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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2018 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti Domenico Triunfo e Caterina Orditura
ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Maria Rosaria Petrillo Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 17/12/2024.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127 ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminarmente, occorre rilevare che la presente sentenza sarà
redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sul presupposto di essere Parte_1
proprietaria di un immobile sito in Acerra (Na), alla I Traversa di Corso Italia
nn. 6 e 8 (terraneo in precedenza adibito ad officina meccanica e meglio descritto in ricorso), citava in giudizio onde ottenere la Controparte_1
condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile dallo stesso occupato sine
titulo.
Il Tribunale fissava con decreto la data della prima udienza al 12/07/2018 e, in vista della stessa, si costituiva in giudizio , il quale resisteva Controparte_1
all'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, all'esito della prima udienza, disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario a cognizione piena e successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., reputata matura per la decisione, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies
2 c.p.c. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 17/12/2024 per la decisione.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto ricordato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì
rammentato che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Orbene, nell'ambito di un giudizio di occupazione sine titulo, per costante giurisprudenza sulla parte attrice ricade unicamente l'onere di dover provare l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto e di allegare l'assenza di qualsiasi titolo legittimante tale detenzione;
difatti, come affermato dalla Corte
3 di Cassazione, “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e
quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero
della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con
la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e,
non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde
conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di
proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il
riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova,
ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla
dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo
venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab
origine" di qualsiasi titolo […]” (Cass. civ. 4416/2007).
Nel caso in esame, parte convenuta non contestava in alcun modo l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, operando quindi sul punto il principio di cui all'art. 115, comma I, c.p.c.; di conseguenza, sarebbe spettato alla parte convenuta provare la legittima detenzione del bene, prova che non veniva fornita neppure in minima parte. A nulla rileva, invero, il richiamo effettuato dal circa il meccanismo di cui all'art. 18 della legge CP_1
765/1967, atteso che tale norma “[...] si limita a prescrivere, per i fabbricati di
nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in
misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, mediante
tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti
a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario
costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione [...]”
(Cass. civ. 18796/2020), realizzando quindi, in capo all'acquirente
4 dell'appartamento, un diritto reale d'uso sull'area in questione come individuata dalla relativa concessione edilizia (cfr. Cass. civ. 22364/2017). Nel caso in esame, d'altronde, il convenuto nemmeno allegava di detenere uno degli appartamenti siti nello stabile in questione rispetto al quale l'area occupata avrebbe potuto fungere da pertinenza.
Per tutte le predette ragioni, l'occupazione dell'immobile ben può reputarsi sine
Pa titulo, con conseguente accoglimento della domanda esercitata dalla
[...]
Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore (indeterminabile –
complessità bassa) e della natura della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
rilascio immediato, in favore della società attrice, dell'immobile sito in
Acerra, alla I Traversa di Corso Italia nn. 6 e 8;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 08/01/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2018 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti Domenico Triunfo e Caterina Orditura
ATTRICE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Maria Rosaria Petrillo Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 17/12/2024.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127 ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Sempre in via preliminarmente, occorre rilevare che la presente sentenza sarà
redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sul presupposto di essere Parte_1
proprietaria di un immobile sito in Acerra (Na), alla I Traversa di Corso Italia
nn. 6 e 8 (terraneo in precedenza adibito ad officina meccanica e meglio descritto in ricorso), citava in giudizio onde ottenere la Controparte_1
condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile dallo stesso occupato sine
titulo.
Il Tribunale fissava con decreto la data della prima udienza al 12/07/2018 e, in vista della stessa, si costituiva in giudizio , il quale resisteva Controparte_1
all'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, all'esito della prima udienza, disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario a cognizione piena e successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., reputata matura per la decisione, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies
2 c.p.c. Infine, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza cartolare del 17/12/2024 per la decisione.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto ricordato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre, va altresì
rammentato che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Orbene, nell'ambito di un giudizio di occupazione sine titulo, per costante giurisprudenza sulla parte attrice ricade unicamente l'onere di dover provare l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto e di allegare l'assenza di qualsiasi titolo legittimante tale detenzione;
difatti, come affermato dalla Corte
3 di Cassazione, “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e
quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero
della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con
la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e,
non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde
conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di
proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il
riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova,
ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla
dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo
venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab
origine" di qualsiasi titolo […]” (Cass. civ. 4416/2007).
Nel caso in esame, parte convenuta non contestava in alcun modo l'occupazione dell'immobile oggetto di causa, operando quindi sul punto il principio di cui all'art. 115, comma I, c.p.c.; di conseguenza, sarebbe spettato alla parte convenuta provare la legittima detenzione del bene, prova che non veniva fornita neppure in minima parte. A nulla rileva, invero, il richiamo effettuato dal circa il meccanismo di cui all'art. 18 della legge CP_1
765/1967, atteso che tale norma “[...] si limita a prescrivere, per i fabbricati di
nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in
misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, mediante
tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti
a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario
costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione [...]”
(Cass. civ. 18796/2020), realizzando quindi, in capo all'acquirente
4 dell'appartamento, un diritto reale d'uso sull'area in questione come individuata dalla relativa concessione edilizia (cfr. Cass. civ. 22364/2017). Nel caso in esame, d'altronde, il convenuto nemmeno allegava di detenere uno degli appartamenti siti nello stabile in questione rispetto al quale l'area occupata avrebbe potuto fungere da pertinenza.
Per tutte le predette ragioni, l'occupazione dell'immobile ben può reputarsi sine
Pa titulo, con conseguente accoglimento della domanda esercitata dalla
[...]
Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore (indeterminabile –
complessità bassa) e della natura della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
rilascio immediato, in favore della società attrice, dell'immobile sito in
Acerra, alla I Traversa di Corso Italia nn. 6 e 8;
- Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 08/01/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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