Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 57 R.G.L. del 2020,
promossa
DA
Parte 1 nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
,F. Crispi n.454, codice fiscale rappresentato e difeso, sia C.F. 1
congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Seba Virga e Gionata Virga giusta procura su documento informatico allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in via Vittorio Veneto n.221, Grammichele;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Angri, alla via Renato Raiola, 59, P.IVA
P.IVA 1 in persona del suo Amministratore Unico e legale rapp.te p.t, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Niscemi, via Popolo
n. 220, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Gianlivio Fasciano e Annamaria Barone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in via San Giacomo n.15, Napoli.
- resistente-
A seguito dell'udienza del 20/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note di
SENTENZA
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2020 il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo di svolto attività lavorativa alle dipendenze della Controparte 1 con la qualifica di operatore ecologico inquadrato al Livello IA di cui C.C.N.L. Fise CP_2 (rispettando un orario lavorativo di 36 ore settimanali e ricevendo un compenso di euro 1.400,00 mensili), conveniva in giudizio la società datoriale onde sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 14.484,11 a titolo di differenze retributive maturate per avere lavorato in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente pattuito dal 18.01.2018 al 31.10.2019. Deduceva in particolare sul punto che, a fronte delle quattro ore giornaliere previste dal contratto di assunzione aveva in quel periodo espletato turni lavorativi di 6 ore, cosi prestando la propria attività per non meno di 36 ore settimanali.
Con memoria del 25.01.2021 si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso. Pur confermando l'attività lavorativa svolta dal Pt 1 alle dipendenze della società per il periodo indicato in ricorso, contestava infatti la consistenza oraria dedotta ex adverso, sostenendo che il ricorrente aveva sempre lavorato esclusivamente o durante il turno mattutino (segnatamente dalle ore 06:00 alle ore 10:00) o in quello pomeridiano (dalle ore
13:00/13:30 alle ore 17:00/17:30), percependo il relativo compenso.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, è stata decisa a seguito dell'udienza del 20/03/2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto in quanto infondato.
Innanzitutto, la prova della sussistenza e della complessiva durata del rapporto di lavoro svolto dal Pt 1 dal 15.07.2014 al 31.10.2019 alle dipendenze della CP 1 (dapprima con diversi contratti a tempo determinato, indi convertiti a tempo indeterminato con efficacia ex tunc in forza di verbale di conciliazione del 27.10.2016, cfr. all. n. 1 alla memoria di costituzione), che la parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, per vero non contestata ex adverso, può dirsi raggiunta, in parte sulla base del compendio documentale in atti (contratti di assunzione e buste paga) ed in parte sulla base delle deposizioni dei testi di parte convenuta, che hanno asseverato le allegazioni di cui al ricorso introduttivo riguardo l'arco temporale entro il quale la ricorrente aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze società convenuta.
Difetta, tuttavia, la prova, che era onere di parte ricorrente fornire ai sensi dell'art. 2697 c.c., specie a fronte della recisa contestazione di parte convenuta, dell'effettiva consistenza oraria dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della CP_1 nel periodo di cui al ricorso (id est
18.01.2018 31.10.2019).
Nulla, infatti, sono stati in grado di riferire sul punto i testi sentiti su istanza del ricorrente, entrambi dipendenti della società datoriale.Testimone 1 e Testimone 2 '
In particolare, il primo ha affermato di aver lavorato insieme al ricorrente nell'ambito della raccolta porta a porta per soli due mesi e mezzo nel 2017, avendo quindi soggiunto di non essere in grado di riferire circa le mansioni, l'orario e i turni lavorativi osservati dal ricorrente nel periodo successivo. Il secondo (anch'egli dipendente dell'azienda e addetto alla guida di autocompattatori) ha parimenti confermato di aver visto il ricorrente lavorare presso la sede di
Parte_2 solo nel 2017, per circa due mesi/due mesi e mezzo, non avendolo più successivamente incontrato presso la richiamata sede, cui il teste aveva continuato ad essere addetto.
Per altro verso, i testi di parte resistente hanno fornito indicazioni di segno difforme rispetto alle allegazioni attoree, in senso pienamente convergente alla ricostruzione dei fatti offerta dalla società convenuta, rispetto all'orario lavorativo osservato dal Pt 1 In particolare, il teste
Testimone 3 capo squadra della azienda sin dal 2014, dopo avere premesso di aver lavorato insieme al ricorrente dal 2015 al 2020, tuttavia non continuativamente giacché il
Pt 1 veniva assunto, prima dell'intervenuta stabilizzazione, con contratti stagionali, ha dichiarato: "Nel periodo che mi viene riferito il ricorrente ha lavorato per quattro ore al giorno.
Posso dirlo perché ero io che predisponevo i turni, attività che veniva da me compiuta giornalmente. L'orario di lavoro ordinario prevedeva quattro ore giornaliere, poi per esigenze di servizio poteva accadere (per la necessità di compiere lavori extra o perché altri colleghi si trovavano in malattia) che il Pt 1 svolgesse delle ore di lavoro straordinario (poteva accadere in un mese quattro o cinque volte o un paio di volte o anche nessuna). In questo caso gli veniva pagato lo straordinario o gli venivano riconosciuti riposi compensativi. Per lo più osservava le seguenti fasce orarie: 13-13:30 fino alle 17-17:30. Se invece lavorava per più ore veniva alle 6: 00 e fino a quando non ultimavamo l'attività (quindi fino alle 10, 11, 12)”.
Si reputano tali dichiarazioni particolarmente attendibili in ragione della posizione lavorativa rivestita dal teste (egli infatti predisponeva, in qualità di capo squadra, i turni lavorativi degli altri dipendenti, compilando i relativi fogli firma), dell'assenza di evidenti interessi nel presente giudizio nonché della riscontrabilità delle dichiarazioni rese con la documentazione prodotta dalla società convenuta (id est fogli firma di all'all. n. 2 alla memoria di costituzione).
Del resto, di contenuto sintonico si pongono le dichiarazioni rese dell'altro teste sentito su su istanza delle anch'egli collega del ricorrente nel periodoCP 1 Testimone 4
oggetto di causa, assegnato al cantiere di Pt 3 come responsabile dell'unità operativa, il quale ha dichiarato: "Non ricordo quante ore il ricorrente lavorasse al giorno;
ricordo che a volte lavorava nel turno della mattina e altre in quello del pomeriggio (...) Sicuramente lavorava 24 ore la settimana. Posso dirlo perché era solo un piccolo gruppetto di 4-5 lavoratori a essere stati assunti con contratto part-time (oltre al Pt 1 ricordo anche giacchè rese da un teste Persona 2 (...)che, in ragione della posizione lavorativa rivestita, Persona_1 e io avevo contezza dell'orario di entrata e di uscita dei lavoratori e pertanto posso dire che il Pt 1 lavorava quattro ore al giorno. Io ero presente sempre all'orario di entrata e spesso all'orario di uscita ".
Le deduzioni attoree, non trovano, pertanto, alcun conforto negli esiti dell'istruttoria svolta, in esito alla quale è piuttosto emerso che il Pt 1 lavorasse unicamente o nel turno mattutino oppure in quello pomeridiano, indi per non più delle quattro ore giornaliere contrattualmente pattuite.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La soccombenza del ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione 5.200,00 -
26.000,00 euro, parametri minimi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando ed assorbita ogni altra questione,
- rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente Parte 1 al pagamento in favore della CP 1 delle spese di lite dalla stessa sostenute, spese che liquida in complessivi euro 2.540,00 per spese e compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Gela il 21/03/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi