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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 503/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1
Domenico Fontana n. 194, presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA ATTRICE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_1 in Caserta alla via Roma n. 96, presso lo studio dell'avv. Giorgio Sagliocco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE CONVENUTA -
NONCHÉ
di Napoli, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
- OPPOSTA -
NONCHÉ
Controparte_3 Controparte_4
- OPPOSTE CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, anche a seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., a tutte le parti, l'istante, premesso che CP_1
aveva ricevuto in data 8.06.2023 due atti di pignoramento presso terzi (due diversi
[...] terzi) ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 da parte di basati sulla stessa cartella inerente a CP_5 tributi (IRES, IVA e IRAP) per € 154.360.488,94, e che aveva proposto opposizione dinanzi al g.e. (eccependo vizi dell'atto di pignoramento, inosservanza dei termini di legge per l'azione esecutiva, intervenuta sospensione dei titoli esecutivi, intervenuta procedura di rottamazione e inosservanza del beneficium excussionis) la cui fase camerale si era conclusa con l'accoglimento della istanza di sospensione delle procedure esecutive, introduceva la presente fase di merito eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G. adita a favore del giudice tributario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso,
l'infondatezza e l'inammissibilità della opposizione.
Con comparsa depositata il 27.03.2024, si costituiva in giudizio l'opponente ribadendo i motivi proposti dinanzi al g.e., evidenziando l'annullamento degli avvisi di accertamento da parte della Corte di Giustizia tributaria, nonché l'intervenuta definizione agevolata con l' proprio per la cartella posta a base dei due pignoramenti;
nonché ritenendo CP_5 comunque corretta la giurisdizione del g.o. e chiedendo, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità e illegittimità della procedura esecutiva.
Con comparsa del 27.11.2024, si costituiva l' aderendo alla eccezione Parte_1 di difetto di giurisdizione e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della opposizione.
Alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 15.05.2025, la causa veniva assegnata in decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
E, invero, parte ricorrente prova di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) con l in data 14.06.2023, avente ad oggetto la pretesa creditoria CP_5 di cui alla cartella 09720210092842474002 posta alla base di entrambi i pignoramenti presso terzi oggetto del presente giudizio. Dalla stessa si evince che, già in data 24.07.2023, il debito residuo era di € 20,57, poi pagato il 1.09.2023.
Viepiù, i cinque avvisi di accertamento legati alla cartella da qua, sono stati tutti annullati dalla Corte di giustizia tributaria con sentenza del 13.10.2023 (su ricorso del 1.02.2023), confermata (per rigetto dell'appello) dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
La presente pronuncia consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni, compresa l'eccezione di difetto di giurisdizione. 3
Per il principio di soccombenza virtuale, infine, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese tra tutte le parti del giudizio, considerato da un lato che l'annullamento degli avvisi di accertamento prima e la rottamazione dopo sono tutte circostanze intervenute successivamente alla notifica dei pignoramenti presso terzi (in data 8.06.2023); e dall'altro, invece, che ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio in data 18.01.2024, CP_5
e cioè dopo e nonostante l'annullamento degli avvisi in doppio grado di giudizio e la rottamazione con la stessa che, in questa sede, ha continuato ad insistere per il CP_5 rigetto della opposizione, senza mai dare neanche conto delle circostanze sopravvenute.
Per tutti questi motivi va dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensate le spese.
Aversa, 14 giugno 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 503 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla via Parte_1
Domenico Fontana n. 194, presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA ATTRICE -
E
in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_1 in Caserta alla via Roma n. 96, presso lo studio dell'avv. Giorgio Sagliocco che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE CONVENUTA -
NONCHÉ
di Napoli, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11;
- OPPOSTA -
NONCHÉ
Controparte_3 Controparte_4
- OPPOSTE CONTUMACI -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, anche a seguito di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., a tutte le parti, l'istante, premesso che CP_1
aveva ricevuto in data 8.06.2023 due atti di pignoramento presso terzi (due diversi
[...] terzi) ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 da parte di basati sulla stessa cartella inerente a CP_5 tributi (IRES, IVA e IRAP) per € 154.360.488,94, e che aveva proposto opposizione dinanzi al g.e. (eccependo vizi dell'atto di pignoramento, inosservanza dei termini di legge per l'azione esecutiva, intervenuta sospensione dei titoli esecutivi, intervenuta procedura di rottamazione e inosservanza del beneficium excussionis) la cui fase camerale si era conclusa con l'accoglimento della istanza di sospensione delle procedure esecutive, introduceva la presente fase di merito eccependo il difetto di giurisdizione dell'A.G. adita a favore del giudice tributario, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso,
l'infondatezza e l'inammissibilità della opposizione.
Con comparsa depositata il 27.03.2024, si costituiva in giudizio l'opponente ribadendo i motivi proposti dinanzi al g.e., evidenziando l'annullamento degli avvisi di accertamento da parte della Corte di Giustizia tributaria, nonché l'intervenuta definizione agevolata con l' proprio per la cartella posta a base dei due pignoramenti;
nonché ritenendo CP_5 comunque corretta la giurisdizione del g.o. e chiedendo, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione di nullità e illegittimità della procedura esecutiva.
Con comparsa del 27.11.2024, si costituiva l' aderendo alla eccezione Parte_1 di difetto di giurisdizione e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della opposizione.
Alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 15.05.2025, la causa veniva assegnata in decisione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
E, invero, parte ricorrente prova di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) con l in data 14.06.2023, avente ad oggetto la pretesa creditoria CP_5 di cui alla cartella 09720210092842474002 posta alla base di entrambi i pignoramenti presso terzi oggetto del presente giudizio. Dalla stessa si evince che, già in data 24.07.2023, il debito residuo era di € 20,57, poi pagato il 1.09.2023.
Viepiù, i cinque avvisi di accertamento legati alla cartella da qua, sono stati tutti annullati dalla Corte di giustizia tributaria con sentenza del 13.10.2023 (su ricorso del 1.02.2023), confermata (per rigetto dell'appello) dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
La presente pronuncia consente di ritenere assorbite tutte le altre questioni, compresa l'eccezione di difetto di giurisdizione. 3
Per il principio di soccombenza virtuale, infine, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese tra tutte le parti del giudizio, considerato da un lato che l'annullamento degli avvisi di accertamento prima e la rottamazione dopo sono tutte circostanze intervenute successivamente alla notifica dei pignoramenti presso terzi (in data 8.06.2023); e dall'altro, invece, che ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio in data 18.01.2024, CP_5
e cioè dopo e nonostante l'annullamento degli avvisi in doppio grado di giudizio e la rottamazione con la stessa che, in questa sede, ha continuato ad insistere per il CP_5 rigetto della opposizione, senza mai dare neanche conto delle circostanze sopravvenute.
Per tutti questi motivi va dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensate le spese.
Aversa, 14 giugno 2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione