Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2201/2023 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 485/2023, deliberata il
23.3.2023 e pubblicata il 24.3.2023 (n. 5022/2013 RG);
TRA
p.i. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Emilia Iuliano (c.f. ) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Napolitano (c.f.
[...]
) C.F._2 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
1
IV sezione civile
Lo svolgimento del processo è riportato, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1189/2013 emesso dal Tribunale di
Avellino in data 6/18.09.2013 RG.N.3264/2013 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società della Controparte_2 somma di € 407.690,81, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo per la locazione a fini pubblicitari delle superfici esterne e dei sistemi Cont audio-video degli autobus facenti parte del parco rotabile di proprietà della (con i quali la medesima società espletava, quale concessionaria, il servizio di trasporto pubblico urbano ed extra urbano nella città di Avellino e Comuni limitrofi), dovuto relativamente al periodo dal settembre 2007 al 31 dicembre 2012 giusto contratto stipulato tra le parti in data 31.01.2006 ed in vigore dal 01.03.2006.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la non debenza degli importi pretesi in monitorio, eccependo ex art.1460 c.c. l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) di controparte, non avendo rispettato CTI - ATI “gli impegni scaturenti dall'accordo in quanto non ha mai assicurato l'effettiva circolazione dei mezzi locati, avendo addirittura dismesso l'utilizzazione di molti di essi nonostante l'allestimento approntato da con pellicole adesive promo-pubblicitarie” (cfr. pag. 2 atto di citazione). Parte_1
La ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in Parte_1 via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento di CTI – ATI, la risoluzione del contratto intercorso tra le parti;
ha chiesto, altresì, in via subordinata, previo accertamento dell'inesatto adempimento di controparte, la riduzione dell'importo preteso dall'opposta a titolo di canone proporzionalmente al numero degli automezzi effettivamente circolanti;
in ogni caso, ha chiesto la condanna di CTI – ATI al risarcimento in proprio favore dei danni conseguentemente subiti in termini di mancato guadagno asseritamente riconducibile alle disdette delle commesse pubblicitarie ricevute a causa dell'inadempimento di CTI con vittoria di spese e competenze di lite. CP_2
Si è costituita in giudizio la società opposta chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali spiegate da Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo
[...] opposto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 15.09.2014 il G.I. assegnatario all'epoca del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di €
140.000,00, oltre interessi, relativa alle annualità 2007-2008-2009, assegnando alle parti i termini ex art. 183 c.6 c.p.c.
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
In corso di causa è poi intervenuta la fusione per incorporazione della società nella società controllante Controparte_2 Controparte_1
(cfr. visura CTI del 21.10.2013 di cui all'all.6 atto di citazione e atto di fusione
[...] del 20.07.2017 trascritto in data 27.07.17 depositato agli atti con nota del 13.04.2021)”.
Il Tribunale di Avellino, seconda Sez. civile, ha statuito come segue:
“1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
1189/2013) dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in Pt_1 Parte_1 favore di parte opposta (già Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano nell'importo di € 22.457,00 per compenso professionale,
[...] più 15% sul compenso professionale per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A.
e C.P.A., se dovuti, come per legge;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente Parte_1
già liquidate in corso di causa con separato decreto”.
[...]
La ha proposto appello a questa Corte, ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha concluso affinché:
“a) sia sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 283 comma n. 1 c.p.c.; b) sia accolto il presente gravame e riformata la sentenza n. 485/2023 del Tribunale di Avellino con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1189/2013 del Tribunale di Avellino;
c) sia accertato il grave inadempimento contrattuale della società nell'esecuzione del Controparte_2 contratto di locazione stipulato inter partes in data 31 gennaio 2006 e per l'effetto sia pronunciata la sua risoluzione;
d) sia accertato, in subordine, l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali incombenti sulla società appellata con conseguente riduzione dell'importo della sua pretesa creditoria;
e) sia condannata la società appellata al risarcimento integrale dei danni cagionati alla società con Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
f) sia condannata la società appellata al rimborso integrale delle spese del doppio grado di giudizio”.
La (già , Controparte_1 Controparte_2 ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto:
“a) rigettare, preliminarmente, l'istanza di sospensione di esecutività della sentenza n.
485/2023 del Tribunale di Avellino;
b) rigettare integralmente, l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 485/2023 del Tribunale di Avellino, Parte_1 in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto ed in diritto c) confermare, integralmente, la sentenza n. 485/2023 del Tribunale di Avellino, con tutte le consequenziali statuizioni di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
All'udienza del 1.4.2025, svoltasi in modalità trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata assegnata in decisione.
§ - LA RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Il processo va dichiarato estinto.
Entrambe le parti, con nota a firma congiunta dei rispettivi difensori in data 29.1.2025, depositata il 30.1.2025, hanno rappresentato che Parte_1 ha formulato istanza di rinuncia all'atto di appello e l'ha
[...] CP_3 accettata.
In ragione di quanto precede, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
§ - LE SPESE DI LITE
Le spese vanno dichiarate non ripetibili, in mancanza di diverse richieste delle parti ed in ragione dell'accordo raggiunto tra loro.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli, in data 3.4.2025
IL PRESIDENTE est. (firma apposta in modalità digitale)
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