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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/09/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2159/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] il Parte_1
04.11.1955, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Alvisi del foro di C.F._1
Bologna e , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Bollo del foro di Vercelli C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 16.07.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Dubai (Emirati Arabi Uniti9 in data 23.3.2009. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma
1, lett. c) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Strona (BI), atto n. 2 – Parte II – Serie C - Anno 2009.
Dal matrimonio non sono nati figli. Con accordo concluso a seguito di procedura di negoziazione assistita da avvocati del 28.11.2023 e relativo nulla osta emesso dal Procuratore di Biella in data 30.11.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso dep. in data 28.05.2025, le parti hanno prodotto in copia conforme l'accordo di separazione concluso a seguito di procedura di negoziazione assistita e chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente sentenza di separazione passata in giudicato e del superamento del limite temporale di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970
(come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Il Collegio prende atto delle condizioni indicate dalle parti, avendo queste ultime dichiarato di non essere nati figli dal matrimonio, che il sig. continuerà a versare, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della Sig.ra sul noto conto corrente, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 la somma di euro 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT, e di aver già definito di comune accordo ogni altro aspetto patrimoniale, dichiarando, pertanto, di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato in Dubai (Emirati Arabi), in data 23.03.2009, successivamente C.F._2 iscritto in Italia presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Strona (BI) all'atto n. 2, parte II,
Serie C, anno 2009;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Strona di procedere alle incombenze di legge;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.9.2025.
Il Presidente est.
Emanuele Migliore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] il Parte_1
04.11.1955, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Alvisi del foro di C.F._1
Bologna e , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Bollo del foro di Vercelli C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 16.07.2025
per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Dubai (Emirati Arabi Uniti9 in data 23.3.2009. L'atto matrimoniale è stato iscritto ex art. 63, comma
1, lett. c) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Strona (BI), atto n. 2 – Parte II – Serie C - Anno 2009.
Dal matrimonio non sono nati figli. Con accordo concluso a seguito di procedura di negoziazione assistita da avvocati del 28.11.2023 e relativo nulla osta emesso dal Procuratore di Biella in data 30.11.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con ricorso dep. in data 28.05.2025, le parti hanno prodotto in copia conforme l'accordo di separazione concluso a seguito di procedura di negoziazione assistita e chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente sentenza di separazione passata in giudicato e del superamento del limite temporale di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970
(come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Il Collegio prende atto delle condizioni indicate dalle parti, avendo queste ultime dichiarato di non essere nati figli dal matrimonio, che il sig. continuerà a versare, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della Sig.ra sul noto conto corrente, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 la somma di euro 200,00 (duecento/00), oltre aggiornamento ISTAT, e di aver già definito di comune accordo ogni altro aspetto patrimoniale, dichiarando, pertanto, di null'altro aver a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente provvedendo:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, celebrato in Dubai (Emirati Arabi), in data 23.03.2009, successivamente C.F._2 iscritto in Italia presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Strona (BI) all'atto n. 2, parte II,
Serie C, anno 2009;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Strona di procedere alle incombenze di legge;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate ex art. 52 D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9.9.2025.
Il Presidente est.
Emanuele Migliore