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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2411/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11394/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240101012267000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10569/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 25 marzo
2024, per un importo complessivo di euro 17.083,50, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R.
633/1972 sul Modello IVA 2020 relativo all'anno d'imposta 2019.
La ricorrente deduce che l'iscrizione a ruolo trae origine da un errore dichiarativo, poiché essa vantava un credito IVA e non un debito, chiedendo pertanto la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato o, comunque, il suo annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha rappresentato che gli esiti della liquidazione della dichiarazione integrativa IVA 2020 hanno evidenziato un credito di euro 15.327,69. Conseguentemente, in data 29 agosto 2024, è stato emesso provvedimento di sgravio parziale per pari importo, residuando un debito di euro 56,61 (euro 38,00 oltre sanzioni e interessi) per IVA dichiarata e non versata.
L'Ufficio ha quindi chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo oggetto di sgravio, con rigetto del ricorso per la parte residua e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse difese dell'Amministrazione emerge che l'iscrizione a ruolo oggetto di impugnazione è stata radicalmente ridimensionata a seguito del riconoscimento del maggior credito IVA spettante alla contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti proceduto allo sgravio parziale dell'importo di euro 15.327,69, riconoscendo l'erroneità della pretesa originaria. Tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere per la parte oggetto di sgravio.
Quanto al residuo importo di euro 56,61, la pretesa non risulta adeguatamente supportata da elementi idonei a dimostrare la debenza dell'imposta dichiarata e non versata, né l'Ufficio ha fornito prova sufficiente a superare le contestazioni della contribuente. L'atto impugnato, pertanto, risulta viziato anche nella parte residua, con conseguente annullamento integrale della cartella.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, atteso il comportamento collaborativo dell'Amministrazione e l'intervento di sgravio in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e e compensa le spese. Roma 28/10/25 Il Relatore Ugo Mastelloni Il
Presidente Dott. Antonio Spataro
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
MASTELLONI UGO, Relatore
CASABURO ANTONIETTA, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11394/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240101012267000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10569/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 25 marzo
2024, per un importo complessivo di euro 17.083,50, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R.
633/1972 sul Modello IVA 2020 relativo all'anno d'imposta 2019.
La ricorrente deduce che l'iscrizione a ruolo trae origine da un errore dichiarativo, poiché essa vantava un credito IVA e non un debito, chiedendo pertanto la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato o, comunque, il suo annullamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale ha rappresentato che gli esiti della liquidazione della dichiarazione integrativa IVA 2020 hanno evidenziato un credito di euro 15.327,69. Conseguentemente, in data 29 agosto 2024, è stato emesso provvedimento di sgravio parziale per pari importo, residuando un debito di euro 56,61 (euro 38,00 oltre sanzioni e interessi) per IVA dichiarata e non versata.
L'Ufficio ha quindi chiesto dichiararsi, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo oggetto di sgravio, con rigetto del ricorso per la parte residua e compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Dalla documentazione versata in atti e dalle stesse difese dell'Amministrazione emerge che l'iscrizione a ruolo oggetto di impugnazione è stata radicalmente ridimensionata a seguito del riconoscimento del maggior credito IVA spettante alla contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti proceduto allo sgravio parziale dell'importo di euro 15.327,69, riconoscendo l'erroneità della pretesa originaria. Tale circostanza determina, ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere per la parte oggetto di sgravio.
Quanto al residuo importo di euro 56,61, la pretesa non risulta adeguatamente supportata da elementi idonei a dimostrare la debenza dell'imposta dichiarata e non versata, né l'Ufficio ha fornito prova sufficiente a superare le contestazioni della contribuente. L'atto impugnato, pertanto, risulta viziato anche nella parte residua, con conseguente annullamento integrale della cartella.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, atteso il comportamento collaborativo dell'Amministrazione e l'intervento di sgravio in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e e compensa le spese. Roma 28/10/25 Il Relatore Ugo Mastelloni Il
Presidente Dott. Antonio Spataro