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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP, DR.
ROSSELLA MAURIZI, HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO CIVILE N.981/2024
PROMOSSO DA: , Nato a Fermo il 20/06/ Parte_1
1967 e residente in [...]
e CodiceFiscale_1
, nata a [...], il [...] e Parte_2
residente a [...]in Via R. Sanzio Frazione
UB CF , entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. Floriano Marini in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa Fermana, Piazza Garibaldi, 19
CONTRO
: nato a [...] il Parte_3
18/10/1961 e residente a [...]C.da Aucca
302 CF rappresentato e difeso C.F._3
dall'Avv. Alessandro Rossi in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Castelfidardo, via Garibaldi, 41
OGGETTO ALTRI ISTITUTI DEL DIRITTO DI LOCAZIONE
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i Sig.ri e convenivano innanzi a Codesto Parte_1 Pt_2
Tribunale il Sig. al fine di sentir accogliere Parte_3
le conclusioni riportate nell'atto introduttivo che, per brevità qui sono da intendersi tutte riportate e trascritte in ogni loro parte Assumevano gli odierni attori di essere proprietari di una unità immobiliare sita in Falerone, Viale della resistenza 22/b al piano terra e per uso commerciale.
Tale immobile veniva concesso in locazione al Sig. Pt_3
giusto contratto del 1/11/2022, regolarmente
[...]
registrato e al canone mensile di Euro 570, 00 da pagarsi entro il 10 di ogni mese al domicilio del conduttore;
tale canone è rimasto inalterato fino alla fine della locazione nonostante la previsione contrattuale che prevedeva la variazione dello stesso secondo gli Istat a partire dal 2024.
Il conduttore, negli ultimi anni ha omesso di pagare i canoni secondo le modalità previste nel contratto. Infatti risultano versati saltuariamente degli acconti fino alla fine della locazione avvenuta in data 1/09/2023 ( v. verbale di rilascio) Si costituiva ritualmente in giudizio l'odierno convenuto al fine di opporsi alla domanda attrice ritenendola infondata sia in fatto che in diritto ed affermando di aver pagato più del dovuto. Gli attori hanno richiesto con la memoria integrativa ex art 171 ter in via riconvenzionale il risarcimento dei danni procurati dall'odierno convento nell'utilizzo dell'immobile locato.
Tali danni, sono stati indicati nel verbale di rilascio e , mai contestati dal conduttore che riconosce il distacco di n.2 file di piastrelle nonché il danneggiamento del pavimento che, come afferma lo stesso conduttore sono stati causati dallo spostamento del suo bancone e, da altri arredi al fine di lasciare libero il locale, come pure alla tinteggiatura delle pareti. Danni quantificati in Euro 5.000,00 come da documentazione allegata nel fascicolo di parte attrice doc.
n.8 . D'altra parte tale manutenzione spetta allo stesso conduttore, così come specificato nell'art 5 del contratto locatizio a cui si rimanda espressamente e, la cui quantificazione non è stata mai contestata da parte convenuta. Per cui tale domanda è pienamente fondata.
Inoltre, dal documento n.7 depositato dagli attori si rileva, senza ombra di dubbio che al 31/12/ 2018 restasse un credito per morosità non riscosse di Euro 8.980,00 e, veniva proposto al debitore convenuto l'estinzione di tale obbligazione mediante il rilascio di n.6 assegni di Euro
1.500,00 cadauno con decorrenza dal 21 settembre fino al
22febbraio e a copertura anno 2018 e, contemporaneamente gli attori rilasciavano quietanze con date progressive ed antecedenti anche per ragioni contabili. E' un imputazione erronea che fa dire al Pt_3
di aver pagato più del dovuto v. comparsa di costituzione e risposta senza richiedere la restituzione di ciò e' pacifico
Non possono essere imputati al pagamento di canoni non ancora maturati (2019) infatti non vi è alcuna prova in atti del pagamento dei canoni pagati dal 2019 al 2023 Riguardo all'interrogatorio formale del convenuto, lo stesso ammetteva che i canoni di locazione venivano pagati in ritardo e tramite acconti dando così valore a quanto affermato da parte attrice. Da ultimo va valutata la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta e formulata sul fatto che “ l'immobile non era idoneo all'uso per il quale era stato locato e ciò comporta una responsabilità da parte egli odierni attori nei confronti del
, pertanto, da ciò sarebbero derivati ingenti danni Pt_3
allo stesso decurtando in maniera considerevole il suo giro di affari. Occorre rilevare che nel contratto di locazione al punto 5 quest'ultimo dichiara di aver visionato l'immobile locato, di averlo trovato idoneo per l'uso che voleva farne, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che possono influire sul godimento dello stesso. Ora, appare inverosimile che l'ammaloramento di una parte dell'immobile oggetto di causa, e, in particolare delle pareti sia dovuto all'usura in relazione al tempo trascorso senza che vi sia stato alcun intervento di manutenzione da parte del conduttore. In relazione a ciò il punto 5 del contratto è molto chiaro nel definire i compiti a carico del conduttore e quelli del locatore Poi, a norma dell'art 1609
CC sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione tra cui le pareti e la pavimentazione dell'immobile locato e, soprattutto lo stesso non si è mai lamentato con i Sig.ri della inidonietà del locale Parte_1
affittato. Tra l'altro la lamentata decurtazione del giro d'affari non è stata mai provata dal convenuto e. pertanto la sua domanda riconvenzionale non può essere accolta, come pure la condanna per lite temeraria richiesta da parte convenuta per lite temeraria ex art 96 cpc. Nel corso del giudizio è stato infatti dimostrato che il convenuto ad oggi non abbia provveduto all'estinzione delle proprie obbligazioni, sia per quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione, si per il mancato preavviso di rilascio dell'immobile locato Per i primi, il convenuto risulta ancora debitore della somma di Euro 10.650,00, mentre per il secondo il debito ammonta ad Euro 3.420,00 oltre al risarcimento del danno pari ad Euro 5.000,00.
Tanto premesso
PQM
IL GOP del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, respinge la domanda proposta da parte convenuta e, in accoglimento di quella di parte attrice per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto condanna Parte_3
al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
della somma di Euro 10.650,00 per il mancato
[...]
pagamento dei canoni di locazione, nonché al pagamento della somma di Euro 3.420,00 a titolo di indennità per mancato preavviso di rilascio dell'immobile oltre Euro
5.000,00 a titolo di risarcimento danni. Condanna infine, al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1
e delle spese e competenze di lite che, tenuto Pt_2
conto anche dell'esperita mediazione possono essere quantificate in Euro 3.00,00 oltre accessori di Legge.
Fermo, li 16/12/2025
Il GOP Dr. Rossella Maurizi