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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA;
LETTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO N. 5562/2024, POSTO IN DECISIONE
ALL'UDIENZA DEL 16.06.2025 CON TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA SENTENZA
IN GIORNI 30;
PROMOSSO DA
, C.F. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO GIUSEPPE SPADARO;
RICORRENTE
Contro
, C.F. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 28/05/2024, ricorreva innanzi al Tribunale Parte_1
di Catania avverso il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, sez. penale,
in data 29.04.2024, nel procedimento penale n. 14381/2017 R.G.N.R. e n.
6541/2019 RG Trib., al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di e , i quali erano imputati nei reati di cui CP_2 CP_3
agli art.li 110 e 610 c.p..
Dichiarava che, instauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Catania, dopo l'apertura del dibattimento, il giudizio si era protratto per quattro udienze fino a quando, all'udienza del 29.04.2024, , parte offesa del giudizio, Per_1
dichiarava di volere rimettere la querela. Il Giudice pronunciava così una sentenza di non doversi procedere.
Depositata apposita istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale di
Catania liquidava la somma complessiva di euro 800,00, oltre il 15,00% per rimborso spese generali, IVA e CPA, quale compenso totale per la prestazione professionale svolta nel procedimento penale.
Nello specifico, il ricorrente eccepiva il mancato rispetto dei parametri tabellari di cui al D.M.55/2014, ulteriormente ridotti del 50%, nonché la violazione del Protocollo 1825/2023, adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023, nonchè la mancata applicazione della maggiorazione del 30% per la difesa di più imputati.
Pertanto, ha chiesto parte ricorrente di modificarsi il decreto di liquidazione in considerazione della suddetta violazione.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
[...]
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è infondato.
Invero, in punto di diritto, l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dalla documentazione presente in atti, depositata dalla ricorrente a corredo dei motivi di opposizione, è verificabile che la stessa ha preso parte a quattro udienze in fase dibattimentale della durata di pochissimi minuti e senza alcuna attività processuale e che il giudizio si è concluso con sentenza nella quale veniva dichiarata di non doversi procedere, in quanto si trattava di reato procedibile a querela di parte. Inoltre si rileva che non si è proceduto alla escussione della persona offesa, in quanto la stessa ha dichiarato di rimettere la querela.
L'art. 12 DM n. 55/2014 prevede: “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
E' evidente la non difficoltà della causa, atteso il capo di imputazione e la mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto.
Nulla, difatti, è specificato, allegato e prodotto in relazione (a titolo esemplificativo) ad eventuali atti redatti a all'iniziale ricerca di documenti,
alle consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, alle relazioni o i pareri, scritti o orali.
Quindi, considerata la sentenza di non doversi procedere per rimessione della querela di parte, si ritiene corretto il dimezzamento al 50% dei valori medi tabellari del D.M. n. 147 del 13/08/2022, che, nella pratica, corrispondono ai valori minimi tabellari e corretto il riconoscimento di tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria. Non merita accoglimento neppure la richiesta di maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018, in virtù
della difesa di due parti processuali atteso che, con ordinanza n. 7774/2023,
la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di onorari di avvocato, l'art. 4,
comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché
aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto”.
Pertanto, considerato che e si trovavano nella CP_2 CP_3
medesima posizione giuridica, la maggiorazione richiesta non è dovuta.
Deve, infine, affermarsi la irrilevanza di quanto dedotto con riguardo alla redazione di istanza di liquidazione in linea con il protocollo di intesa, posto che, per espressa previsione (cfr. pag. 5), esso “costituisce una buona prassi e la sua osservanza ottimizza la gestione informatica, velocizza e garantisce uniformità alla trattazione delle liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”, esso non può considerarsi vincolante per il giudice, specificamente quello della opposizione, che procede a liquidazione applicando le norme del T.U. Spese e le tariffe professionali come determinate con decreto ministeriale.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5562/2024 R.G., così
statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili.
Catania, 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Melania
Cascino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DOTT.SSA ELENA ANNA CODECASA;
LETTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO N. 5562/2024, POSTO IN DECISIONE
ALL'UDIENZA DEL 16.06.2025 CON TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA SENTENZA
IN GIORNI 30;
PROMOSSO DA
, C.F. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO GIUSEPPE SPADARO;
RICORRENTE
Contro
, C.F. in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 28/05/2024, ricorreva innanzi al Tribunale Parte_1
di Catania avverso il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, sez. penale,
in data 29.04.2024, nel procedimento penale n. 14381/2017 R.G.N.R. e n.
6541/2019 RG Trib., al fine di ottenerne la riforma.
In particolare, esponeva di avere prestato la propria opera professionale in favore di e , i quali erano imputati nei reati di cui CP_2 CP_3
agli art.li 110 e 610 c.p..
Dichiarava che, instauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Catania, dopo l'apertura del dibattimento, il giudizio si era protratto per quattro udienze fino a quando, all'udienza del 29.04.2024, , parte offesa del giudizio, Per_1
dichiarava di volere rimettere la querela. Il Giudice pronunciava così una sentenza di non doversi procedere.
Depositata apposita istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale di
Catania liquidava la somma complessiva di euro 800,00, oltre il 15,00% per rimborso spese generali, IVA e CPA, quale compenso totale per la prestazione professionale svolta nel procedimento penale.
Nello specifico, il ricorrente eccepiva il mancato rispetto dei parametri tabellari di cui al D.M.55/2014, ulteriormente ridotti del 50%, nonché la violazione del Protocollo 1825/2023, adottato dal Tribunale di Catania a partire dal 1 Luglio 2023, nonchè la mancata applicazione della maggiorazione del 30% per la difesa di più imputati.
Pertanto, ha chiesto parte ricorrente di modificarsi il decreto di liquidazione in considerazione della suddetta violazione.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
[...]
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è infondato.
Invero, in punto di diritto, l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Dalla documentazione presente in atti, depositata dalla ricorrente a corredo dei motivi di opposizione, è verificabile che la stessa ha preso parte a quattro udienze in fase dibattimentale della durata di pochissimi minuti e senza alcuna attività processuale e che il giudizio si è concluso con sentenza nella quale veniva dichiarata di non doversi procedere, in quanto si trattava di reato procedibile a querela di parte. Inoltre si rileva che non si è proceduto alla escussione della persona offesa, in quanto la stessa ha dichiarato di rimettere la querela.
L'art. 12 DM n. 55/2014 prevede: “ Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
E' evidente la non difficoltà della causa, atteso il capo di imputazione e la mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto.
Nulla, difatti, è specificato, allegato e prodotto in relazione (a titolo esemplificativo) ad eventuali atti redatti a all'iniziale ricerca di documenti,
alle consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, alle relazioni o i pareri, scritti o orali.
Quindi, considerata la sentenza di non doversi procedere per rimessione della querela di parte, si ritiene corretto il dimezzamento al 50% dei valori medi tabellari del D.M. n. 147 del 13/08/2022, che, nella pratica, corrispondono ai valori minimi tabellari e corretto il riconoscimento di tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria. Non merita accoglimento neppure la richiesta di maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018, in virtù
della difesa di due parti processuali atteso che, con ordinanza n. 7774/2023,
la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di onorari di avvocato, l'art. 4,
comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché
aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto”.
Pertanto, considerato che e si trovavano nella CP_2 CP_3
medesima posizione giuridica, la maggiorazione richiesta non è dovuta.
Deve, infine, affermarsi la irrilevanza di quanto dedotto con riguardo alla redazione di istanza di liquidazione in linea con il protocollo di intesa, posto che, per espressa previsione (cfr. pag. 5), esso “costituisce una buona prassi e la sua osservanza ottimizza la gestione informatica, velocizza e garantisce uniformità alla trattazione delle liquidazioni degli onorari dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato”, esso non può considerarsi vincolante per il giudice, specificamente quello della opposizione, che procede a liquidazione applicando le norme del T.U. Spese e le tariffe professionali come determinate con decreto ministeriale.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5562/2024 R.G., così
statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili.
Catania, 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.ssa Melania
Cascino