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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1558/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni . Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.2.2025 da
1) Sig.ra Parte_1
C.F. nata a [...] il [...] cittadinanza : italiana C.F._1
residente in [...] titolo di studio : triennale di infermieristica, coordinatrice infermieri con master di primo livello;
professione : infermiera professionale con l'Avv. Raffaella Garolla del foro di Monza presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. Controparte_1
C.F. C.F._2
nato a [...] il [...] cittadinanza : italiana residente in [...] titolo di studio : laurea in architettura professione : impiegato quadro con l'Avv. Raffaella Garolla presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il il 21/06/2001 a DESIO (MB), trascritto con Atto N. 27 parte 2 serie C - anno 2001 - Comune di Desio (MB) e registrato anche presso il
Comune di MILANO (MI) Atto n. 504 parte 2 serie C1 volume R03 – anno 2001, in regime di separazione dei beni;
con la seguente figlia: Persona_1
C.F. C.F._3 nata a [...], il [...] cittadinanza italiana residente a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- 1 -
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE NON
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE
1. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento ordinario della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica l'importo mensile di € 200,00, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità a mezzo ordine permanente RID o bonifico bancario, con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con prima decorrenza febbraio 2026.
2. Entrambi i genitori, sempre a titolo di contributo per il mantenimento di e sino al Per_1
raggiungimento della sua indipendenza economica si faranno carico ciascuno del 50 % delle spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, spese sportive ed extrascolastiche,) da concordarsi e documentarsi, anche ai fini del rimborso, secondo le modalità indicate nel protocollo del Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere ed accettare che qui si riporta :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Prendere atto dell'accordo delle parti di suddividere le detrazioni fiscali per la figlia a carico al 50% ciascuno
Prendere atto dell'accordo delle parti a che tutte le spese per il percorso di psico terapia di Per_1
sino a quando la ragazza lo riterrà necessario e comunque sino al raggiungimento della sua
[...] indipendenza economica, rimarranno a carico al 100% del solo sig. . CP_1
- 2 -
LA CASA CONIUGALE
3 .La casa coniugale sita in Milano (MI), Via Cesare Ajraghi n. 3 e relativa pertinenza (cantina), in comproprietà pro indiviso fra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, rimarrà assegnata alla sig.ra che ivi coabiterà con la figlia sino al raggiungimento dell'indipendenza Pt_1 Per_1
economica di costei;
le parti si danno atto che il sig. si è già trasferito in altra CP_1 abitazione ed ha già prelevato i propri beni ed effetti personali.
I ratei di mutuo ipotecario, attualmente di € 725,00 mensili con tasso variabile, rimarranno in capo al
50% cadauno.
Le spese ordinarie rimarranno in carico alla parte utilizzatrice mentre quelle straordinarie rimarranno in capo al 50% di ciascun comproprietario.
- 3 -
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA ECONOMICA
4. prendere atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di proprio contributo al mantenimento e che si dichiarano reciprocamente di aver così definito ogni rapporto patrimoniale fra costoro intercorso
- 4 -
ALTRI ACCORDI
11. Le parti concordano di mantenere aperto il conto corrente cointestato n. 1743 presso
[...]
ove le parti accrediteranno il 50% ciascuno dei ratei di mutuo ipotecario e ciò sino CP_2 all'avvenuta estinzione (nell'aprile 2030); dopo tale estinzione le parti si impegnano ad estinguere tempestivamente detto conto corrente cointestato.
12. Le parti si impegnano ad accreditare il 50% del rateo in scadenza i primi giorni del mese tenendo conto che il rateo andrà all'incasso il 5 di ogni mese.
13. Su detto conto corrente co – intestato n. 1743 presso la sig.ra provvederà Controparte_2 Pt_1
a prelevare tutte le somme ivi giacenti alla data del 31 gennaio 2025 in quanto sempre provenienti dal proprio stipendio per trasferirle su conto corrente solo alla stessa intestato ove addebiterà, altresì, le spese per le utenze;
14. Le parti dichiarano che il presente accordo ha decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e che potranno in via consensuale sempre prendere accordi diversi da quelli qui sottoscritti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 in Desio (MB), il 21/06/2001
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa
Susanna Terni
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni . Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.2.2025 da
1) Sig.ra Parte_1
C.F. nata a [...] il [...] cittadinanza : italiana C.F._1
residente in [...] titolo di studio : triennale di infermieristica, coordinatrice infermieri con master di primo livello;
professione : infermiera professionale con l'Avv. Raffaella Garolla del foro di Monza presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) sig. Controparte_1
C.F. C.F._2
nato a [...] il [...] cittadinanza : italiana residente in [...] titolo di studio : laurea in architettura professione : impiegato quadro con l'Avv. Raffaella Garolla presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il il 21/06/2001 a DESIO (MB), trascritto con Atto N. 27 parte 2 serie C - anno 2001 - Comune di Desio (MB) e registrato anche presso il
Comune di MILANO (MI) Atto n. 504 parte 2 serie C1 volume R03 – anno 2001, in regime di separazione dei beni;
con la seguente figlia: Persona_1
C.F. C.F._3 nata a [...], il [...] cittadinanza italiana residente a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- 1 -
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE NON
ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE
1. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento ordinario della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza Per_1 economica l'importo mensile di € 200,00, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità a mezzo ordine permanente RID o bonifico bancario, con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con prima decorrenza febbraio 2026.
2. Entrambi i genitori, sempre a titolo di contributo per il mantenimento di e sino al Per_1
raggiungimento della sua indipendenza economica si faranno carico ciascuno del 50 % delle spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, spese sportive ed extrascolastiche,) da concordarsi e documentarsi, anche ai fini del rimborso, secondo le modalità indicate nel protocollo del Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere ed accettare che qui si riporta :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Prendere atto dell'accordo delle parti di suddividere le detrazioni fiscali per la figlia a carico al 50% ciascuno
Prendere atto dell'accordo delle parti a che tutte le spese per il percorso di psico terapia di Per_1
sino a quando la ragazza lo riterrà necessario e comunque sino al raggiungimento della sua
[...] indipendenza economica, rimarranno a carico al 100% del solo sig. . CP_1
- 2 -
LA CASA CONIUGALE
3 .La casa coniugale sita in Milano (MI), Via Cesare Ajraghi n. 3 e relativa pertinenza (cantina), in comproprietà pro indiviso fra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario, rimarrà assegnata alla sig.ra che ivi coabiterà con la figlia sino al raggiungimento dell'indipendenza Pt_1 Per_1
economica di costei;
le parti si danno atto che il sig. si è già trasferito in altra CP_1 abitazione ed ha già prelevato i propri beni ed effetti personali.
I ratei di mutuo ipotecario, attualmente di € 725,00 mensili con tasso variabile, rimarranno in capo al
50% cadauno.
Le spese ordinarie rimarranno in carico alla parte utilizzatrice mentre quelle straordinarie rimarranno in capo al 50% di ciascun comproprietario.
- 3 -
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA ECONOMICA
4. prendere atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di proprio contributo al mantenimento e che si dichiarano reciprocamente di aver così definito ogni rapporto patrimoniale fra costoro intercorso
- 4 -
ALTRI ACCORDI
11. Le parti concordano di mantenere aperto il conto corrente cointestato n. 1743 presso
[...]
ove le parti accrediteranno il 50% ciascuno dei ratei di mutuo ipotecario e ciò sino CP_2 all'avvenuta estinzione (nell'aprile 2030); dopo tale estinzione le parti si impegnano ad estinguere tempestivamente detto conto corrente cointestato.
12. Le parti si impegnano ad accreditare il 50% del rateo in scadenza i primi giorni del mese tenendo conto che il rateo andrà all'incasso il 5 di ogni mese.
13. Su detto conto corrente co – intestato n. 1743 presso la sig.ra provvederà Controparte_2 Pt_1
a prelevare tutte le somme ivi giacenti alla data del 31 gennaio 2025 in quanto sempre provenienti dal proprio stipendio per trasferirle su conto corrente solo alla stessa intestato ove addebiterà, altresì, le spese per le utenze;
14. Le parti dichiarano che il presente accordo ha decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e che potranno in via consensuale sempre prendere accordi diversi da quelli qui sottoscritti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] Controparte_1 in Desio (MB), il 21/06/2001
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Desio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa
Susanna Terni
. Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG