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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4605 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Patrizio Caprio, Parte_1
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Santa Maria a Vico al Viale della Libertà n. 8;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Vincenzo Controparte_1
Caturano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Balducci n. 3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato - premesso di essere Parte_2
comproprietaria di un immobile sito in Santa Maria a Vico alla via Napoli n. 89, meglio identificato in atti, confinante sul lato nord con l'immobile di proprietà di che quest'ultima Controparte_1
ha ampliato in sopraelevazione il sottotetto della sua proprietà impegnando anche parte del muro di proprietà dell'attrice, in tal modo non consentendo l'ampliamento in sopraelevazione del sottotetto dell'attrice e impedendo la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, provocando copiose
1 infiltrazioni che dal sottotetto si infiltrano anche ai piani sottostanti, ha realizzato un gazebo e un capanno a distanze inferiori a quelle consentite dalla legge ed ha installato una telecamera che riprende la proprietà della convenuta con conseguente violazione della privacy ed, infine, non provvede alla manutenzione del viale di sua proprietà confinante con il lato sud del fabbricato dell'attrice, in tal modo causando infiltrazioni alla proprietà dell'attrice – ha convenuto in giudizio CP_1
chiedendo di condannare quest'ultima alla rimozione degli abusi edilizi perpetrati ed al
[...]
contestuale ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita con il deposito dei documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi all'udienza dell'11.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 25.03.2021).
Ancora, in via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva dell'attrice, in quanto, sebbene manchi una accettazione espressa dell'attrice dell'eredità del padre, proprietario dell'immobile in questione, l'aver stabilito nell'immobile la sua residenza, come comprovato dagli atti, e l'aver proposto la presente controversia costituiscono atti di accettazione tacita dell'eredità.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'attrice ha lamentato che la convenuta ha ampliato in sopraelevazione il sottotetto della sua proprietà impegnando anche parte del muro di proprietà dell'attrice, in tal modo non consentendo l'ampliamento in sopraelevazione del sottotetto dell'attrice e impedendo la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, provocando copiose infiltrazioni che dal sottotetto si infiltrano anche ai piani sottostanti.
Sul punto, dagli accertamenti effettuati dal CTU nominato, ing. , le cui conclusioni Persona_1
2 questo giudice fa proprie in quanto adeguatamente argomentate ed immuni da vizi logici e tecnici, è emerso che la sopraelevazione in questione consiste in una struttura in profilati metallici con sovrastante telo retraibile in PVC, i cui montanti verticali sono fissati alle pareti perimetrali, posta a copertura di un terrazzino di proprietà della convenuta, rientrante nella unità immobiliare censita con la particella 66, sub 9, piano secondo, e che la detta struttura è stata ancorata su un muretto di laterizio forato da cm 8, normalmente utilizzato per la realizzazione di tramezzature interne non portanti. Tale muretto di laterizio a sostegno della struttura di copertura, insiste sul muro portante in tufo posto a confine tra le proprietà in causa e, pertanto, è possibile inserire l'opera nell'ipotesi dell'innalzamento del muro comune, ai sensi dell'art. 885 del c.c., trattandosi di edificazione su muro portante in comune.
Tra l'altro il CTU ha anche evidenziato che detto muretto di laterizio forato, realizzato ex novo da parte convenuta, a sostegno della copertura del terrazzino, è stato realizzato, considerando l'asse di mezzeria dell'intera verticale muraria, in sovrapposizione alla porzione muraria rivolta verso il terrazzino e, quindi, verso parte convenuta.
Inoltre, le operazioni peritali hanno verificato che il sottotetto preesistente di proprietà dell'attrice non ha subito alcuna alterazione dalla costruzione realizzata dalla convenuta.
Infine, il CTU ha accertato che non sussistono danni da infiltrazione negli ambienti interi dell'attrice, come riscontrabile anche dalle foto allegate, dalle quali si evince un buono stato dei luoghi.
L'attrice ha, poi, lamentato che la convenuta ha realizzato un gazebo e un capanno a distanze inferiori a quelle consentite dalla legge.
Relativamente al gazebo, il CTU ha precisato che lo stesso, come si evince dalle rappresentazioni grafiche e fotografiche, è una struttura realizzata al fine di adornare ed ombreggiare il cortile pertinenziale della proprietà della convenuta, costituito da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali, in carpenteria metallica leggera, aperta su più lati, ancorata al suolo, mediante l'applicazione di tasselli, posta a ridosso del fabbricato di proprietà della convenuta e, in parte, in aderenza al muro di proprietà dell'attrice. A seconda della funzione, è possibile suddividere tale struttura in due porzioni: una parte, posta a ridosso del fabbricato abitativo della convenuta e non nelle immediate vicinanze della proprietà dell'attrice ha una funzione di pergolato coperto, in quanto caratterizzata dalla presenza di un telo di copertura in PVC;
la restante parte, in prosecuzione della precedente, più prossima alla proprietà dell'attrice, ha la funzione di pergolato a
3 supporto ornamentale delle piante arboree rampicanti ivi adagiate, senza sovrapposizione di telo di copertura.
Il CTU ha, quindi, accertato che il manufatto in questione risulta essere posto in parte in aderenza a manufatti esistenti sul fondo dell'attrice ed in parte a distanza maggiore di metri 10 rispetto agli stessi e, pertanto, risulta rispettoso delle distanze legali prescritte dall'art. 873 c.c. e dalla normativa urbanistica vigente nel Comune di Santa Maria a Vico, nonché rispettoso di quanto prescritto dal
D.M.1444 del 1968.
Relativamente al capannone, il CTU ha verificato che lo stesso insiste sulla particella 5519 ed è posto ad una distanza di 2,25 metri rispetto al muro confinante e di 8,26 metri rispetto al fabbricato insistente sul fondo di parte attrice.
Con riguardo alla distanza dal muro confinante il capannone risulta legittimo, in quanto, come accertato dal CTU, il muro di recinzione non presenta altezza maggiore di metri 3,00, e pertanto, non essendo qualificabile come costruzione, non contribuisce al rispetto delle distanze tra le costruzioni.
Invero, l'art. 878 c.c. stabilisce che il muro di cinta ed ogni altro muro isolato che non abbia una altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza di cui all'art. 873 c.c.
Il CTU ha anche accertato l'esistenza di un manufatto posto in aderenza al muro di confine, all'interno della proprietà dell'attrice, precisando, però, che tale manufatto, in quanto non rappresentato tra i corpi di fabbrica esistenti, confrontando la rappresentazione grafica dello stato dei luoghi con quella riportata nel titolo edilizio, è stato realizzato da parte attrice successivamente alla costruzione del capannone oggetto di accertamento.
Con riguardo, invece, alla distanza tra la parete ovest del capannone e la parete est dal fabbricato di parte attrice, pari a 8,26 metri, il CTU ha verificato che nei grafici del titolo edilizio è indicata la distanza di 8,00 metri e, quindi, la distanza effettiva è superiore a quella indicata nel titolo edilizio.
Tuttavia, il CTU ha verificato che la parete ovest del capannone a distanza di 8,26 metri dalla parete est del fabbricato dell'attrice mentre da progetto non risulta essere stata progettata come parete finestrata, di fatto, però, è completamente aperta, senza alcuna tompagnatura, e, quindi, è qualificabile come parete finestrata. Pertanto, trova applicazione, l'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 che prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri con riguardo alle distanze tra edifici
4 antistanti aventi almeno una parete finestrata, distanza prescritta anche dalla normativa urbanistica locale.
Sebbene gli immobili in questione si trovano in zona A, comunque si applica la distanza di 10 metri con riguardo alle pareti finestrate, in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la deroga al regime delle distanze minime come stabilite dal D.M. 1444 del 1968 non si applica all'ipotesi in cui si sia provveduto alla realizzazione di nuovi edifici in zona omogena A, precisando che rientrano nella nozione di nuove costruzioni anche gli interventi di ristrutturazione che rendono l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Cass. 4885/14;
Cass. 3739/18).
In risposta alle osservazioni del CTP e del procuratore di parte convenuta, inoltre, il CTU ha precisato qual è il fabbricato dell'attrice rispetto al quale è misurata la distanza con la parete qualificabile come finestrata del capannone della convenuta ed ha specificato, anche attraverso appositi grafici, come ha eseguito la misurazione, smentendo quanto da loro sostenuto circa l'errore nella misurazione della distanza.
Quindi, relativamente al capannone, la domanda dell'attrice va accolta con condanna della convenuta ad arretrare il capannone ad una distanza di 10 metri dal fabbricato dell'attrice indicato nella CTU o in alternativa all'eliminazione del capannone.
L'attrice ha, poi, lamentato che la convenuta ha installato una telecamera che riprende la proprietà dell'attrice con conseguente violazione della privacy.
Tale circostanza è rimasta sfornita di prova. Al contrario, il CTU ha accertato che al momento dell'accesso la telecamera non riprendeva la proprietà dell'attrice.
Infine, l'attrice ha lamentato che la convenuta non provvede alla manutenzione del viale di sua proprietà confinante con il lato sud del fabbricato dell'attrice, in tal modo causando infiltrazioni alla proprietà dell'attrice.
Anche tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova.
In conclusione, la domanda dell'attrice va accolta limitatamente alla doglianza riguardante la realizzazione del capannone a distanza non legale, con condanna della convenuta ad arretrare il capannone ad una distanza di 10 metri dal fabbricato dell'attrice indicato nella CTU o in alternativa all'eliminazione del capannone.
5 Le spese di lite, in considerazione della soccombenza parziale della convenuta, vengono interamente compensate.
Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accerta che il capannone realizzato dalla convenuta non rispetta la distanza di dieci metri dal fabbricato dell'attrice prescritta dall'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 e, per l'effetto, condanna la convenuta ad arretrare il capannone ad una distanza di 10 metri dal fabbricato dell'attrice indicato nella CTU o in alternativa all'eliminazione del capannone.
b) rigetta le altre domande proposte dall'attrice;
c) compensa interamente le spese di lite;
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in egual misura.
Santa Maria Capua Vetere, 12.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4605 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Patrizio Caprio, Parte_1
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Santa Maria a Vico al Viale della Libertà n. 8;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Vincenzo Controparte_1
Caturano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Balducci n. 3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato - premesso di essere Parte_2
comproprietaria di un immobile sito in Santa Maria a Vico alla via Napoli n. 89, meglio identificato in atti, confinante sul lato nord con l'immobile di proprietà di che quest'ultima Controparte_1
ha ampliato in sopraelevazione il sottotetto della sua proprietà impegnando anche parte del muro di proprietà dell'attrice, in tal modo non consentendo l'ampliamento in sopraelevazione del sottotetto dell'attrice e impedendo la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, provocando copiose
1 infiltrazioni che dal sottotetto si infiltrano anche ai piani sottostanti, ha realizzato un gazebo e un capanno a distanze inferiori a quelle consentite dalla legge ed ha installato una telecamera che riprende la proprietà della convenuta con conseguente violazione della privacy ed, infine, non provvede alla manutenzione del viale di sua proprietà confinante con il lato sud del fabbricato dell'attrice, in tal modo causando infiltrazioni alla proprietà dell'attrice – ha convenuto in giudizio CP_1
chiedendo di condannare quest'ultima alla rimozione degli abusi edilizi perpetrati ed al
[...]
contestuale ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita con il deposito dei documenti e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi all'udienza dell'11.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va innanzitutto affermata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.l 69/2013 conv. in legge n.98/2013) come documentato in atti (cfr. verbale di mancata conciliazione del 25.03.2021).
Ancora, in via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva dell'attrice, in quanto, sebbene manchi una accettazione espressa dell'attrice dell'eredità del padre, proprietario dell'immobile in questione, l'aver stabilito nell'immobile la sua residenza, come comprovato dagli atti, e l'aver proposto la presente controversia costituiscono atti di accettazione tacita dell'eredità.
Ciò premesso, nel merito la domanda proposta è in parte fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti e per le ragioni che seguono.
In primo luogo, l'attrice ha lamentato che la convenuta ha ampliato in sopraelevazione il sottotetto della sua proprietà impegnando anche parte del muro di proprietà dell'attrice, in tal modo non consentendo l'ampliamento in sopraelevazione del sottotetto dell'attrice e impedendo la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, provocando copiose infiltrazioni che dal sottotetto si infiltrano anche ai piani sottostanti.
Sul punto, dagli accertamenti effettuati dal CTU nominato, ing. , le cui conclusioni Persona_1
2 questo giudice fa proprie in quanto adeguatamente argomentate ed immuni da vizi logici e tecnici, è emerso che la sopraelevazione in questione consiste in una struttura in profilati metallici con sovrastante telo retraibile in PVC, i cui montanti verticali sono fissati alle pareti perimetrali, posta a copertura di un terrazzino di proprietà della convenuta, rientrante nella unità immobiliare censita con la particella 66, sub 9, piano secondo, e che la detta struttura è stata ancorata su un muretto di laterizio forato da cm 8, normalmente utilizzato per la realizzazione di tramezzature interne non portanti. Tale muretto di laterizio a sostegno della struttura di copertura, insiste sul muro portante in tufo posto a confine tra le proprietà in causa e, pertanto, è possibile inserire l'opera nell'ipotesi dell'innalzamento del muro comune, ai sensi dell'art. 885 del c.c., trattandosi di edificazione su muro portante in comune.
Tra l'altro il CTU ha anche evidenziato che detto muretto di laterizio forato, realizzato ex novo da parte convenuta, a sostegno della copertura del terrazzino, è stato realizzato, considerando l'asse di mezzeria dell'intera verticale muraria, in sovrapposizione alla porzione muraria rivolta verso il terrazzino e, quindi, verso parte convenuta.
Inoltre, le operazioni peritali hanno verificato che il sottotetto preesistente di proprietà dell'attrice non ha subito alcuna alterazione dalla costruzione realizzata dalla convenuta.
Infine, il CTU ha accertato che non sussistono danni da infiltrazione negli ambienti interi dell'attrice, come riscontrabile anche dalle foto allegate, dalle quali si evince un buono stato dei luoghi.
L'attrice ha, poi, lamentato che la convenuta ha realizzato un gazebo e un capanno a distanze inferiori a quelle consentite dalla legge.
Relativamente al gazebo, il CTU ha precisato che lo stesso, come si evince dalle rappresentazioni grafiche e fotografiche, è una struttura realizzata al fine di adornare ed ombreggiare il cortile pertinenziale della proprietà della convenuta, costituito da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali, in carpenteria metallica leggera, aperta su più lati, ancorata al suolo, mediante l'applicazione di tasselli, posta a ridosso del fabbricato di proprietà della convenuta e, in parte, in aderenza al muro di proprietà dell'attrice. A seconda della funzione, è possibile suddividere tale struttura in due porzioni: una parte, posta a ridosso del fabbricato abitativo della convenuta e non nelle immediate vicinanze della proprietà dell'attrice ha una funzione di pergolato coperto, in quanto caratterizzata dalla presenza di un telo di copertura in PVC;
la restante parte, in prosecuzione della precedente, più prossima alla proprietà dell'attrice, ha la funzione di pergolato a
3 supporto ornamentale delle piante arboree rampicanti ivi adagiate, senza sovrapposizione di telo di copertura.
Il CTU ha, quindi, accertato che il manufatto in questione risulta essere posto in parte in aderenza a manufatti esistenti sul fondo dell'attrice ed in parte a distanza maggiore di metri 10 rispetto agli stessi e, pertanto, risulta rispettoso delle distanze legali prescritte dall'art. 873 c.c. e dalla normativa urbanistica vigente nel Comune di Santa Maria a Vico, nonché rispettoso di quanto prescritto dal
D.M.1444 del 1968.
Relativamente al capannone, il CTU ha verificato che lo stesso insiste sulla particella 5519 ed è posto ad una distanza di 2,25 metri rispetto al muro confinante e di 8,26 metri rispetto al fabbricato insistente sul fondo di parte attrice.
Con riguardo alla distanza dal muro confinante il capannone risulta legittimo, in quanto, come accertato dal CTU, il muro di recinzione non presenta altezza maggiore di metri 3,00, e pertanto, non essendo qualificabile come costruzione, non contribuisce al rispetto delle distanze tra le costruzioni.
Invero, l'art. 878 c.c. stabilisce che il muro di cinta ed ogni altro muro isolato che non abbia una altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza di cui all'art. 873 c.c.
Il CTU ha anche accertato l'esistenza di un manufatto posto in aderenza al muro di confine, all'interno della proprietà dell'attrice, precisando, però, che tale manufatto, in quanto non rappresentato tra i corpi di fabbrica esistenti, confrontando la rappresentazione grafica dello stato dei luoghi con quella riportata nel titolo edilizio, è stato realizzato da parte attrice successivamente alla costruzione del capannone oggetto di accertamento.
Con riguardo, invece, alla distanza tra la parete ovest del capannone e la parete est dal fabbricato di parte attrice, pari a 8,26 metri, il CTU ha verificato che nei grafici del titolo edilizio è indicata la distanza di 8,00 metri e, quindi, la distanza effettiva è superiore a quella indicata nel titolo edilizio.
Tuttavia, il CTU ha verificato che la parete ovest del capannone a distanza di 8,26 metri dalla parete est del fabbricato dell'attrice mentre da progetto non risulta essere stata progettata come parete finestrata, di fatto, però, è completamente aperta, senza alcuna tompagnatura, e, quindi, è qualificabile come parete finestrata. Pertanto, trova applicazione, l'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 che prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri con riguardo alle distanze tra edifici
4 antistanti aventi almeno una parete finestrata, distanza prescritta anche dalla normativa urbanistica locale.
Sebbene gli immobili in questione si trovano in zona A, comunque si applica la distanza di 10 metri con riguardo alle pareti finestrate, in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la deroga al regime delle distanze minime come stabilite dal D.M. 1444 del 1968 non si applica all'ipotesi in cui si sia provveduto alla realizzazione di nuovi edifici in zona omogena A, precisando che rientrano nella nozione di nuove costruzioni anche gli interventi di ristrutturazione che rendono l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Cass. 4885/14;
Cass. 3739/18).
In risposta alle osservazioni del CTP e del procuratore di parte convenuta, inoltre, il CTU ha precisato qual è il fabbricato dell'attrice rispetto al quale è misurata la distanza con la parete qualificabile come finestrata del capannone della convenuta ed ha specificato, anche attraverso appositi grafici, come ha eseguito la misurazione, smentendo quanto da loro sostenuto circa l'errore nella misurazione della distanza.
Quindi, relativamente al capannone, la domanda dell'attrice va accolta con condanna della convenuta ad arretrare il capannone ad una distanza di 10 metri dal fabbricato dell'attrice indicato nella CTU o in alternativa all'eliminazione del capannone.
L'attrice ha, poi, lamentato che la convenuta ha installato una telecamera che riprende la proprietà dell'attrice con conseguente violazione della privacy.
Tale circostanza è rimasta sfornita di prova. Al contrario, il CTU ha accertato che al momento dell'accesso la telecamera non riprendeva la proprietà dell'attrice.
Infine, l'attrice ha lamentato che la convenuta non provvede alla manutenzione del viale di sua proprietà confinante con il lato sud del fabbricato dell'attrice, in tal modo causando infiltrazioni alla proprietà dell'attrice.
Anche tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova.
In conclusione, la domanda dell'attrice va accolta limitatamente alla doglianza riguardante la realizzazione del capannone a distanza non legale, con condanna della convenuta ad arretrare il capannone ad una distanza di 10 metri dal fabbricato dell'attrice indicato nella CTU o in alternativa all'eliminazione del capannone.
5 Le spese di lite, in considerazione della soccombenza parziale della convenuta, vengono interamente compensate.
Per le stesse ragioni, le spese della CTU, già liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) accerta che il capannone realizzato dalla convenuta non rispetta la distanza di dieci metri dal fabbricato dell'attrice prescritta dall'art. 9 del D.M. 1444 del 1968 e, per l'effetto, condanna la convenuta ad arretrare il capannone ad una distanza di 10 metri dal fabbricato dell'attrice indicato nella CTU o in alternativa all'eliminazione del capannone.
b) rigetta le altre domande proposte dall'attrice;
c) compensa interamente le spese di lite;
d) pone le spese della CTU definitivamente a carico di ciascuna parte in egual misura.
Santa Maria Capua Vetere, 12.3.2025
Il Giudice
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