TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI NA Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3351/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
23.02.1950, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BONCI PATRIZIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nell'obbligo del reciproco rispetto, nelle loro attuali residenze ovvero in quelle che riterranno. I medesimi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollente valido per l'espatrio.
2) La casa coniugale di OS (AN) Via Trillini civici n. 8-10, viene assegnata alla Sig.ra CP_1
quanto alla porzione di immobile sita al piano seminterrato, piano terra, piano primo, con
[...] accesso dal civico 8 e distinta al NCEU del Comune di OS (AN) Fg. 40, part. 250, sub 7, cat. A/3, con annessa soffitta, unitamente ai locali garage e ripostigli distinti al NCEU Comune di OS Fg.
40 part. 250 sub 3, piano seminterrato, tutto come da planimetrie allegate sub B e C all'atto di compravendita Notaio del 20.5.2024; al Sig. viene assegnata la porzione Per_1 Controparte_2 del detto immobile sita al piano terra con accesso dal civico 10 e distinta al NCEU del Comune di
OS (AN) Fg. 40 part. 250 sub 6, cat. A/3, vani 7, unitamente al garage al piano seminterrato distinto al NCEU Fg. 40, part. 250, sub 5, cat. C/6, sup. mq. 42, giusta allegati A e D all'atto di
- 1 - compravendita Notaio 20.5.2024, quest'ultimi due beni oggetto entrambi di cessione di Per_1 cui al punto successivo 3.
Tutti gli arredi e suppellettili insistenti nella porzione di immobile di Via Trillini assegnata alla Sig.ra si intendono di sua proprietà, e così si intendono di proprietà del Sig. quelli insistenti CP_1 CP_2 nel bene ad egli assegnato, salvi i rispettivi beni personali che le parti trasferiranno nelle porzioni di loro spettanza, entro gg. 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Tutte le utenze domestiche, come quelle telefoniche, le imposte, la Tari e gli oneri di condominio ordinari finchè uniche ed afferenti l'intero immobile saranno a carico dei Sigg.ri e - CP_2 CP_1 in eguale quota - sino alla separazione dei contratti e/o al rispettivo subentro negli stessi, quando ogni ricorrente si assumerà tutti i costi delle utenze e/o imposte delle unità di propria titolarità.
3) Quale specifica convenzione matrimoniale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, a tacitazione di ogni pretesa del Sig. a titolo di rimborso degli apporti Controparte_2 economici e non dallo stesso immessi per l'acquisto della casa coniugale e nell'interesse del nucleo familiare per globali €57.000,00, la Sig.ra , nata a [...] il [...] residente Controparte_1 in OS (AN) Via Trillini 8, C.F.: si impegna alla cessione in favore del C.F._1
Sig. nato ad [...] il [...], residente a[...], C.F.: Controparte_2
, che accetta, ritenendola satisfattiva delle sue pretese, di tutti i suoi diritti C.F._2 pari alla piena proprietà (100%) sui seguenti beni:
A-appartamento sito ad OS (AN) con accesso da Via Trillini n.10, piano S1, distinto al NCEU del detto Comune al Fg. 40, part. 250, sub 6, cat. A/3, vani 7, classe 1, mq. 123, rendita € 325,37;
B-locale garage sito in OS (AN) Via Trillini 10, piano S1 e distinto al NCEU del detto Comune al
Fg. 40 part. 250 sub 5, cat. C/6, classe 2, mq. 42, rendita €88,93.
Detti beni confinano con le proprietà , Persona_2 Persona_3 Persona_4 ed altri e per la migliore individuazione dei rispettivi detti le parti si riferiscono al titolo di
[...] provenienza atto di vendita 20.05.2024 Notaio n. 50.533 rep. e n. 25.594 raccolta ed alla Per_1 planimetria sub doc. 9 in atti, come qui delimitata e sottoscritta, precisando che il sub 4 di cui al Fg.
40 part. 250, ubicato innanzi a sub 3 e 5 rimarrà di uso comune tra le odierne parti.
La cessione avverrà nello stato di fatto e diritto in cui i beni si trovano, con tutte le servitù attive e passive, diritti, usi insistenti, nulla escluso, comprendendo altresì la quota proporzionale su eventuali spazi e parti comuni del fabbricato.
La Sig.ra dichiara che gli immobili oggetto di cessione sono di sua proprietà e che i medesimi CP_1 sono liberi da pesi e vincoli, ovvero ipoteche e/o trascrizioni dannose e pregiudizievoli.
La cessione di cui sopra, da effettuarsi con relativo atto pubblico entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione avverrà senza pagamento di corrispettivo alcuno perché a rimborso
- 2 - integrale degli apporti economici e non immessi da parte del Sig. nell'acquisto del Controparte_2 bene di Via Trillini 8-10 OS, di cui all'atto 20.5.2024 Notaio Per_1
Costituendo il trasferimento di cui sopra accordo patrimoniale indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale la stessa avverrà in esenzione da qualsiasi tributo, bollo od imposta diretta ed indiretta ai sensi dell'art. 67 TUR previsto dall'art. 19 L. 74/8 e richiamato dalla circolare Agenzia
Entrate 27/E del 21.6.2021 e di cui si chiede l'applicazione.
Le spese del rogito e le relative imposte saranno a carico di parte acquirente: la Sig.ra CP_1 concorrerà nelle stesse nella misura di €500,00.
4)A titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la Sig.ra si onererà della corresponsione CP_1 di assegno a favore del Sig. per l'importo di € 150,00 mensili, rivalutabile secondo Controparte_2
l'indice Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con le modalità che il Sig. CP_2 comunicherà alla Sig,ra . CP_1
5) La Sig.na caducata ogni forma di affido per il raggiungimento della maggiore Parte_1 età della stessa in data 7.11.2025, sarà libera di decidere delle sue frequentazioni con i Sigg.ri CP_1
e pur convivendo con la Sig.ra che procederà alla sua adozione .La Sig.ra , che CP_2 CP_1 CP_1 procederà all'adozione della maggiorenne si onererà in modo integrale del Parte_1 mantenimento della predetta, studentessa e non autosufficiente e ciò sino alla sua completa autonomia;
e così per le spese straordinarie che si renderanno necessarie di natura medico-sanitaria, paramedica, fisioterapiche, psicologiche, odontoiatriche, di istruzione, ovvero relative ad attività didattiche, di svago e sport.
6) Le spese ed i compensi legali del professionista officiato del presente procedimento saranno a carico della Sig.ra ”. Controparte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Controparte_1 Controparte_2
NA (AN) l'11.05.2017, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate. Con tali note le parti hanno precisato che - già affidata ai coniugi con Parte_1 provvedimento del Tribunale per i Minorenni delle Marche - è divenuta nelle more maggiorenne, con conseguente venir meno dell'affido temporaneo. Poiché la stessa non ha acquisito lo status di figlia della coppia, i ricorrenti hanno dichiarato che la sig.ra si farà integralmente carico del suo CP_1 mantenimento e procederà, non appena possibile, alla sua adozione quale maggiorenne.
- 3 - La domanda di separazione è fondata. Non sussiste incertezza circa l'impossibilità di ricostituire la comunione coniugale, come dimostrato dalla volontà congiunta delle parti. L'assenza di un progetto di vita comune esclude ogni prospettiva di riconciliazione e rende intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate risultano coerenti con la situazione economica delle parti.
Con riferimento alla condizione sub 2), essa deve intendersi quale semplice accordo sulle modalità di godimento dell'immobile, non essendo prevista alcuna assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
Parimenti, la condizione sub 5) può essere recepita come accordo meramente interno tra le parti, non rientrante nell'oggetto del presente procedimento, atteso che, come ribadito dai ricorrenti, Pt_1
oggi maggiorenne, non ha acquisito lo status di figlia della coppia.
[...]
Il Collegio può dunque omologare l'accordo raggiunto, con le precisazioni che precedono.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a NA (AN) l'11/05/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
NA (AN) al n. 1, parte I, serie // Ufficio 1 dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND LO SI NA
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SI NA Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa ND LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3351/2025 promosso da:
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1 Controparte_2
23.02.1950, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BONCI PATRIZIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, nell'obbligo del reciproco rispetto, nelle loro attuali residenze ovvero in quelle che riterranno. I medesimi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollente valido per l'espatrio.
2) La casa coniugale di OS (AN) Via Trillini civici n. 8-10, viene assegnata alla Sig.ra CP_1
quanto alla porzione di immobile sita al piano seminterrato, piano terra, piano primo, con
[...] accesso dal civico 8 e distinta al NCEU del Comune di OS (AN) Fg. 40, part. 250, sub 7, cat. A/3, con annessa soffitta, unitamente ai locali garage e ripostigli distinti al NCEU Comune di OS Fg.
40 part. 250 sub 3, piano seminterrato, tutto come da planimetrie allegate sub B e C all'atto di compravendita Notaio del 20.5.2024; al Sig. viene assegnata la porzione Per_1 Controparte_2 del detto immobile sita al piano terra con accesso dal civico 10 e distinta al NCEU del Comune di
OS (AN) Fg. 40 part. 250 sub 6, cat. A/3, vani 7, unitamente al garage al piano seminterrato distinto al NCEU Fg. 40, part. 250, sub 5, cat. C/6, sup. mq. 42, giusta allegati A e D all'atto di
- 1 - compravendita Notaio 20.5.2024, quest'ultimi due beni oggetto entrambi di cessione di Per_1 cui al punto successivo 3.
Tutti gli arredi e suppellettili insistenti nella porzione di immobile di Via Trillini assegnata alla Sig.ra si intendono di sua proprietà, e così si intendono di proprietà del Sig. quelli insistenti CP_1 CP_2 nel bene ad egli assegnato, salvi i rispettivi beni personali che le parti trasferiranno nelle porzioni di loro spettanza, entro gg. 30 dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Tutte le utenze domestiche, come quelle telefoniche, le imposte, la Tari e gli oneri di condominio ordinari finchè uniche ed afferenti l'intero immobile saranno a carico dei Sigg.ri e - CP_2 CP_1 in eguale quota - sino alla separazione dei contratti e/o al rispettivo subentro negli stessi, quando ogni ricorrente si assumerà tutti i costi delle utenze e/o imposte delle unità di propria titolarità.
3) Quale specifica convenzione matrimoniale, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, a tacitazione di ogni pretesa del Sig. a titolo di rimborso degli apporti Controparte_2 economici e non dallo stesso immessi per l'acquisto della casa coniugale e nell'interesse del nucleo familiare per globali €57.000,00, la Sig.ra , nata a [...] il [...] residente Controparte_1 in OS (AN) Via Trillini 8, C.F.: si impegna alla cessione in favore del C.F._1
Sig. nato ad [...] il [...], residente a[...], C.F.: Controparte_2
, che accetta, ritenendola satisfattiva delle sue pretese, di tutti i suoi diritti C.F._2 pari alla piena proprietà (100%) sui seguenti beni:
A-appartamento sito ad OS (AN) con accesso da Via Trillini n.10, piano S1, distinto al NCEU del detto Comune al Fg. 40, part. 250, sub 6, cat. A/3, vani 7, classe 1, mq. 123, rendita € 325,37;
B-locale garage sito in OS (AN) Via Trillini 10, piano S1 e distinto al NCEU del detto Comune al
Fg. 40 part. 250 sub 5, cat. C/6, classe 2, mq. 42, rendita €88,93.
Detti beni confinano con le proprietà , Persona_2 Persona_3 Persona_4 ed altri e per la migliore individuazione dei rispettivi detti le parti si riferiscono al titolo di
[...] provenienza atto di vendita 20.05.2024 Notaio n. 50.533 rep. e n. 25.594 raccolta ed alla Per_1 planimetria sub doc. 9 in atti, come qui delimitata e sottoscritta, precisando che il sub 4 di cui al Fg.
40 part. 250, ubicato innanzi a sub 3 e 5 rimarrà di uso comune tra le odierne parti.
La cessione avverrà nello stato di fatto e diritto in cui i beni si trovano, con tutte le servitù attive e passive, diritti, usi insistenti, nulla escluso, comprendendo altresì la quota proporzionale su eventuali spazi e parti comuni del fabbricato.
La Sig.ra dichiara che gli immobili oggetto di cessione sono di sua proprietà e che i medesimi CP_1 sono liberi da pesi e vincoli, ovvero ipoteche e/o trascrizioni dannose e pregiudizievoli.
La cessione di cui sopra, da effettuarsi con relativo atto pubblico entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione avverrà senza pagamento di corrispettivo alcuno perché a rimborso
- 2 - integrale degli apporti economici e non immessi da parte del Sig. nell'acquisto del Controparte_2 bene di Via Trillini 8-10 OS, di cui all'atto 20.5.2024 Notaio Per_1
Costituendo il trasferimento di cui sopra accordo patrimoniale indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale la stessa avverrà in esenzione da qualsiasi tributo, bollo od imposta diretta ed indiretta ai sensi dell'art. 67 TUR previsto dall'art. 19 L. 74/8 e richiamato dalla circolare Agenzia
Entrate 27/E del 21.6.2021 e di cui si chiede l'applicazione.
Le spese del rogito e le relative imposte saranno a carico di parte acquirente: la Sig.ra CP_1 concorrerà nelle stesse nella misura di €500,00.
4)A titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la Sig.ra si onererà della corresponsione CP_1 di assegno a favore del Sig. per l'importo di € 150,00 mensili, rivalutabile secondo Controparte_2
l'indice Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con le modalità che il Sig. CP_2 comunicherà alla Sig,ra . CP_1
5) La Sig.na caducata ogni forma di affido per il raggiungimento della maggiore Parte_1 età della stessa in data 7.11.2025, sarà libera di decidere delle sue frequentazioni con i Sigg.ri CP_1
e pur convivendo con la Sig.ra che procederà alla sua adozione .La Sig.ra , che CP_2 CP_1 CP_1 procederà all'adozione della maggiorenne si onererà in modo integrale del Parte_1 mantenimento della predetta, studentessa e non autosufficiente e ciò sino alla sua completa autonomia;
e così per le spese straordinarie che si renderanno necessarie di natura medico-sanitaria, paramedica, fisioterapiche, psicologiche, odontoiatriche, di istruzione, ovvero relative ad attività didattiche, di svago e sport.
6) Le spese ed i compensi legali del professionista officiato del presente procedimento saranno a carico della Sig.ra ”. Controparte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Controparte_1 Controparte_2
NA (AN) l'11.05.2017, hanno chiesto la separazione consensuale.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate. Con tali note le parti hanno precisato che - già affidata ai coniugi con Parte_1 provvedimento del Tribunale per i Minorenni delle Marche - è divenuta nelle more maggiorenne, con conseguente venir meno dell'affido temporaneo. Poiché la stessa non ha acquisito lo status di figlia della coppia, i ricorrenti hanno dichiarato che la sig.ra si farà integralmente carico del suo CP_1 mantenimento e procederà, non appena possibile, alla sua adozione quale maggiorenne.
- 3 - La domanda di separazione è fondata. Non sussiste incertezza circa l'impossibilità di ricostituire la comunione coniugale, come dimostrato dalla volontà congiunta delle parti. L'assenza di un progetto di vita comune esclude ogni prospettiva di riconciliazione e rende intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate risultano coerenti con la situazione economica delle parti.
Con riferimento alla condizione sub 2), essa deve intendersi quale semplice accordo sulle modalità di godimento dell'immobile, non essendo prevista alcuna assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
Parimenti, la condizione sub 5) può essere recepita come accordo meramente interno tra le parti, non rientrante nell'oggetto del presente procedimento, atteso che, come ribadito dai ricorrenti, Pt_1
oggi maggiorenne, non ha acquisito lo status di figlia della coppia.
[...]
Il Collegio può dunque omologare l'accordo raggiunto, con le precisazioni che precedono.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2 matrimonio a NA (AN) l'11/05/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
NA (AN) al n. 1, parte I, serie // Ufficio 1 dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ND LO SI NA
- 4 -