Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/11/2025, n. 21282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21282 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11473/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11473 del 2024, proposto da
IC e AM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito e Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Mugnano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Amoruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento ANAC prot. n. 115408 del 4 ottobre 2024, con il quale in conclusione del procedimento previsto dall’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 è stata disposta in danno della ricorrente l’annotazione nell’Area B del Casellario informatico degli operatori economici dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture;
- della nota prot. n. 29104 del 29 febbraio 2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture;
- del “Modello B”, segnalazione all’ANAC ai sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13, D.lgs. n. 50/2016, “per la falsa dichiarazione o falsa documentazione, rese nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, in merito al possesso dei requisiti speciali”, inviata dal Comune di Mugnano di Napoli in data 2 novembre 2023;
- di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni di ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e del Comune di Mugnano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. TI PE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 31 ottobre 2023, n. 902 il Comune di Mugnano di Napoli ha disposto l’annullamento della procedura indetta per l’affidamento del “ Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali – CIG ZA0386A3E1 ”, osservando che, all’esito di controlli, le offerte tecniche di tutte le ditte partecipanti alla predetta gara – ivi compresa quella della società IC e AM s.p.a. (seconda classificata, che aveva provveduto a segnalare criticità nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria) – erano risultate contenere «i ndicazioni inesatte e non conformi che [rendevano] di fatto impossibile procedere con una qualsivoglia aggiudicazione ».
2. Con successiva nota del 2 novembre 2023 lo stesso Comune ha dato notizia ad ANAC del provvedimento adottato, segnalando con riferimento alla posizione della società IC e AM s.p.a. che:
- tale ditta aveva indicato tra le sedi operative che avrebbe messo a disposizione della stazione appaltante « il CLO SA 019, sede della “La Precisa Group s.r.l. con sede in Via dei Mille n. 40 » e che tuttavia presso il suindicato indirizzo vi era la sede del Consolato Spagnolo a Napoli che « chiaramente non poteva essere la sede operativa con ben 10 mezzi d’opera come dichiarato nell’offerta tecnica »;
- nell’offerta tecnica della stessa ditta era stata dichiarata « la disponibilità di una moto polifunzionale presso il Centro Euro Soccorso 2015 con sede di San Felice a Cancello, ma il Comando PM di San Felice a Cancello aveva verificato che tale mezzo non esisteva ».
3. Con nota del 29 febbraio 2024 l’ANAC ha comunicato a IC e AM s.p.a. l’avvio del procedimento di annotazione della notizia segnalata dal Comune di Mugnano di Napoli nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
4. Con nota del 28 marzo 2024, IC e AM s.p.a. ha spiegato le proprie difese nel procedimento di annotazione, evidenziando che come già notato nelle interlocuzioni intervenute con la stazione appaltante prima dell’adozione del provvedimento di annullamento della procedura:
- per un verso, l’indicazione della sede di via dei Mille 40 era frutto di un errore, in ragione del quale era stato trascritto nell’offerta non l’indirizzo della sede operativa del CLO SA 019 che faceva riferimento alla ditta La Precisa Group s.r.l. e si trovava ad AR in via Ferdinando Graziano 13 ma quello della sede legale de La Precisa s.r.l. (sottolineando che l’involontarietà dell’errore era anche dimostrata dal fatto che l’indicazione della sede di Napoli invece di quella di AR non era idonea ad arrecare alcun beneficio a IC e AM s.p.a. ma, al contrario, ne peggiorava l’offerta, penalizzandola in sede di gara);
- per altro verso, la disponibilità del motoveicolo indicato in offerta come in dotazione al CLO SA 011 ‘Euro Soccorso 2015-Delle Cave Rosetta’, con sede a San Felice a Cancello, era all’evidenza « un impegno progettuale che sarebbe stato reso operativo in caso di aggiudicazione e di avvio del contratto con la fornitura del motoveicolo direttamente da parte della sede centrale di Roma ove è disponibile una molteplicità di mezzi che di volta in volta vengono allocati per l’esecuzione dei vari contratti attivi ».
5. Ultimata l’istruttoria, con provvedimento del 4 ottobre 2024 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto di annotare nei confronti della IC e AM s.p.a. la notizia segnalata dal Comune di Mugnano di Napoli, quale notizia utile per le finalità proprie del Casellario ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, evidenziando che quanto segnalato dalla stazione appaltante era idoneo a far ritenere non dimostrato da parte di IC e AM s.p.a. « l’approntamento di un’organizzazione idonea e sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio ».
6. Con l’atto introduttivo del giudizio IC e AM s.p.a. ha impugnato la predetta decisione dell’Autorità e ne ha chiesto l’annullamento – previa adozione di misure cautelari – sulla base di quattro motivi in diritto.
6.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato per « violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 17 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 e ss. mm; violazione dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento [nonché infine per] violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 », sostenendo che il provvedimento di annotazione era stato adottato « in violazione di tutti i termini procedimentali, di avvio e di conclusione ».
6.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione adottata dall’Autorità per « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80 e 213 d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019; eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti [nonché per] violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità », evidenziando:
- che la notizia segnalata dal Comune di Mugnano di Napoli non rientrava neppure astrattamente tra quelle che – ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e del Regolamento ANAC sulla Gestione del Casellario – potevano essere oggetto di annotazione;
- che in particolare le inesattezze riscontrate dalla stazione appaltante nell’offerta tecnica di IC e AM s.p.a. non erano assimilabili in alcun modo a falsità dichiarative.
6.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità dell’atto impugnato per « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80 e 213 d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019; eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fat ti [e infine per] violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità », osservando che la decisione dell’ANAC era viziata per un palese difetto di istruttoria, non avendo l’Autorità adeguatamente considerato le circostanze dedotte dall’operatore economico in sede procedimentale al fine di chiarire la propria posizione.
6.4. Con il quarto motivo ha contestato il provvedimento dell’ANAC per « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 80 e 213 d.lgs. n. 50/2016. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 10, 10-bis della l. n. 241/1990; eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione [e ancora per] violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità. illogicità e irragionevolezza manifesta », notando:
- che l’amministrazione non aveva adeguatamente valutato la (e motivato sulla) utilità e non manifesta infondatezza della notizia annotata;
- che in particolare l’Autorità non aveva considerato che le spiegazioni offerte da IC e AM s.p.a (prima nelle interlocuzioni con la stazione appaltante e, poi, in sede procedimentale) erano idonee a dimostrare che la condotta tenuta in sede di gara dall’operatore economico non costituiva un indice di inaffidabilità dello stesso che era utile mettere a disposizione alle stazioni appaltanti per le valutazioni di loro competenza.
7. Con memoria del 15 novembre 2024 il Comune di Mugnano di Napoli ha difeso la correttezza del proprio operato.
8. Con memoria depositata in pari data l’ANAC ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata, sottolineando – in particolare – che il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento di annotazione era stato rispettato, avuto riguardo alle sospensioni di detto termine espressamente previste dal Regolamento ANAC in materia.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 22 novembre 2024, n. 20872 questo Tribunale ha chiesto al Comune di Mugnano di Napoli di relazionare in ordine a quanto notato dalla società ricorrente nelle sue difese in ordine al fatto che « indicando correttamente la sede operativa di AR a via Ferdinando Graziano 13 in luogo di quella erroneamente indicata di Napoli, via dei mille 40, avrebbe messo a disposizione una sede molto più vicina al territorio comunale di Mugnano di Napoli (circa 7 Km in meno) e dunque più premiante sotto il profilo qualitativo» e ha contestualmente ordinato alla società ricorrente di depositare agli atti del giudizio documentazione idonea a comprovare che il contratto con La Precisa Group s.r.l. prodotto in atti (doc. 16, allegato al ricorso) fosse stato effettivamente sottoscritto prima della proposizione dell’offerta per la gara bandita dal Comune di Mugnano di Napoli.
10. Il 13 dicembre 2024 il Comune di Mugnano di Napoli ha depositato una relazione nella quale ha evidenziato che « il parametro della distanza kilometrica [della sede del CLO SA 19] dal Comune di Mugnano di Napoli rientrava nel criterio relativo all’organizzazione della struttura organizzativa impiegata, al numero delle risorse dedicate al servizio e alle metodologie impiegate » in cui alla ricorrente era stato attribuito il massimo punteggio disponibile.
11. Con memoria del 23 dicembre 2024 la ricorrente ha evidenziato di non essere « in grado di fornire prova certa della data della sottoscrizione del [contratto con la Precisa Group s.p.a. depositato in giudizio] in quanto lo stesso non è stato registrato ed è stato concluso con scambio di firme via email e né IC e AM, né la società “La Precisa Group”, stante il tempo trascorso, sono state in grado di reperire lo scambio di email in questione », evidenziando tuttavia di aver prodotto « sia in sede di gara che dinanzi all’ANAC, il medesimo contratto prodotto in atti sub doc. 16 ».
12. Con memoria del 17 gennaio 2025, la ricorrente ha insistito per la sospensione del provvedimento impugnato.
13. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 24 gennaio 2025, n. 487 questo Tribunale ha disposto l’oscuramento dell’annotazione richiesto in via cautelare dalla ricorrente, rilevando che – avuto riguardo a tutto quanto dedotto e prodotto agli atti del presente giudizio – apparivano « fornite di adeguato fumus le censure con cui la ricorrente [aveva] evidenziato che l’Autorità non [aveva] adeguatamente valutato e motivato l’utilità della notizia annotata (come effettivo indice di inaffidabilità della società ricorrente)» .
14. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 – viste le memorie depositate da parte ricorrente il 3 e 10 ottobre 2025 e le note versate in datti dal Comune di Mugnano di Napoli e dall’ANAC, rispettivamente in data 16 e 20 ottobre 2025 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
15. In via preliminare, va evidenziato che, in applicazione del principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. della “ragione più liquida”, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 9 febbraio 2024, n. 1332).
16. In applicazione del predetto principio, vanno prioritariamente e congiuntamente esaminate le censure – spiegate trasversalmente nel terzo e nel quarto motivo di ricorso – con cui IC e AM s.p.a. ha lamentato che l’Autorità ha disposto una notizia priva di utilità concreta per le stazioni appaltanti, omettendo di considerare una serie di circostanze, puntualmente evidenziate dalla ricorrente già in sede procedimentale, che appaiono tali da far ritenere che la notizia annotata non costituisca un apprezzabile indice utilizzabile dalle stazioni appaltanti per valutare l’affidabilità dell’operatore economico IC e AM s.p.a.
16.1. Al riguardo appare opportuno ricordare in via preliminare:
- che la giurisprudenza amministrativa è stata sempre costante nell’affermare che nell’esercizio del potere di annotazione l’ANAC « ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione» ; che « la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia »; che in particolare « l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione »; e che « l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel casellario, dovendo – al contrario – l’Autorità procedere ad un’attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara» (cfr. per tutti Tar Lazio, I- quater , 5 ottobre 2022, n. 12637);
- che in particolare è stato osservato che « se è vero che la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che l’Autorità non deve sostituirsi alle valutazioni proprie della stazione appaltante e che, quindi, l’iscrizione non deve essere preceduta dall’accertamento della concreta rilevanza del fatto ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) (cfr. Consiglio di Stato, V, 7 giugno 2021, n. 4299), è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza ha sempre evidenziato l’esigenza di verificare, da parte dell’ANAC, l’utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell’accertamento della causa di esclusione dell’inaffidabilità professionale dell’operatore economico (cfr. ancora Consiglio di Stato, V, n. 4299/2021) », ed è stato notato che « l’Autorità non deve certo valutare se la notizia annotata costituisce di per sé motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, ma non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico di cui alla citata disposizione» (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , n. 12637/2022).
16.2. Tanto premesso in termini generali va notato che con il provvedimento gravato ha ritenuto di annotare nei confronti della ricorrente la notizia relativa al fatto che questa in sede di partecipazione alla gara indetta dal Comune di Mugnano di Napoli per l’affidamento del “ Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti stradali – CIG ZA0386A3E1 ” aveva presentato un offerta tecnica contenente delle dichiarazioni inesatte, ritenendo che l’utilità della notizia (quale apprezzabile indice di inaffidabilità dell’operatore economico) discendesse dal fatto che le predette inesattezze non consentivano di ritenere dimostrato « l’approntamento di un’organizzazione idonea e sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio ».
16.3. L’assunto di cui sopra non può essere condiviso, avuto riguardo a tutto quanto di seguito illustrato.
16.3.1. In primo luogo deve notarsi che: i ) appare documentato in atti che in sede nella propria offerta tecnica IC e AM s.p.a. ha indicato che « per servire il Committente dispone [va] di 19 strutture operative opportunamente collocate nel territorio in modo funzionale alla rete stradale, al fine di garantire interventi immediati, concomitanti e/o particolarmente complesse », indicando per ciascuna di dette strutture (CLO SA 001, CLO SA 002, …, CLO SA 019) la sede, il personale occupato e i mezzi operativi in disponibilità; e che ii ) le inesattezze rilevate dal Comune di Mugnano di Napoli riguardano solo l’erroneità della dichiarazione relativa al CLO SA 019 (la cui ubicazione risultava indicata presso una sede in cui era impossibile vi fosse una sede operativa con la disponibilità dei mezzi indicati in sede di offerta) e il mancato riscontro – all’esito di un sopralluogo – circa la disponibilità presso la sede del CLO SA 011 della moto polifunzionale dichiarata in sede di offerta.
16.3.2. Tanto premesso le due circostanze sopra riportate non appaiono al Collegio idonee a manifestare una condotta tenuta dalla ricorrente in sede di gara idonea a poter essere apprezzata in futuro quale indice di inaffidabilità della stessa ricorrente, avuto riguardo a quanto segue.
16.3.2.1. In relazione alla questione relativa alla mancata disponibilità di una moto presso la sede del CLO SA 011 deve ritenersi che l’Autorità resistente non abbia adeguatamente considerato che – avuto riguardo alla natura davvero minima del rilievo effettuato (la carenza di un solo mezzo su oltre sessanta indicati in sede di offerta) – l’assenza riscontrata in sede di verifica non era idonea a mettere in dubbio « la serietà e l’effettività dell’impegno assunto dal concorrente circa la disponibilità di sedi, mezzi e personale necessari all’espletamento del servizio » (così come invece ritenuto dal Consiglio di Stato, V, 2 ottobre 2024, n. 7899 in relazione alle più gravi e significative incongruenze riscontrate nell’offerta della diversa società aggiudicataria), tenuto conto che – anche se in sede di verifica era emerso che la ditta titolare del CLO SA 011 « non dispone [va in quel momento] di moto polifunzionale » – era ben possibile che in caso di successiva aggiudicazione un tale mezzo potesse essere immediatamente messo a disposizione di detto CLO da parte della società ricorrente. D’altronde, se è vero che – come rilevato dal giudice d’appello – in termini generali (e salve le specificità proprie di ogni singola lex specialis ) « i mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del contratto, soprattutto quando valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, devono essere individuati già al momento della presentazione dell’offerta, con un impegno del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a carattere vincolante » (v. Consiglio di Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722) ciò non implica il dovere del concorrente di predisporre già al momento della presentazione dell’offerta (e lasciare “ferma” fino all’eventuale aggiudicazione) tutta l’organizzazione necessaria alla realizzazione del servizio così come dettagliatamente descritto nell’offerta tecnica (ma solo di renderla disponibile dopo l’aggiudicazione, cfr. Consiglio di Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722, 16 dicembre 2022, n. 11037 e 12 febbraio 2024, n. 1371), dovendo riconoscersi – avuto riguardo ai principi generali di ragionevolezza, proporzionalità e libera iniziativa economica di cui agli artt. 3 e 41 Cost. – il necessario margine di flessibilità organizzativa agli operatori economici che partecipano a una gara.
16.3.2.2. In relazione alla questione relativa alla questione concernente la sede CLO 019, il Collegio (prescindendo da ogni valutazione concernente l’apprezzabilità della stessa da parte del Comune di Mugnano di Napoli nell’ambito delle più ampie valutazioni – concernenti la posizione di tutti gli operatori economici partecipanti – che lo hanno indotto a disporre l’annullamento in autotutela dell’intera procedura) si limita ad evidenziare che la ricorrente ha dedotto e prodotto in atti una pluralità di elementi (che non sono stati adeguatamente apprezzati dall’ANAC) idonei a far ritenere che le inesattezze sul punto dell’offerta tecnica di IC e AM s.p.a. possano essere state effettivamente determinate da un mero errore di trascrizione non apprezzabile (per entità ed effetti) quale indice di inaffidabilità della ricorrente, avendo trasmesso la società ricorrente, già prima che il Comune procedesse all’annullamento dell’intera procedura, documentazione al fine di dimostrare che l’organizzazione del CLO 019 fosse sita presso una struttura (di cui aveva la disponibilità) collocata presso una ubicazione migliore (ovvero più premiante ai fini della valutazione dell’offerta da parte della stazione appaltante) di quella che invece era stata indicata in sede di offerta tecnica. Circostanza quest’ultima – rispetto alla quale la stazione appaltante non ha offerto apprezzabili elementi di senso contrario – che avrebbe dovuto essere considerata dall’Autorità, tenuto conto che questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che « l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità nel Casellario non solo arreca un pregiudizio sproporzionato agli operatori economici destinatari delle stesse ma aggrava sensibilmente l’attività di controllo e verifica delle stazioni appaltanti e per ciò stesso la rende più esposta a errori » (cfr. – oltre alla già richiamata sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 12637/2022 – Tar Lazio, I- quater , 12 dicembre 2023, n. 18811).
16.3.2.3. Quanto sopra appare sufficiente a far ritenere che l’Autorità resistente abbia errato ad affermare che quanto segnalato dal Comune fosse sufficiente per ritenere la notizia un indice di inaffidabilità della ricorrente correlato al mancato « approntamento di un’organizzazione idonea e sufficiente a garantire la corretta esecuzione del servizio » nei termini offerti in sede di gara.
17. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso proposto da IC e AM s.p.a. è fondato e la domanda di annullamento dell’atto impugnato va accolta.
18. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la peculiarità della vicenda che ha dato origine al procedimento di annotazione oggetto del presente giudizio – possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR LI, Presidente
TI PE AN, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PE AN | OR LI |
IL SEGRETARIO