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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 109/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DENICOLAI GIOVANNI VINCENZO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE Controparte_1 P.IVA_1
ARIANNA e dell'avv. PAVARINO IVANA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2024 il ricorrente, ha allegato di aver Parte_1
subito in data 23.11.2004 un infortunio sul lavoro, che gli ha cagionato un “Trauma contusivo con lesione meniscale mediale inveterata”, in relazione ai quali l' ha CP_1
riconosciuto una inabilità complessiva nella misura del 24%, poi aumentata sino al 42%; ha dedotto poi il ricorrente di aver successivamente subito un altro infortunio in itinere in data 22.7.2010, che gli ha cagionato “Contusioni escoriate multiple agli arti, contusione ginocchio sinistro su preesistente PTG con vasto ematoma, contusione cranica, distorsione rachide cervicale” e di essersi visto riconoscere dall' un grado di inabilità CP_1
pagina 1 di 6 permanente complessiva pari al 50%, sino al momento della visita di revisione del
23.8.2022, all'esito della quale l' ha ridotto il grado di inabilità al 20%, decurtando di CP_1
conseguenza la rendita annuale in precedenza riconosciuta.
Parte ricorrente ha chiesto in giudizio accertarsi la sussistenza di un grado di invalidità, riconducibile agli infortuni e patologie già riconosciute dall' , pari al 35%, o CP_1
comunque superiore a quanto riconosciuto da ultimo dall' . CP_2
Regolarmente costituito in giudizio, l' ha ribadito la correttezza della CP_1
quantificazione dei postumi da invalidità permanente effettuata in via amministrativa e ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
La causa, vertente unicamente sulla valutazione dei postumi da invalidità permanente, è stata istruita mediante C.T.U. medico legale, affidata al dott. Persona_1
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa insistendo nelle rispettive conclusioni.
* * * * *
1. – Il consulente d'ufficio, all'esito dell'esame della documentazione medica in atti e degli accertamenti peritali svolti, ivi compresa la visita del periziando, ha rilevato, con argomentazioni logiche e coerenti, che:
“Dopo l'Esame Clinico e Documentale, la Diagnosi formulabile (relativamente all'Oggetto della presente Relazione e – soprattutto – ai Quesiti del Sig. Giudice, segnatamente agli “Infortuni già riconosciuti dall ”), è la seguente: CP_1
1. “Trauma Distorsivo Rachide Cervicale con Cervicalgia e Limitazione Funzionale dei
Movimenti del Capo.
2. Traumatismo Ginocchio Sinistro con Lesione Parziale Post Distrattiva del Collaterale
Mediale.
3. Traumatismo Ginocchio Sinistro con Residuata Menomazione Condropatica e
Funzionale, necessitante di Protesi Bicompartimentale Ginocchio Sinistro (che riassorbe
– nella Valutazione Definitiva – anche il Traumatismo, di cui al Punto 2).”
Da quanto sopra e dalla Disamina Analitica della abbondante Documentazione
Sanitaria esaminata, emerge che il Ricorrente, Sig. ha riportato Parte_1
pagina 2 di 6 molteplici Eventi Traumatici, durante la Sua Vita Lavorativa, che hanno trovato riconoscimento dall'Istituto solo per la Componente Rachialgica Cervicale e per la
Componente Settorializzata al Ginocchio Sinistro;
”
aggiungendo:
a) Dal Certificato ITAL – UIL, datato 14/4/2023, agli Atti, si evince un “Trauma
Rachideo a Livello di L1 (2014?) ed un “Traumatismo alla Spalla Destra”: detti
Eventi non sono mai stati riconosciuti dall'Istituto e non rientrano nel Quesito del
Sig. Giudice.
b) La Menomazione - più importante e più invalidante per il Ricorrente – è a Pt_1 carico del Ginocchio Sinistro, Sede di Protesizzazione Bicompartimentale e di Tutore, nonché di Limitazioni Funzionali, quali obiettivate alle pagg. 14 e 15.
c) Le Tabelle , citate dal Quesito del Sig. Giudice, prevedono – alla Voce del CP_1
Codice 273 – “Anchilosi Rettilinea del Ginocchio” con un Grado di Danno Biologico
Permanente del 23% (ventitrè per cento), al quale va aggiunto il Grado di Danno
Biologico Permanente, derivante dalla “Cervicoalgia” residuata ad Evento Traumatico riconosciuto dall' e – per questo – rientrante nel Quesito del Sig. Giudice. CP_1
In Definitiva, il Grado di Danno Biologico Permanente, Globale e Complessivo, a seguito degli Eventi Infortunistici Lavorativi, riconosciuti dall' , è del 25% CP_1
(venticinque per cento), che si concretizza, assegnando – di certo, con criterio non restrittivo, considerato il Quadro Funzionale, di cui alle pagg. 14 e 15 – un Grado del
23% alla “Menomazione Gonalgica Sinistra” (cfr Obiettività) ed un 2% (due per cento) alla “Menomazione Cervicoalgica”.
Tale Grado del 25% (venticinque per cento) era presente, anche, alla Data di Visita di
Revisione del 23/8/2022 e successivamente
Alla luce di quanto sopra il CTU ha concluso affermando che:
“Il Grado di Menomazione Attuale dell'Integrità Psicofisica in capo al Ricorrente, ai sensi del Decreto Legislativo 38/2000, a seguito degli Infortuni Lavorativi già riconosciuti dall' , è del 25% (venticinque per cento). CP_1
Il Grado di Menomazione dell'Integrità Psicofisica, in capo al Ricorrente, ai sensi del
Decreto Legislativo 38/2000, a seguito degli Infortuni Lavorativi, già riconosciuti
pagina 3 di 6 dall' , alla data di Visita di Revisione del 23/8/2022 e successivamente, era del CP_1
25% (venticinque per cento)”
1.1. - Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. – rispetto alle quali il consulente di parte resistente ha fatto pervenire nota di condivisione e il consulente di parte ricorrente nulla ha osservato (cfr. relazione alle pagg. da 16 a 18) – non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con la conseguenza che deve ritenersi accertato che il ricorrente, in conseguenza degli infortuni già riconosciuti dall' ha riportato un grado di inabilità CP_1
permanente, oggi e sin dalla data della visita di revisione del 23.8.2022, pari al 25%.
1.2. - Va dichiarato quindi il diritto del ricorrente alla percezione della rendita nella misura corrispondente ad un grado di inabilità del 25% con decorrenza dal 1.9.2022, con condanna dell' al pagamento della differenza tra la rendita già riconosciuta (e CP_2 quantificata sulla scorta del 20%) e quanto dovuto in relazione al grado di invalidità del
25%.
2. – Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente alla luce secondo il principio della soccombenza.
2.1. - Quanto alla determinazione dello scaglione applicabile, va aggiunto che ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., "in quanto la prestazione a carico dell' per le inabilità permanenti da malattie professionali o da infortunio sul CP_1 lavoro, così come ha già avuto occasione di rilevare la costante giurisprudenza di questa
Corte per le pensioni di invalidità, si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia" (cfr. Cass. civ.
n.2148/2011, Cass. civ. n. 15656/2012), di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci" (Cass. civ.
SS.UU. n. 10455/2015; con riguardo alle rendite cfr. Cass. civ. n. 23274/2004, CP_1
Cass. civ. n. 258/2007, Cass. civ. n.21841/2007, Cass. civ. n. 2148/2011).
pagina 4 di 6 2.2. - Nel caso di specie deve dunque aversi riguardo all'ammontare della differenza mensile tra l'importo del trattamento attualmente in liquidazione e quello riconosciuto in sentenza – che costituisce la porzione controversa del titolo - da moltiplicarsi per dieci annualità, atteso che nel caso di specie non vi è una predeterminazione, allo stato, di una durata del beneficio in misura inferiore ai dieci anni.
Il valore complessivo, sulla scorta della succitata differenza mensile, così come evincibile dalla documentazione depositata dall' all'odierna udienza, senza incontrare CP_1
contestazione alcuna dalla parte ricorrente, induce ad applicare alla presente controversia lo scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 (€ 159,82, pari alla differenza tra il rateo di rendita in godimento - € 345,13 - e quello commisurato alla percentuale di invalidità accertata - € 504,95 – moltiplicato per 120 e dunque € 19.178,40).
La liquidazione è compiuta sulla scorta dei valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce della semplicità delle questioni trattate.
2.3. - In ragione del principio della causalità le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta che in conseguenza degli infortuni di cui alla parte motiva Parte_1 ha riportato postumi permanenti che hanno determinato un grado di inabilità permanente nella misura del 25% e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dall la rendita prevista dal D. Lgs. 38/2000 nella misura CP_1 corrispondente con decorrenza 1.9.2022, con condanna dell'Istituto all'adeguamento della rendita e al pagamento degli arretrati, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, dalla maturazione e sino al saldo;
condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, nella misura di € 2.700,00 CP_1
oltre € 43 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
pagina 5 di 6 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come liquidate con decreto CP_1
del 10.2.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/02/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 109/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DENICOLAI GIOVANNI VINCENZO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIONE Controparte_1 P.IVA_1
ARIANNA e dell'avv. PAVARINO IVANA
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2024 il ricorrente, ha allegato di aver Parte_1
subito in data 23.11.2004 un infortunio sul lavoro, che gli ha cagionato un “Trauma contusivo con lesione meniscale mediale inveterata”, in relazione ai quali l' ha CP_1
riconosciuto una inabilità complessiva nella misura del 24%, poi aumentata sino al 42%; ha dedotto poi il ricorrente di aver successivamente subito un altro infortunio in itinere in data 22.7.2010, che gli ha cagionato “Contusioni escoriate multiple agli arti, contusione ginocchio sinistro su preesistente PTG con vasto ematoma, contusione cranica, distorsione rachide cervicale” e di essersi visto riconoscere dall' un grado di inabilità CP_1
pagina 1 di 6 permanente complessiva pari al 50%, sino al momento della visita di revisione del
23.8.2022, all'esito della quale l' ha ridotto il grado di inabilità al 20%, decurtando di CP_1
conseguenza la rendita annuale in precedenza riconosciuta.
Parte ricorrente ha chiesto in giudizio accertarsi la sussistenza di un grado di invalidità, riconducibile agli infortuni e patologie già riconosciute dall' , pari al 35%, o CP_1
comunque superiore a quanto riconosciuto da ultimo dall' . CP_2
Regolarmente costituito in giudizio, l' ha ribadito la correttezza della CP_1
quantificazione dei postumi da invalidità permanente effettuata in via amministrativa e ha concluso per il rigetto delle domande attoree.
La causa, vertente unicamente sulla valutazione dei postumi da invalidità permanente, è stata istruita mediante C.T.U. medico legale, affidata al dott. Persona_1
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa insistendo nelle rispettive conclusioni.
* * * * *
1. – Il consulente d'ufficio, all'esito dell'esame della documentazione medica in atti e degli accertamenti peritali svolti, ivi compresa la visita del periziando, ha rilevato, con argomentazioni logiche e coerenti, che:
“Dopo l'Esame Clinico e Documentale, la Diagnosi formulabile (relativamente all'Oggetto della presente Relazione e – soprattutto – ai Quesiti del Sig. Giudice, segnatamente agli “Infortuni già riconosciuti dall ”), è la seguente: CP_1
1. “Trauma Distorsivo Rachide Cervicale con Cervicalgia e Limitazione Funzionale dei
Movimenti del Capo.
2. Traumatismo Ginocchio Sinistro con Lesione Parziale Post Distrattiva del Collaterale
Mediale.
3. Traumatismo Ginocchio Sinistro con Residuata Menomazione Condropatica e
Funzionale, necessitante di Protesi Bicompartimentale Ginocchio Sinistro (che riassorbe
– nella Valutazione Definitiva – anche il Traumatismo, di cui al Punto 2).”
Da quanto sopra e dalla Disamina Analitica della abbondante Documentazione
Sanitaria esaminata, emerge che il Ricorrente, Sig. ha riportato Parte_1
pagina 2 di 6 molteplici Eventi Traumatici, durante la Sua Vita Lavorativa, che hanno trovato riconoscimento dall'Istituto solo per la Componente Rachialgica Cervicale e per la
Componente Settorializzata al Ginocchio Sinistro;
”
aggiungendo:
a) Dal Certificato ITAL – UIL, datato 14/4/2023, agli Atti, si evince un “Trauma
Rachideo a Livello di L1 (2014?) ed un “Traumatismo alla Spalla Destra”: detti
Eventi non sono mai stati riconosciuti dall'Istituto e non rientrano nel Quesito del
Sig. Giudice.
b) La Menomazione - più importante e più invalidante per il Ricorrente – è a Pt_1 carico del Ginocchio Sinistro, Sede di Protesizzazione Bicompartimentale e di Tutore, nonché di Limitazioni Funzionali, quali obiettivate alle pagg. 14 e 15.
c) Le Tabelle , citate dal Quesito del Sig. Giudice, prevedono – alla Voce del CP_1
Codice 273 – “Anchilosi Rettilinea del Ginocchio” con un Grado di Danno Biologico
Permanente del 23% (ventitrè per cento), al quale va aggiunto il Grado di Danno
Biologico Permanente, derivante dalla “Cervicoalgia” residuata ad Evento Traumatico riconosciuto dall' e – per questo – rientrante nel Quesito del Sig. Giudice. CP_1
In Definitiva, il Grado di Danno Biologico Permanente, Globale e Complessivo, a seguito degli Eventi Infortunistici Lavorativi, riconosciuti dall' , è del 25% CP_1
(venticinque per cento), che si concretizza, assegnando – di certo, con criterio non restrittivo, considerato il Quadro Funzionale, di cui alle pagg. 14 e 15 – un Grado del
23% alla “Menomazione Gonalgica Sinistra” (cfr Obiettività) ed un 2% (due per cento) alla “Menomazione Cervicoalgica”.
Tale Grado del 25% (venticinque per cento) era presente, anche, alla Data di Visita di
Revisione del 23/8/2022 e successivamente
Alla luce di quanto sopra il CTU ha concluso affermando che:
“Il Grado di Menomazione Attuale dell'Integrità Psicofisica in capo al Ricorrente, ai sensi del Decreto Legislativo 38/2000, a seguito degli Infortuni Lavorativi già riconosciuti dall' , è del 25% (venticinque per cento). CP_1
Il Grado di Menomazione dell'Integrità Psicofisica, in capo al Ricorrente, ai sensi del
Decreto Legislativo 38/2000, a seguito degli Infortuni Lavorativi, già riconosciuti
pagina 3 di 6 dall' , alla data di Visita di Revisione del 23/8/2022 e successivamente, era del CP_1
25% (venticinque per cento)”
1.1. - Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. – rispetto alle quali il consulente di parte resistente ha fatto pervenire nota di condivisione e il consulente di parte ricorrente nulla ha osservato (cfr. relazione alle pagg. da 16 a 18) – non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con la conseguenza che deve ritenersi accertato che il ricorrente, in conseguenza degli infortuni già riconosciuti dall' ha riportato un grado di inabilità CP_1
permanente, oggi e sin dalla data della visita di revisione del 23.8.2022, pari al 25%.
1.2. - Va dichiarato quindi il diritto del ricorrente alla percezione della rendita nella misura corrispondente ad un grado di inabilità del 25% con decorrenza dal 1.9.2022, con condanna dell' al pagamento della differenza tra la rendita già riconosciuta (e CP_2 quantificata sulla scorta del 20%) e quanto dovuto in relazione al grado di invalidità del
25%.
2. – Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente alla luce secondo il principio della soccombenza.
2.1. - Quanto alla determinazione dello scaglione applicabile, va aggiunto che ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio deve applicarsi il criterio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.c., "in quanto la prestazione a carico dell' per le inabilità permanenti da malattie professionali o da infortunio sul CP_1 lavoro, così come ha già avuto occasione di rilevare la costante giurisprudenza di questa
Corte per le pensioni di invalidità, si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia" (cfr. Cass. civ.
n.2148/2011, Cass. civ. n. 15656/2012), di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci" (Cass. civ.
SS.UU. n. 10455/2015; con riguardo alle rendite cfr. Cass. civ. n. 23274/2004, CP_1
Cass. civ. n. 258/2007, Cass. civ. n.21841/2007, Cass. civ. n. 2148/2011).
pagina 4 di 6 2.2. - Nel caso di specie deve dunque aversi riguardo all'ammontare della differenza mensile tra l'importo del trattamento attualmente in liquidazione e quello riconosciuto in sentenza – che costituisce la porzione controversa del titolo - da moltiplicarsi per dieci annualità, atteso che nel caso di specie non vi è una predeterminazione, allo stato, di una durata del beneficio in misura inferiore ai dieci anni.
Il valore complessivo, sulla scorta della succitata differenza mensile, così come evincibile dalla documentazione depositata dall' all'odierna udienza, senza incontrare CP_1
contestazione alcuna dalla parte ricorrente, induce ad applicare alla presente controversia lo scaglione compreso tra € 5.201 e € 26.000 (€ 159,82, pari alla differenza tra il rateo di rendita in godimento - € 345,13 - e quello commisurato alla percentuale di invalidità accertata - € 504,95 – moltiplicato per 120 e dunque € 19.178,40).
La liquidazione è compiuta sulla scorta dei valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce della semplicità delle questioni trattate.
2.3. - In ragione del principio della causalità le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta che in conseguenza degli infortuni di cui alla parte motiva Parte_1 ha riportato postumi permanenti che hanno determinato un grado di inabilità permanente nella misura del 25% e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dall la rendita prevista dal D. Lgs. 38/2000 nella misura CP_1 corrispondente con decorrenza 1.9.2022, con condanna dell'Istituto all'adeguamento della rendita e al pagamento degli arretrati, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, dalla maturazione e sino al saldo;
condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, nella misura di € 2.700,00 CP_1
oltre € 43 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge;
pagina 5 di 6 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., come liquidate con decreto CP_1
del 10.2.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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