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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3044/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela de Cupis, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zappavigna, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8599/2022 pubblicata il 20.10.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.9.2021 deduceva: di avere lavorato alle dipendenze Parte_1
della con contratto di lavoro subordinato full-time a tempo Controparte_2
determinato dal 2.1.2018, per sei mesi, rinnovato per altri sei mesi in data 30.6.2018; di avere svolto mansioni di autista ed essere stato inquadrato al livello 3S del CCNL autotrasporto merci – cooperative;
di avere concretamente svolto mansioni di autista, addetto anche al carico- scarico merci, sottoposto al potere etero-direttivo di segretaria e responsabile dell'ufficio Persona_1
1 personale, di e , nonché di di avere Persona_2 Persona_3 Persona_4
lavorato per circa 12/14 ore lavorative, osservando la seguente turnazione oraria: dalle ore 1.00/2.00 alle ore 16.00-16.30 (turno cd. “notturno”), e dalle ore 5.00/6.00 alle ore 18.00/19.00 (turno cd
“giornaliero”); di avere rassegnato le dimissioni in data 31.10.2018; di essere rimasto creditore della somma complessiva di € 17.885,19 a titolo di differenze retributive.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “…- Accertare gli importi non versati per differenze retributive non computate in busta paga e mai corrisposte e per l'effetto, condannare la Controparte_3 alla corresponsione delle differenze retributive per un importo pari ad € 17.885,16 oltre CP_4
rivalutazione ed interessi, così come risultanti dal conteggio analitico allegato che si notifica unitamente al presente atto, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata o ritenuta di giustizia;
- condannare la alla refusione delle spese, competenze ed Controparte_3 CP_4 onorari di lite oltre Iva e Cpa nonché spese generali.”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Controparte_2
nullità del ricorso introduttivo e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande, con particolare riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa con l'orario dedotto, evidenziando inoltre la genericità della domanda di inquadramento superiore e l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
Così concludeva: “…in via preliminare A) accertare e dichiarare la nullità del RICORSO AI SENSI
DEGLI ARTT. 414 C.P.C. E SEGG. per mancata allegazione e produzione del CCNL applicabile, per quanto esposto in narrativa, rigettando integralmente la domanda spiegata dal ricorrente, Sig.
; con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali Parte_1
parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
in via principale, subordinatamente nella denegata e non creduta ipotesi in l'Onorevole Giudicante non ritenesse di dichiarare la suddetta nullità del RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 414 C.P.C. E SEGG., B) rigettare, comunque, integralmente la domanda proposta dal ricorrente, Sig. , in quanto Parte_1
destituita di ogni fondamento e/o comunque non provata, secondo quanto più ampiamente esposto in narrativa;
con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse un qualsivoglia fondamento alle pretese avanzate dal Sig. , C) rideterminare secondo giustizia l'entità delle somme che si Parte_1
riterranno dovute al ricorrente limitatamente alla sola prova rigorosamente raggiunta nel procedimento Sempre con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA”.
2 Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente, espletata l'istruttoria testimonial, rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado riteneva non provato, da parte del ricorrente, lo svolgimento dell'orario di lavoro indicato in ricorso (pari a circa 12-14 ore giornaliere), superiore a quello previsto dal contratto di lavoro (40 ore settimanali), e riteneva sussistente una assoluta carenza di allegazione in ordine alle domande relative agli emolumenti “indennità di disagio” e “altre movimentazioni”
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza gravata per i motivi di seguito Parte_1
sinteticamente indicati:
1) violazione degli artt. 2697 e ss c.c.; erronea valutazione delle istanze probatorie.
Ha lamentato che il giudice di primo grado ha travisato e mal interpretato le dichiarazioni rese dai testimoni, dalle quali emergerebbe la prova che l'orario di lavoro osservato dall'appellante è quello indicato nel ricorso introduttivo.
2) mancata attivazione da parte del giudice di primo grado dei propri poteri istruttori ex art. 421
c.p.c.
Ha sostenuto parte appellante che il giudice bene avrebbe potuto, attivando i propri poteri istruttori, ordinare alla società datrice di lavoro di depositare le letture del cronotachigrafo installato sul veicolo del . Ha chiesto di poter depositare la lettura digitale del suddetto cronotachigrafo, di Pt_1
cui sarebbe venuto in possesso solo dopo la definizione del giudizio di primo grado.
3) mancato accertamento da parte del Tribunale della violazione da parte della società dell'obbligo di rilevazione delle presenze.
Ha lamentato il che, non avendo il Giudice di primo grado avuto alcuna contezza del sistema Pt_1
di rilevazione presenze del lavoratore, avrebbe dovuto accertare la violazione da parte dell'azienda dell'obbligo di rilevazione delle presenze, del tutto omesso dalla società appellata e che, tra l'altro, renderebbe “diabolica” la prova sull'orario di lavoro in capo al lavoratore.
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di riformare la sentenza impugnata e di accogliere le domande proposte con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_5
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Si è, inoltre, opposta al deposito di nuova documentazione in appello, in quanto tardiva.
2. All'udienza del 4.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
3 Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese del presente grado di giudizio ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dalla circostanza che parte appellata, pur costituitasi in giudizio, non
è comparsa né alla prima né alla seconda udienza (fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.), così manifestando disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione in suo favore delle spese del grado.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 25.2.2025
4 Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 25.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3044/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela de Cupis, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zappavigna, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8599/2022 pubblicata il 20.10.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.9.2021 deduceva: di avere lavorato alle dipendenze Parte_1
della con contratto di lavoro subordinato full-time a tempo Controparte_2
determinato dal 2.1.2018, per sei mesi, rinnovato per altri sei mesi in data 30.6.2018; di avere svolto mansioni di autista ed essere stato inquadrato al livello 3S del CCNL autotrasporto merci – cooperative;
di avere concretamente svolto mansioni di autista, addetto anche al carico- scarico merci, sottoposto al potere etero-direttivo di segretaria e responsabile dell'ufficio Persona_1
1 personale, di e , nonché di di avere Persona_2 Persona_3 Persona_4
lavorato per circa 12/14 ore lavorative, osservando la seguente turnazione oraria: dalle ore 1.00/2.00 alle ore 16.00-16.30 (turno cd. “notturno”), e dalle ore 5.00/6.00 alle ore 18.00/19.00 (turno cd
“giornaliero”); di avere rassegnato le dimissioni in data 31.10.2018; di essere rimasto creditore della somma complessiva di € 17.885,19 a titolo di differenze retributive.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “…- Accertare gli importi non versati per differenze retributive non computate in busta paga e mai corrisposte e per l'effetto, condannare la Controparte_3 alla corresponsione delle differenze retributive per un importo pari ad € 17.885,16 oltre CP_4
rivalutazione ed interessi, così come risultanti dal conteggio analitico allegato che si notifica unitamente al presente atto, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata o ritenuta di giustizia;
- condannare la alla refusione delle spese, competenze ed Controparte_3 CP_4 onorari di lite oltre Iva e Cpa nonché spese generali.”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Controparte_2
nullità del ricorso introduttivo e contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande, con particolare riguardo allo svolgimento della prestazione lavorativa con l'orario dedotto, evidenziando inoltre la genericità della domanda di inquadramento superiore e l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso.
Così concludeva: “…in via preliminare A) accertare e dichiarare la nullità del RICORSO AI SENSI
DEGLI ARTT. 414 C.P.C. E SEGG. per mancata allegazione e produzione del CCNL applicabile, per quanto esposto in narrativa, rigettando integralmente la domanda spiegata dal ricorrente, Sig.
; con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali Parte_1
parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
in via principale, subordinatamente nella denegata e non creduta ipotesi in l'Onorevole Giudicante non ritenesse di dichiarare la suddetta nullità del RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 414 C.P.C. E SEGG., B) rigettare, comunque, integralmente la domanda proposta dal ricorrente, Sig. , in quanto Parte_1
destituita di ogni fondamento e/o comunque non provata, secondo quanto più ampiamente esposto in narrativa;
con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
in via ulteriormente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse un qualsivoglia fondamento alle pretese avanzate dal Sig. , C) rideterminare secondo giustizia l'entità delle somme che si Parte_1
riterranno dovute al ricorrente limitatamente alla sola prova rigorosamente raggiunta nel procedimento Sempre con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo gli attuali parametri forensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA”.
2 Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente, espletata l'istruttoria testimonial, rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il giudice di primo grado riteneva non provato, da parte del ricorrente, lo svolgimento dell'orario di lavoro indicato in ricorso (pari a circa 12-14 ore giornaliere), superiore a quello previsto dal contratto di lavoro (40 ore settimanali), e riteneva sussistente una assoluta carenza di allegazione in ordine alle domande relative agli emolumenti “indennità di disagio” e “altre movimentazioni”
Ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza gravata per i motivi di seguito Parte_1
sinteticamente indicati:
1) violazione degli artt. 2697 e ss c.c.; erronea valutazione delle istanze probatorie.
Ha lamentato che il giudice di primo grado ha travisato e mal interpretato le dichiarazioni rese dai testimoni, dalle quali emergerebbe la prova che l'orario di lavoro osservato dall'appellante è quello indicato nel ricorso introduttivo.
2) mancata attivazione da parte del giudice di primo grado dei propri poteri istruttori ex art. 421
c.p.c.
Ha sostenuto parte appellante che il giudice bene avrebbe potuto, attivando i propri poteri istruttori, ordinare alla società datrice di lavoro di depositare le letture del cronotachigrafo installato sul veicolo del . Ha chiesto di poter depositare la lettura digitale del suddetto cronotachigrafo, di Pt_1
cui sarebbe venuto in possesso solo dopo la definizione del giudizio di primo grado.
3) mancato accertamento da parte del Tribunale della violazione da parte della società dell'obbligo di rilevazione delle presenze.
Ha lamentato il che, non avendo il Giudice di primo grado avuto alcuna contezza del sistema Pt_1
di rilevazione presenze del lavoratore, avrebbe dovuto accertare la violazione da parte dell'azienda dell'obbligo di rilevazione delle presenze, del tutto omesso dalla società appellata e che, tra l'altro, renderebbe “diabolica” la prova sull'orario di lavoro in capo al lavoratore.
Ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di riformare la sentenza impugnata e di accogliere le domande proposte con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_5
chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Si è, inoltre, opposta al deposito di nuova documentazione in appello, in quanto tardiva.
2. All'udienza del 4.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
3 Anche all'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
3. Le spese del presente grado di giudizio ben possono essere interamente compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dalla circostanza che parte appellata, pur costituitasi in giudizio, non
è comparsa né alla prima né alla seconda udienza (fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.), così manifestando disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione in suo favore delle spese del grado.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al
30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 25.2.2025
4 Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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