a forfait di € 74.000,00.
***
Il introduceva procedimento di A.T.P., esponendo che la consegna delle aree era CP_1
avvenuta in ritardo rispetto a quanto pattuito e che l'appaltatore era stato incaricato della realizzazione di una serie di opere extra contratto, riconosciute come commissionate ed effettuate attraverso la sottoscrizione di ordini di servizio da parte del responsabile di commessa, geometra il quale, ai sensi dell'art. 8 del contratto, rappresentava la CP_2
società committente;
all'inizio del mese di novembre 2012, nonostante i lavori proseguissero regolarmente, la non aveva pagato, benché scaduto, il saldo relativo all'ultima Pt_1 tranche dei lavori eseguiti del contratto principale (€ 13.736,97) e si rifiutava di riconoscere come dovuto l'importo delle opere extra contratto (€ 37.135,00), il tutto oltre al saldo non ancora fatturato per le opere eseguite;
a seguito delle rimostranze dell'appaltatore, la committente, con missiva del 13.11.2012, in modo strumentale denunciava che alcuni lavori erano stati male eseguiti, con danno alla pavimentazione in legno;
era intercorsa corrispondenza tra le parti, ognuna delle quali contestava l'inadempimento all'altra, e il aveva poi sospeso ogni lavorazione in attesa nella redazione di una perizia che CP_1
accertasse la consistenza dei lavori eseguiti, anche con riferimento alle opere extra contratto, nonché lo stato degli stessi e la valutazione del saldo, evidenziando che, nonostante la diffida, la committente stava immettendo gli acquirenti negli immobili e stava procedendo all'allaccio degli impianti, pur non avendo l'impresa mai rilasciato i certificati di conformità.
***
Nel procedimento si costituiva la , rappresentando di aver contestato al Pt_1 CP_1 alcuni vizi degli impianti e il ritardo nell'ultimazione delle opere, oltre al mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità.
***
pagina 2 di 14 Conclusasi la procedura con il deposito della relazione peritale e della relazione integrativa, il chiedeva al tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo sulla base delle CP_1
fatture allegate, rimaste insolute, in relazione a lavori previsti nel contratto e ad opere extra contratto, per un totale di € 38.919,52, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo.
***
Il tribunale, in data 8.8.2014, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
19326/2014, riconoscendo però gli interessi legali dalla scadenza al saldo, e non quelli ex d.lgs. n. 231/2002.
***
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la , eccependo il difetto di Pt_1
giurisdizione o di competenza in virtù di clausola compromissoria e chiedendo la revoca del decreto e la compensazione di quanto eventualmente dovuto con quanto spettante alla stessa per i danni subiti.
***
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo domanda CP_1 riconvenzionale, avente ad oggetto l'ulteriore somma di € 6.030,00 oltre IVA per altre opere extra contratto.
***
Con sentenza n. 15710/2019, R.G. 72755/2014, pubblicata in data 29.7.2019, il tribunale rigettava l'opposizione, dichiarava inammissibile l'ulteriore domanda di condanna formulata dal convenuto opposto e poneva l'85% delle spese di lite a carico dell'opponente, dichiarando il residuo compensato tra le parti.
***
Ha proposto appello , articolando tre motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1
seguenti conclusioni:
“… 1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso il
Decreto Ingiuntivo opposto;
2) in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della conclusione che precede, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso e/o infondato e comunque sfornito di prova il decreto ingiuntivo opposto non chè rigettare ogni domanda di pagamento avanzata da controparte poiché infondata in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 14 3) in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della conclusione n 1, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso e/o infondato e comunque sfornito di prova il decreto ingiuntivo opposto non chè rigettare ogni domanda di pagamento avanzata da controparte in ragione dell'inadempimento della opposta alle obbligazioni assunte, e comunque compensarne ogni avversa domanda di pagamento avanzata dall'opposta in ragione del danno subito dalla e delle penali da applicare Pt_1 nella misura che sarà determinata in corso di causa;
Con vittoria di danni, spese competenze ed onorari per i due gradi di giudizio”.
In via istruttoria, ha chiesto, di disporre c.t.u. “per la valutazione delle contestazioni e la valorizzazione degli importi dovuti a titolo di danni e penali nonché per la valutazione delle detrazioni”.
***
Si è tempestivamente costituito, in data 29.7.2020, il proponendo appello incidentale CP_1
tardivo e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello principale proposto dalla siccome infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte Parte_1 esposte nella premessa del presente atto. Voglia confermare la sentenza di primo grado ed accogliere l'appello incidentale tardivo limitatamente alla liquidazione degli interessi moratori dovuti ai sensi del decreto legislativo
231/02, e non liquidati con il decreto ingiuntivo, vertendosi in materia di rapporto tra imprese. Interessi moratori decorrenti dalla emissione delle fatture, ovvero, in via subordinata dalla introduzione della domanda, fino all'effettivo soddisfo. Interessi moratori pari ai tassi di riferimento stabiliti dall'art. 5 del decreto legislativo 231/02 maggiorati di otto punti come previsto dall'art. 2 lettera E dello stesso decreto. Interessi moratori oggi riconosciuti e dovuti per legge a seguito di riforma dell'art. 1284 del Codice Civile, ma comunque già dovuti all'epoca dell'emissione dell'ingiunzione ai sensi della normativa speciale già vigente e sopra richiamata. Interessi con decorrenza dall'emissione delle fatture, ammontanti ad oggi a €21.203,92, oltre obbligo di pagamento degli interessi maturandi fino alla data di effettivo soddisfo.
Voglia in ogni caso condannare la al rimborso delle spese legali anche per questo secondo Parte_1 grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, con conferma della liquidazione delle spese già contenuta nella sentenza di primo grado”.
***
Con ordinanza del 10.12.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 10.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 6.2.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
Su istanza congiunta delle parti, con decreto del 14.1.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione orale con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 6.2.2025, sulle pagina 4 di 14 conclusioni precisate dalle parti con note in data 27 gennaio e 5 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di “inammissibilità dei documenti prodotti da controparte solo nel 2025 in spregio al divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti”, sollevata dall'appellato nelle note di trattazione scritta del 5.2.2025.
L'appellante principale, infatti, ha allegato esclusivamente giurisprudenza (una sentenza del tribunale di Roma emessa successivamente a quelle già depositate) e la documentazione relativa ai pagamenti, già depositata nel giudizio di primo grado.
***
Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale denuncia “Erronea valutazione delle pattuizioni contrattuali, del CSA nonché dei fatti di causa”.
Lamenta l'appellante, in sintesi, che la sentenza aveva rigettato l'eccezione di arbitrato affermando che la clausola sarebbe presente nel solo Capitolato Speciale di Appalto, non sottoscritto e pertanto non vincolante, così incorrendo nell'errore di non riconoscere la relazione perfetta tra i documenti (contratto e CSA), considerata anche la mancata contestazione del Capitolato da parte del in sede di ATP. CP_1
***
Il motivo, pur essendo ammissibile (poiché, diversamente da quanto eccepito da parte appellata, è dato cogliere la critica al ragionamento del primo giudice), è infondato.
La sentenza afferma che: la clausola compromissoria, in quanto vessatoria, quando è contenuta in condizioni generali di contratto richiede l'approvazione specifica per iscritto;
evidente, nella specie, è la nullità di una clausola vessatoria contenuta in un documento che si assume sì richiamato dal contratto (e nella specie neppure questo è vero), ma che non reca alcuna specifica approvazione per iscritto di quella clausola (e che, anzi, non reca proprio alcuna approvazione, alcuna firma); secondo l'opponente, la clausola compromissoria era contenuta in un «Capitolato speciale della , il quale sarebbe stato Parte_1 allegato all'allegato A del contratto di subappalto, quindi in un sub-allegato; non si riesce a comprendere come questa tortuosa catena di suballegazioni possa costituire la relatio perfecta che, secondo l'opponente, sostituiva la specifica approvazione per iscritto e soddisfaceva il requisito di legge della specifica approvazione scritta;
inoltre, un capitolato è, per definizione, un documento tecnico, o tecnico-economico, che elenca e descrive le lavorazioni da eseguire, di solito indicandone i costi, mentre quello che la ha fatto – Pt_1
pagina 5 di 14 in modo peraltro discutibile – entrare nel processo (producendolo solo nel corso delle operazioni peritali dell è, invece, un testo puramente normativo nel quale non CP_3
compare neppure una sola frase di natura tecnica;
quello in atti è palesemente uno scritto del tutto generale e generico, buono per servire in qualsiasi rapporto contrattuale avente ad oggetto qualsiasi cantiere, e non può essere considerato il documento citato al n. 1 dell'allegato A al contratto (che parlava, appunto, di «capitolato speciale di appalto»); sarebbe, invece, nella migliore delle ipotesi, un documento contenente clausole generali di contratto (nient'affatto citato, come tale, nel contratto o nei suoi allegati), cioè esattamente quel tipo di documento giuridico cui si riferisce l'art. 1341 c.c., fermo restando che non contiene l'approvazione specifica della clausola compromissoria, né la firma del né CP_1
la firma della , né una data certa, né un qualsiasi elemento che possa far Pt_1 immaginare che fosse stato posto all'attenzione del insomma, è in realtà soltanto un CP_1
brano di (perfettibile) letteratura, che la può aver confezionato nei propri uffici in Pt_1
qualunque momento, privo, nella sua interezza, di qualsiasi valore giuridico e/o probatorio.
La Corte condivide appieno tali argomentazioni, non inficiate dalla doglianza, la quale è incentrata per lo più sulla mancata contestazione di tale documento, senza tuttavia tener conto che lo stesso è stato allegato dal C.T.P. alla prima memoria illustrativa inviata al C.T.U., dunque nel corso delle operazioni peritali, quando ormai non era più previsto alcun intervento del giudice nel contraddittorio dei difensori delle parti (trattandosi di A.T.P.).
La contestazione del documento, pertanto, non poteva certo provenire dal C.T.P. della parte ricorrente.
Ne consegue che tempestiva è la contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal difensore del nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
introdotto dalla , che di quella clausola intendeva avvalersi, trattandosi del primo atto Pt_1
utile.
Per il resto la censura si risolve nella reiterazione delle difese già svolte in primo grado, senza contrastare efficacemente il puntuale e convincente ragionamento del tribunale con riguardo alla mancanza della asserita “relazione perfetta” tra il contratto e un documento che veniva richiamato, non nel contratto, ma nell'allegato A al contratto.
Tale allegato, quindi, a sua volta richiamava un capitolato speciale di appalto che, in realtà, tale non era, trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte dalla per Pt_1
regolare una serie indefinita e indeterminata di rapporti, come risulta dalla mera lettura del documento, privo, tra l'altro, di sottoscrizione e di data certa.
pagina 6 di 14 Né vi è alcuna prova, in sostanza, che il “capitolato speciale di appalto”, prodotto dal C.T.P. della direttamente al C.T.U., fosse quello richiamato nell'allegato A al subcontratto Pt_1
n. 455.
Il motivo deve, dunque, essere respinto, non essendo il primo giudice incorso nel denunciato errore.
***
Il secondo motivo denuncia “Erronea valutazione della documentazione a sostegno dell'adempimento delle obbligazioni di contratto” e investe più profili.
Lamenta, in sintesi, l'appellante che il giudice avrebbe aderito acriticamente alla c.t.u. senza prendere in esame i motivi di opposizione e senza considerare che vi erano valutazioni giuridiche demandate al suo esame, né aveva considerato i pagamenti effettuati, atteso che erano stati versati acconti per complessivi € 53.537,08, omettendo, fra l'altro, di procedere alla detrazione degli importi necessari all'eliminazione dei vizi e difetti, dei costi di completamento, delle penali e del risarcimento del danno, derivanti dall'inadempimento del che, fra l'altro, aveva di fatto abbandonato il cantiere;
lo stesso aveva CP_1 CP_1
ammesso il mancato completamento degli impianti (in larga parte ancora privi delle caldaie), la mancata esecuzione dei collaudi e delle prove funzionali nonostante il largo ritardo nell'esecuzione dei lavori, la presenza dei vizi e difetti negli impianti;
la somma ricevuta per acconti appariva superiore alla quota dei lavori contrattuali effettivamente eseguiti (€
48.648,00) e, inoltre, il prezzo era stato determinato a “forfait” ed era fatto divieto di eseguire lavori ulteriori senza ulteriore contratto integrativo scritto, negozio mai stipulato, fermo restando che le presunte prestazioni fuori contratto erano in realtà certamente incluse negli obblighi di contratto;
il giudice non aveva considerato che il non poteva pretendere il CP_1
pagamento delle somme ingiunte poiché non era stato effettuato il collaudo delle opere eseguite;
l'emissione delle fatture era illegittima poiché il predetto aveva proposto la domanda di pagamento senza offrire prova di aver adempiuto agli obblighi di versamento degli oneri retributivi e contributivi dei dipendenti.
***
Il motivo è infondato.
Si premette che il ha limitato la domanda monitoria agli importi accertati dal C.T.U. in CP_1 sede di A.T.P., tenendo conto degli acconti versati dalla per € 53.537,08 (già Pt_1
detratti e, dunque, non contemplati nel decreto ingiuntivo).
pagina 7 di 14 Il ricorrente, infatti, proprio attenendosi alla minor somma tra quelle indicate dal C.T.U. in via alternativa, ha dedotto che erano state accertate opere contrattuali per € 62.900,00 oltre oneri fiscali (€ 74.817,68) e opere extra contratto per € 14.458,00 oltre oneri fiscali (€ 17.638,76), per un totale di € 92.456,44 e ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento per €
38.919,52, somma che corrisponde alla differenza tra l'importo complessivo accertato dal
C.T.U. e l'ammontare della somma che sostiene aver versato a titolo di acconti Pt_1
(fatta eccezione per una differenza di pochi centesimi), su cui non vi è contestazione.
Ne consegue che nessuna valutazione giuridica era demandata al giudice sul punto, essendo pacifico che gli acconti erano già stati considerati e che le richieste di pagamento avevano ad oggetto soltanto il residuo.
Errato è poi il riferimento alla quota di lavori eseguiti, secondo l'appellante, per € 48.648,00, così come errato è il riferimento alla inammissibilità della domanda per opere extra contratto
(cfr. note conclusionali a pag. 5).
Tali censure non tengono conto dei fatti di causa, atteso che la prima somma è smentita dalla c.t.u. (come si vedrà appresso), mentre la dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale ha ad oggetto le diverse opere extra contratto per € 6.030,00, che il CP_1
aveva riservato, con il ricorso monitorio, di far valere in separato giudizio.
Procedendo oltre, il tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha condiviso le conclusioni e le valutazioni contenute nella relazione di A.T.P. e nella successiva relazione integrativa, avendo il C.T.U. chiaramente e scrupolosamente individuato le opere da ritenersi extracontrattuali e quelle che, invece, dovevano considerarsi già previste dal «sub-contratto», quantificandone il rispettivo valore economico;
ha spiegato che era residuato un solo elemento di incertezza, riguardante la mancata installazione di sei (come sosteneva il
, oppure di nove (come affermava la ), caldaie e di alcuni sanitari;
tale CP_1 Pt_1
perdurante incertezza andava risolta applicando i principi in tema di distribuzione degli oneri probatori, sicché, non avendo il provato il proprio esatto adempimento, doveva CP_1 essere confermata l'ipotesi sostenuta dalla e, cioè, la mancata installazione di nove Pt_1
caldaie; non costituiva, invece, motivo di riduzione della stima effettuata dal consulente con la sua prima relazione la contestazione sollevata dal tecnico della ai punti 4 e 5 delle Pt_1
osservazioni, dal momento che doveva condividersi la risposta del C.T.U., il quale, pur correttamente proponendo una stima alternativa che teneva conto di dette osservazioni, aveva ribadito la fondatezza delle proprie valutazioni iniziali;
la definizione di un contratto di appalto “a corpo” non poteva coprire – pena l'irrimediabile compromissione del sinallagma –
pagina 8 di 14 l'ipotesi che il committente richieda prestazioni ulteriori, o comunque diverse, da quelle originariamente pattuite, che comportino un aumento dei costi di esecuzione;
nella specie, la modifica del tipo di cassette di scarico originariamente previste (sulla base dell'esame degli elaborati grafici costruttivi esaminati dal consulente tecnico) e l'aggiunta della fornitura e posa in opera di rubinetti esterni (la cui originaria previsione contrattuale era stata anch'essa esclusa dal consulente alla luce dei suddetti elaborati) costituivano variazioni e aggiunte il cui costo non poteva gravare sull'appaltatore; si prendeva comunque atto che, nel formulare la propria domanda monitoria, il si era attenuto agli importi più bassi tra quelli indicati CP_1
dal C.T.U., importi che, quindi, dovevano ritenersi congrui;
da ciò conseguiva il rigetto dell'opposizione.
La Corte condivide le dette argomentazioni, dovendosi rammentare che il giudice che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario (Cass. n.
19475/2005; Cass. n. 5229/2011; cfr. anche Cass. n. 11917 del 06/05/2021) e, nella specie, la sentenza sposa le conclusioni dell'ausiliare, ponendo in risalto che queste erano frutto di accertamento scrupoloso e immune da vizi.
Ciò detto, la censura, con riguardo al mancato collaudo, non considera le difese del CP_1
il quale aveva sì riconosciuto la circostanza, ma aveva dedotto che aveva sospeso le lavorazioni a seguito del mancato pagamento dei compensi contrattualmente spettanti e che aveva diffidato, senza esito, la committente dall'effettuare gli allacci prima che fosse effettuato il collaudo degli impianti.
La doglianza inoltre prescinde dalle risultanze istruttorie, debitamente valutate dal tribunale, il quale, fra l'altro, ha premesso con chiarezza che l'opponente eccepiva in compensazione un proprio “imprecisato” credito per danni da incompleta e cattiva esecuzione dell'opera e penali da ritardo e ha poi, come si è visto, aderito alle conclusioni esposte nella relazione peritale.
Ora, il C.T.U. ha accertato, sulla base del contratto, degli allegati e degli elaborati grafici, le opere contrattuali eseguite e ha enumerato le contestazioni della , riguardanti Pt_1
“incompiutezze, vizi e difetti”.
Le “incompiutezze” concernevano la mancanza delle prove funzionali e dei collaudi, finalizzati anche al rilascio delle certificazioni di legge (su cui le parti concordavano), nonché la mancata installazione delle caldaie (nove o sei) e dei sanitari in due appartamenti (di cui sopra si è detto) e la mancata posa in opera di 11 colonne pluviali esterne su 18, che invece secondo l'impresa costituivano lavorazioni extra contratto;
i vizi e i difetti lamentati dalla committente,
pagina 9 di 14 invece, erano quelli indicati nelle tre note allegate alla memoria di costituzione di parte resistente e nella nota allegata alla memoria del consulente tecnico di parte.
Il C.T.U., che ha potuto visionare solo due degli appartamenti, in quanto non alienati a terzi, ha però riscontrato soltanto l'inidoneo fissaggio meccanico del water e del termoarredo nell'appartamento interno 8, per il quale era sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria di un idraulico della durata massima di due ore;
analoga tipologia di intervento era necessaria per porre rimedio agli ulteriori vizi lamentati, qualora effettivamente sussistenti, fermo restando che simili interventi sono comunemente eseguiti in fase di collaudo degli impianti, collaudo che nella specie non è stato compiuto dalla ricorrente.
Nella quantificazione dei lavori, pertanto, ha correttamente escluso il 10 % per le prove funzionali, i collaudi e le certificazioni di legge, nonché per il costo relativo agli interventi di piccola manutenzione.
Ha poi affrontato in maniera approfondita tutti i profili in contestazione, tra cui i danni lamentati dalla ricorrente (dando atto che non erano documentati), la mancata installazione delle caldaie (per le quali ha offerto una duplice quantificazione, a seconda che fossero sei o nove) e dei sanitari, i pluviali (che ha ricompreso nelle opere contrattuali).
Ha esaminato, una per una, le voci per opere extra contratto, evidenziando quelle che erano vistate dal responsabile di commessa della , il quale certificava anche che erano Pt_1
state effettivamente eseguite, fatta eccezione per quella relativa alla centrale idrica, priva di visto.
Ha rilevato che, esclusa la riserva sui pluviali, in riferimento a tali lavorazioni non erano state denunciate incompiutezze, vizi o difetti da parte della resistente, che si era limitata a ritenerle comprese nelle opere previste in contratto.
Ha, quindi, quantificato sia le opere previste in contratto ed eseguite, pari a € 62.900,00 oltre
IVA, sia le opere extra contratto, individuate sulla base degli elaborati grafici, pari a €
20.488,00 oltre IVA.
Nella relazione a chiarimenti (non avendo il tecnico di parte resistente, in precedenza, ricevuto la bozza) ha esaminato e trattato, sempre analiticamente, tutte le osservazioni mosse dal consulente della , disattendendole e precisando però che, nell'ipotesi di Pt_1
accoglimento delle eccezioni del tecnico di parte sub n. 4 e n. 5 delle osservazioni, le opere extracontrattuali ammonterebbero a € 14.458,00.
***
pagina 10 di 14 Nel rinviare, per il resto, alla lettura delle relazioni peritali, che, in quanto condivisibili e immuni da vizi, devono intendersi qui trascritte, si osserva che la doglianza, nel suo complesso, non tiene conto dell'esito delle indagini, alla luce delle quali va, in primo luogo, escluso il grave inadempimento del il quale aveva realizzato gran parte delle opere CP_1 previste in contratto (per l'importo di € 62.900,00 rispetto al prezzo di € 74.000,00), in parte non saldate, tanto che aveva sospeso i lavori, ed era stato chiamato a realizzare opere invece non previste, che inevitabilmente hanno dato luogo a un allungamento dei tempi.
In secondo luogo, non sono stati accertati vizi o difetti dell'opera, salvo quelli di minimo rilievo descritti dal C.T.U., il cui valore è stato dal medesimo scomputato, né sono stati documentati danni agli immobili, mentre gli altri danni, solo genericamente invocati (come si desume anche dalla mera lettura dell'atto di appello), al pari delle penali, sono esclusi da quanto si è appena detto in tema di inadempimento.
Le opere non ultimate (si pensi alle caldaie e ai sanitari) e le prestazioni che non sono state eseguite (si pensi alle prove e ai collaudi) a causa del mancato pagamento delle somme dovute, sono state escluse dal C.T.U.
Le opere extra contratto sono state individuate sulla base degli elaborati tecnici e sono state computate soltanto quelle per le quali vi era l'attestazione del responsabile di commessa, che rappresentava la committente.
Sul punto, si osserva che, per giurisprudenza costante, l'appalto costituisce un contratto a forma libera e il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (tra le tante,
Cass. 24246/2023; Cass. n. 40122/2021; Cass. n. 32989/2019).
Nella specie, alla luce delle note del responsabile geometra e del fatto che, per alcuni CP_4
lavori, la stessa committente sosteneva trattarsi di lavori già previsti, deve escludersi che dette opere siano state realizzate a iniziativa dell'appaltatore, sicché le stesse sono state correttamente riconosciute dal primo giudice, in quanto provate.
Come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere.
pagina 11 di 14 Al debitore è riconosciuto il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
In altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Nel caso in esame, l'impresa, sulla base della documentazione versata in atti e delle relazioni di c.t.u. ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante.
Di contro, la committente non ha provato di aver saldato gli importi relativi alle opere previste in contratto ed eseguite e alle opere extra contratto realizzate.
In conclusione, il secondo motivo dell'appello principale deve essere respinto.
L'istanza di c.t.u. è assorbita dalle considerazioni sin qui esposte.
***
Il terzo motivo, concernente le spese, che secondo l'appellante principale dovevano essere poste a carico del in ragione della fondatezza dell'impugnazione, sarà trattato dopo CP_1
l'esame dell'appello incidentale.
***
Orbene, il lamenta che il tribunale, nell'emettere il decreto ingiuntivo, aveva liquidato CP_1
gli interessi legali, sia pure con decorrenza dalle scadenze previste nelle fatture azionate, in luogo degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, come richiesto nel ricorso.
***
L'appello incidentale è inammissibile.
È vero, infatti, che il tribunale, nell'emettere l'ingiunzione di pagamento, ha applicato gli interessi legali, in luogo degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del
2002, come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 12 di 14 Tuttavia, il in primo grado, non ha mai chiesto l'integrazione del decreto, né con la CP_1
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, cui si è riportato nel precisare le conclusioni, né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che cristallizza le difese.
La richiesta è stata avanzata soltanto con la comparsa conclusionale, dunque irritualmente e tardivamente.
Ne deriva che la domanda, non proposta in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello.
***
Ricapitolando, l'appello principale è infondato e l'appello incidentale è inammissibile.
***
Quanto alle spese, in ragione della soccombenza reciproca (considerato il valore della causa sia con riguardo all'appello principale che con riguardo all'appello incidentale, tenuto conto dell'ammontare richiesto a titolo di interessi dall'appellante incidentale), sussistono i presupposti per disporre la compensazione per intero delle spese di lite del presente grado di giudizio.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata e che l'impugnazione incidentale è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass.
S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 15710/2019, R.G. 72755/2014, pubblicata in data 29.7.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da , nella Controparte_1
qualità di titolare della ditta Idrotermoedil;
3) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il pagina 13 di 14 versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale.
Roma, 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Antonella Izzo presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1024/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.2.2025 e vertente
TRA
P.I. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Borioni, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
, C.F. , nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 C.F._1
Idrotermoedil, P.I. P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Buccilli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 26.7.2022
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) e Parte_1 Parte_1 Pt_1 CP_1
nella qualità di titolare della ditta artigiana Idrotermoedil (di seguito , in
[...] CP_1 data 14.2.2010, sottoscrivevano il “subcontratto” n. 455, con cui la prima affidava al secondo la realizzazione di impianti idrici, sanitari, di condizionamento e gas in un edificio residenziale in corso di costruzione sito in Grottaferrata, per un importo a forfait di € 74.000,00.
***
Il introduceva procedimento di A.T.P., esponendo che la consegna delle aree era CP_1
avvenuta in ritardo rispetto a quanto pattuito e che l'appaltatore era stato incaricato della realizzazione di una serie di opere extra contratto, riconosciute come commissionate ed effettuate attraverso la sottoscrizione di ordini di servizio da parte del responsabile di commessa, geometra il quale, ai sensi dell'art. 8 del contratto, rappresentava la CP_2
società committente;
all'inizio del mese di novembre 2012, nonostante i lavori proseguissero regolarmente, la non aveva pagato, benché scaduto, il saldo relativo all'ultima Pt_1 tranche dei lavori eseguiti del contratto principale (€ 13.736,97) e si rifiutava di riconoscere come dovuto l'importo delle opere extra contratto (€ 37.135,00), il tutto oltre al saldo non ancora fatturato per le opere eseguite;
a seguito delle rimostranze dell'appaltatore, la committente, con missiva del 13.11.2012, in modo strumentale denunciava che alcuni lavori erano stati male eseguiti, con danno alla pavimentazione in legno;
era intercorsa corrispondenza tra le parti, ognuna delle quali contestava l'inadempimento all'altra, e il aveva poi sospeso ogni lavorazione in attesa nella redazione di una perizia che CP_1
accertasse la consistenza dei lavori eseguiti, anche con riferimento alle opere extra contratto, nonché lo stato degli stessi e la valutazione del saldo, evidenziando che, nonostante la diffida, la committente stava immettendo gli acquirenti negli immobili e stava procedendo all'allaccio degli impianti, pur non avendo l'impresa mai rilasciato i certificati di conformità.
***
Nel procedimento si costituiva la , rappresentando di aver contestato al Pt_1 CP_1 alcuni vizi degli impianti e il ritardo nell'ultimazione delle opere, oltre al mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità.
***
pagina 2 di 14 Conclusasi la procedura con il deposito della relazione peritale e della relazione integrativa, il chiedeva al tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo sulla base delle CP_1
fatture allegate, rimaste insolute, in relazione a lavori previsti nel contratto e ad opere extra contratto, per un totale di € 38.919,52, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo.
***
Il tribunale, in data 8.8.2014, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
19326/2014, riconoscendo però gli interessi legali dalla scadenza al saldo, e non quelli ex d.lgs. n. 231/2002.
***
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la , eccependo il difetto di Pt_1
giurisdizione o di competenza in virtù di clausola compromissoria e chiedendo la revoca del decreto e la compensazione di quanto eventualmente dovuto con quanto spettante alla stessa per i danni subiti.
***
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo domanda CP_1 riconvenzionale, avente ad oggetto l'ulteriore somma di € 6.030,00 oltre IVA per altre opere extra contratto.
***
Con sentenza n. 15710/2019, R.G. 72755/2014, pubblicata in data 29.7.2019, il tribunale rigettava l'opposizione, dichiarava inammissibile l'ulteriore domanda di condanna formulata dal convenuto opposto e poneva l'85% delle spese di lite a carico dell'opponente, dichiarando il residuo compensato tra le parti.
***
Ha proposto appello , articolando tre motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1
seguenti conclusioni:
“… 1) in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso il
Decreto Ingiuntivo opposto;
2) in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della conclusione che precede, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso e/o infondato e comunque sfornito di prova il decreto ingiuntivo opposto non chè rigettare ogni domanda di pagamento avanzata da controparte poiché infondata in fatto ed in diritto;
pagina 3 di 14 3) in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della conclusione n 1, revocare e/o dichiarare nullo, inefficace, illegittimamente emesso e/o infondato e comunque sfornito di prova il decreto ingiuntivo opposto non chè rigettare ogni domanda di pagamento avanzata da controparte in ragione dell'inadempimento della opposta alle obbligazioni assunte, e comunque compensarne ogni avversa domanda di pagamento avanzata dall'opposta in ragione del danno subito dalla e delle penali da applicare Pt_1 nella misura che sarà determinata in corso di causa;
Con vittoria di danni, spese competenze ed onorari per i due gradi di giudizio”.
In via istruttoria, ha chiesto, di disporre c.t.u. “per la valutazione delle contestazioni e la valorizzazione degli importi dovuti a titolo di danni e penali nonché per la valutazione delle detrazioni”.
***
Si è tempestivamente costituito, in data 29.7.2020, il proponendo appello incidentale CP_1
tardivo e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.ma Corte Di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello principale proposto dalla siccome infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte Parte_1 esposte nella premessa del presente atto. Voglia confermare la sentenza di primo grado ed accogliere l'appello incidentale tardivo limitatamente alla liquidazione degli interessi moratori dovuti ai sensi del decreto legislativo
231/02, e non liquidati con il decreto ingiuntivo, vertendosi in materia di rapporto tra imprese. Interessi moratori decorrenti dalla emissione delle fatture, ovvero, in via subordinata dalla introduzione della domanda, fino all'effettivo soddisfo. Interessi moratori pari ai tassi di riferimento stabiliti dall'art. 5 del decreto legislativo 231/02 maggiorati di otto punti come previsto dall'art. 2 lettera E dello stesso decreto. Interessi moratori oggi riconosciuti e dovuti per legge a seguito di riforma dell'art. 1284 del Codice Civile, ma comunque già dovuti all'epoca dell'emissione dell'ingiunzione ai sensi della normativa speciale già vigente e sopra richiamata. Interessi con decorrenza dall'emissione delle fatture, ammontanti ad oggi a €21.203,92, oltre obbligo di pagamento degli interessi maturandi fino alla data di effettivo soddisfo.
Voglia in ogni caso condannare la al rimborso delle spese legali anche per questo secondo Parte_1 grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, con conferma della liquidazione delle spese già contenuta nella sentenza di primo grado”.
***
Con ordinanza del 10.12.2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto del 10.1.2025 è stata fissata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 6.2.2025, con termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
Su istanza congiunta delle parti, con decreto del 14.1.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione orale con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 6.2.2025, sulle pagina 4 di 14 conclusioni precisate dalle parti con note in data 27 gennaio e 5 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di “inammissibilità dei documenti prodotti da controparte solo nel 2025 in spregio al divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti”, sollevata dall'appellato nelle note di trattazione scritta del 5.2.2025.
L'appellante principale, infatti, ha allegato esclusivamente giurisprudenza (una sentenza del tribunale di Roma emessa successivamente a quelle già depositate) e la documentazione relativa ai pagamenti, già depositata nel giudizio di primo grado.
***
Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale denuncia “Erronea valutazione delle pattuizioni contrattuali, del CSA nonché dei fatti di causa”.
Lamenta l'appellante, in sintesi, che la sentenza aveva rigettato l'eccezione di arbitrato affermando che la clausola sarebbe presente nel solo Capitolato Speciale di Appalto, non sottoscritto e pertanto non vincolante, così incorrendo nell'errore di non riconoscere la relazione perfetta tra i documenti (contratto e CSA), considerata anche la mancata contestazione del Capitolato da parte del in sede di ATP. CP_1
***
Il motivo, pur essendo ammissibile (poiché, diversamente da quanto eccepito da parte appellata, è dato cogliere la critica al ragionamento del primo giudice), è infondato.
La sentenza afferma che: la clausola compromissoria, in quanto vessatoria, quando è contenuta in condizioni generali di contratto richiede l'approvazione specifica per iscritto;
evidente, nella specie, è la nullità di una clausola vessatoria contenuta in un documento che si assume sì richiamato dal contratto (e nella specie neppure questo è vero), ma che non reca alcuna specifica approvazione per iscritto di quella clausola (e che, anzi, non reca proprio alcuna approvazione, alcuna firma); secondo l'opponente, la clausola compromissoria era contenuta in un «Capitolato speciale della , il quale sarebbe stato Parte_1 allegato all'allegato A del contratto di subappalto, quindi in un sub-allegato; non si riesce a comprendere come questa tortuosa catena di suballegazioni possa costituire la relatio perfecta che, secondo l'opponente, sostituiva la specifica approvazione per iscritto e soddisfaceva il requisito di legge della specifica approvazione scritta;
inoltre, un capitolato è, per definizione, un documento tecnico, o tecnico-economico, che elenca e descrive le lavorazioni da eseguire, di solito indicandone i costi, mentre quello che la ha fatto – Pt_1
pagina 5 di 14 in modo peraltro discutibile – entrare nel processo (producendolo solo nel corso delle operazioni peritali dell è, invece, un testo puramente normativo nel quale non CP_3
compare neppure una sola frase di natura tecnica;
quello in atti è palesemente uno scritto del tutto generale e generico, buono per servire in qualsiasi rapporto contrattuale avente ad oggetto qualsiasi cantiere, e non può essere considerato il documento citato al n. 1 dell'allegato A al contratto (che parlava, appunto, di «capitolato speciale di appalto»); sarebbe, invece, nella migliore delle ipotesi, un documento contenente clausole generali di contratto (nient'affatto citato, come tale, nel contratto o nei suoi allegati), cioè esattamente quel tipo di documento giuridico cui si riferisce l'art. 1341 c.c., fermo restando che non contiene l'approvazione specifica della clausola compromissoria, né la firma del né CP_1
la firma della , né una data certa, né un qualsiasi elemento che possa far Pt_1 immaginare che fosse stato posto all'attenzione del insomma, è in realtà soltanto un CP_1
brano di (perfettibile) letteratura, che la può aver confezionato nei propri uffici in Pt_1
qualunque momento, privo, nella sua interezza, di qualsiasi valore giuridico e/o probatorio.
La Corte condivide appieno tali argomentazioni, non inficiate dalla doglianza, la quale è incentrata per lo più sulla mancata contestazione di tale documento, senza tuttavia tener conto che lo stesso è stato allegato dal C.T.P. alla prima memoria illustrativa inviata al C.T.U., dunque nel corso delle operazioni peritali, quando ormai non era più previsto alcun intervento del giudice nel contraddittorio dei difensori delle parti (trattandosi di A.T.P.).
La contestazione del documento, pertanto, non poteva certo provenire dal C.T.P. della parte ricorrente.
Ne consegue che tempestiva è la contestazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal difensore del nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
introdotto dalla , che di quella clausola intendeva avvalersi, trattandosi del primo atto Pt_1
utile.
Per il resto la censura si risolve nella reiterazione delle difese già svolte in primo grado, senza contrastare efficacemente il puntuale e convincente ragionamento del tribunale con riguardo alla mancanza della asserita “relazione perfetta” tra il contratto e un documento che veniva richiamato, non nel contratto, ma nell'allegato A al contratto.
Tale allegato, quindi, a sua volta richiamava un capitolato speciale di appalto che, in realtà, tale non era, trattandosi di condizioni generali di contratto predisposte dalla per Pt_1
regolare una serie indefinita e indeterminata di rapporti, come risulta dalla mera lettura del documento, privo, tra l'altro, di sottoscrizione e di data certa.
pagina 6 di 14 Né vi è alcuna prova, in sostanza, che il “capitolato speciale di appalto”, prodotto dal C.T.P. della direttamente al C.T.U., fosse quello richiamato nell'allegato A al subcontratto Pt_1
n. 455.
Il motivo deve, dunque, essere respinto, non essendo il primo giudice incorso nel denunciato errore.
***
Il secondo motivo denuncia “Erronea valutazione della documentazione a sostegno dell'adempimento delle obbligazioni di contratto” e investe più profili.
Lamenta, in sintesi, l'appellante che il giudice avrebbe aderito acriticamente alla c.t.u. senza prendere in esame i motivi di opposizione e senza considerare che vi erano valutazioni giuridiche demandate al suo esame, né aveva considerato i pagamenti effettuati, atteso che erano stati versati acconti per complessivi € 53.537,08, omettendo, fra l'altro, di procedere alla detrazione degli importi necessari all'eliminazione dei vizi e difetti, dei costi di completamento, delle penali e del risarcimento del danno, derivanti dall'inadempimento del che, fra l'altro, aveva di fatto abbandonato il cantiere;
lo stesso aveva CP_1 CP_1
ammesso il mancato completamento degli impianti (in larga parte ancora privi delle caldaie), la mancata esecuzione dei collaudi e delle prove funzionali nonostante il largo ritardo nell'esecuzione dei lavori, la presenza dei vizi e difetti negli impianti;
la somma ricevuta per acconti appariva superiore alla quota dei lavori contrattuali effettivamente eseguiti (€
48.648,00) e, inoltre, il prezzo era stato determinato a “forfait” ed era fatto divieto di eseguire lavori ulteriori senza ulteriore contratto integrativo scritto, negozio mai stipulato, fermo restando che le presunte prestazioni fuori contratto erano in realtà certamente incluse negli obblighi di contratto;
il giudice non aveva considerato che il non poteva pretendere il CP_1
pagamento delle somme ingiunte poiché non era stato effettuato il collaudo delle opere eseguite;
l'emissione delle fatture era illegittima poiché il predetto aveva proposto la domanda di pagamento senza offrire prova di aver adempiuto agli obblighi di versamento degli oneri retributivi e contributivi dei dipendenti.
***
Il motivo è infondato.
Si premette che il ha limitato la domanda monitoria agli importi accertati dal C.T.U. in CP_1 sede di A.T.P., tenendo conto degli acconti versati dalla per € 53.537,08 (già Pt_1
detratti e, dunque, non contemplati nel decreto ingiuntivo).
pagina 7 di 14 Il ricorrente, infatti, proprio attenendosi alla minor somma tra quelle indicate dal C.T.U. in via alternativa, ha dedotto che erano state accertate opere contrattuali per € 62.900,00 oltre oneri fiscali (€ 74.817,68) e opere extra contratto per € 14.458,00 oltre oneri fiscali (€ 17.638,76), per un totale di € 92.456,44 e ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento per €
38.919,52, somma che corrisponde alla differenza tra l'importo complessivo accertato dal
C.T.U. e l'ammontare della somma che sostiene aver versato a titolo di acconti Pt_1
(fatta eccezione per una differenza di pochi centesimi), su cui non vi è contestazione.
Ne consegue che nessuna valutazione giuridica era demandata al giudice sul punto, essendo pacifico che gli acconti erano già stati considerati e che le richieste di pagamento avevano ad oggetto soltanto il residuo.
Errato è poi il riferimento alla quota di lavori eseguiti, secondo l'appellante, per € 48.648,00, così come errato è il riferimento alla inammissibilità della domanda per opere extra contratto
(cfr. note conclusionali a pag. 5).
Tali censure non tengono conto dei fatti di causa, atteso che la prima somma è smentita dalla c.t.u. (come si vedrà appresso), mentre la dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale ha ad oggetto le diverse opere extra contratto per € 6.030,00, che il CP_1
aveva riservato, con il ricorso monitorio, di far valere in separato giudizio.
Procedendo oltre, il tribunale ha esposto le ragioni per le quali ha condiviso le conclusioni e le valutazioni contenute nella relazione di A.T.P. e nella successiva relazione integrativa, avendo il C.T.U. chiaramente e scrupolosamente individuato le opere da ritenersi extracontrattuali e quelle che, invece, dovevano considerarsi già previste dal «sub-contratto», quantificandone il rispettivo valore economico;
ha spiegato che era residuato un solo elemento di incertezza, riguardante la mancata installazione di sei (come sosteneva il
, oppure di nove (come affermava la ), caldaie e di alcuni sanitari;
tale CP_1 Pt_1
perdurante incertezza andava risolta applicando i principi in tema di distribuzione degli oneri probatori, sicché, non avendo il provato il proprio esatto adempimento, doveva CP_1 essere confermata l'ipotesi sostenuta dalla e, cioè, la mancata installazione di nove Pt_1
caldaie; non costituiva, invece, motivo di riduzione della stima effettuata dal consulente con la sua prima relazione la contestazione sollevata dal tecnico della ai punti 4 e 5 delle Pt_1
osservazioni, dal momento che doveva condividersi la risposta del C.T.U., il quale, pur correttamente proponendo una stima alternativa che teneva conto di dette osservazioni, aveva ribadito la fondatezza delle proprie valutazioni iniziali;
la definizione di un contratto di appalto “a corpo” non poteva coprire – pena l'irrimediabile compromissione del sinallagma –
pagina 8 di 14 l'ipotesi che il committente richieda prestazioni ulteriori, o comunque diverse, da quelle originariamente pattuite, che comportino un aumento dei costi di esecuzione;
nella specie, la modifica del tipo di cassette di scarico originariamente previste (sulla base dell'esame degli elaborati grafici costruttivi esaminati dal consulente tecnico) e l'aggiunta della fornitura e posa in opera di rubinetti esterni (la cui originaria previsione contrattuale era stata anch'essa esclusa dal consulente alla luce dei suddetti elaborati) costituivano variazioni e aggiunte il cui costo non poteva gravare sull'appaltatore; si prendeva comunque atto che, nel formulare la propria domanda monitoria, il si era attenuto agli importi più bassi tra quelli indicati CP_1
dal C.T.U., importi che, quindi, dovevano ritenersi congrui;
da ciò conseguiva il rigetto dell'opposizione.
La Corte condivide le dette argomentazioni, dovendosi rammentare che il giudice che riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario (Cass. n.
19475/2005; Cass. n. 5229/2011; cfr. anche Cass. n. 11917 del 06/05/2021) e, nella specie, la sentenza sposa le conclusioni dell'ausiliare, ponendo in risalto che queste erano frutto di accertamento scrupoloso e immune da vizi.
Ciò detto, la censura, con riguardo al mancato collaudo, non considera le difese del CP_1
il quale aveva sì riconosciuto la circostanza, ma aveva dedotto che aveva sospeso le lavorazioni a seguito del mancato pagamento dei compensi contrattualmente spettanti e che aveva diffidato, senza esito, la committente dall'effettuare gli allacci prima che fosse effettuato il collaudo degli impianti.
La doglianza inoltre prescinde dalle risultanze istruttorie, debitamente valutate dal tribunale, il quale, fra l'altro, ha premesso con chiarezza che l'opponente eccepiva in compensazione un proprio “imprecisato” credito per danni da incompleta e cattiva esecuzione dell'opera e penali da ritardo e ha poi, come si è visto, aderito alle conclusioni esposte nella relazione peritale.
Ora, il C.T.U. ha accertato, sulla base del contratto, degli allegati e degli elaborati grafici, le opere contrattuali eseguite e ha enumerato le contestazioni della , riguardanti Pt_1
“incompiutezze, vizi e difetti”.
Le “incompiutezze” concernevano la mancanza delle prove funzionali e dei collaudi, finalizzati anche al rilascio delle certificazioni di legge (su cui le parti concordavano), nonché la mancata installazione delle caldaie (nove o sei) e dei sanitari in due appartamenti (di cui sopra si è detto) e la mancata posa in opera di 11 colonne pluviali esterne su 18, che invece secondo l'impresa costituivano lavorazioni extra contratto;
i vizi e i difetti lamentati dalla committente,
pagina 9 di 14 invece, erano quelli indicati nelle tre note allegate alla memoria di costituzione di parte resistente e nella nota allegata alla memoria del consulente tecnico di parte.
Il C.T.U., che ha potuto visionare solo due degli appartamenti, in quanto non alienati a terzi, ha però riscontrato soltanto l'inidoneo fissaggio meccanico del water e del termoarredo nell'appartamento interno 8, per il quale era sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria di un idraulico della durata massima di due ore;
analoga tipologia di intervento era necessaria per porre rimedio agli ulteriori vizi lamentati, qualora effettivamente sussistenti, fermo restando che simili interventi sono comunemente eseguiti in fase di collaudo degli impianti, collaudo che nella specie non è stato compiuto dalla ricorrente.
Nella quantificazione dei lavori, pertanto, ha correttamente escluso il 10 % per le prove funzionali, i collaudi e le certificazioni di legge, nonché per il costo relativo agli interventi di piccola manutenzione.
Ha poi affrontato in maniera approfondita tutti i profili in contestazione, tra cui i danni lamentati dalla ricorrente (dando atto che non erano documentati), la mancata installazione delle caldaie (per le quali ha offerto una duplice quantificazione, a seconda che fossero sei o nove) e dei sanitari, i pluviali (che ha ricompreso nelle opere contrattuali).
Ha esaminato, una per una, le voci per opere extra contratto, evidenziando quelle che erano vistate dal responsabile di commessa della , il quale certificava anche che erano Pt_1
state effettivamente eseguite, fatta eccezione per quella relativa alla centrale idrica, priva di visto.
Ha rilevato che, esclusa la riserva sui pluviali, in riferimento a tali lavorazioni non erano state denunciate incompiutezze, vizi o difetti da parte della resistente, che si era limitata a ritenerle comprese nelle opere previste in contratto.
Ha, quindi, quantificato sia le opere previste in contratto ed eseguite, pari a € 62.900,00 oltre
IVA, sia le opere extra contratto, individuate sulla base degli elaborati grafici, pari a €
20.488,00 oltre IVA.
Nella relazione a chiarimenti (non avendo il tecnico di parte resistente, in precedenza, ricevuto la bozza) ha esaminato e trattato, sempre analiticamente, tutte le osservazioni mosse dal consulente della , disattendendole e precisando però che, nell'ipotesi di Pt_1
accoglimento delle eccezioni del tecnico di parte sub n. 4 e n. 5 delle osservazioni, le opere extracontrattuali ammonterebbero a € 14.458,00.
***
pagina 10 di 14 Nel rinviare, per il resto, alla lettura delle relazioni peritali, che, in quanto condivisibili e immuni da vizi, devono intendersi qui trascritte, si osserva che la doglianza, nel suo complesso, non tiene conto dell'esito delle indagini, alla luce delle quali va, in primo luogo, escluso il grave inadempimento del il quale aveva realizzato gran parte delle opere CP_1 previste in contratto (per l'importo di € 62.900,00 rispetto al prezzo di € 74.000,00), in parte non saldate, tanto che aveva sospeso i lavori, ed era stato chiamato a realizzare opere invece non previste, che inevitabilmente hanno dato luogo a un allungamento dei tempi.
In secondo luogo, non sono stati accertati vizi o difetti dell'opera, salvo quelli di minimo rilievo descritti dal C.T.U., il cui valore è stato dal medesimo scomputato, né sono stati documentati danni agli immobili, mentre gli altri danni, solo genericamente invocati (come si desume anche dalla mera lettura dell'atto di appello), al pari delle penali, sono esclusi da quanto si è appena detto in tema di inadempimento.
Le opere non ultimate (si pensi alle caldaie e ai sanitari) e le prestazioni che non sono state eseguite (si pensi alle prove e ai collaudi) a causa del mancato pagamento delle somme dovute, sono state escluse dal C.T.U.
Le opere extra contratto sono state individuate sulla base degli elaborati tecnici e sono state computate soltanto quelle per le quali vi era l'attestazione del responsabile di commessa, che rappresentava la committente.
Sul punto, si osserva che, per giurisprudenza costante, l'appalto costituisce un contratto a forma libera e il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (tra le tante,
Cass. 24246/2023; Cass. n. 40122/2021; Cass. n. 32989/2019).
Nella specie, alla luce delle note del responsabile geometra e del fatto che, per alcuni CP_4
lavori, la stessa committente sosteneva trattarsi di lavori già previsti, deve escludersi che dette opere siano state realizzate a iniziativa dell'appaltatore, sicché le stesse sono state correttamente riconosciute dal primo giudice, in quanto provate.
Come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere.
pagina 11 di 14 Al debitore è riconosciuto il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
In altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Nel caso in esame, l'impresa, sulla base della documentazione versata in atti e delle relazioni di c.t.u. ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante.
Di contro, la committente non ha provato di aver saldato gli importi relativi alle opere previste in contratto ed eseguite e alle opere extra contratto realizzate.
In conclusione, il secondo motivo dell'appello principale deve essere respinto.
L'istanza di c.t.u. è assorbita dalle considerazioni sin qui esposte.
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Il terzo motivo, concernente le spese, che secondo l'appellante principale dovevano essere poste a carico del in ragione della fondatezza dell'impugnazione, sarà trattato dopo CP_1
l'esame dell'appello incidentale.
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Orbene, il lamenta che il tribunale, nell'emettere il decreto ingiuntivo, aveva liquidato CP_1
gli interessi legali, sia pure con decorrenza dalle scadenze previste nelle fatture azionate, in luogo degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, come richiesto nel ricorso.
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L'appello incidentale è inammissibile.
È vero, infatti, che il tribunale, nell'emettere l'ingiunzione di pagamento, ha applicato gli interessi legali, in luogo degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del
2002, come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo.
pagina 12 di 14 Tuttavia, il in primo grado, non ha mai chiesto l'integrazione del decreto, né con la CP_1
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, cui si è riportato nel precisare le conclusioni, né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che cristallizza le difese.
La richiesta è stata avanzata soltanto con la comparsa conclusionale, dunque irritualmente e tardivamente.
Ne deriva che la domanda, non proposta in primo grado, non può essere proposta per la prima volta in appello.
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Ricapitolando, l'appello principale è infondato e l'appello incidentale è inammissibile.
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Quanto alle spese, in ragione della soccombenza reciproca (considerato il valore della causa sia con riguardo all'appello principale che con riguardo all'appello incidentale, tenuto conto dell'ammontare richiesto a titolo di interessi dall'appellante incidentale), sussistono i presupposti per disporre la compensazione per intero delle spese di lite del presente grado di giudizio.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata e che l'impugnazione incidentale è stata dichiarata inammissibile (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass.
S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 15710/2019, R.G. 72755/2014, pubblicata in data 29.7.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da , nella Controparte_1
qualità di titolare della ditta Idrotermoedil;
3) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il pagina 13 di 14 versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale.
Roma, 6.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Antonella Izzo
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