Art. 31.
Le disposizioni dell' articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuita', a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni dell' articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuita', a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.