Articolo 31 della Legge 3 giugno 1970, n. 380
Articolo 30Articolo 32
Versione
7 luglio 1970
Art. 31.
Le disposizioni dell' articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuita', a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 7 luglio 1970