TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 688/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, C.so Re Umberto n. 71, presso lo studio dell'Avv. LUCA ANGELERI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l Controparte_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
[...]
c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_3
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere quali articoli di prova per interpello e testi i capi sopra dedotti nella premessa in fatto, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che"
NEL MERITO Preso atto che il ha illegittimamente assegnato Controparte_1 nell'anno scolastico 2023/2024 a soggetti terzi supplenze dall'11.09.2023 al 30.06.2024 in violazione delle previsioni normative indicate ed in particolare di quelle contenute nell'O.M. n. 112/2022 e nella Circolare n. 43440/2023.
1 Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a riconoscere a ai Parte_1 fini economici e giuridici, il periodo di servizio dall'11.09.2023 al 05.11.2023 in cui non ha potuto prestare servizio nell'anno scolastico 2023/2024 a causa del comportamento illegittimo tenuto dal Controparte_1
Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a risarcire a il Parte_1 danno patrimoniale patito a fronte del comportamento illegittimo tenuto dal
[...]
nell'anno scolastico 2023/2024 che si quantifica complessivamente in Controparte_1
Euro 3.652,17 lordi, ovvero nella veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, corrispondenti alle mancate retribuzioni che avrebbe percepito nel periodo compreso tra l'11.09.2023 e il 05.11.2023, oltre rivalutazione ed interessi Ordinare a parte convenuta di riconoscere a quale docente, il Parte_1 punteggio spettante sulla base del servizio che la stessa avrebbe prestato dall'11.09.2023 al 05.11.2023 ove l'Amministrazione avesse correttamente operato. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore del procuratore intestatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Esponeva di essere laureata in psicologia presso l'Università degli studi di Padova sin dal 16.2.1996 e di essere abilitata all'esercizio della professione sin dal 1998. Riferiva di aver trasmesso, nell'a.s. 2021/2022, domanda di messa a disposizione (c.d. Codice
all'Istituto Comprensivo “Bellini” di Novara, allegando il proprio curriculum vitae e indicando i titoli di studio in suo possesso, al fine di ottenere incarichi di supplenza su posto di sostegno o comune presso la scuola primaria e dell'infanzia. A seguito di esaurimento delle graduatorie provinciali e di istituto, l' le CP_4 aveva conferito un primo incarico su posto di sostegno per il periodo dal 6.10.2021 al 29.10.2021, successivamente prorogato sino al 23.12.2021. Nell'a.s. 2022/2023, all'esito di analoga domanda le era stato conferito un nuovo incarico per l'insegnamento Parte_2 delle attività alternative alla religione cattolica, dal 28.9.2022 al 30.6.2023. Anche per l'a.s. 2023/2024, la ricorrente aveva presentato domanda di Parte_2 corredata dal curriculum e dai titoli già indicati.
2 Lamentava di non essere stata convocata per il conferimento di incarichi, nonostante l'esaurimento delle GPS e delle GI, nonché la perdurante disponibilità di posti. Esponeva che gli incarichi sarebbero stati attribuiti ad altri candidati.
In data 30.10.2023, la ricorrente aveva inoltrato formale istanza di accesso agli atti all' con cui aveva chiesto copia della documentazione relativa ai CP_4 conferimenti di supplenze da con particolare riferimento ai titoli posseduti dai Parte_2 destinatari e alle modalità adottate per l'individuazione. L'istanza mirava a verificare il rispetto delle indicazioni contenute nell'O.M. n. 112 del 6.5.2022, art. 13, nonché nella circolare MIM n. 43440 del 19.7.2023. L'Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro all'istanza e, pertanto, la ricorrente aveva adito il TAR Piemonte, per ottenere l'ostensione della documentazione. Con sentenza n. 215/2024, il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso, ordinando all'Istituto di trasmettere alla ricorrente la documentazione richiesta. In data 18.3.2024, l' le aveva trasmesso i curriculum dei soggetti convocati attraverso le CP_4 Parte_2 per l'a.s. 2023/2024. Elencava i soggetti che erano stati chiamati e i relativi titoli, sostenendo di essere stata pretermessa, a vantaggio di soggetti con titolo di studio meno coerente o conseguito all'estero e privo del necessario riconoscimento, ai sensi della normativa vigente. Deduceva che ciò costituisse violazione dei criteri di priorità, che desumeva dall'art. 4, l. n. 124/1999 e dalla normativa ministeriale di attuazione, contenuta nell'o.m. n. 112/2922 e nella circolare ministeriale n. 43440 del 19.7.2023, che produceva sub docc. 7 e 8. Lamentava che i titoli di studio e le esperienze risultanti dal suo curriculum fossero stati ignorati dall'Amministrazione. Allegava che a causa di tale condotta, ella aveva conseguito una supplenza presso l' di Vigevano solo il 6.11.2023, con scadenza il 30.6.2024 e che ciò le aveva CP_4 causato un pregiudizio economico, derivante dalla mancata percezione delle retribuzioni, nel periodo dall'11.9.2023 al 5.11.2023. Domandava, pertanto, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato come da conclusioni sopra riportate e all'attribuzione del punteggio non conseguito, per effetto della mancata nomina.
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 6.6.2025. Rammentava la disciplina in materia di conferimento delle supplenze al personale docente e ATA, di cui all'art. 4 della L. n. 124/1999 e alla normativa di attuazione, costituita dall'O.M. n. 112/2022 e dalla circolare ministeriale n. 43440 del 19.7.2023. Osservava, in particolare, che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali e di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico era autorizzato a conferire incarichi di supplenza agli aspiranti che avessero manifestato la propria disponibilità, da selezionarsi prioritariamente tra i docenti abilitati o specializzati non
3 inseriti in altre graduatorie, quindi tra i docenti in possesso del solo titolo di studio e infine, tra i docenti che stessero conseguendo il titolo. Allegava che, nell'ambito delle attività connesse all'avvio dell'a.s. 2023/2024, esaurite le graduatorie ordinarie, l' di Novara aveva provveduto ad assegnare CP_4 gli incarichi tramite MAD, verificando preliminarmente che i candidati non fossero inseriti in graduatorie provinciali di alcuna provincia, né d'istituto e quindi seguendo i criteri di preferenza sopra citati. Evidenziava che la ricorrente aveva inoltrato domanda di MAD, dichiarando come titolo posseduto la laurea in psicologia, priva di valore abilitante, e che pertanto non risultava collocabile in posizione prioritaria rispetto ad altri aspiranti. Sottolineava che l'intera procedura si era svolta nel rispetto dei criteri previsti dalla O.M. n. 112/2022 e dalla circolare n. 43440/2023, non essendo previsto alcun obbligo per il dirigente scolastico di predisporre una graduatoria MAD o di introdurre criteri ulteriori rispetto a quelli già normativamente stabiliti. Rilevava, inoltre, che la medesima ricorrente aveva comunque ottenuto un incarico presso lo stesso Istituto, dal 7.10.2024 al 30.10.2024, circostanza che confermava l'insussistenza di un'esclusione ingiustificata. Contestava, pertanto, la fondatezza della domanda risarcitoria, trattandosi di candidatura spontanea priva di effetti obbligatori per l'Amministrazione, la quale non era tenuta ad instaurare un rapporto di lavoro, in assenza di graduatorie.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto. La ricorrente agisce, in questa sede, al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dall'Istituto comprensivo “Bellini” di Novara, nell'ambito del conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2023/2024. Deduce, in particolare, che, pur avendo presentato domanda di messa a disposizione (c.d. MAD), in assenza di aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto, non le sarebbe stato attribuito alcun incarico. Per contro, evidenzia che l'Istituto ha conferito incarichi di supplenza a soggetti privi di titolo di studio, vuoi perché ancora studenti, vuoi perché in possesso di titoli esteri, non convalidati in Italia. La stessa chiede, dunque, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno sia per equivalente patrimoniale, per la mancata retribuzione, nel periodo compreso tra l'11.9.2023 e il 5.11.2023, sia in forma specifica, mediante riconoscimento del corrispondente punteggio ai fini giuridici e professionali. 2. Va premesso che la disciplina relativa al conferimento degli incarichi di supplenza è contenuta nella l. n. 124/1999, la quale, all'art. 4, dispone che gli incarichi annuali e quelli sino al termine delle attività didattiche sono conferiti attingendo prioritariamente
4 alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e, successivamente, alle graduatorie di istituto (commi 6 bis e 6 ter). Mette conto evidenziare che il comma 7 dispone che “I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti”. Il comma 5 delega al ministro competente l'emanazione di un regolamento attuativo.
Tale ultima disposizione è stata attuata con l'o.m. n. 112 del 6.5.2022 (doc. 7 ric.), intitolata “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
Il regolamento, nel ribadire che gli incarichi a tempo determinato devono essere prioritariamente conferiti attingendo dalle graduatorie, prevede una norma di chiusura, all'art. 13, comma 23, per evitare che, a causa dell'esaurimento delle stesse, un posto possa rimanere scoperto. Il comma 23 così dispone: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all'aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo”. Tale disposizione richiede, pertanto, il rispetto di un ordine di priorità nell'individuazione del destinatario della cd. stabilendo che il dirigente debba Parte_2 preferire gli aspiranti in possesso del titolo di studio, su quelli che lo stiano conseguendo.
La successiva circolare n. 43440/2023 ha confermato tali principi, precisando che le domande di messa a disposizione devono contenere, in autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti da parte dell'istituzione scolastica. La disposizione di cui al comma 23 cit. ha carattere eccezionale ed è volta a consentire, mediante un procedimento massimamente semplificato, la rapida copertura di un posto, dopo che il dirigente abbia verificato l'indisponibilità di soggetti inseriti nelle graduatorie, formate a norma di legge. Appare, dunque, evidente che essa debba essere interpretata da un lato, tenendo conto della sua eccezionalità e quindi restrittivamente. Dall'altro, della sua finalità (la celere copertura del posto con un soggetto prontamente disponibile) e del principio di massima semplificazione amministrativa, previsto dalla norma primaria, sì da escludere qualsiasi adempimento amministrativo non espressamente previsto e in particolare, la formazione di graduatorie ulteriori tra gli aspiranti. Si deve, così, ritenere che l'espressione “titolo di studio previsto” non possa essere interpretata come “titolo di studio di livello corrispondente a quello previsto”, ma faccia, invece, riferimento al titolo di studio che sarebbe richiesto per l'inserimento nella specifica graduatoria, inerente la tipologia di insegnamento per cui la supplenza viene richiesta.
5 Solo questa interpretazione, da un lato, consente di non attribuire priorità a soggetti in possesso di titoli di studio avulsi dalla materia di insegnamento cui il contratto si riferisce (e quindi poco influenti sulla qualità della prestazione) e dall'altro, è in linea con il principio di massima semplificazione, evitando la necessità di indagini comparative sui titoli di studio vantati dai singoli candidati, se non quella derivante dalla mera consultazione delle tabelle di corrispondenza tra titoli e classi di concorso.
3. Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente non è inserita in graduatorie, né titolare di abilitazione all'insegnamento, la stessa ha riferito di aver presentato domanda di messa a disposizione, dichiarando di essere in possesso di una laurea in psicologia. Ella non ha né compiutamente allegato, né dimostrato che tale titolo sia previsto per l'inserimento nelle graduatorie inerenti ad alcuna delle classi di concorso di materie al cui insegnamento aspirava, sicché in relazione a esso non può riconoscersi il diritto ad alcuna priorità su soggetti non laureati. La già rammentata necessità di garantire la rapida copertura dei posti, come già osservato, esclude la possibilità di effettuare valutazioni comparative diverse dalla mera classificazione degli aspiranti nelle due classi (in possesso del titolo di studio previsto – non in possesso del titolo di studio previsto). Non può, quindi, negarsi che il dirigente scolastico conserva un potere discrezionale nell'individuazione dei soggetti con cui contrarre, da esercitarsi nell'ambito dei soli vincoli regolamentari (oltre che dai requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso all'impiego pubblico), nel caso di specie correttamente osservati. Non sussisteva, in definitiva, alcun diritto soggettivo della ricorrente al conseguimento di incarichi di supplenza e conseguentemente, non spetta alcun risarcimento del danno per la mancata assegnazione degli stessi.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d. m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 4.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale liquidazione va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale pari a euro 3.600.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 3.600, oltre a Controparte_1
6 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 17.6.2025
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 17.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 688/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, C.so Re Umberto n. 71, presso lo studio dell'Avv. LUCA ANGELERI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l Controparte_2
di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
[...]
c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_3
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: Voglia il Tribunale Ill.mo adito Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA ISTRUTTORIA Ammettere quali articoli di prova per interpello e testi i capi sopra dedotti nella premessa in fatto, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione "Vero che"
NEL MERITO Preso atto che il ha illegittimamente assegnato Controparte_1 nell'anno scolastico 2023/2024 a soggetti terzi supplenze dall'11.09.2023 al 30.06.2024 in violazione delle previsioni normative indicate ed in particolare di quelle contenute nell'O.M. n. 112/2022 e nella Circolare n. 43440/2023.
1 Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a riconoscere a ai Parte_1 fini economici e giuridici, il periodo di servizio dall'11.09.2023 al 05.11.2023 in cui non ha potuto prestare servizio nell'anno scolastico 2023/2024 a causa del comportamento illegittimo tenuto dal Controparte_1
Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a risarcire a il Parte_1 danno patrimoniale patito a fronte del comportamento illegittimo tenuto dal
[...]
nell'anno scolastico 2023/2024 che si quantifica complessivamente in Controparte_1
Euro 3.652,17 lordi, ovvero nella veriore o inferiore somma accertanda in corso di causa, corrispondenti alle mancate retribuzioni che avrebbe percepito nel periodo compreso tra l'11.09.2023 e il 05.11.2023, oltre rivalutazione ed interessi Ordinare a parte convenuta di riconoscere a quale docente, il Parte_1 punteggio spettante sulla base del servizio che la stessa avrebbe prestato dall'11.09.2023 al 05.11.2023 ove l'Amministrazione avesse correttamente operato. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese tutte di lite, legali e tecniche, d'Ufficio e di parte, oltre IVA e CPA nelle misure di legge, con distrazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, a favore del procuratore intestatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- rigettare il ricorso per i motivi sopra esposti;
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Esponeva di essere laureata in psicologia presso l'Università degli studi di Padova sin dal 16.2.1996 e di essere abilitata all'esercizio della professione sin dal 1998. Riferiva di aver trasmesso, nell'a.s. 2021/2022, domanda di messa a disposizione (c.d. Codice
all'Istituto Comprensivo “Bellini” di Novara, allegando il proprio curriculum vitae e indicando i titoli di studio in suo possesso, al fine di ottenere incarichi di supplenza su posto di sostegno o comune presso la scuola primaria e dell'infanzia. A seguito di esaurimento delle graduatorie provinciali e di istituto, l' le CP_4 aveva conferito un primo incarico su posto di sostegno per il periodo dal 6.10.2021 al 29.10.2021, successivamente prorogato sino al 23.12.2021. Nell'a.s. 2022/2023, all'esito di analoga domanda le era stato conferito un nuovo incarico per l'insegnamento Parte_2 delle attività alternative alla religione cattolica, dal 28.9.2022 al 30.6.2023. Anche per l'a.s. 2023/2024, la ricorrente aveva presentato domanda di Parte_2 corredata dal curriculum e dai titoli già indicati.
2 Lamentava di non essere stata convocata per il conferimento di incarichi, nonostante l'esaurimento delle GPS e delle GI, nonché la perdurante disponibilità di posti. Esponeva che gli incarichi sarebbero stati attribuiti ad altri candidati.
In data 30.10.2023, la ricorrente aveva inoltrato formale istanza di accesso agli atti all' con cui aveva chiesto copia della documentazione relativa ai CP_4 conferimenti di supplenze da con particolare riferimento ai titoli posseduti dai Parte_2 destinatari e alle modalità adottate per l'individuazione. L'istanza mirava a verificare il rispetto delle indicazioni contenute nell'O.M. n. 112 del 6.5.2022, art. 13, nonché nella circolare MIM n. 43440 del 19.7.2023. L'Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro all'istanza e, pertanto, la ricorrente aveva adito il TAR Piemonte, per ottenere l'ostensione della documentazione. Con sentenza n. 215/2024, il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso, ordinando all'Istituto di trasmettere alla ricorrente la documentazione richiesta. In data 18.3.2024, l' le aveva trasmesso i curriculum dei soggetti convocati attraverso le CP_4 Parte_2 per l'a.s. 2023/2024. Elencava i soggetti che erano stati chiamati e i relativi titoli, sostenendo di essere stata pretermessa, a vantaggio di soggetti con titolo di studio meno coerente o conseguito all'estero e privo del necessario riconoscimento, ai sensi della normativa vigente. Deduceva che ciò costituisse violazione dei criteri di priorità, che desumeva dall'art. 4, l. n. 124/1999 e dalla normativa ministeriale di attuazione, contenuta nell'o.m. n. 112/2922 e nella circolare ministeriale n. 43440 del 19.7.2023, che produceva sub docc. 7 e 8. Lamentava che i titoli di studio e le esperienze risultanti dal suo curriculum fossero stati ignorati dall'Amministrazione. Allegava che a causa di tale condotta, ella aveva conseguito una supplenza presso l' di Vigevano solo il 6.11.2023, con scadenza il 30.6.2024 e che ciò le aveva CP_4 causato un pregiudizio economico, derivante dalla mancata percezione delle retribuzioni, nel periodo dall'11.9.2023 al 5.11.2023. Domandava, pertanto, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato come da conclusioni sopra riportate e all'attribuzione del punteggio non conseguito, per effetto della mancata nomina.
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 6.6.2025. Rammentava la disciplina in materia di conferimento delle supplenze al personale docente e ATA, di cui all'art. 4 della L. n. 124/1999 e alla normativa di attuazione, costituita dall'O.M. n. 112/2022 e dalla circolare ministeriale n. 43440 del 19.7.2023. Osservava, in particolare, che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali e di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico era autorizzato a conferire incarichi di supplenza agli aspiranti che avessero manifestato la propria disponibilità, da selezionarsi prioritariamente tra i docenti abilitati o specializzati non
3 inseriti in altre graduatorie, quindi tra i docenti in possesso del solo titolo di studio e infine, tra i docenti che stessero conseguendo il titolo. Allegava che, nell'ambito delle attività connesse all'avvio dell'a.s. 2023/2024, esaurite le graduatorie ordinarie, l' di Novara aveva provveduto ad assegnare CP_4 gli incarichi tramite MAD, verificando preliminarmente che i candidati non fossero inseriti in graduatorie provinciali di alcuna provincia, né d'istituto e quindi seguendo i criteri di preferenza sopra citati. Evidenziava che la ricorrente aveva inoltrato domanda di MAD, dichiarando come titolo posseduto la laurea in psicologia, priva di valore abilitante, e che pertanto non risultava collocabile in posizione prioritaria rispetto ad altri aspiranti. Sottolineava che l'intera procedura si era svolta nel rispetto dei criteri previsti dalla O.M. n. 112/2022 e dalla circolare n. 43440/2023, non essendo previsto alcun obbligo per il dirigente scolastico di predisporre una graduatoria MAD o di introdurre criteri ulteriori rispetto a quelli già normativamente stabiliti. Rilevava, inoltre, che la medesima ricorrente aveva comunque ottenuto un incarico presso lo stesso Istituto, dal 7.10.2024 al 30.10.2024, circostanza che confermava l'insussistenza di un'esclusione ingiustificata. Contestava, pertanto, la fondatezza della domanda risarcitoria, trattandosi di candidatura spontanea priva di effetti obbligatori per l'Amministrazione, la quale non era tenuta ad instaurare un rapporto di lavoro, in assenza di graduatorie.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto. La ricorrente agisce, in questa sede, al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dall'Istituto comprensivo “Bellini” di Novara, nell'ambito del conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2023/2024. Deduce, in particolare, che, pur avendo presentato domanda di messa a disposizione (c.d. MAD), in assenza di aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto, non le sarebbe stato attribuito alcun incarico. Per contro, evidenzia che l'Istituto ha conferito incarichi di supplenza a soggetti privi di titolo di studio, vuoi perché ancora studenti, vuoi perché in possesso di titoli esteri, non convalidati in Italia. La stessa chiede, dunque, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno sia per equivalente patrimoniale, per la mancata retribuzione, nel periodo compreso tra l'11.9.2023 e il 5.11.2023, sia in forma specifica, mediante riconoscimento del corrispondente punteggio ai fini giuridici e professionali. 2. Va premesso che la disciplina relativa al conferimento degli incarichi di supplenza è contenuta nella l. n. 124/1999, la quale, all'art. 4, dispone che gli incarichi annuali e quelli sino al termine delle attività didattiche sono conferiti attingendo prioritariamente
4 alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e, successivamente, alle graduatorie di istituto (commi 6 bis e 6 ter). Mette conto evidenziare che il comma 7 dispone che “I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti”. Il comma 5 delega al ministro competente l'emanazione di un regolamento attuativo.
Tale ultima disposizione è stata attuata con l'o.m. n. 112 del 6.5.2022 (doc. 7 ric.), intitolata “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
Il regolamento, nel ribadire che gli incarichi a tempo determinato devono essere prioritariamente conferiti attingendo dalle graduatorie, prevede una norma di chiusura, all'art. 13, comma 23, per evitare che, a causa dell'esaurimento delle stesse, un posto possa rimanere scoperto. Il comma 23 così dispone: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all'aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo”. Tale disposizione richiede, pertanto, il rispetto di un ordine di priorità nell'individuazione del destinatario della cd. stabilendo che il dirigente debba Parte_2 preferire gli aspiranti in possesso del titolo di studio, su quelli che lo stiano conseguendo.
La successiva circolare n. 43440/2023 ha confermato tali principi, precisando che le domande di messa a disposizione devono contenere, in autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, tutte le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti da parte dell'istituzione scolastica. La disposizione di cui al comma 23 cit. ha carattere eccezionale ed è volta a consentire, mediante un procedimento massimamente semplificato, la rapida copertura di un posto, dopo che il dirigente abbia verificato l'indisponibilità di soggetti inseriti nelle graduatorie, formate a norma di legge. Appare, dunque, evidente che essa debba essere interpretata da un lato, tenendo conto della sua eccezionalità e quindi restrittivamente. Dall'altro, della sua finalità (la celere copertura del posto con un soggetto prontamente disponibile) e del principio di massima semplificazione amministrativa, previsto dalla norma primaria, sì da escludere qualsiasi adempimento amministrativo non espressamente previsto e in particolare, la formazione di graduatorie ulteriori tra gli aspiranti. Si deve, così, ritenere che l'espressione “titolo di studio previsto” non possa essere interpretata come “titolo di studio di livello corrispondente a quello previsto”, ma faccia, invece, riferimento al titolo di studio che sarebbe richiesto per l'inserimento nella specifica graduatoria, inerente la tipologia di insegnamento per cui la supplenza viene richiesta.
5 Solo questa interpretazione, da un lato, consente di non attribuire priorità a soggetti in possesso di titoli di studio avulsi dalla materia di insegnamento cui il contratto si riferisce (e quindi poco influenti sulla qualità della prestazione) e dall'altro, è in linea con il principio di massima semplificazione, evitando la necessità di indagini comparative sui titoli di studio vantati dai singoli candidati, se non quella derivante dalla mera consultazione delle tabelle di corrispondenza tra titoli e classi di concorso.
3. Nel caso di specie, pacifico che la ricorrente non è inserita in graduatorie, né titolare di abilitazione all'insegnamento, la stessa ha riferito di aver presentato domanda di messa a disposizione, dichiarando di essere in possesso di una laurea in psicologia. Ella non ha né compiutamente allegato, né dimostrato che tale titolo sia previsto per l'inserimento nelle graduatorie inerenti ad alcuna delle classi di concorso di materie al cui insegnamento aspirava, sicché in relazione a esso non può riconoscersi il diritto ad alcuna priorità su soggetti non laureati. La già rammentata necessità di garantire la rapida copertura dei posti, come già osservato, esclude la possibilità di effettuare valutazioni comparative diverse dalla mera classificazione degli aspiranti nelle due classi (in possesso del titolo di studio previsto – non in possesso del titolo di studio previsto). Non può, quindi, negarsi che il dirigente scolastico conserva un potere discrezionale nell'individuazione dei soggetti con cui contrarre, da esercitarsi nell'ambito dei soli vincoli regolamentari (oltre che dai requisiti generali previsti dalla legge per l'accesso all'impiego pubblico), nel caso di specie correttamente osservati. Non sussisteva, in definitiva, alcun diritto soggettivo della ricorrente al conseguimento di incarichi di supplenza e conseguentemente, non spetta alcun risarcimento del danno per la mancata assegnazione degli stessi.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d. m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 4.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale liquidazione va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale pari a euro 3.600.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio del Parte_1
, liquidate in complessivi euro 3.600, oltre a Controparte_1
6 rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 17.6.2025
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
7