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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3416/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi e rappresentati dagli Avv. PAPANDREA MAURO e CodiceFiscale_2
SU ST MARICA, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero, In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“I procuratori delle parti, visto il provvedimento 12.09.2025, comunicato il 15.09.2025, chiedono che la separazione de qua sia pronunciata dal Collegio e successivamente omologata alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 31.07.2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito civile, in data 30.09.2017 a Venezia, regolarmente iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 149, Parte I, anno 2017, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano la figlia minore il 06.06.2019 a Venezia;
che gli Persona_1
stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Mestre – Carpenedo (VE),
via San Donà, n. 228, di proprietà del padre del sig. . Pt_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 14.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. atteso che la figlia minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con gli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, disporsi l'affido condiviso di ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport
– residenza), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé della figlia;
3. la casa coniugale sita in Mestre – Carpenedo (VE), via San Donà, 228, di proprietà del padre del sig. , rimarrà assegnata con tutti gli arredi al signor;
Pt_1 Pt_1
4. la signora trasferirà la propria residenza in Peseggia di Scorzè (Ve), via San Paolo, Pt_2
42/A presso l'abitazione della propria madre in attesa di reperire un'autonoma abitazione;
la figlia minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre;
5. il padre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati (dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con il riaccompagnamento a scuola), nonché il martedì o il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
il padre inoltre trascorrerà con la figlia due settimane anche non continuative durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, una settimana durante quelle natalizie
(alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio); la figlia trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze di Pasqua e di Carnevale (un genitore trascorre con la figlia le vacanze di Carnevale, l'altro quelle di Pasqua); il tutto salvo diverso accordo fra i genitori;
6. a titolo di contributo al mantenimento della figlia il sig. verserà alla moglie, entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese € 400,00, somma annualmente rivalutabile su base Istat (I^
rivalutazione agosto 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
7. l'assegno unico universale, pari attualmente € 57,50, sarà percepito dalla signora;
Pt_2
8. a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del mobilio della casa coniugale nonché per piccole ristrutturazioni il sig. verserà alla signora la somma di € Pt_1 Pt_2
9.300,00 entro il 31.12.2025;
9. la signora continuerà ad usufruire dell'autovettura Volkswagen T-Cross tg. Pt_2
GM509PJ alle medesime condizioni indicate nelle premesse fintantoché l'azienda datrice di lavoro del marito lo consentirà;
10. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minore.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 3416/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi e rappresentati dagli Avv. PAPANDREA MAURO e CodiceFiscale_2
SU ST MARICA, presso gli stessi elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero, In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“I procuratori delle parti, visto il provvedimento 12.09.2025, comunicato il 15.09.2025, chiedono che la separazione de qua sia pronunciata dal Collegio e successivamente omologata alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 31.07.2025.”
Per il Pubblico Ministero:
“Esprime parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, mediante rito civile, in data 30.09.2017 a Venezia, regolarmente iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 149, Parte I, anno 2017, del medesimo Comune;
che da tale unione nascevano la figlia minore il 06.06.2019 a Venezia;
che gli Persona_1
stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Mestre – Carpenedo (VE),
via San Donà, n. 228, di proprietà del padre del sig. . Pt_1
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 12.09.2025 per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 14.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il Giudice con decreto del 25.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe. La domanda formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, quelle relative alla figlia minore, la cui audizione è stata omessa in quanto sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo, sono conformi all'interesse morale e materiale della stessa.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni pattuite tra i coniugi:
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di essi di fissare ove creda la propria residenza con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. atteso che la figlia minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di riceverne cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con gli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, disporsi l'affido condiviso di ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - sport
– residenza), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé della figlia;
3. la casa coniugale sita in Mestre – Carpenedo (VE), via San Donà, 228, di proprietà del padre del sig. , rimarrà assegnata con tutti gli arredi al signor;
Pt_1 Pt_1
4. la signora trasferirà la propria residenza in Peseggia di Scorzè (Ve), via San Paolo, Pt_2
42/A presso l'abitazione della propria madre in attesa di reperire un'autonoma abitazione;
la figlia minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre;
5. il padre avrà il diritto – dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati (dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con il riaccompagnamento a scuola), nonché il martedì o il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
il padre inoltre trascorrerà con la figlia due settimane anche non continuative durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, una settimana durante quelle natalizie
(alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio); la figlia trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le vacanze di Pasqua e di Carnevale (un genitore trascorre con la figlia le vacanze di Carnevale, l'altro quelle di Pasqua); il tutto salvo diverso accordo fra i genitori;
6. a titolo di contributo al mantenimento della figlia il sig. verserà alla moglie, entro il Pt_1
giorno 15 di ogni mese € 400,00, somma annualmente rivalutabile su base Istat (I^
rivalutazione agosto 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso;
7. l'assegno unico universale, pari attualmente € 57,50, sarà percepito dalla signora;
Pt_2
8. a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del mobilio della casa coniugale nonché per piccole ristrutturazioni il sig. verserà alla signora la somma di € Pt_1 Pt_2
9.300,00 entro il 31.12.2025;
9. la signora continuerà ad usufruire dell'autovettura Volkswagen T-Cross tg. Pt_2
GM509PJ alle medesime condizioni indicate nelle premesse fintantoché l'azienda datrice di lavoro del marito lo consentirà;
10. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore della figlia minore.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero