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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2024, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6657/2022 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], alla Parte_1
Via Spina, n. 6/A, C.F. , elettivamente domiciliato in Sorrento, CodiceFiscale_1 alla Via Luigi Di Maio, 5, unitamente agli avvocati Giovanni Fiorentino e Sergio
Fiorentino, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva: che, in ragione dell'aggravamento del suo stato di invalidità civile, in data 26.07.2016, produceva all' istanza n. 3930714710718; CP_1 che, all'esito della visita ambulatoriale del 15.11.2016, veniva riconosciuto soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa [all'] 88% (art. 2 e 13 L. 118/1971 e art. 9 D.L. 509/1988)”; che avverso tale valutazione, in data 24.05.2017, presentava al Tribunale di
Torre Annunziata - Sez. Lavoro, ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al Ruolo Generale con n. 3502/2017, con cui chiedeva di “procedere alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante a vedersi riconosciuto invalido civile al 100% dalla domanda e all'esito “condannare l' al pagamento in proprio CP_1 favore della detta pensione di inabilità (con le relative maggiorazioni di legge)”; che il consulente nominato dal Tribunale, così concludeva: “ritengo il periziando affetto da un complesso morboso tale da non determinare un'invalidità superiore a quella espressa elaborata dalla CM di Prima Istanza. Non sussistono inoltre le condizioni cliniche general per ritenerlo abbisognevole di assistenza continua”; che alla comunicazione del decreto di chiusura delle operazioni peritali faceva seguito la opposizione di parte ricorrente, a mezzo presentazione, in data 6.04.2018, di ricorso ex art. 442 c.p.c., iscritto a Ruolo Generale con n. 2194/2018, nel quale, sulla scorta delle censure rivolte alla CTU, si richiedeva al Tribunale di Torre Annunziata -
Sez. Lavoro di: “A) accertare che lo stato patologico del Sig. è Parte_1 tale da integrare i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità
1 di cui all'art. 12 L. 118/1981 a fare data dal mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa ritenuta di giustizia;
B) condannare l' al pagamento in favore del sig. delle rispettive prestazioni CP_1 Parte_1 economiche e, in specie, della detta pensione di inabilità (con le maggiorazioni e adeguamenti di cui all'art. 38 L. 448/2001) e della indennità di accompagnamento, con la decorrenza come gradatamente richiesta;
C) Condannare, in ogni caso, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione all'avv. Sergio Fiorentino che se ne dichiara anticipatario”; che in prosieguo di giudizio veniva esperita nuova CTU, che concludeva per il riconoscimento dell'inabilità lavorativa 100%, dalla data della visita peritale 1.02.2019; che il giudizio si concludeva con sentenza n. 1790/2020, con cui veniva riconosciuta la invalidità nella misura del 100%, dall'1.2.2019; che avverso tale pronuncia, la parte esperiva ricorso in Cassazione, che si concludeva con ordinanza in atti, con cui la Corte di Cassazione, ritenute fondate le doglianze del ricorrente, così si esprimeva: “la documentazione, debitamente riprodotta in ricorso e già offerta in sede di merito, dimostra una diagnosi relativa alla situazione sanitaria del tutto sovrapponibile a quella accertata dal c.t.u. dal febbraio 2019 sin dal
2016, e tale circostanza, decisiva per il giudizio e storicamente emergente dagli atti, non è stata valutata dal Tribunale che ha motivato in punto di decorrenza solo attraverso l'affermazione, del tutto generica e priva di aggancio alla concreta fattispecie, della illegittimità di una eventuale interferenza del giudice sulle valutazioni medico scientifiche esplicitate dal c.t.u. ;a ciò consegue che la motivazione è viziata in quanto solo apparente e come tale nulla;
che la Corte così statuiva nel
PQM
: “La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di
Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato”; che la parte riassumeva il giudizio, dopo la pronuncia della Corte, rassegnando le seguenti conclusioni: “in accoglimento delle seguenti domande, già fissate nel ricorso costà pendente con R.G. 2194/2018, rigettate con sentenza 1790/2020, così provvedere:
“A) accertare che lo stato patologico del Sig. era antecedente Parte_1 alla data del suo riconoscimento edittale e presente in maniera adeguata ad integrare i presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L.
118/1981 a fare data dal mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa ritenuta di giustizia;
condannare l' al CP_1 pagamento in favore del sig. delle rispettive prestazioni Parte_1 economiche e, in specie, della detta pensione di inabilità (con le maggiorazioni e adeguamenti di cui all'art. 38 L. 448/2001), con la decorrenza come gradatamente richiesta;
C) Condannare, in ogni caso, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente fase di rinvio e di tutte le pregresse fasi e di tutti i pregressi gradi di merito e di legittimità (ATP, I grado, Cassazione, Giudizio di rinvio), con attribuzione, fatta eccezione per quelle relative al procedimento per Cassazione, da liquidarsi in favore della parte.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
Letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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Preliminarmente, va rilevato che il giudizio in esame origina da una pronuncia della Suprema Corte, che ha cassato con rinvio una sentenza di questo Tribunale, così statuendo: “La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato”. La sentenza cassata è la sentenza n. 1790 del 2020, emessa nell'ambito del giudizio di opposizione ad atp, R.G. 2194 del 2018, con la quale era stata accertata la condizione di invalidità nella misura del 100%, dall'1.2.20219, epoca, tuttavia, a decorrere dalla quale il ricorrente non poteva più accedere al beneficio, tenuto conto del superamento del requisito anagrafico. Nel predetto giudizio, il ctu formulava la seguente valutazione medico-legale: “Il Sig. , di anni 66, è affetto da: • Sindrome depressiva maggiore in Parte_1 scarsa compliance farmacologica (cod 2206, 45%) • Arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori (cod 6447, 75%) • Artrosi pluridistrettuale (cod 7010, 40%). Per effetto del quadro patologico rilevato risulta 'Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% dalla data della visita peritale 01.02.2019'” La Corte, nel corpo della pronuncia, ha così statuito: “la documentazione, debitamente riprodotta in ricorso e già offerta in sede di merito, dimostra una diagnosi relativa alla situazione sanitaria del tutto sovrapponibile a quella accertata dal c.t.u. dal febbraio 2019 sin dal 2016, e tale circostanza, decisiva per il giudizio e storicamente emergente dagli atti, non è stata valutata dal Tribunale”. Ebbene, tenuto conto della predetta statuizione, vincolante per il Tribunale e rilevato che effettivamente, come si desume dalla documentazione in atti (cfr. certificati relativi all'anno 2016, allegati alla produzione del ricorso per atp) sia il quadro neuropsichiatrico e quello cardiovascolare risultavano già documentati nel 2016, la condizione di inabilità deve essere riconosciuta dalla domanda amministrativa
(26.7.2016), atteso che già da tale epoca risultava compiutamente delineato il quadro patologico riscontrato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Il Tribunale (cfr. ordinanza n. 23620 del 31 agosto 2021), conformemente a un'interpretazione ormai consolidata, che, in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, del codice di procedura civile ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, non può disporre la condanna al pagamento dei ratei.
Le spese di lite dell'intero procedimento sono liquidate, come di seguito, e sono poste a carico dell' soccombente, con attribuzione, ad eccezione delle spese del CP_1 giudizio di Cassazione, da liquidarsi in favore della parte (euro 1.170 per giudizio atp, euro 2.697 per giudizio R.G. 2194 del 2018 ed euro 2.697 per il presente giudizio ed euro
1.468 per il giudizio in Cassazione, solo quest' ultimo secondo i parametri previgenti), tenendo conto dello scaglione da euro 5.201 fino a 26.000, atteso che nella ipotesi al vaglio si controverte della retrodatazione di meno di 3 anni della pensione di inabilità, il cui valore mensile all'attualità è di euro 333,33 e per gli anni in questione 2016, 2017 e 2018 era al di sotto di euro 300 mensili.
Invero, se è vero che la liquidazione delle spese di lite deve farsi avuto riguardo al disputatum e non al decisum (cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/09/2007 n°
3 19014) va evidenziato che l'indagine demandata al giudice di merito è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo, ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia. Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto della domanda e di quanto innanzi indicato, la indicazione del valore della lite in euro 37.050, non è aderente alla effettiva situazione concreta esaminata, atteso che lo scaglione di riferimento è quello fino ad euro 26.000.
Nessuna liquidazione deve essere disposta in favore del ctu, stante il mancato espletamento dell' incarico.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara che la parte ricorrente è invalida nella misura del
100%, dalla domanda (26.7.2016); condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 6.564, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione, nonché in ulteriori euro 1.468, oltre spese generali iva e cpa, come per legge, nei confronti della parte.
Torre Annunziata, 3 giugno 2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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