Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 11573/2023 R.G. promossa da (C.F. , con sede legale a bologna (avv. Daniele Benfenati); Parte_1 P.IVA_1
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede legale a Scandicci (FI) (avv. Controparte_1 P.IVA_2
Paola Sanna);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * * Oggetto del processo: APPALTO
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: «Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE
- rigettare ogni eventuale domanda di provvisoria esecutività del decreto opposto, attesa la fondatezza delle contestazioni e/o eccezioni formulate dall'attrice, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 648 c.p.c per il diniego della predetta istanza, ovvero essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e non di pronta soluzione;
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese economiche avanzate dalla convenuta per tutte le ragioni indicate in narrativa e,
- conseguentemente dichiarare che nulla è più dovuto dall'opponente alla convenuta e per l'effetto revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto 2954/23 (R.G. n. 8446/23),
- con vittoria di spese competenze ed onorari di causa IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di rigetto delle istanze formulate in via principale:
- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1659 c.c, che nulla è dovuto da Co a a titolo di sovrapprezzo per la realizzazione delle varianti in corso d'opera; Parte_1
pagina 1 di 8
- compensare, anche parzialmente, ogni eventuale credito residuo di con le somme CP_1 risultanti dovute da quest'ultima a anche all'esito dell'istruttoria, per le Parte_1 ragioni esposte in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con ogni più ampia riserva consentita in rito, in merito e in via istruttoria».
Per la convenuta opposta: «Ogni contraria domanda, eccezione deduzione reietta, voglia il Tribunale di Firenze: In via preliminare e nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, non è provata e in ogni caso non è di pronta soluzione;
Nel merito, in via principale, rigettare la domanda formulata da parte opponente in quanto priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare e dichiarare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 2954/2023 (R.G. 8446/2023) del Tribunale di OL emesso in data 24.07.2023, e notificato in data 28.06.2023. In ogni caso, con vittoria di spese di lite. Nel merito e in via subordinata respingere ogni avversa domanda, per i motivi e le eccezioni di cui alla superiore espositiva, confermando il decreto ingiuntivo opposto e dunque condannando la al pagamento della somma di euro 10841,00 oltre gli Parte_1 interessi dalla domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 635,00 per compensi, in euro 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, Iva e Cap e oltre alle successive occorrende;
In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento della diversa somma, minore o maggiore rispetto a quella richiesta in decreto ingiuntivo che sarà ritenuta dovuta all'esito della presente causa, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 231/2002 dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre accessori di legge. Con riserva di ogni più ampia difesa chiede di essere ammesso a prova contraria sulla eventuale prova a cui dovesse essere ammesso controparte indicando a testi i sig. , Tes_1
e il sig. tutti residenti in [...]. Testimone_2 Testimone_3
Con salvezza di ogni diritto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
pagina 2 di 8 Acquisiti i documenti prodotti, viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da con citazione notificata il 7 Parte_1 settembre 2023 a costituitasi il 30 novembre 2023. Controparte_2
Nessuna delle parti ha depositato le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
2. Gli inviti ad un accordo non sono stati accolti. La proposta conciliativa formulata dal giudice (versamento ad opera dell'opponente della somma onnicomprensiva di euro 7.000,00 con rinuncia ad opere dell'opposta al decreto ingiuntivo) è stata accolta dalla convenuta ma non dall'attrice.
3. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4. Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma capitale di euro 10.841,00, a titolo di saldo del corrispettivo di appalto, oltre interessi e spese. La fattura azionata è la numero 76 del 21 giugno 2021 con scadenza 30 giugno 2021. Come pacifico in atti, la fattura (v. la causale: «Fattura a saldo lavori presso vostri cantieri di OL AS e FE PP come da rendiconti inviati in data 11-02-2021») era stata emessa ad oltre quattro mesi dalla non specificatamente contestata rendicontazione dei lavori avvenuta l'11 febbraio 2021 (v. la email 11 febbraio 2021, prodotta dalla convenuta nel giudizio di opposizione come doc, 11, preceduta da email 29 gennaio 2021).
La domanda monitoria era stata così formulata da Controparte_2
«Premesso che 1. La a socio unico effettuava lavori di realizzazione di sottofondo, posa e Controparte_1 fornitura di campi da Padel presso il centro sportivo sito in 40033 AS di Reno (BO) e in PP (FE), in favore della unipersonale, nel gennaio 2021 per un importo Controparte_3 complessivo di euro 14841,00 (Doc. 1 e 2). Che in data 15.01.2021, la Parte_1 effettuava due bonifici bancari di acconto per l'importo di euro 3000 (doc.3 e 4 e 4 bis) , e in data 27.02.2021 [rectius, 15 febbraio 2021, n.d.r.] effettuava il secondo bonifico di acconto di euro 1000,00 (doc. 5 e 5 bis).
2. La a lavori ultimati inviava alla fattura di saldo n. Controparte_1 Controparte_3
76 del 21.06.2021 di euro 10.841,00 per il lavoro commissionato e ultimato (doc.6, 7).
3. Con lettera di sollecito del 01.07.2021, del 07.07.2021 e del 28.07.2021, il ricorrente invitava la società effettuare il pagamento della fattura scaduta (doc. 8). Parte_1
4. Che inutili sono stati i ripetuti solleciti, essendo sempre state disattese le richieste di pagamento delle somme dovute avanzate dalla società ricorrente;
5. Che pertanto la parte ricorrente risulta essere ancora oggi creditrice dell'importo complessivo di euro 10841,00 oltre gli interessi legali dalla data del dovuto al saldo
6. Che tale credito risulta certo liquido ed esigibile e fondato su prova scritta ai sensi degli artt.633 e ss.cpc.
7. Che si rende pertanto necessario ricorrere alla procedura monitoria per il recupero del credito». I documenti prodotti col ricorso per decreto ingiuntivo sono: «1. Contratto e capitolato;
pagina 3 di 8 2. Lavori effettuati da in favore della Controparte_1 Parte_1
3. Fattura n.6/2021 di acconto;
4. Copia bonifico del 28.01.2021; Co
4. Copia bonifico del 19.01.2021
5. Fattura n.17/2021 di acconto;
6. Fattura n.76/2021;
7. Certificazione di fattura elettronica n.76 /2021;
8. del 01.07.2021 del 07.07.2021 e del 28.07.2021». CP_5
5. A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che: a) ha chiesto una somma ulteriore rispetto a quella pattuita Controparte_1 nell'ambito di un contratto di appalto – a suo dire - a corpo, relativo a due cantieri, uno a PP (FE), l'altro a AS di Reno (BO), e in relazione a lavori aggiuntivi non concordati:
« svolge, tra le altre, l'attività di costruzione, gestione e acquisto e vendita di impianti Parte_1 sportivi. Co Nell'ambito di predette finalità, l'attrice si rivolgeva a per il servizio di realizzazione del sottofondo dei campi da Padel venduti ai centri sportivi di AS e di PP. Gli accordi tra le parti, raggiunti proprio egli uffici dell'opposta dal SI. e dal CP_6 Parte_1 SI. per la convenuta, prevedevano un costo complessivo delle opere pari ad €. 7.000,00 da versare parte Pt_2 in corso d'opera ed il saldo ad ultimazione lavori. Come riconosciuto in ricorso da controparte, l'odierna opponente provvedeva a versare, in corso d'opera, acconti per €. 4.000,00. Co Ad ultimazione dei lavori, la emetteva la fattura azionata in monitorio relativa al saldo, dell'importo di €.
10.841,00 anziché degli €. 3.000,00 come inizialmente concordato, giustificando tale arbitrario ed imprevisto aumento dei costi con asseriti lavori aggiuntivi realizzati nel cantiere di AS su richiesta del titolare dell'impianto. Più precisamente, nella mail del 5/2/21 inviata dal SI. , legale rappresentante dell'opposta, Testimone_4 si legge “… Buongiorno, nel cantiere di OL AS a seconda del progetto prestabilito ci sono state delle modifiche riguardante il cordolo La larghezza del cordolo cambia da 40 cm a 45cm. L'altezza del cordolo cambia da 20 cm a 50 cm. I seguenti cambiamenti sono stati redatti da il titolare del impianto sportivo e dal geometra che si occupa del cantiere in questione. Per concludere i lavori aggiuntivi con relative modifiche hanno un costo maggiore del prezzo preventivato, il rendiconto fa atto delle spese dell'azienda che ha avuto per eseguire i lavori in opera. Cordiali Saluti. ” (cfr. all. n. 2). Controparte_7 Immediatamente la SI.ra Amministratore Unico dell'attrice girava al SI. Controparte_8 [...]
, titolare del Centro Sportivo, la comunicazione ricevuta, chiedendo conferma delle di quanto affermato Parte_3Co da e, quindi, della provenienza da quest'ultimo della richiesta di lavorazioni aggiuntive rispetto agli accordi iniziali (cfr. all. n.3).
Per tutta risposta il SI. il quale negava la paternità della richiesta di varianti in corso d'opera Parte_3 precisando di “…non aver seguito i lavori…” e, quindi, di non avere avuto rapporto alcuno con l'impresa opposta (cfr. all. n. 4)»;
b) non ha eseguito secondo le regole dell'arte i lavori nel cantiere di Controparte_1
AS di Reno:
«Ma vi è di più, con mail del 7/3/21 lo stesso SI. , titolare del centro committente dei lavori, Parte_3Co contestava la presenza di vizi nelle opere eseguite da affermando che “…l'azienda che doveva posare il cemento drenante, non ha potuto eseguire il lavoro in quanto non era stato lasciato lo spazio dei 4/5 cm richiesti…” e chiedendo di “… provvedere alla corretta esecuzione del lavoro entro e non la giornata di , quando i Parte_4 posatori torneranno ad eseguire il lavoro…” ( cfr all n. 5).
pagina 4 di 8 In altre parole, l'opposta, oltre ad avere eseguito le opere con negligenza e, comunque, non secondo la regola dell'arte, pretendeva importi maggiori rispetto a quelli concordati asserendo – senza darne prova – di avere ricevuto l'ordine di eseguire varianti da soggetti diversi dall'attrice. Co Immediatamente la SI.ra girava la contestazione ad chiedendo di intervenire con sollecitudine CP_8 per eliminare il vizio (cfr. all. n. 6).
Tuttavia, l'opposta ometteva l'intervento “riparatorio” costringendo la a farsi carico, A Parte_1 PROPRIE SPESE, di materiali e manovalanza per rimediare al grave errore commesso in sede di esecuzione dei lavori Co da Co Per tutta risposta, in data 28/7/21 la inviava un sollecito di pagamento della fattura contestata, non curante né delle eccezioni relative l'infondatezza delle pretese economiche inerenti varanti non richieste, né delle contestazioni circa l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori. Nuovamente, quindi, la SI. comunicava l'irregolarità delle somme fatturate e proponeva a CP_8 tacitazione di ogni pretesa - nonostante i costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi – il pagamento di €. 3.000,00, ovvero il medesimo importo inizialmente concordato tra le parti ( “…Siamo disposti a riconoscerVi una somma omnicomprensiva di Euro 7000.00, dalla quale dovete dedurre gli acconti già versati…”; cfr. all. n. 7). Co Come prassi, ometteva ogni riscontro anche a quest'ultima comunicazione e procedeva “a testa bassa” per la sua strada, fino ad arrivare al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo notificato in uno con il provvedimento del Tribunale di OL che, per quanto sopra riferito e per ulteriori argomentazioni che seguiranno, si ritiene ingiusto ed illegittimo»
6. La convenuta ha obiettato che: a) si trattava di un contratto di appalto a misura e non a corpo:
«All'uopo, si ritiene necessario narrare la reale ricostruzione dei fatti, per grande parte del tutto omessi dall'opponente. La in data 26.12.2020 affidava in appalto i lavori di realizzazione del sottofondo per Parte_1 posizionamento di campi di Padel venduti ai centri sportivi di AS e di PP (doc.3, 4). In data 9.01.2021 inoltrava i propri dati anagrafici (doc.5). In data 14 gennaio 2021, la inviava in allegato la Gabbia di ferro per la fondazione Parte_1 Pt_5 Co nonché il capitolato dei lavori chiedendo alla di compilare il capitolato con il prezzo delle lavorazioni
[...] (doc.6). La con email del 14 gennaio 2021 allegava il suo listino prezzi (doc.6 bis). Controparte_1 In data 18 gennaio 2021, la inviava alla la tavola di fondazione con le Parte_1 Controparte_1 misure (doc.7). Da ciò emerge che il il contratto d'appalto era a misura e non a corpo e, per di più, ha riguardato due distinti lavori, uno eseguito presso il centro sportivo sito in PP (FE) e l'altro in AS (BO) (doc.8 e 9)»;
b) nel mese di gennaio 2021, a fronte della fattura n. 6 del 15 gennaio 2021 «per acconto lavori presso vs cantieri», aveva versato con due bonifici (euro 2.000,00 in data Parte_1
19 gennaio 2021 ed euro 1.000,00 in data 28 gennaio 2021) un acconto di euro 3.000,00, da imputarsi l'uno per euro 1.500,00 relativo al cantiere di PP e l'altro per euro 1.500,00 relativo al cantiere di AS:
«A Gennaio 2021, la iniziava i lavori appaltati a PP e a AS e riceveva in data Controparte_1 19.01.2021 e in data 28.01.2021 il saldo della fattura inviata in data 15 gennaio la n.6/2021 dell'importo di euro 3000,00. (doc.10). In data 4 febbraio 2021, la inviava contratto di AS firmato con preventivo PP (doc.8 e Pt_1 9)»;
c) i lavori nel cantiere di PP erano stati ultimati regolarmente e senza contestazioni, ma la committente a fronte della non contestata esecuzione dei lavori per euro 4.920,00 (v. il rendiconto inviato doc. 11), non aveva versato alcunché in aggiunta all'acconto di euro 1.500,00 pagina 5 di 8 (si preciserà in seguito che il 15 febbraio 2021 è stato versato per il solo cantiere di PP un altro acconto, di euro 1.000):
«Nel cantiere di PP, la completava i lavori appaltati e consegnava il lavoro eseguito a Controparte_1 regola d'arte, tanto è vero che nessuna contestazione è stata eccepita dalla Parte_1 Per il suddetto lavoro, la inviava il rendiconto delle attività prestate nel mese di gennaio 2021 Controparte_1 pari ad euro 4920,00 (doc.11). Per il suddetto lavoro la ha versato solo un acconto di euro 1500,00, Parte_1 e ciò emerge dalla Fattura n.6/2021 dove la causale è acconto per lavoro presso i ns. e quindi per le CP_9 lavorazioni effettuate dalla sia a PP che a AS»; Controparte_1
d) anche in ordine ai lavori nel cantiere di AS, rendicontati il 29 gennaio 2021 (doc. 11), non erano state sollevate contestazioni ed anzi li aveva eseguiti senza Controparte_1 pretendere un corrispettivo ulteriore, nonostante la richiesta di modifica del cordolo proveniente dal titolare di quell'impianto sportivo e dal geometra di cantiere:
«Nel cantiere di AS, la dopo aver eseguito a perfetta regola d'arte tutte le lavorazioni Controparte_1 appaltate, quali trasporto con escavatore, messa in piano terreno, trasporto e rullo minipala, lavori di carpenteria, e tutte le altre prestazioni, meglio descritte nel rendiconto gennaio 2021 OL AS (doc. 11), in data 5 febbraio 2021, la comunicava alla che, nel cantiere di AS, il titolare Controparte_1 Parte_1 dell'impianto sportivo e il geometra di cantiere aveva ordinato di modificare il cordolo in larghezza con misure da 40 cm a 45 cm e in altezza del cordolo da 20 cm a 50 cm.(doc. 2 dell'atto di citazione in opposizione a D.I.).
A seguito di tale comunicazione la ha continuato l'esecuzione delle opere appaltate, senza Controparte_1 ricevere alcun riscontro dalla Anzi, in data 15.02.2021 riceveva altro bonifico di euro 1000,00 Parte_1 dalla società opponente (doc.12). Questo perché, l'opera eseguita dalla corrispondeva alla funzionalità e utilizzabilità Controparte_1 prevista dal contratto. Infatti, parte opponente, all'esito della segnalazione proveniente dalla ha Controparte_1 acconsentito ai realizzati correttivi, senza pretendere l'adeguamento alle prescrizioni negoziali. Detto ciò, nel caso di specie, ritiene questa difesa che l'appaltatore abbia assolto il suo dovere, informando tempestivamente la società appaltante circa i correttivi intervenuti durante l'esecuzione dei lavori. Correttivi che hanno assicurato la regolarità del sottofondo realizzato e in quanto tali accettati.
Inoltre, la pur annunciandolo, nella email del 5 febbraio 2021, non ha aumentato i costi Controparte_1 preventivati, e ciò si evince dal documento allegato al n. 11 in cui emerge la prova provata che i rendiconti inviati con email del 12.01.2021 [rectius, 29 gennaio 2021, n.d.r.] sono identici a quelli inviati nuovamente in data 11.02.2021, a seguito della segnalazione del 5 febbraio 2021 di variazione delle misure del cordolo.
Quindi nessun compenso aggiuntivo è stato richiesto dalla con l'emissione della fattura Controparte_1 n.76/23, oggetto del Decreto ingiuntivo opposto. Per tali motivi la suddetta eccezione è da respingere»;
e) del tutto infondata è l'eccezione di inadempimento sollevata tardivamente dall'attrice:
«In data 08.03.2021, la comunicava alla che altra impresa incaricata non Parte_1 Controparte_1 aveva potuto posare il cemento drenante, in quanto non era stato lasciato lo spazio di 4/5 cm richiesti. Invitava la a provvedere alla corretta esecuzione del lavoro entro la giornata del 13 marzo 2021 (doc.13). Controparte_1 In data 13 marzo 2021, la si è recata nel cantiere di AS, per accertare e nel caso, Controparte_1 provvedere, alla corretta esecuzione del lavoro. In quella giornata, alla presenza del sig. Geo e del geometra di cantiere, la al fine di CP_6 Controparte_1 permettere la posa del cemento drenante a cura di altra ditta, dapprima, a mezzo dei propri lavoratori, ha spostato, con il rastrello, il materiale 8070 posato, e dopo aver ottenuto la regolarità delle altezze utili per procedere alla posa in opera del cemento drenante, ha atteso la posa del suddetto cemento drenante, per poi compattarlo con rullo
“tandem” agli angoli, ottenendo così l'opera eseguita a regola d'arte. L'opera eseguita veniva consegnata e accettata.
Alla luce di ciò, e attesa l'accettazione dell'opera da parte della anche tale eccezione è Parte_1 priva di fondamento in fatto e in diritto e neppure provata. Infatti, la ha accettato l'opera, Parte_1 pagina 6 di 8 denunciando gli asseriti vizi, peraltro, risolti in data 13 marzo 2021, solo dopo tre mesi dalla consegna delle opere eseguite al ricevimento della fattura di saldo (doc. 14)».
7. Gli unici documenti prodotti dall'opponente sono quelli allegati all'atto di citazione. Dal complesso degli elementi acquisiti, emerge che non vi è sostanziale contestazione in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, i quali in ogni caso trovano ampio riscontro nei documenti prodotti dall'una e dell'altra parte, valutati anche alla luce della condotta da esse tenuta in costanza di rapporto. Al contrario, non vi è alcuna prova che il compenso pattuito fosse pari a complessivi euro 7.000,00, come si afferma in atto di citazione, e la stessa opponente nella sua email 28 luglio 2021 (in risposta al sollecito di pagamento che avrebbe dovuto essere eseguito entro il 30 giugno 2021), da un lato menzionava la somma di euro 10.841,00 chiedendo la correzione di una fattura di emessa erroneamente per euro 13.226,00 invece che, appunto, Controparte_1 per euro 10.841,00 (il che, sostiene l'opposta, equivale a riconoscimento del debito); dall'altro, si diceva (tardivamente) disposta a versare, sostanzialmente a titolo bonario in assenza di riferimento alcuno ad un accordo tra le parti, la somma onnicomprensiva di euro 7.000,00, da cui detrarre gli acconti, il che significa attribuire ai lavori appaltati – in assenza di, e contro i, documenti scambiati tra le parti ed in contraddizione con la richiesta di correzione della fattura emessa a saldo – il valore complessivo di euro 7.000,00 («[…] Siamo disposti a riconoscerVi una somma onnicomprensiva di euro 7.000,00, dalla quale dovete dedurre gli acconti già versati. Vi preghiamo inoltre di correggere l'errore nella fatturazione»). Dal non specificatamente contestato documento 2 prodotto già in fase monitoria emerge, al contrario, che l'accordo tra le parti – sul quale mai è sorta contestazione in corso di esecuzione del contratto e che invero neppure è messo efficacemente in discussione dall'opponente, in assenza di specifica contestazione in ordine al doc. 2 prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo e al doc. 11 prodotto in giudizio - era nel senso che il corrispettivo pattuito (a misura) era di euro 4.920,00 per i lavori relativi al cantiere di PP e di euro 9.921,00 per i lavori relativi al cantiere di AS di Reno, per un totale di euro 14.841,00. Come pacifico, tutti i lavori oggetto di contratto sono stati eseguiti dall'appaltatrice. Si rimanda altresì ai non contestati rendiconti inviati il 29 gennaio 2021 e nuovamente l'11 febbraio 2021 (doc. 11). Nessuna specifica, documentata e tempestiva contestazione era stata sollevata dall'attrice dopo l'emissione della fattura numero 76 del 21 giugno 2021 per cui è causa (esclusa la correzione di errore materiale di cui si è detto, evidentemente poi eseguita). Gli unici pagamenti parziali eseguiti dall'opponente sono quelli di fine gennaio 2021, per complessivi euro 3.000,00, e quello del 15 febbraio 2021, di euro 1.000,00, relativo al solo cantiere di AS (v. la fattura n. 17 del 4 febbraio 2021: «secondo acconto cantiere OL AS»), di cui ha dato pienamente atto l'opposta già in sede monitoria (v. anche il doc. 12 di parte convenuta). L'obbligazione dedotta in giudizio, a saldo di quanto dovuto, è pari alla differenza tra la somma pattuita e gli acconti versati dalla committente (euro 14.841,00 meno euro 4.000,00 = euro 10.841). Non risulta dunque vero, e in particolare l'opponente (la quale non ha prodotto le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.) non lo ha provato, che l'opposta abbia chiesto un compenso maggiore di quello pattuito, mentre la documentazione acquisita e la condotta Co tenuta da dopo aver ricevuto la email 5 febbraio 2021 con la quale Parte_1 pagina 7 di 8 Costruzioni dava atto delle richieste provenienti dal titolare dell'impianto sportivo di AS e del geometra di cantiere e dopo aver ricevuto una seconda volta, in data 11 febbraio 2021, i rendiconti (la committente non sollevò obiezione alcuna ed anzi versò un ulteriore acconto di euro 1.000,00 in data 15 febbraio 2021 in aggiunta a quello di complessivi euro 3.000,00 effettuato a gennaio in due rate), rendono non convincenti i – non supportati da prove - motivi di opposizione, tanto più che nessuna prova (ed anzi, nessuna chiara allegazione) è stata offerta dall'opponente in ordine ad un pregiudizio sofferto in conseguenza di un (indimostrato) inadempimento dell'appaltatrice, solo genericamente lamentato dalla committente quando i lavori erano stati ultimati da mesi ed già era scaduto il termine per il pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto.
8. In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo (art. 653 c.p.c.).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in relazione al valore della causa, con applicazione dei parametri medi per le quattro fasi di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni (v. fra le altre Cass., sez. III, ord. 13 ottobre 2023, n. 28627; Cass., sez. II, ord. 27 marzo 2023, n. 8561; Cass., sez. VI-2, ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass., sez. II, ord. 27 marzo 2023, n. 8561; Cass., sez. VI-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4698; con riferimento al giudizio di appello, v. da ultimo, Cass., sez. II, ord. 31 ottobre 2023, n. 30219, Cass., sez. II, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
P.Q.M.
Il Tribunale di OL in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 23 giugno 2023 n. 2954;
- dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 23 giugno 2023 n. 2954;
- condanna l'attrice a pagare alla convenuta le spese processuali, liquidate in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
OL, 15 maggio 2025
Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 8 di 8