Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10086/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 10086 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: controversie di diritto ammini- strativo - contenzioso di diritto tributario e doganale tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Enrico Picillo Parte_1
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
attore
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avvocatura Di- Controparte_1 strettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, do- micilia per legge;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
10.02.2025 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, Parte_1 conveniva in giudizio l adducendo:
1. che in data Controparte_1
19/01/2021 notificava all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Caserta, ricorso tributario per la dichiarazione di illegittimità del silenzio
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31/12/2013, oltre accessori come per legge;
2. che L'INPS di Caserta, con comunicazione del 17/6/1997, accoglieva la domanda di pensione di anzia- nità proposta dal ricorrente con decorrenza 1/1/1997; 3. che con provve- dimento del 16/5/2003, l'INPS di Caserta comunicava all' istante di aver annullato il trattamento pensionistico, n. 10042365 cat. VO di cui era in go- dimento dal 1997, a seguito di accertamenti svolti sulla posizione assicurati- va dello stesso che rilevavano la non persistenza dei requisiti di legge per il diritto alla pensione;
4. che non si rilevavano elementi per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 18/2/1988 al
8/5/1995, per n. 375 contributi settimanali, per la qual cosa annullava i cor- rispondenti accrediti contributivi;
5. che il ricorrente tempestivamente si opponeva al detto annullamento proponendo ricorso innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere - sez. lavoro-, che con sentenza RG 2200/2004 n.
7206/2010 del 12.11.2010 depositata in data 3/6/2011 rigettò la domanda, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli - sez. Lavoro- con la sentenza n.
7432/2015 depositata in data 25/11/2015; 6. che in conseguenza del sud- detto annullamento, in data 3/8/2019, presentò istanza per la restituzione del complessivo importo di € 29.923,48, per le ritenute fiscali (IRPEF) all'epoca versati;
7. che stante il mancato riscontro tale richiesta veniva suc- cessivamente reiterata a mezzo pec del 27/1/2020; 8. che il silenzio serbato dall'Amministrazione costituisce violazione dell'art. 38 comma 1 D.P.R.
n.602/1973 a mente del quale il soggetto che ha effettuato il versamento di- retto può presentare istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso inesistenza totale a parziale dell'obbligo di versamento;
9. che al ricorrente spetta il diritto al rimborso delle somme richieste: per l'anno 1997 - € 4.461,03; per l'anno
1998 - € 4.637,88; anno 1999 - € 4.793,88; anno 2000 - € 4.635,52; anno
2001 - € 4.586,14, per l'anno 2002 € 4.779,79 ; per l'anno 2003 € 1.838,15, così come emerge dalla documentazione esistente nel cassetto fiscale del ri- corrente esistente sul sito dell' , versate a titolo di IR- Controparte_1
PEF relativamente al trattamento pensionistico di cui lo stessa era in godi-
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mento e che gli è stato, poi, annullato, con conseguente restituzione delle somme per un totale di € 29.732,39; 10. di aver proposto ricorso innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta (R.G. 876/2021) la quale di- chiarava il proprio difetto di giurisdizione essendo competente in materia il
Giudice Ordinario.
Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accer- tare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione finanziaria con- venuta sulle istanze del ricorrente volte ad ottenere il rimborso della somma pari ad €
29.732,39 a titolo di IRPEF versata sul trattamento pensionistico INPS n. 10042365 Pers ctg. per il periodo 01/01/1999 - 31/12/2003; • conseguentemente, per le moti- vazioni espresse nel ricorso, dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso della somma pari ad € € 29.732,39, oltre interessi dalla data dei singoli prelievi ed accessori come per legge. Con condanna alle spese dell' Controparte_2
[.. Caserta in persona del rapp.te p.t., in favore del sottoscritto Procuratore per anticipo fattone, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto costringe il ricorrente ad un inutile e dispendioso contenzioso.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo:
1. il Controparte_1 difetto di giurisdizione del G.O. poiché l'azione proposta configura un'azione di ripetizione dell'indebito tributario che deve essere conosciuta dal giudice tributario e non una controversia tra sostituto d'imposta e sosti- tuito;
2. la prescrizione del diritto al rimborso atteso che l'Inps di Caserta, con provvedimento del 16/5/2003, ha annullato il trattamento pensionisti- Per co, n. 10042365 cat. e da tale data l'attore è venuto a conoscenza del ca- rattere indebito delle ritenute fiscali operate, per cui nulla ostava alla possibi- lità, già a partire da quel momento storico, di presentare una domanda di rimborso all'Amministrazione finanziaria;
3. che il provvedimento adottato dall'Inps ha conservato nel corso del giudizio innanzi al giudice del lavoro il proprio carattere esecutivo, non risultando che lo stesso sia stato mai sospe- so e privato di efficacia esecutiva;
4. che la proposizione dell'azione dinanzi al Tribunale del Lavoro non ha determinato l'interruzione, e la contestuale sospensione, della prescrizione (ex artt. 2943 e 2945 c.c.);
5. che la pretesa di restituzione di tributi indebitamente versati è sottoposta, non solo al termi- ne di prescrizione decennale, ma anche al rispetto di un termine di decaden- ziale che nel caso di specie, è di 48 mesi ex art. 38 del d.p.r. n. 602/73 il cui dies a quo va individuato nel 16/5/2003, data in cui l'INPS ha annullato il
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trattamento pensionistico in atto;
6. il difetto di legittimazione attiva atteso che l'unico legittimato attivo a pretendere la restituzione di quanto indebi- tamente versato nei confronti dell' era il sostituto (os- Controparte_1 sia l'INPS), che materialmente ha effettuato i versamenti delle somme dovu- te a titolo di imposta;
7. che il sostituito (ing. ) è tenuto a restituire Tes_1 all'INPS unicamente le somme ricevute a titolo di pensione, al netto delle ri- tenute, l'INPS è legittimato ad agire nei confronti dell' Controparte_1 al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di ritenuta;
8. che qualora l'INPS avesse recuperato nei confronti del sostituito l'importo lordo dei ratei pensionistici versati, nulla osterebbe a che quest'ultimo agisca nei confronti del primo per la restituzione della differen- za tra l'importo lordo e quello netto dei ratei pensionistici.
Ciò posto, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Rimettere la questione alle S. U. della Cassazione, sollevando regolamento di giurisdizio- ne d'ufficio; In subordine, nel merito, dichiarare inammissibile e/o infondata l'avversa azione per i motivi anzi esposti. Vittoria di spese e onorari.
In via preliminare, va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario stan- te la formazione del giudicato interno sul punto.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che ha di- chiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario non è stata oggetto di impugnazione;
pertanto, con la riassunzione del giudizio innanzi al giudi- ce indicato si è realizzato l'effetto di vincolo delle parti all'indicazione con- tenuta nella sentenza declinatoria della giurisdizione, passata in cosa giudica- ta.
Sulla formazione del giudicato sulla giurisdizione a seguito della riassunzio- ne si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale ha chiarito che “il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizio- ne, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prose- cuzione dell'unico giudizio;
si realizza così nel corso del giudizio riassunto la preclusione per le parti di sollevare la questione di giurisdizione, stante la formazione del giudicato in- terno sul punto” (Cass. civ., Sez. Unite, 27 ottobre 2020, n. 23599).
Circa il merito della questione, nella redazione della motivazione il Tribuna- le ritiene conveniente fare applicazione del principio della "ragione più li- quida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un
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approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276, in una pro- spettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzio- nalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - sen- za che sia necessario esaminare previamente le altre” ( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Sentenza, 28/05/2014, n. 12002).
In virtù del superiore principio, la causa può essere decisa sulla base dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, risultando questa fondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni di rito e di me- rito prospettate dalle parti.
Invero, per il caso di sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione tributaria, nel caso di specie dovuta allo ius superveniens, costituito dal provvedimento del 16/5/2003, con il quale l'Inps di Caserta ha annullato il trattamento pensionistico di cui l'attore era in godimento e imposto al percettore la resti- tuzione delle somme, sorge il diritto di chiedere la restituzione delle imposte indebitamente versate.
Tale diritto, nel caso di specie risulta tuttavia prescritto in quanto non eser- citato nel termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c., il cui dies a quo di decor- renza della prescrizione va individuato nella data del 16/5/2003 poiché è a partire da tale momento che le prestazioni effettuate si sono rivelate sine cau- sa, con conseguente diritto per l'attore di chiederne la ripetizione.
Nello specifico, è documentalmente provato che parte attrice abbia presen- tato l'istanza di rimborso alla convenuta solo in data Controparte_1
19/9/2019, ossia quando il termine di prescrizione era ormai abbondante- mente spirato (16.05.2013).
Né può ritenersi atto interruttivo della prescrizione la pendenza del giudizio proposto dall'attore avverso il provvedimento di annullamento della pen- sione emesso dall'Inps, poiché avente ad oggetto un diverso rapporto giuri- dico proposto nei confronti di un diverso soggetto. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione “In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del sogget- to obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la ri- chiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare
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del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto so- stanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)” (Cass. civ. n. 24116 del 28 novembre 2016 Conforme: Cass. civ. n. 3371/10; n. 24656/10; n.
17123/15).
Ciò posto, va dichiarata la prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IRPEF sul trattamento pensionistico INPS n. 10042365 Per cat. .
In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la prescrizione del diritto al rimborso delle somme versate a ti- Per tolo di IRPEF sul trattamento pensionistico INPS n. 10042365 cat. ;
- Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 07.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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