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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/07/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 415/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 415/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 19 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
12 marzo 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria (C.F. ), con sede in CI, Parte_1 P.IVA_1
fallimentare (artt. 67 e Via IV Novembre n. 3, in persona del Curatore dott. con il Parte_2
ss.) patrocinio dell'avv. Riccardo de' Medici (PEC cod.: Ema_1
e dell'avv. Giampiero Caruso Email_2
(PEC entrambi del foro di CI Email_3
e con domicilio eletto presso il loro studio in CI, Via Floriano Ferramola
n. 3 ed all'indirizzo telematico dei difensori, giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE
c o n t r o
, in qualità di titolare dell'omonima ditta (C.F. P_ [...]
– P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1 P.IVA_2
Paolo Breno del foro di CI (PEC Email_4
e con domicilio eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato nel fascicolo di primo grado
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di CI n. 776/2021
pubblicata in data 18 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Riformarsi la sentenza impugnata, per il primo motivo di impugnazione,
dichiarando inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento,
ai sensi dell'art. 67, I co., n. 2 L.F., per i motivi di cui in narrativa la cessione
di credito intercorsa tra e la ditta individuale Parte_1 P_
(terzo ceduto Corte del Dosso S.r.l.) e per l'effetto revocare i pagamenti
effettuati da Corte del Dosso S.r.l. nei confronti della ditta individuale
per l'importo di Euro 70.000,00 o per quel diverso, minore o P_
maggiore, importo che risulterà nel corso della causa;
condannare quindi
(C.F. – P.I. , con P_ C.F._2 P.IVA_3
2 sede a Rudiano (BS), Via Tartaglia n. 39, a pagare al Parte_3
l'importo complessivo di Euro 70.000,00 o quello eventualmente
[...]
diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi
legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento della domanda principale, riformarsi la sentenza impugnata in
relazione a quanto motivato nel secondo motivo di appello e accertarsi,
quanto alla somma di € 35.000,00 di cui alla terza e quarta rata (riferibile a
Sal futuri) della cessione di credito intercorsa tra e la ditta Parte_1
individuale (terzo ceduto Corte del Dosso S.r.l.) che la genesi P_
delle somme cedute risulta successiva rispetto alla conclusione della
cessione di credito in assenza di notifica della cessione in data successiva al
sorgere dei suddetti crediti e, per l'effetto, condannare P_
(C.F. – P.I. , con sede a Rudiano (BS), C.F._2 P.IVA_3
Via Tartaglia n. 39, a pagare al l'importo Parte_3
complessivo di Euro 35.000,00 o quello eventualmente diverso, maggiore o
minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre il
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Dell'appellato:
“Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria
3 IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
per tutti i motivi rappresentati in comparsa di Parte_3
costituzione e risposta d'appello;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese di primo e secondo grado integralmente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il in Parte_3
persona del Curatore dott. ha convenuto, innanzi al Parte_2
Tribunale di CI, il sig. , nella sua qualità di titolare P_
dell'omonima ditta, perché fosse accertata l'inefficacia e disposta la revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto “Corte del Dosso S.r.l.” a favore del convenuto cessionario e perché, conseguentemente, quest'ultimo fosse condannato a pagare al l'importo complessivo di € 70.000,00 Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. A sostegno delle pretese azionate il Fallimento attore ha allegato che: la società fallita aveva subappaltato al convenuto alcune opere edili che questi aveva realizzato;
che buona parte delle fatture emesse dal convenuto era stato pagato;
che dalla contabilità della società fallita era emerso il mancato pagamento alla scadenza di tre fatture regolarmente contabilizzate;
che erano emerse ulteriori fatture emesse dal convenuto, insolute e non contabilizzate dalla società fallita;
che l'ammontare complessivo delle fatture insolute contabilizzate e non contabilizzate ammontava ad € 95.515,26; che la società 4 fallita aveva stipulato un contratto di appalto con la società Corte del Dosso
S.R.L. in data 20 giugno 2016; che il convenuto, certo dell'inadempimento della società poi di fatto effettivamente fallita, aveva stipulato Parte_1
con quest'ultima una cessione dei crediti vantati da quest'ultima nei confronti della società Corte del Dosso S.r.l.; che la cessione del credito costituiva un mezzo anomalo di pagamento;
che la società fallita aveva comunicato la cessione alla società debitrice ceduta;
che il convenuto aveva dichiarato di limitare la cessione del credito all'importo di € 70.000,00; che dalla documentazione contabile emergeva che tale credito della società fallita era stato adempiuto direttamente dalla società Corte del Dosso S.r.l. nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 25 maggio
2018; che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 67 l.f.
Si è ritualmente costituito il sig. , nella qualità di titolare P_
dell'omonima ditta, che ha contestato le pretese azionate nei suoi confronti evidenziando a) che il credito effettivamente vantato in ragione della cessione ammontava ad € 70.000,59 in quanto le fatture relative al maggior importo indicato dal Fallimento attore erano state emesse successivamente alla cessione del credito;
b) che al momento della cessione del credito egli vantava nei confronti della società fallita crediti scaduti ed esigibili per il minor importo di € 9.735,43; c) che la cessione del credito per l'ulteriore importo di € 60.264,57 era stata stipulata in funzione del successivo sorgere di tale credito;
d) che la cessione del credito aveva avuto funzione solutoria rispetto al minor importo di € 9.735,43; e) che il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67 l.f. aveva riguardo alla data della cessione
5 del credito e non alle successive date di pagamento;
f) che la data della cessione del credito era anteriore di oltre un anno rispetto alla dichiarazione di fallimento;
g) che in ogni caso egli non era stato a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi di fatto fallita;
h) che i ritardi nei Parte_1
pagamenti da parte della debitrice originaria erano sempre stati senza soluzione di continuità e con ritardi rientranti negli ordinari margini di tolleranza;
i) che l'ultimo pagamento effettuato dalla società fallita datava tre giorni prima la data del contratto di cessione del credito.
Con sentenza n. 776/2021 il Tribunale di CI ha respinto le domande azionate dal attore che ha condannato alla rifusione delle spese Parte_3
sulla base delle seguenti argomentazioni:
- risulta riconosciuto dallo stesso attore che la cessione del credito Parte_3
si è perfezionata in data 6 maggio 2017;
- non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo la quale il contratto in data 6 maggio 2017 dovrebbe essere qualificato come contratto preliminare di cessione;
- la dichiarazione di fallimento della società è intervenuta oltre Parte_1
l'anno dalla stipula del contratto di cessione del credito;
- il fallimento nulla ha allegato in ordine al carattere futuro di parte dei crediti ceduti.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il Parte_4
che ha articolato due motivi di gravame.
[...]
Si è ritualmente costituito il sig. , nella qualità di titolare P_
dell'omonima ditta, resistendo al gravame avversario.
6 Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che nella comparsa di costituzione e risposta in nessun passaggio viene eccepita l'improcedibilità e/o l'inammissibilità
dell'appello con la conseguenza che questo Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dall'appellato, nella parte in cui recitano “- dichiarare
improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Parte_3
per tutti i motivi ex ante rappresentati”, rappresentino un mero errore
[...]
materiale frutto, verosimilmente, di un inesatto utilizzo della funzione
“copia/incolla”.
Nel merito con il primo motivo di gravame il appellante lamenta Parte_3
la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dei fatti e dei documenti probatori acquisiti nonché per erronea applicazione dell'art. 2704
c.c.: in particolare il censura l'affermazione del Giudice di primo Parte_3
grado secondo la quale il contratto di cessione di crediti si sarebbe perfezionato in data 6 maggio 2017 e quindi oltre l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento avvenuta in data 25 maggio 2018 evidenziando che, nei confronti del fallimento, l'efficacia della scrittura resta subordinata alla cd. “data certa” anteriore al fallimento (eccezione sollevata nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) e come la mera allegazione della
7 data di perfezionamento del contratto contenuta nell'atto di citazione non possa essere considerata sufficiente ai fini della non contestazione/“certezza”
della data apposta sui documenti depositati. La censura risulta mal posta ed in relazione alla stessa devono esplicitarsi le ragioni che seguono: si deve,
infatti, rilevare che, nel caso di specie, non opera il principio di opponibilità
al fallimento del solo atto di cessione del credito d'impresa di data certa sancito dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 l. 52/91 in quanto – pur volendo ritenere estesa anche alla presente fattispecie la relativa disciplina
(che per vero risulta eminentemente riferita alla cessione di crediti in massa)
atteso che il credito oggetto di cessione è derivato dall'attività
imprenditoriale della società poi fallita – risulta pacificamente Parte_1
che la cessione di crediti per cui è causa è stata notificata al debitore con le modalità previste dalla normativa codicistica con la conseguenza che non può
trovare applicazione la disciplina speciale sopra richiamata (cfr. in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile Cass. 32782/24). Si osserva, inoltre, che il principio di opponibilità al Fallimento del solo atto di cessione del credito avente data certa non assorbe l'onere probatorio gravante sul Curatore della sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 67 l.f., tra i quali deve ritenersi compreso anche quello inerente alla data in cui si è perfezionato l'atto, data che deve ricadere nel periodo sospetto (un anno antecedente alla dichiarazione di fallimento): nel caso in esame, al di là del fatto che è stato lo stesso ad allegare, nell'atto di citazione, che il contratto di Parte_3
cessione di crediti è stato perfezionato in data 6 maggio 2017 producendo il relativo documento (cfr. doc. 7 di parte appellante – fascicolo di primo
8 grado), nonché ad allegare che la società ancora in bonis ha Parte_1
comunicato tale cessione al debitore ceduto (Corte del Dosso S.r.l.) in data
22 maggio 2017 producendo il relativo documento (cfr. doc. 8 di parte appellante – fascicolo di primo grado) e, infine, ad allegare che il cessionario/odierno appellato ha comunicato via PEC al debitore ceduto l'intervenuta cessione in data 31 maggio 2017 producendo il relativo documento (cfr. doc. 9 di parte appellante – fascicolo di primo grado) non risultano allegate e provate circostanze di fatto che inducano a ritenere che la data risultante dal doc. 7 di parte appellata non corrisponda a quella in cui è
stato stipulato il contratto.
Si osserva, inoltre, che il appellante, in realtà, non ha Parte_3
effettivamente contestato tale data limitandosi a qualificare il negozio quale contratto preliminare di cessione di crediti;
qualificazione disattesa dal
Giudice di primo grado con valutazione integralmente condivisa da questo
Collegio. Si osserva, infatti, che il doc. 7 di parte appellante, per quanto di interesse, recita “la società nella persona del legale Parte_1
rappresentante cede alla , che accetta il credito Controparte_2
indicato al punto b) della premessa” e, dunque, prevede quel “immediato
effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione” (cfr. Cass.
29608/18, Cass. 15677/09, Cass. 17162/02) del tutto incompatibile con l'assunzione dell'obbligazione di stipulare successivamente il contratto di cessione del credito, caratteristica del contratto preliminare.
Sotto questo profilo l'argomentazione svolta dal Fallimento secondo la quale l'emissione di fatture successivamente alla data (6 maggio 2017) risultante
9 dal doc. 7 e precedentemente alla data del doc. 9 (31 maggio 2017)
confermerebbe che la cessione si sarebbe perfezionata solo in data 31 maggio
2017 e, quindi, nel periodo sospetto non può essere condivisa alla luce del rilievo che lo stesso appellato ha espressamente riconosciuto che “al
Parte momento della cessione di credito i debiti pecuniari della scaduti ed
esigibili in favore del convenuto ammontavano quindi unicamente al minor
importo di € 9.735,43. Quanto al residuo importo complessivo di € 60.264,57
emergeva dalla stessa documentazione offerta da parte attrice che la
cessione di credito fosse stata stipulata anteriormente al sorgere del credito
in capo al sig. e che le parti, proprio in funzione del futuro P_
sorgere di tali partite debitorie, avessero convenuto quale mezzo di
estinzione delle stesse la compensazione con i crediti (maturati per €
Parte 35.000,00 e maturandi per ulteriori € 35.000,00) vantati dalla nei
confronti della Corte del Dosso oggetto della cessione di credito”: la lettera del contratto stipulato fra le parti impone necessariamente di ritenere che la cessione dei crediti vantati dalla società poi fallita all'odierno Parte_1
appellante è stata perfezionata in data 6 maggio 2017 quando alcuni crediti del secondo erano già scaduti ed esigibili ed altri erano di futura scadenza ed esigibilità, sulla base di una valutazione operata dalle parti di quel contratto relativamente all'ammontare di prestazioni eseguite dall'odierno appellato ed al correlativo corrispettivo che lo stesso vantava nei confronti della società
in bonis poi fallita e che sarebbe successivamente stato fatturato, circostanza che – peraltro, si ribadisce – non incide sul perfezionamento e sulla validità
del contratto di cessione di crediti potendo, invece, assumere rilievo sotto il
10 profilo della condizione soggettiva del cessionario al momento del negozio traslativo.
Ritiene inoltre questa Corte di evidenziare che, nell'ipotesi di cessione di crediti futuri (come nel caso di specie) il Supremo Collegio ha anche chiarito che “la venuta in essere del credito futuro integra requisito di efficacia
cessione, ma non della sua validità” (cfr. recentemente Cass. 27690/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 31896/18 e Cass. 551/12 che addirittura precisa “il trasferimento si verifica solo al momento in cui il credito viene ad
esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica
efficacia meramente obbligatoria”): come sopra emarginato dalla stessa lettera del contratto di cessione di crediti, il negozio traslativo fra la Pt_1
poi fallita e l'odierno appellante ha avuto ad oggetto sia crediti della
[...]
prima verso la società già venuti ad esistenza (per € Parte_5
35.000,00) sia crediti futuri sempre della prima verso la società
[...]
(per ulteriori 35.000,00) con la conseguenza che deve ritenersi Parte_5
che, al di là del perfezionamento del contratto che deve essere necessariamente (per le suesposte considerazioni) collocato alla data del 6
maggio 2018, la condizione di efficacia di tale contratto per i crediti futuri
(pari ad € 35.000,00) si è avverata solo successivamente al momento dell'insorgere del credito della società poi fallita, nei confronti Parte_1
della debitrice società “ , con la conseguenza che Parte_5
relativamente a tali crediti futuri si deve accertare che il loro trasferimento è
avvenuto nel periodo sospetto con la conseguenza che i relativi pagamenti devono essere revocati.
11 Ancora con il primo motivo il appellante lamenta l'omessa Parte_3
considerazione del fatto che nella domanda spiegata esso aveva posto l'accento sul fatto che i pagamenti erano intervenuti successivamente alla cessione del credito (come emergente dalle contabili di pagamento – unici documenti di data certa) in pendenza del cd. “periodo sospetto”: anche l'argomentazione in esame, per la prospettazione operatane dal , Parte_3
non può essere condivisa salvo quanto già specificato con riguardo al perfezionamento della cessione di crediti futuri. Come già emarginato dal
Giudice di primo grado il contratto di cessione di crediti si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti con la conseguenza che il momento in cui, di fatto, i crediti o la relativa rata vengono pagata dal debitore ceduto resta estranea al perfezionamento ed alla validità della cessione del credito
“cfr. per tutte recentemente Cass. 4713/19 “Il contratto di cessione di credito
ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo
scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a
quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la
prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione
prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in
buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in
caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto
tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della
priorità temporale riconosciuta al primo notificante.”, con la conseguenza che il momento del pagamento, di per sé, non risulta idoneo ad incidere sul
12 perfezionamento e la validità del negozio traslativo.
Sempre con il primo motivo di gravame il appellante evidenzia Parte_3
come le fatture n. 8, 9 e 10 del 2017 sono state emesse dalla ditta convenuta successivamente alla cessione di crediti: anche tale censura non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio traslativo rilevando, invece,
sicuramente sotto il profilo dello stato soggettivo in capo al cessionario che accetta un mezzo di pagamento anomalo (cfr. Cass. 4244/20 ed in precedenza in senso conforme Cass. 26927/17, Cass. 28981/08) per una minima parte dei propri crediti vantati e già scaduti e per una considerevole parte di propri crediti forse non ancora vantati, ma che sarebbero venuti ad esistenza pur se non ancora scaduti ed esigibili, con una cessione pro-solvendo di crediti del cedente in parte già venuti ad esistenza ed in parte futuri, ben conoscendo –
evidentemente alla luce dei gravi indizi precisi e concordanti (mezzo di pagamento anomalo, compensazione con propri crediti in parte ancora non venuti ad esistenza, accettazione di crediti futuri del debitore ceduto) – lo stato di difficoltà della società cedente al momento della stipula del contratto
(che infatti risulta finalizzato a proteggere il cessionario da eventuali futuri inadempimento della società cedente), certamente noto all'odierno appellato al momento dell'insorgenza del diritto ad esigere i crediti futuri nei confronti della società Corte dal Dosso S.r.l. oggetto della cessione (quando risultava conclamata l'incapacità della società in bonis ad adempiere Parte_1
normalmente alle proprie obbligazioni).
Si osserva, infatti, che nella fattispecie oggetto del presente giudizio risulta indubitabile, alla luce della lettera del contratto di cessione, che il negozio
13 traslativo fra la poi fallita e l'odierno appellante ha avuto ad Parte_1
oggetto sia in relazione a crediti della prima già venuti ad esistenza (per €
35.000,00) sia in relazione a crediti sempre della prima futuri (per ulteriori
35.000,00) con la conseguenza che deve ritenersi che, al di là del perfezionamento del contratto in data 6 maggio 2018, la condizione di efficacia di tale contratto si sia avverata solo successivamente al momento dell'insorgere del credito della società poi fallita nei confronti Parte_1
della debitrice società “ , con la conseguenza che Parte_5
relativamente a tali crediti futuri deve essere affermato che il loro trasferimento è avvenuto nel periodo sospetto in cui deve ritenersi positivamente acquisita per presunzioni la prova della conoscenza in capo all'odierno appellato dello stato di incapacità economico-finanziaria della società cedente (che emerge proprio dalla lettera del contratto di cessione come già messo in evidenza).
Dalle considerazioni che precedono discende che restano assorbiti gli ulteriori profili di censura sollevata dal con il primo Parte_3
motivo di gravame, specificamente a) la sussistenza del presupposto
oggettivo integrando la cessione del credito un mezzo anomalo di pagamento
(come già argomentato) e b) la sussistenza del presupposto soggettivo
(conoscenza dello stato di dissesto della società cedente in capo alla ditta cessionaria) della revocabilità ex art. 67 l.f., come già argomentato e come confermato dal rilievo che la compensazione alla quale si fa riferimento nel contratto di cessione di crediti fra la società in bonis e l'odierno Parte_1
appellato ha ad oggetto, per la parte di quest'ultimo, alla compensazione di
14 crediti che quest'ultimo ancora non vantava e non poteva esigere nei confronti della cedente.
Discende altresì che resta assorbito anche il secondo motivo di gravame formulato dal appellante in quanto questa Corte ha espresso, come Parte_3
richiesto con il primo motivo di gravame, la propria valutazione sulla base di tutte le risultanze di fatto emergenti dai documenti e dalle allegazioni formulate dalle parti applicando i principi di diritto espressi dal Supremo
Collegio in materia con la conseguenza che non può configurarsi alcuna omissione nell'indagine ed alcun superamento di decadenze della parte che non possono ritenersi sussistenti proprio per le ragioni sopra esposte.
Discende infine che l'appello merita accoglimento e che la sentenza impugnata deve essere riformata revocando i pagamenti effettuati dalla società all'odierno appellante per l'importo di € Parte_5
35.000,00 che quest'ultimo deve essere condannato a restituire al Parte_3
appellante con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo alla luce della presunzione della buona fede dell'accipiens e dell'assenza di prova in ordine alla consapevolezza in capo a questi dell'inesistenza del diritto di ottenere il pagamento (cfr. Cass. 23448/20).
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del giudizio in relazione alle quali, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza,
si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico
15 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza n 776/2021 del Tribunale di CI revoca, nei rapporti con il appellante, la cessione del credito in data 6 maggio Parte_3
2017 intercorsa fra l'odierno appellato e la società in bonis, Parte_1
nella parte riferita ai crediti futuri di quest'ultima nei confronti della società
e per l'effetto condanna l'odierno appellato a Parte_5
restituire al appellante la somma di € 35.000,00 oltre interessi Parte_3
legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
3) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 415/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 415/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 19 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
12 marzo 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria (C.F. ), con sede in CI, Parte_1 P.IVA_1
fallimentare (artt. 67 e Via IV Novembre n. 3, in persona del Curatore dott. con il Parte_2
ss.) patrocinio dell'avv. Riccardo de' Medici (PEC cod.: Ema_1
e dell'avv. Giampiero Caruso Email_2
(PEC entrambi del foro di CI Email_3
e con domicilio eletto presso il loro studio in CI, Via Floriano Ferramola
n. 3 ed all'indirizzo telematico dei difensori, giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE
c o n t r o
, in qualità di titolare dell'omonima ditta (C.F. P_ [...]
– P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. C.F._1 P.IVA_2
Paolo Breno del foro di CI (PEC Email_4
e con domicilio eletto all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato depositato nel fascicolo di primo grado
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di CI n. 776/2021
pubblicata in data 18 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Riformarsi la sentenza impugnata, per il primo motivo di impugnazione,
dichiarando inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento,
ai sensi dell'art. 67, I co., n. 2 L.F., per i motivi di cui in narrativa la cessione
di credito intercorsa tra e la ditta individuale Parte_1 P_
(terzo ceduto Corte del Dosso S.r.l.) e per l'effetto revocare i pagamenti
effettuati da Corte del Dosso S.r.l. nei confronti della ditta individuale
per l'importo di Euro 70.000,00 o per quel diverso, minore o P_
maggiore, importo che risulterà nel corso della causa;
condannare quindi
(C.F. – P.I. , con P_ C.F._2 P.IVA_3
2 sede a Rudiano (BS), Via Tartaglia n. 39, a pagare al Parte_3
l'importo complessivo di Euro 70.000,00 o quello eventualmente
[...]
diverso, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi
legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato
accoglimento della domanda principale, riformarsi la sentenza impugnata in
relazione a quanto motivato nel secondo motivo di appello e accertarsi,
quanto alla somma di € 35.000,00 di cui alla terza e quarta rata (riferibile a
Sal futuri) della cessione di credito intercorsa tra e la ditta Parte_1
individuale (terzo ceduto Corte del Dosso S.r.l.) che la genesi P_
delle somme cedute risulta successiva rispetto alla conclusione della
cessione di credito in assenza di notifica della cessione in data successiva al
sorgere dei suddetti crediti e, per l'effetto, condannare P_
(C.F. – P.I. , con sede a Rudiano (BS), C.F._2 P.IVA_3
Via Tartaglia n. 39, a pagare al l'importo Parte_3
complessivo di Euro 35.000,00 o quello eventualmente diverso, maggiore o
minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre il
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Dell'appellato:
“Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria
3 IN VIA PRINCIPALE
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
per tutti i motivi rappresentati in comparsa di Parte_3
costituzione e risposta d'appello;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese di primo e secondo grado integralmente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il in Parte_3
persona del Curatore dott. ha convenuto, innanzi al Parte_2
Tribunale di CI, il sig. , nella sua qualità di titolare P_
dell'omonima ditta, perché fosse accertata l'inefficacia e disposta la revoca dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto “Corte del Dosso S.r.l.” a favore del convenuto cessionario e perché, conseguentemente, quest'ultimo fosse condannato a pagare al l'importo complessivo di € 70.000,00 Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. A sostegno delle pretese azionate il Fallimento attore ha allegato che: la società fallita aveva subappaltato al convenuto alcune opere edili che questi aveva realizzato;
che buona parte delle fatture emesse dal convenuto era stato pagato;
che dalla contabilità della società fallita era emerso il mancato pagamento alla scadenza di tre fatture regolarmente contabilizzate;
che erano emerse ulteriori fatture emesse dal convenuto, insolute e non contabilizzate dalla società fallita;
che l'ammontare complessivo delle fatture insolute contabilizzate e non contabilizzate ammontava ad € 95.515,26; che la società 4 fallita aveva stipulato un contratto di appalto con la società Corte del Dosso
S.R.L. in data 20 giugno 2016; che il convenuto, certo dell'inadempimento della società poi di fatto effettivamente fallita, aveva stipulato Parte_1
con quest'ultima una cessione dei crediti vantati da quest'ultima nei confronti della società Corte del Dosso S.r.l.; che la cessione del credito costituiva un mezzo anomalo di pagamento;
che la società fallita aveva comunicato la cessione alla società debitrice ceduta;
che il convenuto aveva dichiarato di limitare la cessione del credito all'importo di € 70.000,00; che dalla documentazione contabile emergeva che tale credito della società fallita era stato adempiuto direttamente dalla società Corte del Dosso S.r.l. nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento avvenuta in data 25 maggio
2018; che sussistevano tutti i presupposti di cui all'art. 67 l.f.
Si è ritualmente costituito il sig. , nella qualità di titolare P_
dell'omonima ditta, che ha contestato le pretese azionate nei suoi confronti evidenziando a) che il credito effettivamente vantato in ragione della cessione ammontava ad € 70.000,59 in quanto le fatture relative al maggior importo indicato dal Fallimento attore erano state emesse successivamente alla cessione del credito;
b) che al momento della cessione del credito egli vantava nei confronti della società fallita crediti scaduti ed esigibili per il minor importo di € 9.735,43; c) che la cessione del credito per l'ulteriore importo di € 60.264,57 era stata stipulata in funzione del successivo sorgere di tale credito;
d) che la cessione del credito aveva avuto funzione solutoria rispetto al minor importo di € 9.735,43; e) che il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67 l.f. aveva riguardo alla data della cessione
5 del credito e non alle successive date di pagamento;
f) che la data della cessione del credito era anteriore di oltre un anno rispetto alla dichiarazione di fallimento;
g) che in ogni caso egli non era stato a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi di fatto fallita;
h) che i ritardi nei Parte_1
pagamenti da parte della debitrice originaria erano sempre stati senza soluzione di continuità e con ritardi rientranti negli ordinari margini di tolleranza;
i) che l'ultimo pagamento effettuato dalla società fallita datava tre giorni prima la data del contratto di cessione del credito.
Con sentenza n. 776/2021 il Tribunale di CI ha respinto le domande azionate dal attore che ha condannato alla rifusione delle spese Parte_3
sulla base delle seguenti argomentazioni:
- risulta riconosciuto dallo stesso attore che la cessione del credito Parte_3
si è perfezionata in data 6 maggio 2017;
- non può essere condivisa la tesi di parte attrice secondo la quale il contratto in data 6 maggio 2017 dovrebbe essere qualificato come contratto preliminare di cessione;
- la dichiarazione di fallimento della società è intervenuta oltre Parte_1
l'anno dalla stipula del contratto di cessione del credito;
- il fallimento nulla ha allegato in ordine al carattere futuro di parte dei crediti ceduti.
Avverso detta sentenza ha interposto appello il Parte_4
che ha articolato due motivi di gravame.
[...]
Si è ritualmente costituito il sig. , nella qualità di titolare P_
dell'omonima ditta, resistendo al gravame avversario.
6 Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che nella comparsa di costituzione e risposta in nessun passaggio viene eccepita l'improcedibilità e/o l'inammissibilità
dell'appello con la conseguenza che questo Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dall'appellato, nella parte in cui recitano “- dichiarare
improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Parte_3
per tutti i motivi ex ante rappresentati”, rappresentino un mero errore
[...]
materiale frutto, verosimilmente, di un inesatto utilizzo della funzione
“copia/incolla”.
Nel merito con il primo motivo di gravame il appellante lamenta Parte_3
la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione dei fatti e dei documenti probatori acquisiti nonché per erronea applicazione dell'art. 2704
c.c.: in particolare il censura l'affermazione del Giudice di primo Parte_3
grado secondo la quale il contratto di cessione di crediti si sarebbe perfezionato in data 6 maggio 2017 e quindi oltre l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento avvenuta in data 25 maggio 2018 evidenziando che, nei confronti del fallimento, l'efficacia della scrittura resta subordinata alla cd. “data certa” anteriore al fallimento (eccezione sollevata nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) e come la mera allegazione della
7 data di perfezionamento del contratto contenuta nell'atto di citazione non possa essere considerata sufficiente ai fini della non contestazione/“certezza”
della data apposta sui documenti depositati. La censura risulta mal posta ed in relazione alla stessa devono esplicitarsi le ragioni che seguono: si deve,
infatti, rilevare che, nel caso di specie, non opera il principio di opponibilità
al fallimento del solo atto di cessione del credito d'impresa di data certa sancito dal combinato disposto degli artt. 5 e 7 l. 52/91 in quanto – pur volendo ritenere estesa anche alla presente fattispecie la relativa disciplina
(che per vero risulta eminentemente riferita alla cessione di crediti in massa)
atteso che il credito oggetto di cessione è derivato dall'attività
imprenditoriale della società poi fallita – risulta pacificamente Parte_1
che la cessione di crediti per cui è causa è stata notificata al debitore con le modalità previste dalla normativa codicistica con la conseguenza che non può
trovare applicazione la disciplina speciale sopra richiamata (cfr. in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile Cass. 32782/24). Si osserva, inoltre, che il principio di opponibilità al Fallimento del solo atto di cessione del credito avente data certa non assorbe l'onere probatorio gravante sul Curatore della sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 67 l.f., tra i quali deve ritenersi compreso anche quello inerente alla data in cui si è perfezionato l'atto, data che deve ricadere nel periodo sospetto (un anno antecedente alla dichiarazione di fallimento): nel caso in esame, al di là del fatto che è stato lo stesso ad allegare, nell'atto di citazione, che il contratto di Parte_3
cessione di crediti è stato perfezionato in data 6 maggio 2017 producendo il relativo documento (cfr. doc. 7 di parte appellante – fascicolo di primo
8 grado), nonché ad allegare che la società ancora in bonis ha Parte_1
comunicato tale cessione al debitore ceduto (Corte del Dosso S.r.l.) in data
22 maggio 2017 producendo il relativo documento (cfr. doc. 8 di parte appellante – fascicolo di primo grado) e, infine, ad allegare che il cessionario/odierno appellato ha comunicato via PEC al debitore ceduto l'intervenuta cessione in data 31 maggio 2017 producendo il relativo documento (cfr. doc. 9 di parte appellante – fascicolo di primo grado) non risultano allegate e provate circostanze di fatto che inducano a ritenere che la data risultante dal doc. 7 di parte appellata non corrisponda a quella in cui è
stato stipulato il contratto.
Si osserva, inoltre, che il appellante, in realtà, non ha Parte_3
effettivamente contestato tale data limitandosi a qualificare il negozio quale contratto preliminare di cessione di crediti;
qualificazione disattesa dal
Giudice di primo grado con valutazione integralmente condivisa da questo
Collegio. Si osserva, infatti, che il doc. 7 di parte appellante, per quanto di interesse, recita “la società nella persona del legale Parte_1
rappresentante cede alla , che accetta il credito Controparte_2
indicato al punto b) della premessa” e, dunque, prevede quel “immediato
effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione” (cfr. Cass.
29608/18, Cass. 15677/09, Cass. 17162/02) del tutto incompatibile con l'assunzione dell'obbligazione di stipulare successivamente il contratto di cessione del credito, caratteristica del contratto preliminare.
Sotto questo profilo l'argomentazione svolta dal Fallimento secondo la quale l'emissione di fatture successivamente alla data (6 maggio 2017) risultante
9 dal doc. 7 e precedentemente alla data del doc. 9 (31 maggio 2017)
confermerebbe che la cessione si sarebbe perfezionata solo in data 31 maggio
2017 e, quindi, nel periodo sospetto non può essere condivisa alla luce del rilievo che lo stesso appellato ha espressamente riconosciuto che “al
Parte momento della cessione di credito i debiti pecuniari della scaduti ed
esigibili in favore del convenuto ammontavano quindi unicamente al minor
importo di € 9.735,43. Quanto al residuo importo complessivo di € 60.264,57
emergeva dalla stessa documentazione offerta da parte attrice che la
cessione di credito fosse stata stipulata anteriormente al sorgere del credito
in capo al sig. e che le parti, proprio in funzione del futuro P_
sorgere di tali partite debitorie, avessero convenuto quale mezzo di
estinzione delle stesse la compensazione con i crediti (maturati per €
Parte 35.000,00 e maturandi per ulteriori € 35.000,00) vantati dalla nei
confronti della Corte del Dosso oggetto della cessione di credito”: la lettera del contratto stipulato fra le parti impone necessariamente di ritenere che la cessione dei crediti vantati dalla società poi fallita all'odierno Parte_1
appellante è stata perfezionata in data 6 maggio 2017 quando alcuni crediti del secondo erano già scaduti ed esigibili ed altri erano di futura scadenza ed esigibilità, sulla base di una valutazione operata dalle parti di quel contratto relativamente all'ammontare di prestazioni eseguite dall'odierno appellato ed al correlativo corrispettivo che lo stesso vantava nei confronti della società
in bonis poi fallita e che sarebbe successivamente stato fatturato, circostanza che – peraltro, si ribadisce – non incide sul perfezionamento e sulla validità
del contratto di cessione di crediti potendo, invece, assumere rilievo sotto il
10 profilo della condizione soggettiva del cessionario al momento del negozio traslativo.
Ritiene inoltre questa Corte di evidenziare che, nell'ipotesi di cessione di crediti futuri (come nel caso di specie) il Supremo Collegio ha anche chiarito che “la venuta in essere del credito futuro integra requisito di efficacia
cessione, ma non della sua validità” (cfr. recentemente Cass. 27690/23 ed in precedenza in senso conforme Cass. 31896/18 e Cass. 551/12 che addirittura precisa “il trasferimento si verifica solo al momento in cui il credito viene ad
esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica
efficacia meramente obbligatoria”): come sopra emarginato dalla stessa lettera del contratto di cessione di crediti, il negozio traslativo fra la Pt_1
poi fallita e l'odierno appellante ha avuto ad oggetto sia crediti della
[...]
prima verso la società già venuti ad esistenza (per € Parte_5
35.000,00) sia crediti futuri sempre della prima verso la società
[...]
(per ulteriori 35.000,00) con la conseguenza che deve ritenersi Parte_5
che, al di là del perfezionamento del contratto che deve essere necessariamente (per le suesposte considerazioni) collocato alla data del 6
maggio 2018, la condizione di efficacia di tale contratto per i crediti futuri
(pari ad € 35.000,00) si è avverata solo successivamente al momento dell'insorgere del credito della società poi fallita, nei confronti Parte_1
della debitrice società “ , con la conseguenza che Parte_5
relativamente a tali crediti futuri si deve accertare che il loro trasferimento è
avvenuto nel periodo sospetto con la conseguenza che i relativi pagamenti devono essere revocati.
11 Ancora con il primo motivo il appellante lamenta l'omessa Parte_3
considerazione del fatto che nella domanda spiegata esso aveva posto l'accento sul fatto che i pagamenti erano intervenuti successivamente alla cessione del credito (come emergente dalle contabili di pagamento – unici documenti di data certa) in pendenza del cd. “periodo sospetto”: anche l'argomentazione in esame, per la prospettazione operatane dal , Parte_3
non può essere condivisa salvo quanto già specificato con riguardo al perfezionamento della cessione di crediti futuri. Come già emarginato dal
Giudice di primo grado il contratto di cessione di crediti si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti con la conseguenza che il momento in cui, di fatto, i crediti o la relativa rata vengono pagata dal debitore ceduto resta estranea al perfezionamento ed alla validità della cessione del credito
“cfr. per tutte recentemente Cass. 4713/19 “Il contratto di cessione di credito
ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo
scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a
quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la
prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione
prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in
buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in
caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto
tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della
priorità temporale riconosciuta al primo notificante.”, con la conseguenza che il momento del pagamento, di per sé, non risulta idoneo ad incidere sul
12 perfezionamento e la validità del negozio traslativo.
Sempre con il primo motivo di gravame il appellante evidenzia Parte_3
come le fatture n. 8, 9 e 10 del 2017 sono state emesse dalla ditta convenuta successivamente alla cessione di crediti: anche tale censura non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio traslativo rilevando, invece,
sicuramente sotto il profilo dello stato soggettivo in capo al cessionario che accetta un mezzo di pagamento anomalo (cfr. Cass. 4244/20 ed in precedenza in senso conforme Cass. 26927/17, Cass. 28981/08) per una minima parte dei propri crediti vantati e già scaduti e per una considerevole parte di propri crediti forse non ancora vantati, ma che sarebbero venuti ad esistenza pur se non ancora scaduti ed esigibili, con una cessione pro-solvendo di crediti del cedente in parte già venuti ad esistenza ed in parte futuri, ben conoscendo –
evidentemente alla luce dei gravi indizi precisi e concordanti (mezzo di pagamento anomalo, compensazione con propri crediti in parte ancora non venuti ad esistenza, accettazione di crediti futuri del debitore ceduto) – lo stato di difficoltà della società cedente al momento della stipula del contratto
(che infatti risulta finalizzato a proteggere il cessionario da eventuali futuri inadempimento della società cedente), certamente noto all'odierno appellato al momento dell'insorgenza del diritto ad esigere i crediti futuri nei confronti della società Corte dal Dosso S.r.l. oggetto della cessione (quando risultava conclamata l'incapacità della società in bonis ad adempiere Parte_1
normalmente alle proprie obbligazioni).
Si osserva, infatti, che nella fattispecie oggetto del presente giudizio risulta indubitabile, alla luce della lettera del contratto di cessione, che il negozio
13 traslativo fra la poi fallita e l'odierno appellante ha avuto ad Parte_1
oggetto sia in relazione a crediti della prima già venuti ad esistenza (per €
35.000,00) sia in relazione a crediti sempre della prima futuri (per ulteriori
35.000,00) con la conseguenza che deve ritenersi che, al di là del perfezionamento del contratto in data 6 maggio 2018, la condizione di efficacia di tale contratto si sia avverata solo successivamente al momento dell'insorgere del credito della società poi fallita nei confronti Parte_1
della debitrice società “ , con la conseguenza che Parte_5
relativamente a tali crediti futuri deve essere affermato che il loro trasferimento è avvenuto nel periodo sospetto in cui deve ritenersi positivamente acquisita per presunzioni la prova della conoscenza in capo all'odierno appellato dello stato di incapacità economico-finanziaria della società cedente (che emerge proprio dalla lettera del contratto di cessione come già messo in evidenza).
Dalle considerazioni che precedono discende che restano assorbiti gli ulteriori profili di censura sollevata dal con il primo Parte_3
motivo di gravame, specificamente a) la sussistenza del presupposto
oggettivo integrando la cessione del credito un mezzo anomalo di pagamento
(come già argomentato) e b) la sussistenza del presupposto soggettivo
(conoscenza dello stato di dissesto della società cedente in capo alla ditta cessionaria) della revocabilità ex art. 67 l.f., come già argomentato e come confermato dal rilievo che la compensazione alla quale si fa riferimento nel contratto di cessione di crediti fra la società in bonis e l'odierno Parte_1
appellato ha ad oggetto, per la parte di quest'ultimo, alla compensazione di
14 crediti che quest'ultimo ancora non vantava e non poteva esigere nei confronti della cedente.
Discende altresì che resta assorbito anche il secondo motivo di gravame formulato dal appellante in quanto questa Corte ha espresso, come Parte_3
richiesto con il primo motivo di gravame, la propria valutazione sulla base di tutte le risultanze di fatto emergenti dai documenti e dalle allegazioni formulate dalle parti applicando i principi di diritto espressi dal Supremo
Collegio in materia con la conseguenza che non può configurarsi alcuna omissione nell'indagine ed alcun superamento di decadenze della parte che non possono ritenersi sussistenti proprio per le ragioni sopra esposte.
Discende infine che l'appello merita accoglimento e che la sentenza impugnata deve essere riformata revocando i pagamenti effettuati dalla società all'odierno appellante per l'importo di € Parte_5
35.000,00 che quest'ultimo deve essere condannato a restituire al Parte_3
appellante con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo alla luce della presunzione della buona fede dell'accipiens e dell'assenza di prova in ordine alla consapevolezza in capo a questi dell'inesistenza del diritto di ottenere il pagamento (cfr. Cass. 23448/20).
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite di ambo i gradi del giudizio in relazione alle quali, avuto riguardo alla reciproca parziale soccombenza,
si ritiene la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico
15 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) in riforma della sentenza n 776/2021 del Tribunale di CI revoca, nei rapporti con il appellante, la cessione del credito in data 6 maggio Parte_3
2017 intercorsa fra l'odierno appellato e la società in bonis, Parte_1
nella parte riferita ai crediti futuri di quest'ultima nei confronti della società
e per l'effetto condanna l'odierno appellato a Parte_5
restituire al appellante la somma di € 35.000,00 oltre interessi Parte_3
legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
3) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
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