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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/12/2024, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a MODICA (RG) il 10/08/1978, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. CALABRESE LOREDANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
( , nato/a a RAGUSA (RG) il 10/02/1972, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.12.2024 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 24/08/1998, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ISPICA, del 1998, al numero 67, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli Persona_1
(16.6.2000), (13.10.2006) e (6.1.2011). Per_2 Persona_3
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 9.7.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 18.10.2024.
pagina 1 di 4 All'udienza del 5.12.2024 le parti rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 pagina 3 di 4 Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio il 24/08/1998, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ISPICA, del 1998, al numero 67, parte II, serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Ragusa, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a MODICA (RG) il 10/08/1978, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. CALABRESE LOREDANA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
( , nato/a a RAGUSA (RG) il 10/02/1972, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.12.2024 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio il 24/08/1998, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ISPICA, del 1998, al numero 67, parte II, serie A. Dall'unione sono nati i figli Persona_1
(16.6.2000), (13.10.2006) e (6.1.2011). Per_2 Persona_3
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 9.7.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 18.10.2024.
pagina 1 di 4 All'udienza del 5.12.2024 le parti rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4 pagina 3 di 4 Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e che contrassero Parte_1 CP_1 matrimonio il 24/08/1998, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ISPICA, del 1998, al numero 67, parte II, serie A, omologando le condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese tra le parti.
Ragusa, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4