Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2022, proposto da
EL DI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Roccioletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pavia, viale Gorizia 75;
contro
Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Deangelis e Daniele Capolupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 23 dicembre 2021 con il quale il Comune di Vercelli (Settore Edilizia. Ambiente e Sicurezza Territoriale) ha rigettato l’istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 26 legge regionale Piemonte n. 19/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vercelli;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato che:
- parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., con atto notificato al Comune resistente e depositato in giudizio;
- sono stati rispettati le formalità e i termini di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.;
Ritenuto , pertanto, che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese tra le parti in ragione dell’esito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO