Versione
15 gennaio 1953
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26 gennaio 1969
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Art. 1. Art. 10. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti:
"Il rilascio dei certificato sara' subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilita', l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilita' sara' subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attivita' nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 24 gennaio 1969, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1969, n. 25), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 , recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 , concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parte in cui, nell'aggiungere due commi all' art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 , dispone al primo comma, secondo periodo "Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente e' quello di Roma"."
"Il rilascio dei certificato sara' subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilita', l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilita' sara' subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.
Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attivita' nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 24 gennaio 1969, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1969, n. 25), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 , recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 , concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parte in cui, nell'aggiungere due commi all' art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708 , dispone al primo comma, secondo periodo "Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente e' quello di Roma"."
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 648Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 408/2025 RGA (cui è riunita la causa n. 466/2025 RGA), riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9516/25, emessa in data 30/01/2025 e depositata in data 11/04/2025, nel giudizio recante n. 5124/2019; avente ad oggetto: opposizione ad …Leggi di più...
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