Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
32-bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1072/2022 R.G. vertente
TRA parte rappresentata e difesa dall'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA Pt_1
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. COLUZZI ALESSANDRO
INAIL, contumace
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10716/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 10.3.2022
FATTO E DIRITTO
Questi i fatti di causa, così come descritti nella sentenza appellata, la quale non ha costituito oggetto di censure in punto di ricostruzione della vicenda processuale.
“Con ricorso regolarmente notificato, introduttivo del proc. n. R.G. 30078/2018, la società
[...]
(che veniva incorporata per fusione il 30 luglio 2020 nella Controparte_2 Controparte_3
) chiedeva al Giudice adito di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo
[...] assicurativo e, per l'effetto, dichiarare nullo e /o annullare il provvedimento di “Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.19066104/13” del 28 agosto 2018 emesso dall'INAIL. In via subordinata, la società chiedeva determinarsi la somma dovuta a titolo di premi e di relative sanzioni per le violazioni che risultassero effettivamente accertate.
La società spiegava che con il provvedimento oggetto di esame l' aveva rideterminato le CP_4
retribuzioni imponibili per gli anni 2013-2017 e relativi premi e aveva richiesto in pagamento il complessivo importo di euro 7.398,80 di cui euro 6.679,66 a titolo di premi assicurativi, euro 709,60
a titolo di sanzioni ed euro 9,60 a titolo di interessi di mora.
In via preliminare, l'atto risultava adottato nonostante la mancata conclusione non solo del procedimento amministrativo di opposizione ed impugnativa del suo atto presupposto, segnatamente il “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.201400021 del 18 maggio 2018 dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Roma, del funzionario ispettivo INAIL ma anche dell'atto ancora precedente, a sua volta presupposto, il “Verbale unico di accertamento e notificazione Pt_1 [...]
.00000/2018-574-02 del 7 maggio 2018 – Protocollo N.45113) dell' 8 maggio 2018. Pt_2
Nel merito, la società faceva notare come il provvedimento impugnato in questa sede traesse origine dalle conclusioni cui era pervenuto l'Ispettorato Territoriale del Lavoro con il verbale unico congiunto INPS -ITL prima citato ritenendo il Sig. nella sua qualità di legale Pt_3
rappresentante della e la società quale soggetto obbligato in solido, Controparte_2
autore di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Segnatamente, la (oggi CP_1 CP_1
aveva stipulato contratti non genuini di appalto – con la OM s.p.a. per il periodo dal 23 giugno
2015 al 31 gennaio 2017 e con il dal 1 febbraio al 28 febbraio 2017 Controparte_5
– che costituivano sostanzialmente una illecita somministrazione di personale. La ricorrente faceva notare come l' fosse – sulla sola base delle dichiarazioni rese dai lavoratori (ma non allegate CP_4
al verbale e comunque non messe in alcun modo a disposizione) e delle buste paga – giunto a ritenere che, nel periodo dal 23 giugno 2015 al 31 gennaio 2017, avesse utilizzato 38 lavoratori CP_1
illegittimamente somministrati dalla OM s.p.a. per complessive 5915 giornate lavorative e nel periodo, dal 1 febbraio al 28 febbraio 2017, avesse utilizzato 16 lavoratori illegittimamente somministrati dalla (per il tramite del per Controparte_6 Controparte_5
complessive 384 giornate.
La società difendeva la legittimità del proprio operare e metteva in evidenza, nei rapporti intercorsi con le società, tutti in tratti distintivi di un appalto genuino.
La società contestava, altresì, la fondatezza di ulteriori rilievi mossi nei suoi confronti:
- Non corrisponde al vero che la lavoratrice abbia svolto lavoro non regolarizzato Persona_1
avendo espletato solo attività di tirocinante, come da contratto, dal 4 giugno al 9 ottobre 2013 (data a cui è stata anticipata la fine del rapporto originariamente prevista al 30 novembre 2013);
- Non corrisponde al vero che , Parte_4 Persona_2 Persona_3 Controparte_7
abbiano svolto alcun tipo di prestazione lavorativa nel supermercato sito in località Roma Infernetto. Si costituiva in giudizio INAIL eccependo, in primis, che il verbale di accertamento contestato dalla società ricorrente non fosse atto impugnabile e, nel merito, replicando alle argomentazioni difensive contenute nel ricorso.
Con ricorso, introduttivo del procedimento n. R.G. 43205/2018, la oggi CP_1 Controparte_3
, impugnava l'avviso di addebito n. 397 2019 0023699330000 notificato dall' il 23
[...] Pt_1 novembre 2019 con cui le era stato richiesto il pagamento dell'importo di 496.545,72 euro a titolo di contributi previdenziali evasi (per euro 293.540,41) relative sanzioni ed interessi di mora per il periodo aprile 2013- febbraio 2017. Il verbale ispettivo posto dall' a fondamento del Pt_1
Part provvedimento oggetto del ricorso il “Verbale unico di accertamento e notificazione - (N. Pt_1
RM.00000/2018-574-02 del 7 maggio 2018 – Protocollo N.45113) dell' 8 maggio 2018 notificato in data 10 maggio 2018 unitamente alla diffida ad adempiere – verbale unico di accertamento e notificazione 2017000869 del 30 aprile 2018 Prot. 7010.8/5/2018.0137343 è stato oggetto di Pt_1
gravame amministrativo. La società, affidandosi alle stesse argomentazioni difensive utilizzate nel ricorso precedentemente illustrato, chiedeva, in via preliminare e principale, accertata la violazione dell'art. 24 comma 4, D.Lgs. 6 del 1999 – per avvenuta iscrizione a ruolo dei contributi pretesamente dovuti in pendenza di gravame amministrativo – dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito n.39720190023699330000 e, in via subordinata, accertata e dichiarata l'insussistenza del presupposto obbligo contributivo, dichiarare nullo e/o annullare il predetto avviso di addebito e, in via ulteriormente subordinata, rideterminare la somma dovuta.
Riscontrati i presupposti di connessione, soggettiva e parzialmente oggettiva, il secondo procedimento veniva riunito al primo.
Integratosi il contraddittorio, valutata la documentazione prodotta ed escussi i testi indicati, la causa veniva decisa.”.
Il Tribunale di Roma, proceduto ad istruttoria orale mediante escussione dei testimoni Testimone_1
Part
e di parte ricorrente attuale appellata, ispettore , così
[...] Tes_2 Testimone_3
ha statuito:
“In accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento di “Variazione del rapporto assicurativo al
Codice Ditta n.19066104/13”- notificato il 28 agosto 2018 – e annulla l'avviso di addebito n.397
2019 00236993 30 000;
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.200,00 oltre IVA e
CPA, da distrarsi;
60 giorni di motivazione.”.
In proposito il primo giudice, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali di legittimità in tema di distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita di manodopera, ha osservato come l'esito dell'istruttoria testimoniale espletata avesse chiaramente dimostrato che i dipendenti della
OM ricevessero direttive sul lavoro dai preposti della medesima cooperativa e non dalla committente . Precisamente: “I testi descrivono puntualmente le modalità di svolgimento CP_1 dell'attività da loro svolta come addetti alla scaffalatura (nel senso che mettevano a posto la merce negli appositi spazi) seguendo le direttive impartite da personale della appaltatrice a ciò assegnato;
direttive che, a sua volta, le erano state comunicate dal personale della committente. Quindi, in concreto, l'attività era diretta dalla società appaltatrice, salvo un ovvio potere di controllo e di interferenza sulla corretta esecuzione della prestazione da parte del committente, del tutto compatibile con la posizione di soggetto utilizzatore della prestazione lavorativa e finalizzato a conformare la prestazione in modo tale che l'appalto potesse conseguire lo scopo previsto.
Del resto, anche la circostanza dedotta che il personale della OM o della soc. risultasse CP_6
stabilmente inserito nel contesto produttivo della società della committente non risulta incompatibile con la sussistenza di un appalto genuino, stante le modalità di organizzazione del lavoro prima illustrate”.
Ha proposto appello l' , domandando la riforma della sentenza in epigrafe e il rigetto delle Pt_1
domande proposte dalla ricorrente in primo grado, affidandosi alle seguenti censure.
1) Erronea applicazione della normativa.
2) Errata valutazione dell'istruttoria.
Le prime due censure, in realtà prospettano un unico vizio, attinente alla valutazione del merito della pretesa contributiva compiuta dal primo giudice, il quale avrebbe errato nel considerare raggiunta la prova della genuinità dell'appalto. Il verbale unico di accertamento dell'8.5.2018, infatti, unitamente alle dichiarazioni dei lavoratori sentiti in sede di sommarie informazioni al momento della verifica della Guardia di finanza, allegate come documenti da
11 a 40 del verbale unico stesso, avrebbero fornito la dimostrazione evidente della circostanza che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, sarebbero stati i preposti della a CP_1 gestire i lavoratori della OM presenti nel supermercato della prima e che, quindi, si sarebbe trattato di una somministrazione illecita di manodopera.
3) Omessa pronunzia. In relazione ai lavoratori , Persona_4 Parte_5 Per_3
e erano emerse le irregolarità descritte nel verbale
[...] Persona_2 Parte_4 ispettivo del 7.5.2018, sulle quali il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi.
4) Avrebbe errato, infine, la sentenza appellata nell'affermare che “la società richiedeva alle società appaltatrici il a conferma dell'adempimento dei rispettivi obblighi Pt_6 contributivi, circostanza che è rimasta incontestata…”. In realtà, l' aveva inviato diversi Pt_1 inviti alla regolarizzazione contributiva alla OM e alla , l'esito dei quali non era CP_6 stato favorevole.
Si è costituita la domandando il rigetto del gravame. L'INAIL non si è costituito, né ha CP_1 proposto appello avverso il capo della decisione con il quale è stata accolta l'opposizione avverso l provvedimento di Variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.19066104/13” del
28 agosto 2018. La statuizione del primo giudice su tale domanda, pertanto, è passata in giudicato.
All'udienza del 15.10.2024 l'appellata ha depositato copia del decreto di omologazione, definitivo, del proprio concordato preventivo, nel quale si indica un debito verso l' di euro 619.347,82, Pt_1
somma superiore a quella oggetto del presente giudizio.
In data 22.10.2024 la medesima appellata ha prodotto evidenza della documentazione del
Commissario della procedura di concordato preventivo, in particolare la lista dei movimenti bancari, dalla quale risulta il pagamento di euro 619.357,57 in favore dell' . Pt_1
L'appellante ha dedotto che non vi sarebbe la prova dell'imputazione del pagamento proprio ai crediti oggetto del presente giudizio, ma -malgrado ripetuti rinvii - non ha fornito la prova dell'imputazione dell'adempimento all'estinzione di diversi rapporti obbligatori, come era suo onere ai sensi dell'art. 1193 c.c. (Cassazione, sentenza 450/2020).
Deve, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrare delle spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese del presente grado.
Roma, lì 14/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi