Ordinanza cautelare 5 marzo 2021
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 13/01/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento, previa sospensiva,
-del provvedimento n. -OMISSIS- del Consolato Generale d'Italia a Casablanca, che ha respinto la domanda di visto per motivi di studio
- nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso – notificato il 12/1 e depositato il successivo 9/2/2021 – la ricorrente, cittadina marocchina, impugnava - chiedendo, altresì, tutela cautelare - il provvedimento n. -OMISSIS-.
Con la relativa determinazione, il competente Consolato Generale d'Italia a Casablanca aveva respinto la relativa istanza del -OMISSIS-0, intesa ad ottenere il visto per motivi di studio per frequentare la Facoltà di Lingua e cultura italiana presso l’ Università per gli Stranieri di Perugia .
La gravata decisione consolare si fonda sulla seguente motivazione: “La continuità degli studi pregressi si interrompe nell’anno 2006 e pertanto c’è un intervallo nella formazione non colmato da attività di studio o professionale. Non c’è inoltre coerenza fra la formazione pregressa e il corso di studi prescelto. Rischio immigratorio”.
La ricorrente censura il provvedimento negativo deducendo – in sintesi – il carattere solo apparente della motivazione nonché l’eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto di idonei parametri di riferimento.
A suo avviso, il cd. rischio migratorio , non assumerebbe rilevanza alcuna in sede di valutazione delle richieste di visto per motivi di studio, diversamente dai visti per motivi turistici.
In data 9/2/2021, si costituiva il MAECI - a mezzo della difesa erariale – depositando la relativa documentazione, prospettando, preliminarmente, la nullità della procura alle liti - ritenendola priva della prescritta legalizzazione – e, nel merito , il rigetto del ricorso.
Con Ordinanza n. -OMISSIS- – confermata in appello dal Consiglio di Stato – questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare della ricorrente.
In data 17/10/2024, parte resistente - in prossimità dell’udienza di merito - depositava memoria .
All’udienza pubblica del 22/10/2024 – sulla base degli scritti difensivi – il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Ciò premesso – preliminarmente – va disattesa l’eccezione di nullità della procura alle liti, formulata dalla difesa erariale.
Il relativo documento risulta, infatti, depositato – nel presente giudizio - munito di rituale apostilla del 3/12/2020.
Nondimeno - nel merito – il gravame non può essere accolto.
In primo luogo, la motivazione del provvedimento impugnato è tutt’altro che apparente .
Il competente ufficio consolare - pur nella stringatezza della motivazione addotta – desume il cd. rischio migratorio da circostanze entrambe accertate e comunque munite di logica e ragionevolezza: 1) il rilevante intervallo di tempo trascorso dall’interruzione degli studi da parte dell’interessata; 2) la mancanza di coerenza tra la formazione pregressa e il corso di studi scelto in Italia.
Risulta in atti come la formazione pregressa dell’interessata sia di carattere essenzialmente giuridico , avendo conseguito un Master di diritto comparato presso l’ Università di Perpignan, nel 2006 nonché – come evidenzia il relativo Attestato del-OMISSIS- - un Master di I livello in Giuristi, Consulenti e Professionisti d’Impresa presso l’-OMISSIS-
Invece, la cd. preiscrizione all’ Università per Stranieri di Perugia – nell’anno accademico -OMISSIS-- riguardava la Facoltà di Lingua e letteratura italiana.
Inoltre – come evidenziato nella relazione sui fatti di causa prot. n. -OMISSIS- della competente Rappresentanza Consolare a Casablanca – da un lato numerose Università italiane, a partire dalla recente pandemia, hanno consentito agli studenti – particolarmente a quelli stranieri - di partecipare alle necessarie attività didattiche da remoto (on line).
Dall’altro, nel Regno del Marocco operano sia la scuola -OMISSIS- a Casablanca che l’ -OMISSIS- a Rabat , incardinato nello stesso MAECI . Istituzioni entrambe accreditate dalla Repubblica per assicurare l’insegnamento della lingua e cultura italiana presso la popolazione locale.
Analogamente, presso la Facoltà di Lettere e Scienze Umane dell’Università Hassan II, è attivo un corso di lingua e letteratura italiana.
Pertanto, l’interessata potrebbe coltivare questo suo nuovo interesse senza necessità di lasciare il proprio Paese.
Né presenta maggior consistenza la censura relativa al difetto di idonei parametri di riferimento, alimentata dal presupposto che valutazione del cd. rischio migratorio rileverebbe ai fini del visto per motivi di turismo, ma non anche di quello per motivi di studio.
Ma tale presupposto è del tutto erroneo.
Già una norma di carattere generale - l’art. 4, comma 3 (Ingresso nel territorio dello Stato) TU Immigrazione n. 286/1998 – dispone che “ l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno ”.
Puntuali disposizioni del relativo Regolamento di Attuazione – in particolare il combinato disposto degli artt. 5 e 44- bis DPR 394/1999 - evidenziano, inoltre, come il rischio d’immigrazione illegale
debba essere valutato pure ai fini dell’esame della richiesta del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio.
Del resto - in sede di attuazione dello stesso art. 5, comma 3 del DPR 394/1999 - è stato adottato il DM 11/5/2011. L’ art. 4, comma 1 di tale Decreto impone alle competenti Rappresentanze Diplomatico - Consolari “ di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto ”.
Disposizione interna che sostanzialmente riproduce l’art. 7.12 della Decisione della Commissione europea del 19/3/2010, laddove- nell’ istituire il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati – dispone che i Consolati siano tenuti a valutare il rischio che il richiedente immigri illegalmente nel territorio degli Stati membri nonchè l’intenzione del richiedente di lasciare la cd. AR GE , prima della scadenza del visto.
A prescindere dai fini turistici, professionali, di studio o di visita a familiari con cui vengano motivate le varie richieste di visto.
Ne consegue che la valutazione del rischio di immigrazione illegale – secondo una radicata giurisprudenza, correttamente indicata dalla difesa erariale - implica, necessariamente, un ampio esercizio della discrezionalità amministrativa che fa ricadere sul richiedente un particolare onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari al fatto impeditivo del visto d’ingresso nel cd. PA GE .
In conclusione – attesa l’infondatezza delle censure prospettate – il ricorso viene respinto.
Nondimeno – in considerazione della particolarità della vicenda - si ravvisa l’opportunità di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.