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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 12 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, nella causa civile iscritta al n. 1042/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in S. Stefano di Camastra, Via Garofalo n. 94, presso lo studio dell'avv. Maria Giambrone che la rappresenta e difende, attrice, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Martoglio n.14, presso lo studio dell'avv. Alfredo Vicari che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
sono presenti gli avvocati Gullo in sostituzione dell'avv. Giambrone e l'avv.
Marco Vicari in sostituzione dell'avv. Alfredo Vicari, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Vicari si riporta in particolare alle note conclusive depositate nei termini assegnati. Il giudice rilevato che la causa era stata rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che era stato già assegnato il termine per il deposito di note conclusive invita i procuratori comparsi a discutere la causa.
I procuratori, a questo punto, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 18 giugno 2019, Parte_1 ha premesso: di avere sottoscritto la polizza di assicurazione contro i danni alla persona in data 11 aprile 2012 con la convenuta;
che in data 28 novembre 2017 veniva colpita da un malore che ne determinava la caduta per terra e le veniva diagnosticata una “frattura post traumatica di L3 e lussazione posteriore della II vertebra coccigea”; che in data 28 dicembre 2017 chiedeva l'indennizzo alla convenuta che lo rifiutava perché non garantito da copertura assicurativa che presuppone la causa violenta fortuita ed esterna;
che successivamente la compagnia rifiutava nuovamente di erogare l'indennizzo perché le patologie preesistenti avevano avuto un ruolo concorsuale nel determinare la lesione del sinistro. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennizzo in virtù della polizza e per effetto delle lesioni subite nonché la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 6.500,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2 ottobre 2019, si è costituita in giudizio la quale, contestando Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, ha chiesto di rigettare le domande attrice perché inammissibili e infondate;
rigettare le richieste di rivalutazione ed interessi perché l'indennizzo, trattandosi di debito di valuta e non di valore, non maturerebbe interessi;
rigettare la richiesta di spese che non rientrano nel massimale, nella polizza o nelle condizioni generali.
Le parti hanno eseguito il tentativo di negoziazione assistita con effetto negativo. Successivamente, il giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., esperita la c.t.u. ed escusse le prove orali, ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. L'attore ha chiesto il pagamento dell'indennizzo pari alla somma di euro 6.500,00 per i danni patiti a causa del sinistro occorso in data 28 novembre
2017.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, giova rilevare che il contratto di assicurazione contro i danni, tipizzato in seno agli artt. 1904 e ss. c.c., ha lo scopo di tutelare l'assicurato dal danno ad esso prodotto a causa di un infortunio od un sinistro, così prevedendo il trasferimento dell'alea economica dall'assicurato all'assicuratore alla stregua di una logica di distribuzione dei rischi derivanti dal contratto. Invero, oggetto del contratto è la prestazione indennitaria, nei limiti dei massimali pattuiti dalle parti con l'accettazione delle condizioni generali, avente una mera funzione riparatoria rispetto al danno subito dall'assicurato. La funzione del contratto si sostanzia, pertanto, nell'eventualità dell'indennizzo che deve essere caratterizzato da un certo grado di aleatorietà, sicché la controprestazione dell'assicurato (id est: il pagamento del premio) non deve avere i caratteri dell'equivalenza (né tantomeno dell'equipollenza) alla stregua di un qualsivoglia contratto sinallagmatico. Le prestazioni del contratto di assicurazione non devono per natura essere correlate da un equilibrio economico-giuridico, sicché una prestazione trova la propria causa nell'adempimento della controprestazione in un'ottica di giustizia distributiva del contratto, bensì il rischio economico dell'aggravio di una prestazione rispetto all'altra deve assurgere ad elemento essenziale del contratto aleatorio di assicurazione (sul punto, Cass., n. 14595/2020, a mente della quale: “In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei;
la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale”). Dalla polizza contratta dall'attrice, allegata in atti, emerge che la copertura assicurativa dovuta per gli infortuni, definiti – a pagina 14 delle CC.GG. – quali “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, unna inabilità temporanea, un ricovero in un istituto di cura, una gessatura, una convalescenza” – garantisce anche il caso di malore o incoscienza (art. 3.6) come, invero, accaduto nel caso di specie ove l'attrice cadeva a causa di un malore.
Chiarita, in astratto, la copertura assicurativa per il sinistro occorso, occorre rilevare che – in concreto – l'attrice non ha diritto all'indennizzo per due ordini di ragioni. D'un verso, la richiesta di indennizzo è stata trasmessa con colpevole ritardo, stante la possibilità di conoscere, mediante un canone di ordinaria diligenza, che la polizza prevede – all'art. C 12 delle condizioni generali – un termine di decadenza pari a 5 giorni, decorrente dal giorno dell'infortunio o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, per denunciare il sinistro all'assicuratore e chiedere l'indennizzo. Nel caso di specie, l'attrice ha subito il sinistro in data 28 novembre 2017, si è recata al Pronto Soccorso il 15 dicembre 2017 e soltanto il 28 dicembre
2017 ha denunciato il sinistro alla società di assicurazione, data alla quale era già ampiamente decorso il termine per la denuncia.
Per altro verso, il c.t.u. ha accertato che – a causa del sinistro occorso –
l'attrice non ha subito alcun danno per cui è previsto indennizzo ai sensi della polizza;
a tal ultimo riguardo, il c.t.u. ha rilevato che la frattura post traumatica è di tipo sclerotico, non compatibile con l'attualità del sinistro e che la paziente era affetta da un precedente quadro artrosico a carico del rachide lombare (cfr. p. 5 c.t.u. in atti). Sicché il c.t.u. conclude rilevando l'assenza di un nesso eziologico tra l'infortunio del 28 novembre 2017 e le lesioni a carico del rachide e per una IP pari allo zero per cento, tale da escludere il diritto all'indennizzo. Le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00), sulla base della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1042/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di indennizzo formulata da parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, CPA
e IVA come per legge se dovute. Pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 25 maggio 2023, a carico dell'attrice, da distrarsi a favore dell'erario.
Patti, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 12 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, nella causa civile iscritta al n. 1042/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in S. Stefano di Camastra, Via Garofalo n. 94, presso lo studio dell'avv. Maria Giambrone che la rappresenta e difende, attrice, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Martoglio n.14, presso lo studio dell'avv. Alfredo Vicari che la rappresenta e difende, convenuta, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
sono presenti gli avvocati Gullo in sostituzione dell'avv. Giambrone e l'avv.
Marco Vicari in sostituzione dell'avv. Alfredo Vicari, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Vicari si riporta in particolare alle note conclusive depositate nei termini assegnati. Il giudice rilevato che la causa era stata rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e che era stato già assegnato il termine per il deposito di note conclusive invita i procuratori comparsi a discutere la causa.
I procuratori, a questo punto, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 18 giugno 2019, Parte_1 ha premesso: di avere sottoscritto la polizza di assicurazione contro i danni alla persona in data 11 aprile 2012 con la convenuta;
che in data 28 novembre 2017 veniva colpita da un malore che ne determinava la caduta per terra e le veniva diagnosticata una “frattura post traumatica di L3 e lussazione posteriore della II vertebra coccigea”; che in data 28 dicembre 2017 chiedeva l'indennizzo alla convenuta che lo rifiutava perché non garantito da copertura assicurativa che presuppone la causa violenta fortuita ed esterna;
che successivamente la compagnia rifiutava nuovamente di erogare l'indennizzo perché le patologie preesistenti avevano avuto un ruolo concorsuale nel determinare la lesione del sinistro. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennizzo in virtù della polizza e per effetto delle lesioni subite nonché la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 6.500,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 2 ottobre 2019, si è costituita in giudizio la quale, contestando Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, ha chiesto di rigettare le domande attrice perché inammissibili e infondate;
rigettare le richieste di rivalutazione ed interessi perché l'indennizzo, trattandosi di debito di valuta e non di valore, non maturerebbe interessi;
rigettare la richiesta di spese che non rientrano nel massimale, nella polizza o nelle condizioni generali.
Le parti hanno eseguito il tentativo di negoziazione assistita con effetto negativo. Successivamente, il giudice, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., esperita la c.t.u. ed escusse le prove orali, ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. L'attore ha chiesto il pagamento dell'indennizzo pari alla somma di euro 6.500,00 per i danni patiti a causa del sinistro occorso in data 28 novembre
2017.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, giova rilevare che il contratto di assicurazione contro i danni, tipizzato in seno agli artt. 1904 e ss. c.c., ha lo scopo di tutelare l'assicurato dal danno ad esso prodotto a causa di un infortunio od un sinistro, così prevedendo il trasferimento dell'alea economica dall'assicurato all'assicuratore alla stregua di una logica di distribuzione dei rischi derivanti dal contratto. Invero, oggetto del contratto è la prestazione indennitaria, nei limiti dei massimali pattuiti dalle parti con l'accettazione delle condizioni generali, avente una mera funzione riparatoria rispetto al danno subito dall'assicurato. La funzione del contratto si sostanzia, pertanto, nell'eventualità dell'indennizzo che deve essere caratterizzato da un certo grado di aleatorietà, sicché la controprestazione dell'assicurato (id est: il pagamento del premio) non deve avere i caratteri dell'equivalenza (né tantomeno dell'equipollenza) alla stregua di un qualsivoglia contratto sinallagmatico. Le prestazioni del contratto di assicurazione non devono per natura essere correlate da un equilibrio economico-giuridico, sicché una prestazione trova la propria causa nell'adempimento della controprestazione in un'ottica di giustizia distributiva del contratto, bensì il rischio economico dell'aggravio di una prestazione rispetto all'altra deve assurgere ad elemento essenziale del contratto aleatorio di assicurazione (sul punto, Cass., n. 14595/2020, a mente della quale: “In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei;
la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale”). Dalla polizza contratta dall'attrice, allegata in atti, emerge che la copertura assicurativa dovuta per gli infortuni, definiti – a pagina 14 delle CC.GG. – quali “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, unna inabilità temporanea, un ricovero in un istituto di cura, una gessatura, una convalescenza” – garantisce anche il caso di malore o incoscienza (art. 3.6) come, invero, accaduto nel caso di specie ove l'attrice cadeva a causa di un malore.
Chiarita, in astratto, la copertura assicurativa per il sinistro occorso, occorre rilevare che – in concreto – l'attrice non ha diritto all'indennizzo per due ordini di ragioni. D'un verso, la richiesta di indennizzo è stata trasmessa con colpevole ritardo, stante la possibilità di conoscere, mediante un canone di ordinaria diligenza, che la polizza prevede – all'art. C 12 delle condizioni generali – un termine di decadenza pari a 5 giorni, decorrente dal giorno dell'infortunio o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, per denunciare il sinistro all'assicuratore e chiedere l'indennizzo. Nel caso di specie, l'attrice ha subito il sinistro in data 28 novembre 2017, si è recata al Pronto Soccorso il 15 dicembre 2017 e soltanto il 28 dicembre
2017 ha denunciato il sinistro alla società di assicurazione, data alla quale era già ampiamente decorso il termine per la denuncia.
Per altro verso, il c.t.u. ha accertato che – a causa del sinistro occorso –
l'attrice non ha subito alcun danno per cui è previsto indennizzo ai sensi della polizza;
a tal ultimo riguardo, il c.t.u. ha rilevato che la frattura post traumatica è di tipo sclerotico, non compatibile con l'attualità del sinistro e che la paziente era affetta da un precedente quadro artrosico a carico del rachide lombare (cfr. p. 5 c.t.u. in atti). Sicché il c.t.u. conclude rilevando l'assenza di un nesso eziologico tra l'infortunio del 28 novembre 2017 e le lesioni a carico del rachide e per una IP pari allo zero per cento, tale da escludere il diritto all'indennizzo. Le spese del giudizio vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
n. 147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con attività istruttoria;
valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00), sulla base della soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1042/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda od eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di indennizzo formulata da parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, CPA
e IVA come per legge se dovute. Pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 25 maggio 2023, a carico dell'attrice, da distrarsi a favore dell'erario.
Patti, il 12 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Elisabetta Artino Innaria)