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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13039 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
N.R.G. 29743/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ZESI EMANUELE e Parte_1
NO OS per procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1
per procura generale alle liti in atti
Resistente
Nonché
, in p. del l.r.p.t. t rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv.to Stefano Mariano per procura in atti
Resistente
OGGETTO: impugnazione cartelle di pagamento ed avvisi di addebito
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1 agosto 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato sulla premessa di aver ricevuto atto di pignoramento presso terzi n. 09784202400020664/001 ( allegato 1 fascicolo di parte ) in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di euro 223. 557,68, notificato allo stesso ricorrente ed a in relazione al mancato pagamento delle Controparte_3 cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati in ricorso per omesso pagamento di contributi da versare nella gestione commercianti, ha chiesto al
Tribunale SEzl Lavoro di Roma di dichiarare estinti per prescrizioni i crediti contenuti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare CP_1 inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 secondo comma e 618 bis cpc, per essere stata già avviata la procedura esecutiva in relazione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito indicati in ricorso, con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 11 luglio 2024, come ammesso dalla stessa parte ricorrente. In subordine ha contestato l'avversa prospettazione alla luce della tempestività delle comunicazione degli avvisi di addebiti e della disciplina emergenziale intervenuta, come interpretata dalla più recente giurisprudenza di merito ( Corte di Appello di Firenze, allegata sub. doc. 16 ) e di legittimità ( sentenza Corte di Cassazione 560/25) che aveva ritenuto sospeso il termine di prescrizione per complessivi 542 giorni.
tempestivamente costituitasi ha chiesto in via preliminare Controparte_2
di dichiarare improcedibile il ricorso non essendo stato convenuto in giudizio l'altro soggetto terzo pignorato e nel merito ha chiesto di rigettare l'opposizione avendo ricevuto il ricorrente sia le cartelle opposte che gli atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione prodotta sub. doc. da 3 a 29 del fascicolo di parte ).
All'udienza del 22 ottobre 2025 parte ribadiva l'eccezione di CP_1 inammissibilità dell'opposizione e concesso termine a parte ricorrente per prendere posizione su detta eccezione, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Pag. 2 di 5 Ad avviso della scrivente l'eccezione preliminare sollevata dall' merita di CP_1 essere accolta, alla luce del non contestato da parte ricorrente inizio di procedura esecutiva a seguito della notifica di pignoramento presso terzi per il credito contributivo complessivo riportato nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito indicati in ricorso e dell'assenza di documentata presentazione da parte del ricorrente di opposizione avverso il notificato pignoramento presso terzi. I difensori di parte ricorrente hanno inoltre rappresentato all'udienza del 28 marzo
2025, che in relazione ai crediti contributivi per cui è Controparte_2 giudizio ha proseguito nel pignoramento di un quinto sullo stipendio del ricorrente stesso.
Si osserva in particolare che l'art. 618 bis cpc prevede che : “ Per le materie trattate ai capi I e II del titolo iv del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. “
A sua volta l'art. 615 cpc secondo comma stabilisce che : “ Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. “
Poiché col ricorso per cui è giudizio parte ricorrente ha prospettato l'estinzione del credito contributivo per maturata prescrizione del credito nei 5 anni successivi alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito per mancata ricezione di tali atti, dei quali ha avuto conoscenza solo con la notifica del pignoramento presso terzi, l'opposizione ex art. 615 cpc andava proposta avanti al Giudice dell'esecuzione, in ragione del combinato disposto delle norme sopra citate e non direttamente al Giudice del Lavoro ( in questo senso sentenza
Pag. 3 di 5 della Corte di Cassazione del 25 agosto 1990 n. 8718 secondo cui : “ L'art. 618 bis cod. proc. civ. - nello stabilire che si applicano le norme sul rito del lavoro ai giudizi di opposizione all'esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale - distingue però, al fine di individuare il giudice competente, tra l'opposizione proposta prima che l'esecuzione sia iniziata, alla quale si applica lo stesso criterio previsto per il giudizio di merito (artt. 413 e 444 cod. proc. civ.) e l'opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, per la quale invece rimane ferma la competenza del giudice dell'esecuzione come richiamata dagli artt. 615, secondo comma e 617, secondo comma, cod. proc. civ.. In questa seconda ipotesi la competenza del giudice dell'esecuzione, fatta salva dal secondo comma del citato art. 618 bis, deve ritenersi limitata alla fase introduttiva del giudizio di opposizione fino all'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, stante il carattere di principio di ordine generale ravvisabile nell'integrale richiamo, contenuto nel primo comma, delle norme sul rito del lavoro, alle quali quindi occorre far riferimento per determinare il giudice competente, per materia e per territorio, per la prosecuzione del giudizio.”
In assenza di prodotti provvedimenti adottati dal Giudice dell'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato anche al ricorrente, l'opposizione non può essere esaminata ed atteso l'esito processuale della lite, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 1 agosto
2024 ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1 Dichiara inammissibile l'opposizione ;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Pag. 4 di 5 Roma, 17 dicembre 2025
Pag. 5 di 5
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
N.R.G. 29743/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ZESI EMANUELE e Parte_1
NO OS per procura in atti
Ricorrente
E
, in p. del l.r.p.t rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA CP_1
per procura generale alle liti in atti
Resistente
Nonché
, in p. del l.r.p.t. t rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv.to Stefano Mariano per procura in atti
Resistente
OGGETTO: impugnazione cartelle di pagamento ed avvisi di addebito
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1 agosto 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato sulla premessa di aver ricevuto atto di pignoramento presso terzi n. 09784202400020664/001 ( allegato 1 fascicolo di parte ) in data 11 luglio 2024 per l'importo complessivo di euro 223. 557,68, notificato allo stesso ricorrente ed a in relazione al mancato pagamento delle Controparte_3 cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati in ricorso per omesso pagamento di contributi da versare nella gestione commercianti, ha chiesto al
Tribunale SEzl Lavoro di Roma di dichiarare estinti per prescrizioni i crediti contenuti nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare CP_1 inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 secondo comma e 618 bis cpc, per essere stata già avviata la procedura esecutiva in relazione alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito indicati in ricorso, con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 11 luglio 2024, come ammesso dalla stessa parte ricorrente. In subordine ha contestato l'avversa prospettazione alla luce della tempestività delle comunicazione degli avvisi di addebiti e della disciplina emergenziale intervenuta, come interpretata dalla più recente giurisprudenza di merito ( Corte di Appello di Firenze, allegata sub. doc. 16 ) e di legittimità ( sentenza Corte di Cassazione 560/25) che aveva ritenuto sospeso il termine di prescrizione per complessivi 542 giorni.
tempestivamente costituitasi ha chiesto in via preliminare Controparte_2
di dichiarare improcedibile il ricorso non essendo stato convenuto in giudizio l'altro soggetto terzo pignorato e nel merito ha chiesto di rigettare l'opposizione avendo ricevuto il ricorrente sia le cartelle opposte che gli atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione prodotta sub. doc. da 3 a 29 del fascicolo di parte ).
All'udienza del 22 ottobre 2025 parte ribadiva l'eccezione di CP_1 inammissibilità dell'opposizione e concesso termine a parte ricorrente per prendere posizione su detta eccezione, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Pag. 2 di 5 Ad avviso della scrivente l'eccezione preliminare sollevata dall' merita di CP_1 essere accolta, alla luce del non contestato da parte ricorrente inizio di procedura esecutiva a seguito della notifica di pignoramento presso terzi per il credito contributivo complessivo riportato nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito indicati in ricorso e dell'assenza di documentata presentazione da parte del ricorrente di opposizione avverso il notificato pignoramento presso terzi. I difensori di parte ricorrente hanno inoltre rappresentato all'udienza del 28 marzo
2025, che in relazione ai crediti contributivi per cui è Controparte_2 giudizio ha proseguito nel pignoramento di un quinto sullo stipendio del ricorrente stesso.
Si osserva in particolare che l'art. 618 bis cpc prevede che : “ Per le materie trattate ai capi I e II del titolo iv del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. “
A sua volta l'art. 615 cpc secondo comma stabilisce che : “ Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. “
Poiché col ricorso per cui è giudizio parte ricorrente ha prospettato l'estinzione del credito contributivo per maturata prescrizione del credito nei 5 anni successivi alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito per mancata ricezione di tali atti, dei quali ha avuto conoscenza solo con la notifica del pignoramento presso terzi, l'opposizione ex art. 615 cpc andava proposta avanti al Giudice dell'esecuzione, in ragione del combinato disposto delle norme sopra citate e non direttamente al Giudice del Lavoro ( in questo senso sentenza
Pag. 3 di 5 della Corte di Cassazione del 25 agosto 1990 n. 8718 secondo cui : “ L'art. 618 bis cod. proc. civ. - nello stabilire che si applicano le norme sul rito del lavoro ai giudizi di opposizione all'esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale - distingue però, al fine di individuare il giudice competente, tra l'opposizione proposta prima che l'esecuzione sia iniziata, alla quale si applica lo stesso criterio previsto per il giudizio di merito (artt. 413 e 444 cod. proc. civ.) e l'opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, per la quale invece rimane ferma la competenza del giudice dell'esecuzione come richiamata dagli artt. 615, secondo comma e 617, secondo comma, cod. proc. civ.. In questa seconda ipotesi la competenza del giudice dell'esecuzione, fatta salva dal secondo comma del citato art. 618 bis, deve ritenersi limitata alla fase introduttiva del giudizio di opposizione fino all'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, stante il carattere di principio di ordine generale ravvisabile nell'integrale richiamo, contenuto nel primo comma, delle norme sul rito del lavoro, alle quali quindi occorre far riferimento per determinare il giudice competente, per materia e per territorio, per la prosecuzione del giudizio.”
In assenza di prodotti provvedimenti adottati dal Giudice dell'esecuzione avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato anche al ricorrente, l'opposizione non può essere esaminata ed atteso l'esito processuale della lite, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 1 agosto
2024 ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1 Dichiara inammissibile l'opposizione ;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Pag. 4 di 5 Roma, 17 dicembre 2025
Pag. 5 di 5
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri