Articolo 78 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 77
Versione
6 aprile 1972
Art. 78.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1970 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1970 (articolo 73) . . . . . . . . . . . . . . L. 612.286.022.712 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 76). . . . . . . " 412.148.175.070
------------------ Residui passivi al 31 dicembre 1970 . . . L. 1.024.434.197.782
------------------

Entrata in vigore il 6 aprile 1972
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