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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38618 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.2.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappr. Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 18, presso lo studio dell'avv.
Marianna Ristuccia, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti Giuseppe Calabi, Cristina
Riboni, Riccardo Di Santo del Foro di Milano
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55 CP_1 presso lo studio degli avv.ti Marco Alessandrini e Luca Alessandrini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
OGGETTO: illegittimità del recesso per giusta causa dell'agente – condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e della penale per il patto di stabilità – provvigioni – oneri previdenziali – indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 c.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 la società (d'ora Parte_1 innanzi anche banca), premettendo di essere banca interamente controllata da
[...] e appartenente al Gruppo Bancario ”, autorizzata Controparte_2 Controparte_2 alla promozione e al collocamento di prodotti e servizi del mercato finanziario, bancario e assicurativo, esponeva che in data 28.7.2010 aveva sottoscritto con un contratto di CP_1 agenzia con relativi Allegati A (del 2.8.2010, poi sostituito con quello del 1.4.2016) e Allegati C
(del 28.7.2010, 30.7.2010 e 21.4.2016); che nel contratto di agenzia e nell'Allegato A era determinato il livello di inquadramento del consulente finanziario;
che da ultimo era stato
1 riconosciuto il livello denominato “I”, quale trattamento di favore;
che il sistema di provvigioni era articolato su due tipi di provvigioni dirette (artt. 2 e 20 del contratto di agenzia e Allegato C art. 1), le “provvigioni una tantum” (o enter fee) definite come il “compenso percentuale riconosciuto per ogni singolo prodotto, servizio e attività d' investimento collocato presso i Clienti, secondo le modalità e le limitazioni di cui all'Allegato A. Il pagamento avviene in funzione della data di esecuzione” e la provvigione “management fee”, definita come il “compenso provvigionale ricorrente (c.d. compenso di gestione) calcolato sul patrimonio medio netto valorizzato in gestione riferito ai Clienti direttamente procurati e assistiti dal Promotore e che genera commissioni di mantenimento a favore della Società, riconosciuto secondo le modalità e limitazioni di cui all'Allegato A. Il pagamento avviene in funzione della data di regolamento”; che inoltre essa esponente, come condizione di particolare favore, aveva introdotto previsioni economiche migliorative rispetto a quelle previste dall'Allegato A, in base alle quali al consulente finanziario erano riconosciuti, a tutto il 31.12.2015, i bonus di cui all'Allegato C e, a far data dal 1.4.2016 i compensi di cui alla tabella provvigionale “Livello I”, al posto di quelli, più bassi, corrispondenti al
“Livello II”; che l'agente aveva goduto di incentivi a titolo di bonus a fronte della promozione dei prodotti finanziari e dell'obbligo di non recedere dal contratto per un determinato periodo di tempo;
che tuttavia lo con lettera del 7.10.19 aveva comunicato il recesso immediato per giusta causa CP_1 dal rapporto;
che esso era fondato su motivazioni pretestuose;
che il consulente finanziario si era infatti impegnato con la sottoscrizione dell'Allegato C del 21.4.2016 a mantenere in essere il rapporto di agenzia con la fino al 1.8.2021, pena il pagamento della penale di cui all'art. 2; CP_3 che il consulente, già il giorno successivo al recesso, in data 8.10.19, è stato iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari come consulente finanziario della società CheBanca! che inoltre Pt_1 nello stesso periodo, tra il settembre e l'ottobre 2019, erano state rassegnate le dimissioni di altri consulenti ( , , , e tutti Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 confluiti presso la concorrente CheBanca! che tra il maggio 2017 e il luglio 2019, una Pt_1 ottantina tra managers e consulenti di altra società del Gruppo Credito Emiliano erano “migrati” in CheBanca!; che il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, adito da Pt_1 in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con ordinanza del 5.4.2018 aveva ritenuto con riguardo a tale vicenda che l'esodo di consulenti finanziari verso CheBanca! avesse integrato uno storno di staff e il fenomeno del c.d. cherry picking; che la lettera di recesso del resistente, come quelle degli altri consulenti citati erano predisposte sulla base di un unico modello a testimonianza di una regia comune dietro l'esodo dei consulenti approdati in CheBanca!; che vi era dunque la premeditata volontà del consulente di non rispettare il termine di preavviso;
che dai conteggi effettuati e compensate le posizioni creditorie e debitorie delle parti, risultava che lo era CP_1 debitore nei confronti dell'esponente della somma complessiva di € 287.042,01, di cui € 45.537,32 a titolo di indennità di mancato preavviso, ed € 250.000,00 a titolo di penale ex art. 2 dell'Allegato C del 21.4.16, il tutto già decurtato l'importo di € 8.495,31 riguardante le fatture del consulente, trattenute dalla in compensazione;
che infatti il preavviso dovuto era di 6 mesi, ai sensi CP_3 dell'art. 23.7 del contratto di agenzia e la relativa indennità sostitutiva era stata determinata a norma dell'art. 23 del contratto, dividendo per dodici il totale dei compensi lordi percepiti dall'Agente nell'anno precedente il recesso (i.e. € 91.074,64 : 12 = 7.589,55) e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero dei mesi di preavviso dovuti (7.589,55 x 6 = 45.537,32); che, inoltre il recesso integrava inadempimento dell'art. 2 dell'Allegato C cit.. Concludeva chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare l'insussistenza di giusta causa nel recesso comunicato dal sig. CP_1
a con lettera del 7 ottobre 2019, o, comunque, la sua inammissibilità;
[...] Parte_1
2) Accertare e dichiarare la violazione, da parte del resistente, del Contratto di Agenzia e suoi allegati, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto di a percepire l'indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso, nonché la penale ex art. 2 dell'Allegato C del 21 aprile 2016;
2 4) Accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti di al netto dei CP_1 Parte_1 crediti vantati dall'Agente nei confronti della Banca, della complessiva somma di € 287.042,01 o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
per effetto di quanto sopra,
5) tenuto conto della possibilità di compensare eventuali posizioni creditorie e debitorie delle parti, condannare il sig. a corrispondere a già compensate le partite creditorie e CP_1 Parte_1 debitorie tra le parti, e considerando la decurtazione di € 8.495,31 relativa alle fatture trattenute, l'importo complessivo di € 287.042,01 o il diverso, maggiore o minore, importo che dovesse essere accertato in corso di causa”. Si costituiva in giudizio , deducendo in primo luogo che il recesso era avvenuto per CP_1 giusta causa, per le ragioni indicate nella lettera del 7.10.2019, tutte astrattamente idonee a concretizzare un grave inadempimento;
che comunque a quelle motivazioni dovevano inoltre aggiungersi altre meglio sviluppate nelle memoria;
che era quindi infondata la domanda della banca e dovuta al consulente l'indennità di mancato preavviso;
che la banca doveva essere condannata al pagamento del dovuto a titolo di Firr e di contributi omessi, secondo quanto risultante dalla relazione contabile predisposta dal consulente di parte depositata in atti;
che gli era dovuto il residuo credito provvigionale di € 8.495,31; che inoltre la banca doveva essere condanna al pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. nella misura di € 125.365,63; che nulla spettava alla banca a titolo di penale per violazione del patto di stabilità.
In particolare deduceva in merito alla clausola penale:
- che il pagamento dell'importo ivi contemplato non era dovuto perché le dimissioni erano state rassegnate per giusta causa;
- che la clausola penale contenuta nell'Allegato C del 2016 doveva ritenersi inefficace o risolta per comportamento concludente della e comunque invalida per mancanza della CP_3 causa del negozio ex art. 1325 c.c. e per difetto di corrispettivo atteso che:
o al momento del suo ingresso in banca, in base all'Allegato A del 2.8.2010 gli era stato assegnato il 1° livello provvigionale denominato “Top 70”;
o successivamente in base all'Allegato A del 1.4.2016 gli era stato assegnato il livello I, proprio dei consulenti con consistenze superiori a 30 milioni, nonostante il suo portafoglio fosse inferiore a 30 milioni;
o tuttavia questo nuovo livello aveva un significato puramente formale perché al di là del nome e del livello la banca aveva mantenuto la stessa percentuale di retrocessione precedentemente riconosciuta atteso che le percentuali di retrocessione riconosciute al I livello (peraltro identiche a quelle del II livello salvo piccolissime differenze), erano identiche a quelle del livello “Top 70”;
o dunque la banca aveva riconosciuto il I livello provvigionale per non ridurre la percentuale di retrocessione e non incorrere in una violazione del sinallagma contrattuale senza che ciò comportasse per l'agente alcun reale beneficio economico, ma solo il mantenimento del precedente status;
o pertanto la clausola penale contenuta nell'Allegato C del 21.4.2016 era priva di un corrispettivo adeguato;
o inoltre la banca aveva riconosciuto il “I” livello provvigionale solo per il periodo
1.4.16 – 1.4.17, avendolo informato in data 7.6.2017 che dopo le verifiche del 31.12.2016 il suo livello provvigionale sarebbe stato “riallineato” al II livello provvigionale, il quale rimaneva ancora per tutto il 2019;
- che inoltre la pretesa di pagamento della penale non poteva fondarsi neppure sull'Allegato C del 30.7.2010 in quanto l'accordo del 2016 aveva avuto efficacia novativa del precedente, non essendo sufficiente il richiamo alla salvezza di “ogni altro precedente diritto” contenuto nell'allegato C del 2016 per ricomprendere le condizioni che legittimavano il precedente patto di stabilità e la relativa clausola penale e in quanto la banca aveva fondato la sua domanda solo ed esclusivamente sull'allegato C del 2016;
3 - che in ogni caso la clausola penale doveva comunque ritenersi nulla per contrarietà all'art. 1382 c.c., a norme imperative e per violazione del principio di parità delle parti in materia di recesso racchiuso nell'art. 1750, comma 4 c.c. anche ai sensi dell'art. 1344 c.c.. Concludeva chiedendo al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che il rapporto si è risolto per fatto e colpa imputabile esclusivamente a
[...]
(già , costituente grave Controparte_4 Controparte_5 inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande di cui al ricorso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto:
b) condannare (già ), in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a € 8.495,31 per CP_1 provvigioni maturate nel periodo settembre – dicembre 2019, come riconosciuto da Parte_1
€ 45.537,32 per indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c.; € 20.213,25 a titolo di FIRR ed
€ 125.365,63 a titolo di indennità ex art 1751 c.c. o le maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, anche in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 432 cpc o previa ammissione di consulenza tecnica contabile, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di decorrenza dei diritti fatti valere sino all'effettivo soddisfo. c) In ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, l'invalidità, nullità e/o inefficacia delle clausole penali contenute nell'Allegato C al contratto di agenzia o, in subordine, provvedere alla riduzione dell'importo previsto a titolo di penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., per i motivi e secondo le modalità esposte nel presente atto, o secondo le diverse modalità ritenute di giustizia;
d) in via subordinata, e salvo gravame, effettuate le compensazioni di legge, determinare l'importo dovuto dall'una o dall'altra parte in causa secondo consulenza tecnica, giustizia ed equità”. A seguito della domanda riconvenzionale, la banca depositava memoria difensiva nella quale ribadiva l'insussistenza della giusta causa del recesso dell'agente, deduceva incongruenze e criticità contabili, sia dal punto di vista aritmetico che metodologico, della relazione peritale depositata in atti, insisteva per la condanna al pagamento della penale contenuta nell'Allegato C del 21.4.2016 e per il rigetto della domanda di riduzione ex art. 1384 c.c..
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa – istruita solo documentalmente – era decisa all'udienza del 19.2.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
-o0o-
1. Ritiene l'Ufficio che il recesso del consulente sia privo di giusta causa, per le ragioni di seguito illustrate, esaminando partitamente le singole contestazioni poste a suo fondamento.
2. Nella lettera di recesso del 7.10.2019 (doc.
5.1. fasc. resistente) si legge che il recesso per giusta causa è stato determinato dalle motivazioni che seguono. 1) violazione del Regolamento Consob n. 20307/2018 (“Regolamento Intermediari”). Lo lamenta che il consulente, a mente dell'art. 159 comma 1 lett. b) del citato Regolamento CP_1
Intermediari 20307/2018, deve consegnare al cliente una copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 4 del medesimo Regolamento e che “… a distanza di un anno e mezzo dall'entrata in vigore del Regolamento Intermediari, non ha ancora Controparte_5 adeguato la propria modulistica, mettendo a disposizione dei consulenti e dei clienti una comunicazione informativa che è rimasta ferma alla Delibera Consob 16190 del 29/10/2007 …”; che tale violazione è grave perché la mancata consegna della modulistica è disciplinarmente rilevante e soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'art. 196 comma 1 lett. b del T.U.F.; che al consulente è fatto divieto di utilizzare altra modulistica rispetto a quella predisposta dalla banca e che quindi egli si è trovato nell'alternativa di violare il TUF ed il Regolamento Intermediari oppure non lavorare.
4 L'art. 196 del T.U.F. (Testo Unico Intermediazione Finanziaria), di cui al d.lgs. 58/1998, intitolato
“sanzioni applicabili ai consulenti finanziari” prevede in caso di violazione delle norme del decreto e del Regolamento Consob le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo.
A propria volta il regolamento Consob del 15.2.2018 n. 20307 (recante norme di attuazione del d.lgs. 58/1998 in materia di intermediari) all'art. 180 prevede la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196 TUF in caso di violazioni dell'art. 159, commi 1 e 2 dello stesso regolamento. L'art. 159 così recita:
“1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo
e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.
2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati. (Omissis)”. L'Allegato n. 4 del regolamento Consob 20307/2018, reca la “comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti”. Tale comunicazione diverge rispetto a quella predisposta dalla banca e messa a disposizione del consulente ai sensi dell'Allegato 4 del precedente regolamento Consob 16190/07, nel seguente punto (la parte nuova è riportata in grassetto):
“
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare
l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41”.
Inoltre nella nuova comunicazione, come nella vecchia, si prevede che il consulente non possa utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati “salvo quanto previsto dall'art. 159”, norma che consente l'uso dei codici se il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e vi sia consenso del cliente e l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;
l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi. La parte della comunicazione che riguarda l'obbligo del consulente di chiedere notizie sulla capacità di sostenere perdite e sulla tolleranza al rischio, costituisce in realtà una specificazione rispettivamente delle notizie sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi dell'investimento già presenti nel modello di comunicazione.
Trattasi quindi di specificazioni e puntualizzazioni contenute nel nuovo modello che non comportano un radicale stravolgimento rispetto al vecchio.
5 In tale contesto deve ritenersi che quand'anche fosse vero che la banca non ha provveduto all'aggiornamento della modulistica, la comunicazione rilasciata ai clienti o potenziali clienti sebbene conforme al vecchio modello di cui all'Allegato n. 4 e non al nuovo, recava comunque una completa informativa delle regole di comportamento del consulente finanziario e che difficilmente questa marginale divergenza, peraltro imputabile alla banca e non al consulente, avrebbe potuto legittimare nei confronti di quest'ultimo l'applicazione di una sanzione amministrativa, che deve pur sempre essere ispirata al principio della responsabilità personale e della proporzionalità, come da ultimo rimarcato dalla Suprema Corte (Cass. 10341/2024).
In ogni caso deve osservarsi che il nuovo regolamento 20307/2018 è entrato in vigore il 20.2.2018 e che da detta data al recesso del 7.10.2019 è intercorso circa un anno e mezzo senza che lo CP_1 abbia mai sollevato sul punto alcuna contestazione, né richiesto alla banca di fornirgli un modello aggiornato, il che per un verso conferma che anch'egli percepisse lo scarso spessore del fatto e, per altro verso, che nella specie manca del tutto il requisito dell'immediatezza della reazione. Si deve infatti escludere che il ritardo della banca nell'adeguare la modulistica possa giustificare la risoluzione immediata del rapporto, allorché il dipendente come nella specie abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia avvalso per oltre un anno di una modulistica alternativa (Cass. 24432/2022). 2) Anomalie nelle rendicontazioni. Lo asserisce l'esistenza di anomalie nelle rendicontazioni dei portafogli da lui gestiti. CP_1
In particola riferisce che un cliente, l'avv. , in qualità di trustee, cioè di gestore, Controparte_6 dei Trust Di e del Trust Gaia, aveva appurato che benchè in data 21.8.2019 su conto acceso Per_6 presso fosse stato accreditato l'importo di € 1.189.057,48 derivante dallo svincolo della Pt_1 polizza il medesimo importo risultava anche nella posizione investimenti del medesimo CP_7 cliente presso e cioè fino a tutto il 2.10.2019; che tale modus operandi Controparte_5 avrebbe fatto nel cliente dubbi sulla trasparenza della condotta della banca al punto da indurlo a cambiare banca, con pregiudizio per le provvigioni perdute.
La società ha replicato che il cliente aveva una polizza assicurativa con la compagnia Per_7
e che a seguito del decesso del soggetto assicurato, il trustee del Trust aveva CP_7 Per_7 formulato richiesta di riscatto per sinistro direttamente alla richiedendo tuttavia che il premio CP_7 venisse accreditato su un conto corrente sempre intestato al Trust, ma appoggiato presso un altro intermediario ( ) e che la compagnia aveva dunque provveduto all'accredito, salvo Pt_1 CP_7 però “dimenticarsi” di avvisare la società mediante il c.d. flusso di scarico sul sistema informatico, dell'avvenuta liquidazione della polizza. Ne discende che la banca non ha potuto avvedersi della modifica della posizione fino alla segnalazione del cliente e che subito dopo ha provveduto a risolvere il problema richiedendo ad l'invio della documentazione e illustrando al trustee la ricostruzione dello svolgimento dei CP_7 fatti Tali deduzioni della ricorrente devono ritenersi fondate perché il consulente non le ha neppure specificamente contestate e risultano comunque documentate (cfr. doc. 7.6.). D'altro canto non vi è alcuna oggettiva evidenza del nesso causale tra tali eventi e la scelta del cliente di cambiare banca e del conseguente pregiudizio economico che l'agente avrebbe risentito, sicchè l'operato della banca non può in alcun modo configurarsi in termini di un grave inadempimento nei confronti dell'agente.
3) Liquidazione di provvigioni in misura inferiore al dovuto
Deduce il consulente che la banca sarebbe rimasta inadempiente all'obbligo di corrispondere le provvigioni relative ai mutui fatti sottoscrivere ai clienti con per suo tramite. Pt_1
Tale motivo è privo di riferimenti temporali, nonché della specifica indicazione nominativa di quali siano i clienti, rispetto ai quali, l'agente avrebbe promosso la stipula di mutui, per i quali non avrebbe poi ricevuto il pagamento della provvigione.
6 La mancanza di ogni riferimento atto ad individuare il presunto inadempimento della banca e l'epoca in cui esso sarebbe avvenuto, impedisce di affermare la sussistenza della giusta causa in rapporto a tale contestazione.
4) Perdita clienti. L'agente sostiene di avere perduto numerosi clienti dal momento che la banca gli avrebbe impedito di eseguire telefonicamente i bonifici nonostante il foglio informativo fatto loro sottoscrivere prevedesse tale possibilità. Anche in rapporto a tale contestazione, vaga, generica, totalmente decontestualizzata, priva di riferimenti temporali, nonché dell'indicazione nominativa dei clienti interessati, non è possibile, per le ragioni già esaminate al punto precedente, affermare la sussistenza della giusta causa del recesso.
5) Pressione esercitata dalla banca sul consulente per promuovere un fondo privo di appetibilità. L'agente afferma che la più volte e con metodi discutibili (ad esempio attraverso intimazioni CP_3 dirette a far disinvestire i clienti eliminando i costi di uscita), lo avrebbe indotto a promuovere presso il pubblico dei risparmiatori un fondo, denominato Equity select dividend, che Parte_1 non corrispondeva all'interesse del risparmiatore;
che a mente dell'art. 24 par. 10 Direttiva 2014&65/UE c.d. Mifid, l'impresa evita di adottare disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni del proprio personale tali “che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se l'impresa di investimento può offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente”; che nel caso di specie la banca pretendeva che il consulente facesse sottoscrivere il succitato strumento finanziario alla cliente, benchè questo prevedesse delle commissioni di collocamento alte rispetto alla concorrenza e commissioni di gestione che lo rendevano privo di appetibilità; che sottraendosi a tale attività di collocamento esso esponente aveva evitato di concorrere alla violazione degli artt. 46 e ss. del
Regolamento Consob 20307/18. Osserva l'Ufficio che, in primo luogo, spetta alla preponente decidere i prodotti e i servizi da promuovere presso il pubblico, ai sensi dell'art. 3 del contratto di agenzia (in particolare artt.
3.4 e 3.5, doc. 1), sicchè in linea generale non può certo configurare un inadempimento l'avere la banca esercitato un proprio diritto;
che, in secondo luogo e nello specifico, le deduzioni relative alla mancanza di redditività e appetibilità del prodotto non sono circostanziate;
che infine quanto riferito dall'agente in merito alle presunte pressioni subite, è del tutto sfornito di collocazione temporale, elemento quest'ultimo indispensabile per cogliere l'immediatezza della reazione ai fini del recesso per giusta causa.
6) Conflitto di interessi con riguardo al fondo. Sostiene l'agente che l'attività descritta nel punto che precede, diretta a collocare esclusivamente il fondo gestito dalla società collegata, avrebbe violato anche il dovere degli intermediari di gestire correttamente i conflitti di interesse;
che il conflitto era palese perché la vendendo il Parte_1 fondo incassava subito la commissione di collocamento prelevandolo dal fondo medesimo e limitandone le possibilità di investimento;
che ciò avrebbe dunque costituito una violazione dell'art. 93 del Regolamento esponendolo alle relative sanzioni.
In merito a tale contestazione non può che ripetersi quanto già osservato in merito alla precedente e rilievo assorbente, a qualunque altro, è nella specie la mancanza della collocazione temporale della vicenda che permetta di cogliere la tempestività della reazione, osservandosi aggiuntivamente come sia alquanto singolare che l'agente non abbia mai svolto contestazioni nei confronti della preponente in merito a tale conflitto di interessi. 7) Comportamento ritorsivo della banca consistito nel rimuovere insegna, vetrofanie e targa. Deduce lo che il rifiuto proprio e degli altri consulenti operanti nel corner di Piazza Mattei a CP_1
Formia di proporre al pubblico il prodotto sopra citato, avrebbe innescato una reazione ritorsiva da parte della banca che dal mese di maggio 2019 avrebbe rimosso l'insegna della filiale e le vetrofanie sulle vetrine di via dell'Unità d'Italia che evidenziavano l'esistenza dell'ufficio dei
7 consulenti finanziari, nonché la targa identificativa della all'interno dei locali Controparte_5
; che ciò avrebbe determinato stupore dei clienti che avrebbero iniziato a smobilizzare i Pt_1 propri investimenti “incerti circa l'effettivo intermediario presso il quale l'Agente operava”. La doglianza non è idonea a giustificare il recesso in tronco in quanto: la gestione dei segni distintivi e identificativi è di competenza della preponente;
la banca aveva messo a disposizione del consulente i propri locali (All. C 30.7.2010 art.1 punto 1.2 “Le verrà concesso l'utilizzo gratuito di una postazione di lavoro, ubicata presso la filiale di Formia”), ma proprio il riferimento Pt_1 alla gratuità della concessione lascia intendere che la società non pretendesse affatto che egli operasse necessariamente presso quella postazione di lavoro, essendo libero di individuare autonomamente gli spazi per svolgere la propria attività; che comunque non vi è alcuna oggettiva evidenza che l'operazione sottintendesse un intento ritorsivo, che peraltro si sarebbe tradotto in un danno prima di tutto per la stessa banca che oscurando i propri promotori si sarebbe auto- danneggiata;
che in ogni caso non sussiste alcun nesso causale tra la condotta della banca e la asserita smobilizzazione di investimenti da parte dei clienti, peraltro neppure nominativamente individuati. 8) Inadempimento dell'obbligo di rendicontazione, di consegna di carnet di assegni e carte bancomat. Prosegue lo affermando che la banca avrebbe violato gli obblighi di rendicontazione posti CP_1 dagli artt. 105 e 106 Reg. Intermediari, compromettendo il rapporto di fiducia con i clienti e vedendosi ingiustamente privato per il futuro delle relative provvigioni e del management fee;
che inoltre avrebbe perso numerosi clienti per gli abusi commessi dalla banca e concretatisi nell'avere negato immotivamente ad alcuni clienti il carnet d'assegni o la carta bancomat, nell'avere revocato il fido a fronte di investimenti vincolati a garanzia, nell'avere negato il fido a clienti perché non volevano sottoscrivere investimenti della banca, nell'avere addebitato 5 euro per un banale giroconto;
nel malfunzionamento dei servizi di internet banking che non consente ai clienti di operare direttamente per sottoscrivere prodotti che non siano della casa madre.
Tale contestazione è del tutto evanescente: non è specificato il nominativo dei clienti vittima degli abusi della banca che avrebbero poi deciso, proprio in conseguenza di essi, di abbandonare l'agente, nè la data in cui tali fatti sarebbero accaduti. Ciò impedisce alla banca di prendere una posizione difensiva e al giudice di verificare la fondatezza dell'addebito, senza considerare il profilo dell'immediatezza della reazione che in assenza di contestualizzazione non può essere in alcun modo apprezzato. 9) Provvigioni liquidate in misura inferiore. Sostiene lo che “Da una recente verifica ho poi potuto appurare che mi sono state liquidate CP_1 provvigioni in misura inferiore a quella dedotta contrattualmente”. Anche in tale caso occorre rimarcare la genericità e vaghezza della doglianza: difetta innanzitutto la compiuta e specifica allegazione di quali siano le provvigioni liquidate in misura inferiore e ciò lede il diritto di difesa della banca che ha sostenuto e documentato la correttezza del proprio operato depositando la documentazione contabile (docc. 7.1 - 7.5).
Ad ogni modo il consulente avrebbe potuto svolgere queste contestazioni all'esito della rendicontazione periodica e dunque anche per questo verso difetta la giusta causa del recesso. 10) Versamento del Firr in misura inferiore al dovuto. L'agente lamenta che la banca avrebbe “provveduto a versare presso il Fondo indennità di risoluzione del rapporto un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto accantonare, per effetto di omessi e inesatti versamenti”. La doglianza è infondata giacchè il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto - Firr è un istituto facoltativo che prevede il versamento di fondi presso Enasarco, introdotto da Accordi Economici Collettivi di settore (art. 13) ai quali la banca ricorrente non risulta avere aderito e la cui applicazione è espressamente esclusa dal contratto di agenzia sottoscritto dalle parti (doc. 1 fasc. ric. art.1.2, che recita“Le parti escludono espressamente l'applicabilità dell'Accordo Economico Collettivo degli agenti e rappresentanti di commercio”). Pertanto il fatto che la banca, nonostante
8 non vi fosse tenuta avesse inizialmente riconosciuto in via spontanea il Firr in favore dei propri consulenti finanziari, non toglie legittimità alla decisione di interrompere successivamente il versamento, in quanto adempimento non dovuto. Ad ogni buon conto dalla stessa relazione peritale di parte depositata dal resistente (doc. 10) emerge che la preponente ha effettuato il pagamento annuale del Firr con riferimento a tutte le annualità del rapporto di agenzia dal 2010 al 2015 compreso e che l'ultimo pagamento risale al marzo del 2016 cessando il versamento a partire dal gennaio del 2017, sicchè la reazione dello appare in ogni caso tardiva. CP_1
11) Accantonamenti pensionistici inferiori al dovuto. Lamenta, da ultimo, l'agente che la banca avrebbe effettuato degli accantonamenti pensionistici inferiori al dovuto.
Anche tale doglianza non appare cogliere nel segno per la genericità e perché la banca ha documentato la sua infondatezza (v. infra). 3. Insomma nessuno dei motivi esaminati, appare poter sorreggere il recesso per giusta causa non integrando essi né gravi inadempimenti, idonei a ledere in misura considerevole l'interesse del contraente, né comunque avendo alterato il fondamentale assetto degli obblighi gravanti sulle parti in modo da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, come richiesto dall'art. 2119 c.c. nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza. Questa ha considerato, ad esempio, quali ipotesi di giusta causa di recesso la chiusura degli uffici aziendali sul territorio nazionale, per andamento negativo delle attività, con correlativa impossibilità per l'agente di svolgere regolarmente le proprie funzioni, la variazione territoriale esercitata dal preponente al di là dei doveri di lealtà e buona fede, l'omesso sistematico pagamento delle provvigioni, gravi molestie sul lavoro, eccessiva gravosità delle condizioni lavorative, dequalificazione del prestatore e dunque tutti fatti assai più gravi rispetto a quelli indicati dallo
. CP_1
Inoltre la giurisprudenza ha anche chiarito che nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. si atteggia in modo diverso rispetto a quello nel rapporto di lavoro subordinato, avendo le parti una diversa capacità di resistenza, con la conseguenza che mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento all'obbligazione retributiva, ovvero a quella contributiva, può assumere una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni, nel rapporto di agenzia la gravità va verificata con maggiore rigore ed è richiesta una lesione considerevole degli interessi dell'agente, qui neanche prospettata (Cass. 1376/2018). 4. D'altro canto nella presente sede processuale lo ha omesso di svolgere ulteriori allegazioni CP_1 in merito ai motivi di recesso di cui sopra, di offrire documentazione o di articolare istanze istruttorie a supporto della loro fondatezza. In questo giudizio, infatti, l'agente si è sostanzialmente concentrato esclusivamente su 3 degli 11 motivi.
Segnatamente in merito al motivo n. 7 (la ritorsione della banca consistita nel rimuovere i segni distintivi provocando l'abbandono della clientela) egli contesta l'affermazione della banca per cui la rimozione dei segni distintivi sarebbe dipesa da esigenze di aggiornamento alla nuova dicitura imposta dal regolamento Consob (ove i Promotori Finanziari sono stati sostituiti da Consulenti
Finanziari) e di ridefinizione degli spazi del corner di Formia e che comunque che Parte_1 già alla fine del mese di maggio 2019 e quindi nell'arco di poche settimane, fossero state già posizionate la nuova targa e le nuove vetrofanie (doc. 12 fasc. ricorrente). Egli invece sostiene che nessun segno distintivo fu ripristinato, salvo un totem che fu fornito a luglio del 2019.
Così, però egli ammette che perlomeno in quel momento vi era una chiara segnalazione alla clientela dell'attività svolta dai consulenti finanziari all'interno della banca. In ogni caso pur essendo le insegne state rimosse pacificamente a maggio del 2019, il consulente nei numerosi mesi prima del recesso di ottobre 2019, non ha allegato né documentato di avere mosso alcun rilievo, osservazione, doglianza alla società così implicitamente dimostrando di non ritenere tale condotta lesiva.
9 In merito poi ai motivi n. 10 e n. 11 deposita una relazione contabile di parte (doc. 10) da cui emerge l'esistenza di un credito dell'agente a titolo di Firr pari a € 6.913,34 e a titolo di contributi previdenziali pari a € 20.213,25.
Tuttavia, come già osservato, il Firr è un istituto facoltativo e la banca non ha aderito agli accordi collettivi di settore che lo hanno introdotto, come risulta dal contratto di agenzia, riconoscendo spontaneamente per tutti gli agenti il Firr fino a tutto il 2016 e poi sospendendo il versamento dal gennaio 2017, circostanza che è rimasta incontestata. Pertanto deve prestarsi adesione all'orientamento espresso da autorevole giurisprudenza che si richiama qui ex art.118 disp att. c.p.c. in base al quale “… Quanto alla lamentata sospensione del pagamento del FIRR all'Enasarco si evidenzia che … trattasi di scelta discrezionale operata da e comunicata agli agenti il 30.11.2015, dunque circa due anni prima dal recesso del Pt_2
27.11.2017 -dato, quest'ultimo, che neutralizza il rilievo della circostanza ai fini per cui è causa-
…” (sentenza del Trib. Monza, 6 maggio 2021 n. 267/2021). Inoltre il calcolo della presunta differenza a titolo di Firr è effettuato sulla base delle aliquote dell'agente monomandatario, che non sono applicabili nel caso di specie, sicchè non vi neppure è evidenza contabile di un credito maturato dall'agente a tale titolo fino al dicembre 2016. In merito, poi, ai contributi previdenziali occorre rimarcare che i conteggi sviluppati nella relazione di cui al doc. 10, sono stati fondatamente contestati dalla società dal punto di vista contabile e anche dei presupposti da cui muovono.
In particolare i contributi sono stati calcolati muovendo dal presupposto che lo fosse agente CP_1 monomandatario, mentre egli era agente plurimandatario. Sul punto deve ricordarsi che l'agente monomandatario è colui che lavora per un solo preponente e che, pertanto, si impegna a non assumere alcun altro incarico di agenzia anche in riferimenti a settori non in concorrenza e diversi rispetto a quello in cui opera il preponente (Trib. Cosenza, sent.
1862/2019).
Nel caso di specie ai sensi dell'art.
5.11 del contratto “Fermo quanto sopra, il PROMOTORE può svolgere attività di promozione e collocamento per conto di terzi solo se riferita a prodotti, attività e servizi merceologicamente diversi da quelli di cui al presente contratto e previa comunicazione scritta alla SOCIETÀ che identifichi la società terza e l'elenco dei prodotti, attività e/o servizi che intende promuovere”. Pertanto il dato contrattuale è chiaro nel senso che – ferma l'esclusiva di cui all'art. 5.1, elemento naturale del contratto di agenzia - nella specie non viene in rilievo, per come convenuto tra le parti contraenti, la figura dell'agente monomandatario, né, in ogni caso, lo ha provato, in fatto, di CP_1 aver operato come agente monomandatario. D'altro canto, lo stesso consulente di parte nella relazione in atti afferma che i contributi versati dalla società applicando l'aliquota contributiva dell'agente plurimandatario sono corretti e che non vi sono omissioni contributive (pag. 6). Non vi è dunque alcuna evidenza dell'inadempimento contributivo della società.
5. Nella memoria di costituzione in giudizio, infine, l'agente individua nuovi motivi di recesso per giusta causa. Si rammenta che in tema di recesso dell'agente la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio per cui – in linea generale - è consentito tenere conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto di dimissioni (Cass. 3893/1999). Tuttavia la giurisprudenza ha condivisibilmente precisato la portata di tale affermazione chiarendo che la possibilità di aggiungere motivazioni ulteriori è inversamente proporzionale al grado di specificità della lettera di recesso per giusta causa: tanto più questa è dettagliata nell'elencazione dei motivi, tanto meno vi è spazio per un'integrazione postuma (Corte di appello di Roma n. 3593/21). Nella specie tale eccezione è stata specificamente sollevata dalla società nella prima difesa successiva alla costituzione in giudizio avversaria e deve convenirsi che, stante il numero e il livello di dettaglio delle ragioni del recesso, nel caso di specie, i motivi nuovi addotti in sede di costituzione in giudizio siano inammissibili e quindi fuori dal perimetro del thema decidendum.
10 In ogni caso e per scrupolo di completezza, anche le nuove motivazioni addotte dall'agente nella memoria di costituzione in giudizio, all'inseguimento di una giusta causa, appaiono nel merito infondate:
- in primo luogo egli si duole della sua collocazione presso la banca di Formia e del Pt_1 fatto che ciò avrebbe determinato un “rischio di confusione” tra i due soggetti ivi operanti ( e : tuttavia non si vede in che modo tale doglianza avrebbe Pt_1 Controparte_5 potuto giustificare le dimissioni in tronco nove anni dopo l'insediamento;
- in secondo luogo egli pone innovativamente in correlazione la rimozione delle insegne/segni distintivi avvenuta a maggio del 2019 con la mancata consegna del nuovo allegato 4 previsto dal Regolamento Consob entrato in vigore a febbraio del 2018 sostenendo che le due condotte sono espressive della volontà di assegnare l'agenzia di Formia solo a come Pt_1 risulterebbe dai bilanci depositati nel 2018, in cui il centro di Formia scompare dall'elenco dei centri finanziari della banca: nella lettera di recesso, invece, la rimozione delle insegne viene descritta come ritorsione al comportamento dello che non si era piegato alla CP_1 volontà della preponente di promuovere un determinato prodotto finanziario considerato non conveniente per la clientela e già tale circostanza appare sintomatica della pretestuosità del motivo. In ogni caso, premesso che ad avviso dell'Ufficio tale decisione aziendale non avrebbe neanche astrattamente legittimato il recesso in tronco del consulente, non essendovi l'obbligo per la banca di mettere a disposizione un certo locale al consulente, nella specie tale doglianza è anche nel merito del tutto infondata. Infatti il tentativo di giustificare il recesso con l'imminente “smobilitamento” del centro finanziario di Formia, è smentito dal fatto che già nel bilancio chiuso al 31.12.2018 (doc. 8 res) quel centro non esistesse più e che la decisione di non riportare il corner di Formia all'interno dell'indicazione della struttura territoriale nazionale della banca fosse già stata operata al momento della redazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e quindi molti mesi prima delle dimissioni;
- in terzo luogo lo afferma che nel 2019, dopo l'eliminazione dei segni distintivi, non è CP_1 neppure stato messo in condizione di fornire indicazioni alla clientela sulla propria legittimazione ad operare all'interno di quella filiale e che ciò non risultava neppure nei documenti ufficiali della banca, questione che egli stesso definisce “ben più grave di quella che sarebbe sorta dalla semplice rimozione delle insegne”: ora il fatto che tale doglianza non sia mai stata rappresentata nella pur articolatissima lettera di recesso appare sintomatica della sua infondatezza e cioè che si tratti di una ragione introdotta solo a posteriori per giustificare in modo pretestuoso una giusta causa in realtà completamente insussistente.
6. In realtà la cornice complessiva delle circostanze del caso concreto induce a ritenere che la decisione di recere “per giusta causa” scaturisca dalla necessità di intraprendere immediatamente la collaborazione con la banca concorrente (CheBanca!) senza attende il decorrere del periodo di preavviso.
Ciò si evince da plurimi elementi di ordine indiziario, che appaiono gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.):
- il fatto che le dimissioni siano state rese con veste formale pressochè identica anche dagli altri due agenti di Formia, e , in tempi sostanzialmente Persona_2 Persona_1 contestuali (doc.
6.1. fasc. ric.);
- che il consulente il giorno dopo il recesso (8.10.19) risulta iscritto come consulente finanziario di Parte_3
- che anche e risultano confluiti dopo il recesso a Persona_2 Persona_1 Parte_3
- che il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa (ord. 5.4.18, doc.
6.4 fasc. ricorrente) ha accertato uno storno di dipendenti e una pratica di cherry picking da Part
verso avente ad oggetto 80 dipendenti, nell'arco temporale dal maggio Pt_1 CP_3 al luglio 2019.
11 Tali elementi indiziari – unitamente all'affermazione dello stesso resistente per cui per decidere di cambiare banca occorre “programmare in anticipo una sponda di approdo per essere subito pronti ad assistere i clienti…” - lasciano ritenere che il recesso sia stato in realtà determinato dalla volontà programmata di accettare una nuova opportunità di lavoro e va quindi esclusa la sussistenza della giusta causa (T. Roma sent. 18.4.2013, n. 5841).
7. Ne discende che essendo il recesso avvenuto senza giusta causa, la società ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 45.537,32, determinata in sei mensilità della media dei compensi provvigionali percepiti dall'agente nell'anno solare precedente la risoluzione del rapporto, ex art. 23.7 del contratto di agenzia.
Specularmente il consulente non ha diritto al pagamento della medesima somma richiesta in via riconvenzionale.
8. Parimenti non è dovuta l'indennità ex art. 1751 c.c., quantificata in € 125.365,63richiesta in via riconvenzionale dal convenuto, perché l'agente si è dimesso senza giusta causa e la cessazione del rapporto non è giustificata da circostanze attribuibili alla preponente.
9. È pacifica, invece, la debenza da parte della società in favore dell'agente della somma di € 8.495,31 per provvigioni maturate nel periodo settembre – dicembre 2019, debito riconosciuto dalla stessa Parte_1
Pertanto, accertato il credito della banca verso l'agente di € 45.537,32 ex art. 1750 c.c. e quello dell'agente verso la banca a titolo provvigionale di € 8.495,31 e operata la compensazione impropria delle relative partite debitorie, deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della società ricorrente di € 37.042,01. 10. Non spetta poi l'importo di € 20.213,25 a titolo di FIRR richiesto dall'agente in via riconvenzionale.
Tale importo dovrebbe trovare il suo fondamento nella relazione peritale allegata alla memoria
(doc. 10). In tale relazione di parte si legge, tuttavia:
- che le aliquote Firr sono stabilite in determinate percentuali per gli agenti monomandari (4% prima fascia, 2% seconda fascia, 1% terza fascia provvigionale annua);
- che sulla scorta di tali percentuali il Firr che la società avrebbe dovuto accantonare presso l'Enasarco sarebbe stata pari ad € 13.946,77;
- che tale importo messo a confronto con i versamenti eseguiti ha evidenziato il mancato versamento di € 6.931,34;
- che l'importo dovuto dalla società quale contributo previdenziale dovuto per l'intero periodo di efficacia del contratto di agenzia dal 2010 al 2019 per gli agenti monomandatari ammonta ad € 47.575,43 mentre la società ha versato solo 27.361,84 (avendo versato i contributi previsti per i plurimandatari) evidenziando una mancata contribuzione pari ad € 20.213,25. Pertanto l'importo di euro 20.213,25 è relativo all'omissione contributiva e non al Firr, titolo rivendicato nelle domanda riconvenzionale. Ad ogni buon conto, per le ragioni sopra già illustrate, non spetta allo né l'importo di euro CP_1
6.931,34 a titolo di Firr, né quello di euro 20.213,25 a titolo di contributi.
11. Residua da esaminare la domanda di condanna al pagamento della penale e – specularmente – quella riconvenzionale di accertamento dell'invalidità della detta clausola, ovvero in subordine di sua riduzione ex art. 1384 c.c.
La banca domanda la condanna dell'agente al pagamento della penale per il recesso anticipato rispetto al patto di stabilità, quantificando il dovuto in € 250.000,00. 11.a. In punto di fatto questo l'assetto negoziale tra le parti:
- il contratto di agenzia stipulato il 28.7.2010 (doc. 1 fasc. ricorrente) all'art. 20 stabilisce che la società assegna al promotore il livello provvigionale tassativamente indicato nell'Allegato
A al contratto (20.1.) e si obbliga a corrispondere le provvigioni calcolate secondo le modalità del detto Allegato e dell'eventuale Allegato C (20.2.) che costituiscono parte integrante del contratto stesso, con riserva di unilaterale modifica delle provvigioni previa comunicazione all'agente (20.3);
12 - l'Allegato A del 2.8.2010 (doc.
2.1. fasc. ricorrente) e il successivo Allegato A del 1.4.2016 (doc.
2.2. fasc. ric.) individuano i livelli di inquadramento del consulente finanziario e le tabelle provvigionali: segnatamente in base al primo Allegato allo Ionta è stato assegnato il livello provvigionale Top 70 (portafoglio di consistenza superiore a 15 milioni di euro), mentre in base al secondo Allegato gli è stato assegnato il I livello provvigionale dal
1.4.2016 (portafoglio di consistenza superiore a 30 milioni di euro);
- l'Allegato C del 28.7.2010 (doc.
3.1. fasc. ric.) e del 30.7.2010 (doc.
3.2. fasc. ric.) ribadiscono poi l'assegnazione all'agente del livello Top 70 di cui all'Allegato A e prevedeva che “a titolo di incentivazione e quale riconoscimento aggiuntivo per promuovere e realizzare il miglior sviluppo degli affari, la Banca Le corrisponderà un compenso provvigionale ulteriore (il “bonus”) secondo le seguenti regole:…”: in sostanza a partire dal 1.1.2011 e per 60 mesi la banca avrebbe corrisposto all'agente il 30% delle provvigioni dirette di management fee su una serie di prodotti (prodotti OICR Italiani e Esteri, Contratti di consulenza categoria B, Gestioni Patrimoniali, Prodotti Assicurativi). L'Allegato prevede altresì l'impegno dell'Agente a mantenere in essere il contratto per 120 mesi dalla data di inizio della sua esecuzione (e quindi fino al 1.8.20), senza esercitare il recesso per alcuna causa, con la penale di 250.000,00 in caso di inadempimento (salvo recesso per giusta causa o impossibilità sopravvenuta);
- l'Allegato C del 21.4.2016 (doc.
3.3. fasc. ric.), infine, rinvia alle previsioni economiche di cui alla tabella provvigionale dell'Allegato A del 1.4.2016 con la specificazione che “stanti le disposizioni contrattuali vigenti, le consistenze a Lei riferibili alla data di verifica comporterebbero l'assegnazione a Suo carico del livello provvigionale II con decorrenza 01/04/2016, tuttavia, a titolo di trattamento di particolare favore a Lei riservato, Le verranno riconosciute, con la medesima decorrenza, le previsioni economiche migliorative di cui alla Tabella provvigionale “Livello I”…e l'applicazione del relativo grado provvigionale avrà decorrenza 1 aprile 2017. A fronte del trattamento di favore a Lei riservato di cui all'articolo1, Ella si impegna a mantenere in essere il Contratto di Agenzia con la Banca fino al 01/08/2021 e, quindi, a non esercitare il diritto di recedere dal Contratto di Agenzia” e la previsione della penale di importo di € 250.000,00 e di € 60.000,00 nel caso di recesso successivamente alla data del 1.8.2020, salvi i casi di giusta causa e impossibilità sopravvenuta. Prosegue poi l'accordo che “Salvo ed impregiudicato ogni nostro precedente diritto, il contenuto del presente “Allegato C”, modifica ed integra ogni altra precedente intesa intercorrente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto con decorrenza, così come con Lei concordato, 01/04/2016.” 11.b. La domanda non può essere accolta per due concorrenti rationes decidendi.
Un primo motivo di rigetto della domanda è che la clausola relativa al patto di stabilità nel contratto di agenzia deve ritenersi nulla.
Superando un precedente contrario orientamento della giurisprudenza anche di legittimità che riteneva pienamente valida la stipulazione di un patto di stabilità nell'ambito di un contratto di agenzia avente ad oggetto il vincolo per l'agente di non recedere prima della scadenza di un certo termine, a condizione che fosse limitata nel tempo e che fosse previsto un corrispettivo adeguato e proporzionato, che garantisse il minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 1435/98,
Cass. 17817/05; Cass. 19903/05; Cass. 6558/2010; Cass. 17010/14; Cass. 19300/15), il più recente orientamento della Corte di legittimità (Cass. 24478/2021), seguito dalla giurisprudenza di merito
(tra le tante cfr. Trib. Milano sent. 195/2022; Trib. Palermo 3176/22; C. Appello Milano n. 1111/2022; Corte Appello Roma 3593/2021) ha affermato l'opposto principio di diritto della nullità di tale patto in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, di agente del gruppo
. Pt_1 La Cassazione nell'arresto da ultimo citato ha affermato che: “In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni
13 che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente” (Cass. 24478/2021).
Ebbene, con questa sentenza la Suprema Corte ha fissato in tema i seguenti principi di diritto:
- l'art. 1750, co. 4 cc, nel porre la regola inderogabile per la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso;
- pertanto è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso;
- infatti, ove strutturato in tal modo, il patto di stabilità rende notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo la sola indennità di preavviso, eludendo, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime in materia di recesso. Nel caso di specie, come osservato, il patto prevedeva solo a carico dell'agente l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro e in caso di suo inadempimento l'onerosa penale di € 250.000,00 (se il recesso fosse stato esercitato prima del 1.8.2020).
11.c. Sussiste anche un secondo concorrente motivo di rigetto della domanda.
La banca invoca a fondamento della propria domanda il patto di stabilità stipulato nel 2016 che modifica - come è testualmente scritto nell'accordo C, doc.
3.3. cit. (“il contenuto del presente
“Allegato C”, modifica ed integra ogni altra precedente intesa intercorrente tra le Parti”)- quello del 2010: tale patto del 2016, in particolare, modifica la durata del vincolo dell'agente, aggiungendovi un anno (dall'1.8.2020 fino al 1.8.2021) e l'entità del corrispettivo che non è più integrato dai bonus e incentivi di cui al patto del 2010, i quali come ammette la stessa società erano cessati al 31.12.2015 (pag. 24 della memoria avverso riconvenzionale), ma dal riconoscimento del livello I anziché del livello II che sarebbe spettato all'agente in base alle dimensioni del suo portafoglio. Tuttavia, come eccepito dall'agente, tale corrispettivo non è affatto congruo a fronte del vincolo del lavoratore di permanere per altri 5 anni presso la società pena il pagamento della penale di €
250.000,00 (ovvero € 60.000 se il recesso fosse avvenuto nell'ultimo anno). Raffrontando la tabella dei compensi provvigionali delle retrocessioni spettanti all'agente di livello II ci si avvede, infatti, che essi sono sostanzialmente identici a quelli dell'agente di I, salvo modestissime differenze: in particolare su 59 prodotti da promuovere i compensi sono identici per
55 prodotti e sono diversi per solo per 4 prodotti: segnatamente per i fondi comuni Euromobiliare
AM SGR in cui la commissione di gestione mensile è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo;
per in cui la commissione di gestione Parte_4 mensile è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo;
per e Fondi esterni di società Pt_4 terze in cui la commissione di gestione mensile è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo;
per (fondo pensione aperto e pensione integrativa) in cui Parte_5 la commissione di gestione mensile/annuale è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo
(cfr. Allegato A 1.4.16, doc.
2.2. fasc. ricorrente). Ciò significa che il riconoscimento all'agente del maggior livello I rispetto a quello spettante II – trattamento di miglior favore comunque cessato nel 2019 quando il consulente è passato al II livello
- non ha avuto in concreto sostanziali benefici economici, e che dunque il patto di stabilità è stato stipulato in assenza di una reale controprestazione: il che rende il patto nullo per difetto di un adeguato corrispettivo, sempre richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nella vigenza del precedente orientamento giurisprudenziale causa. Né si può dire che il precedente assetto di cui all'Allegato C del 2010, in cui il patto di stabilità era stato stipulato a fronte del pagamento da parte della preponente di incentivi e bonus, possa continuare a giustificare causalmente il rapporto anche dopo la sua modifica, tanto più che “la
14 natura aleatoria dei compensi in questione e la impossibilità di determinazione “ex ante” li rende inidonei a giustificare in termini sinallagmatici e dunque sul piano causale una compressione del diritto di libera recedibilità dell'agente – espressione della più generale libertà di sciogliersi da vincoli contrattuali sine dire, non strettamente correlata alla singola prestazione dedotta nel sinallagma contrattuale - notevolmente più intensa e gravosa rispetto a quella che subisce il preponente, tenuto solamente al preavviso o al pagamento della indennità sostitutiva dello stesso” (cfr. Trib. Cassino sent. 23.11.2022 n. 920, in relazione a fattispecie sovrapponibile alla presente). 12. In ragione della soccombenza reciproca, appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite per sei settimi, ponendo il residuo settimo a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta l'insussistenza della giusta causa nel recesso comunicato dall'agente alla società ricorrente con lettera del 7.10.2019 e per l'effetto il diritto della parte ricorrente all'indennità sostituiva del preavviso nell'importo di € 45.537,32 e, previa compensazione con il credito provvigionale di pari a € 8.495,31, condanna il resistente al pagamento in CP_1 favore di della somma residua di € 37.042,01, Controparte_4 oltre accessori di legge;
- accerta la nullità delle clausole penali contenute nell'Allegato C al contratto di agenzia;
- rigetta le altre domande delle parti;
- compensa le spese di lite tra le parti per sei settimi e condanna al pagamento in CP_1 favore della controparte del residuo settimo, frazione che liquida in complessivi € 1.983,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 19.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
15
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38618 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 19.2.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappr. Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 18, presso lo studio dell'avv.
Marianna Ristuccia, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv.ti Giuseppe Calabi, Cristina
Riboni, Riccardo Di Santo del Foro di Milano
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55 CP_1 presso lo studio degli avv.ti Marco Alessandrini e Luca Alessandrini che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
OGGETTO: illegittimità del recesso per giusta causa dell'agente – condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e della penale per il patto di stabilità – provvigioni – oneri previdenziali – indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 c.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.12.2023 la società (d'ora Parte_1 innanzi anche banca), premettendo di essere banca interamente controllata da
[...] e appartenente al Gruppo Bancario ”, autorizzata Controparte_2 Controparte_2 alla promozione e al collocamento di prodotti e servizi del mercato finanziario, bancario e assicurativo, esponeva che in data 28.7.2010 aveva sottoscritto con un contratto di CP_1 agenzia con relativi Allegati A (del 2.8.2010, poi sostituito con quello del 1.4.2016) e Allegati C
(del 28.7.2010, 30.7.2010 e 21.4.2016); che nel contratto di agenzia e nell'Allegato A era determinato il livello di inquadramento del consulente finanziario;
che da ultimo era stato
1 riconosciuto il livello denominato “I”, quale trattamento di favore;
che il sistema di provvigioni era articolato su due tipi di provvigioni dirette (artt. 2 e 20 del contratto di agenzia e Allegato C art. 1), le “provvigioni una tantum” (o enter fee) definite come il “compenso percentuale riconosciuto per ogni singolo prodotto, servizio e attività d' investimento collocato presso i Clienti, secondo le modalità e le limitazioni di cui all'Allegato A. Il pagamento avviene in funzione della data di esecuzione” e la provvigione “management fee”, definita come il “compenso provvigionale ricorrente (c.d. compenso di gestione) calcolato sul patrimonio medio netto valorizzato in gestione riferito ai Clienti direttamente procurati e assistiti dal Promotore e che genera commissioni di mantenimento a favore della Società, riconosciuto secondo le modalità e limitazioni di cui all'Allegato A. Il pagamento avviene in funzione della data di regolamento”; che inoltre essa esponente, come condizione di particolare favore, aveva introdotto previsioni economiche migliorative rispetto a quelle previste dall'Allegato A, in base alle quali al consulente finanziario erano riconosciuti, a tutto il 31.12.2015, i bonus di cui all'Allegato C e, a far data dal 1.4.2016 i compensi di cui alla tabella provvigionale “Livello I”, al posto di quelli, più bassi, corrispondenti al
“Livello II”; che l'agente aveva goduto di incentivi a titolo di bonus a fronte della promozione dei prodotti finanziari e dell'obbligo di non recedere dal contratto per un determinato periodo di tempo;
che tuttavia lo con lettera del 7.10.19 aveva comunicato il recesso immediato per giusta causa CP_1 dal rapporto;
che esso era fondato su motivazioni pretestuose;
che il consulente finanziario si era infatti impegnato con la sottoscrizione dell'Allegato C del 21.4.2016 a mantenere in essere il rapporto di agenzia con la fino al 1.8.2021, pena il pagamento della penale di cui all'art. 2; CP_3 che il consulente, già il giorno successivo al recesso, in data 8.10.19, è stato iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari come consulente finanziario della società CheBanca! che inoltre Pt_1 nello stesso periodo, tra il settembre e l'ottobre 2019, erano state rassegnate le dimissioni di altri consulenti ( , , , e tutti Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 confluiti presso la concorrente CheBanca! che tra il maggio 2017 e il luglio 2019, una Pt_1 ottantina tra managers e consulenti di altra società del Gruppo Credito Emiliano erano “migrati” in CheBanca!; che il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, adito da Pt_1 in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con ordinanza del 5.4.2018 aveva ritenuto con riguardo a tale vicenda che l'esodo di consulenti finanziari verso CheBanca! avesse integrato uno storno di staff e il fenomeno del c.d. cherry picking; che la lettera di recesso del resistente, come quelle degli altri consulenti citati erano predisposte sulla base di un unico modello a testimonianza di una regia comune dietro l'esodo dei consulenti approdati in CheBanca!; che vi era dunque la premeditata volontà del consulente di non rispettare il termine di preavviso;
che dai conteggi effettuati e compensate le posizioni creditorie e debitorie delle parti, risultava che lo era CP_1 debitore nei confronti dell'esponente della somma complessiva di € 287.042,01, di cui € 45.537,32 a titolo di indennità di mancato preavviso, ed € 250.000,00 a titolo di penale ex art. 2 dell'Allegato C del 21.4.16, il tutto già decurtato l'importo di € 8.495,31 riguardante le fatture del consulente, trattenute dalla in compensazione;
che infatti il preavviso dovuto era di 6 mesi, ai sensi CP_3 dell'art. 23.7 del contratto di agenzia e la relativa indennità sostitutiva era stata determinata a norma dell'art. 23 del contratto, dividendo per dodici il totale dei compensi lordi percepiti dall'Agente nell'anno precedente il recesso (i.e. € 91.074,64 : 12 = 7.589,55) e moltiplicando il risultato ottenuto per il numero dei mesi di preavviso dovuti (7.589,55 x 6 = 45.537,32); che, inoltre il recesso integrava inadempimento dell'art. 2 dell'Allegato C cit.. Concludeva chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare l'insussistenza di giusta causa nel recesso comunicato dal sig. CP_1
a con lettera del 7 ottobre 2019, o, comunque, la sua inammissibilità;
[...] Parte_1
2) Accertare e dichiarare la violazione, da parte del resistente, del Contratto di Agenzia e suoi allegati, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto di a percepire l'indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso, nonché la penale ex art. 2 dell'Allegato C del 21 aprile 2016;
2 4) Accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti di al netto dei CP_1 Parte_1 crediti vantati dall'Agente nei confronti della Banca, della complessiva somma di € 287.042,01 o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa;
per effetto di quanto sopra,
5) tenuto conto della possibilità di compensare eventuali posizioni creditorie e debitorie delle parti, condannare il sig. a corrispondere a già compensate le partite creditorie e CP_1 Parte_1 debitorie tra le parti, e considerando la decurtazione di € 8.495,31 relativa alle fatture trattenute, l'importo complessivo di € 287.042,01 o il diverso, maggiore o minore, importo che dovesse essere accertato in corso di causa”. Si costituiva in giudizio , deducendo in primo luogo che il recesso era avvenuto per CP_1 giusta causa, per le ragioni indicate nella lettera del 7.10.2019, tutte astrattamente idonee a concretizzare un grave inadempimento;
che comunque a quelle motivazioni dovevano inoltre aggiungersi altre meglio sviluppate nelle memoria;
che era quindi infondata la domanda della banca e dovuta al consulente l'indennità di mancato preavviso;
che la banca doveva essere condannata al pagamento del dovuto a titolo di Firr e di contributi omessi, secondo quanto risultante dalla relazione contabile predisposta dal consulente di parte depositata in atti;
che gli era dovuto il residuo credito provvigionale di € 8.495,31; che inoltre la banca doveva essere condanna al pagamento dell'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. nella misura di € 125.365,63; che nulla spettava alla banca a titolo di penale per violazione del patto di stabilità.
In particolare deduceva in merito alla clausola penale:
- che il pagamento dell'importo ivi contemplato non era dovuto perché le dimissioni erano state rassegnate per giusta causa;
- che la clausola penale contenuta nell'Allegato C del 2016 doveva ritenersi inefficace o risolta per comportamento concludente della e comunque invalida per mancanza della CP_3 causa del negozio ex art. 1325 c.c. e per difetto di corrispettivo atteso che:
o al momento del suo ingresso in banca, in base all'Allegato A del 2.8.2010 gli era stato assegnato il 1° livello provvigionale denominato “Top 70”;
o successivamente in base all'Allegato A del 1.4.2016 gli era stato assegnato il livello I, proprio dei consulenti con consistenze superiori a 30 milioni, nonostante il suo portafoglio fosse inferiore a 30 milioni;
o tuttavia questo nuovo livello aveva un significato puramente formale perché al di là del nome e del livello la banca aveva mantenuto la stessa percentuale di retrocessione precedentemente riconosciuta atteso che le percentuali di retrocessione riconosciute al I livello (peraltro identiche a quelle del II livello salvo piccolissime differenze), erano identiche a quelle del livello “Top 70”;
o dunque la banca aveva riconosciuto il I livello provvigionale per non ridurre la percentuale di retrocessione e non incorrere in una violazione del sinallagma contrattuale senza che ciò comportasse per l'agente alcun reale beneficio economico, ma solo il mantenimento del precedente status;
o pertanto la clausola penale contenuta nell'Allegato C del 21.4.2016 era priva di un corrispettivo adeguato;
o inoltre la banca aveva riconosciuto il “I” livello provvigionale solo per il periodo
1.4.16 – 1.4.17, avendolo informato in data 7.6.2017 che dopo le verifiche del 31.12.2016 il suo livello provvigionale sarebbe stato “riallineato” al II livello provvigionale, il quale rimaneva ancora per tutto il 2019;
- che inoltre la pretesa di pagamento della penale non poteva fondarsi neppure sull'Allegato C del 30.7.2010 in quanto l'accordo del 2016 aveva avuto efficacia novativa del precedente, non essendo sufficiente il richiamo alla salvezza di “ogni altro precedente diritto” contenuto nell'allegato C del 2016 per ricomprendere le condizioni che legittimavano il precedente patto di stabilità e la relativa clausola penale e in quanto la banca aveva fondato la sua domanda solo ed esclusivamente sull'allegato C del 2016;
3 - che in ogni caso la clausola penale doveva comunque ritenersi nulla per contrarietà all'art. 1382 c.c., a norme imperative e per violazione del principio di parità delle parti in materia di recesso racchiuso nell'art. 1750, comma 4 c.c. anche ai sensi dell'art. 1344 c.c.. Concludeva chiedendo al Tribunale di: “a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che il rapporto si è risolto per fatto e colpa imputabile esclusivamente a
[...]
(già , costituente grave Controparte_4 Controparte_5 inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2119 c.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande di cui al ricorso;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto:
b) condannare (già ), in Controparte_4 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a € 8.495,31 per CP_1 provvigioni maturate nel periodo settembre – dicembre 2019, come riconosciuto da Parte_1
€ 45.537,32 per indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c.; € 20.213,25 a titolo di FIRR ed
€ 125.365,63 a titolo di indennità ex art 1751 c.c. o le maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia, anche in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 432 cpc o previa ammissione di consulenza tecnica contabile, con la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di decorrenza dei diritti fatti valere sino all'effettivo soddisfo. c) In ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, l'invalidità, nullità e/o inefficacia delle clausole penali contenute nell'Allegato C al contratto di agenzia o, in subordine, provvedere alla riduzione dell'importo previsto a titolo di penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., per i motivi e secondo le modalità esposte nel presente atto, o secondo le diverse modalità ritenute di giustizia;
d) in via subordinata, e salvo gravame, effettuate le compensazioni di legge, determinare l'importo dovuto dall'una o dall'altra parte in causa secondo consulenza tecnica, giustizia ed equità”. A seguito della domanda riconvenzionale, la banca depositava memoria difensiva nella quale ribadiva l'insussistenza della giusta causa del recesso dell'agente, deduceva incongruenze e criticità contabili, sia dal punto di vista aritmetico che metodologico, della relazione peritale depositata in atti, insisteva per la condanna al pagamento della penale contenuta nell'Allegato C del 21.4.2016 e per il rigetto della domanda di riduzione ex art. 1384 c.c..
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa – istruita solo documentalmente – era decisa all'udienza del 19.2.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
-o0o-
1. Ritiene l'Ufficio che il recesso del consulente sia privo di giusta causa, per le ragioni di seguito illustrate, esaminando partitamente le singole contestazioni poste a suo fondamento.
2. Nella lettera di recesso del 7.10.2019 (doc.
5.1. fasc. resistente) si legge che il recesso per giusta causa è stato determinato dalle motivazioni che seguono. 1) violazione del Regolamento Consob n. 20307/2018 (“Regolamento Intermediari”). Lo lamenta che il consulente, a mente dell'art. 159 comma 1 lett. b) del citato Regolamento CP_1
Intermediari 20307/2018, deve consegnare al cliente una copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 4 del medesimo Regolamento e che “… a distanza di un anno e mezzo dall'entrata in vigore del Regolamento Intermediari, non ha ancora Controparte_5 adeguato la propria modulistica, mettendo a disposizione dei consulenti e dei clienti una comunicazione informativa che è rimasta ferma alla Delibera Consob 16190 del 29/10/2007 …”; che tale violazione è grave perché la mancata consegna della modulistica è disciplinarmente rilevante e soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'art. 196 comma 1 lett. b del T.U.F.; che al consulente è fatto divieto di utilizzare altra modulistica rispetto a quella predisposta dalla banca e che quindi egli si è trovato nell'alternativa di violare il TUF ed il Regolamento Intermediari oppure non lavorare.
4 L'art. 196 del T.U.F. (Testo Unico Intermediazione Finanziaria), di cui al d.lgs. 58/1998, intitolato
“sanzioni applicabili ai consulenti finanziari” prevede in caso di violazione delle norme del decreto e del Regolamento Consob le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo.
A propria volta il regolamento Consob del 15.2.2018 n. 20307 (recante norme di attuazione del d.lgs. 58/1998 in materia di intermediari) all'art. 180 prevede la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196 TUF in caso di violazioni dell'art. 159, commi 1 e 2 dello stesso regolamento. L'art. 159 così recita:
“1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo
e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.
2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati. (Omissis)”. L'Allegato n. 4 del regolamento Consob 20307/2018, reca la “comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti”. Tale comunicazione diverge rispetto a quella predisposta dalla banca e messa a disposizione del consulente ai sensi dell'Allegato 4 del precedente regolamento Consob 16190/07, nel seguente punto (la parte nuova è riportata in grassetto):
“
4. con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente o al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare
l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento. In particolare il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio; e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti, secondo quanto previsto dall'art. 41”.
Inoltre nella nuova comunicazione, come nella vecchia, si prevede che il consulente non possa utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati “salvo quanto previsto dall'art. 159”, norma che consente l'uso dei codici se il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e vi sia consenso del cliente e l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;
l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi. La parte della comunicazione che riguarda l'obbligo del consulente di chiedere notizie sulla capacità di sostenere perdite e sulla tolleranza al rischio, costituisce in realtà una specificazione rispettivamente delle notizie sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi dell'investimento già presenti nel modello di comunicazione.
Trattasi quindi di specificazioni e puntualizzazioni contenute nel nuovo modello che non comportano un radicale stravolgimento rispetto al vecchio.
5 In tale contesto deve ritenersi che quand'anche fosse vero che la banca non ha provveduto all'aggiornamento della modulistica, la comunicazione rilasciata ai clienti o potenziali clienti sebbene conforme al vecchio modello di cui all'Allegato n. 4 e non al nuovo, recava comunque una completa informativa delle regole di comportamento del consulente finanziario e che difficilmente questa marginale divergenza, peraltro imputabile alla banca e non al consulente, avrebbe potuto legittimare nei confronti di quest'ultimo l'applicazione di una sanzione amministrativa, che deve pur sempre essere ispirata al principio della responsabilità personale e della proporzionalità, come da ultimo rimarcato dalla Suprema Corte (Cass. 10341/2024).
In ogni caso deve osservarsi che il nuovo regolamento 20307/2018 è entrato in vigore il 20.2.2018 e che da detta data al recesso del 7.10.2019 è intercorso circa un anno e mezzo senza che lo CP_1 abbia mai sollevato sul punto alcuna contestazione, né richiesto alla banca di fornirgli un modello aggiornato, il che per un verso conferma che anch'egli percepisse lo scarso spessore del fatto e, per altro verso, che nella specie manca del tutto il requisito dell'immediatezza della reazione. Si deve infatti escludere che il ritardo della banca nell'adeguare la modulistica possa giustificare la risoluzione immediata del rapporto, allorché il dipendente come nella specie abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia avvalso per oltre un anno di una modulistica alternativa (Cass. 24432/2022). 2) Anomalie nelle rendicontazioni. Lo asserisce l'esistenza di anomalie nelle rendicontazioni dei portafogli da lui gestiti. CP_1
In particola riferisce che un cliente, l'avv. , in qualità di trustee, cioè di gestore, Controparte_6 dei Trust Di e del Trust Gaia, aveva appurato che benchè in data 21.8.2019 su conto acceso Per_6 presso fosse stato accreditato l'importo di € 1.189.057,48 derivante dallo svincolo della Pt_1 polizza il medesimo importo risultava anche nella posizione investimenti del medesimo CP_7 cliente presso e cioè fino a tutto il 2.10.2019; che tale modus operandi Controparte_5 avrebbe fatto nel cliente dubbi sulla trasparenza della condotta della banca al punto da indurlo a cambiare banca, con pregiudizio per le provvigioni perdute.
La società ha replicato che il cliente aveva una polizza assicurativa con la compagnia Per_7
e che a seguito del decesso del soggetto assicurato, il trustee del Trust aveva CP_7 Per_7 formulato richiesta di riscatto per sinistro direttamente alla richiedendo tuttavia che il premio CP_7 venisse accreditato su un conto corrente sempre intestato al Trust, ma appoggiato presso un altro intermediario ( ) e che la compagnia aveva dunque provveduto all'accredito, salvo Pt_1 CP_7 però “dimenticarsi” di avvisare la società mediante il c.d. flusso di scarico sul sistema informatico, dell'avvenuta liquidazione della polizza. Ne discende che la banca non ha potuto avvedersi della modifica della posizione fino alla segnalazione del cliente e che subito dopo ha provveduto a risolvere il problema richiedendo ad l'invio della documentazione e illustrando al trustee la ricostruzione dello svolgimento dei CP_7 fatti Tali deduzioni della ricorrente devono ritenersi fondate perché il consulente non le ha neppure specificamente contestate e risultano comunque documentate (cfr. doc. 7.6.). D'altro canto non vi è alcuna oggettiva evidenza del nesso causale tra tali eventi e la scelta del cliente di cambiare banca e del conseguente pregiudizio economico che l'agente avrebbe risentito, sicchè l'operato della banca non può in alcun modo configurarsi in termini di un grave inadempimento nei confronti dell'agente.
3) Liquidazione di provvigioni in misura inferiore al dovuto
Deduce il consulente che la banca sarebbe rimasta inadempiente all'obbligo di corrispondere le provvigioni relative ai mutui fatti sottoscrivere ai clienti con per suo tramite. Pt_1
Tale motivo è privo di riferimenti temporali, nonché della specifica indicazione nominativa di quali siano i clienti, rispetto ai quali, l'agente avrebbe promosso la stipula di mutui, per i quali non avrebbe poi ricevuto il pagamento della provvigione.
6 La mancanza di ogni riferimento atto ad individuare il presunto inadempimento della banca e l'epoca in cui esso sarebbe avvenuto, impedisce di affermare la sussistenza della giusta causa in rapporto a tale contestazione.
4) Perdita clienti. L'agente sostiene di avere perduto numerosi clienti dal momento che la banca gli avrebbe impedito di eseguire telefonicamente i bonifici nonostante il foglio informativo fatto loro sottoscrivere prevedesse tale possibilità. Anche in rapporto a tale contestazione, vaga, generica, totalmente decontestualizzata, priva di riferimenti temporali, nonché dell'indicazione nominativa dei clienti interessati, non è possibile, per le ragioni già esaminate al punto precedente, affermare la sussistenza della giusta causa del recesso.
5) Pressione esercitata dalla banca sul consulente per promuovere un fondo privo di appetibilità. L'agente afferma che la più volte e con metodi discutibili (ad esempio attraverso intimazioni CP_3 dirette a far disinvestire i clienti eliminando i costi di uscita), lo avrebbe indotto a promuovere presso il pubblico dei risparmiatori un fondo, denominato Equity select dividend, che Parte_1 non corrispondeva all'interesse del risparmiatore;
che a mente dell'art. 24 par. 10 Direttiva 2014&65/UE c.d. Mifid, l'impresa evita di adottare disposizioni in materia di remunerazione delle prestazioni del proprio personale tali “che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se l'impresa di investimento può offrire uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente”; che nel caso di specie la banca pretendeva che il consulente facesse sottoscrivere il succitato strumento finanziario alla cliente, benchè questo prevedesse delle commissioni di collocamento alte rispetto alla concorrenza e commissioni di gestione che lo rendevano privo di appetibilità; che sottraendosi a tale attività di collocamento esso esponente aveva evitato di concorrere alla violazione degli artt. 46 e ss. del
Regolamento Consob 20307/18. Osserva l'Ufficio che, in primo luogo, spetta alla preponente decidere i prodotti e i servizi da promuovere presso il pubblico, ai sensi dell'art. 3 del contratto di agenzia (in particolare artt.
3.4 e 3.5, doc. 1), sicchè in linea generale non può certo configurare un inadempimento l'avere la banca esercitato un proprio diritto;
che, in secondo luogo e nello specifico, le deduzioni relative alla mancanza di redditività e appetibilità del prodotto non sono circostanziate;
che infine quanto riferito dall'agente in merito alle presunte pressioni subite, è del tutto sfornito di collocazione temporale, elemento quest'ultimo indispensabile per cogliere l'immediatezza della reazione ai fini del recesso per giusta causa.
6) Conflitto di interessi con riguardo al fondo. Sostiene l'agente che l'attività descritta nel punto che precede, diretta a collocare esclusivamente il fondo gestito dalla società collegata, avrebbe violato anche il dovere degli intermediari di gestire correttamente i conflitti di interesse;
che il conflitto era palese perché la vendendo il Parte_1 fondo incassava subito la commissione di collocamento prelevandolo dal fondo medesimo e limitandone le possibilità di investimento;
che ciò avrebbe dunque costituito una violazione dell'art. 93 del Regolamento esponendolo alle relative sanzioni.
In merito a tale contestazione non può che ripetersi quanto già osservato in merito alla precedente e rilievo assorbente, a qualunque altro, è nella specie la mancanza della collocazione temporale della vicenda che permetta di cogliere la tempestività della reazione, osservandosi aggiuntivamente come sia alquanto singolare che l'agente non abbia mai svolto contestazioni nei confronti della preponente in merito a tale conflitto di interessi. 7) Comportamento ritorsivo della banca consistito nel rimuovere insegna, vetrofanie e targa. Deduce lo che il rifiuto proprio e degli altri consulenti operanti nel corner di Piazza Mattei a CP_1
Formia di proporre al pubblico il prodotto sopra citato, avrebbe innescato una reazione ritorsiva da parte della banca che dal mese di maggio 2019 avrebbe rimosso l'insegna della filiale e le vetrofanie sulle vetrine di via dell'Unità d'Italia che evidenziavano l'esistenza dell'ufficio dei
7 consulenti finanziari, nonché la targa identificativa della all'interno dei locali Controparte_5
; che ciò avrebbe determinato stupore dei clienti che avrebbero iniziato a smobilizzare i Pt_1 propri investimenti “incerti circa l'effettivo intermediario presso il quale l'Agente operava”. La doglianza non è idonea a giustificare il recesso in tronco in quanto: la gestione dei segni distintivi e identificativi è di competenza della preponente;
la banca aveva messo a disposizione del consulente i propri locali (All. C 30.7.2010 art.1 punto 1.2 “Le verrà concesso l'utilizzo gratuito di una postazione di lavoro, ubicata presso la filiale di Formia”), ma proprio il riferimento Pt_1 alla gratuità della concessione lascia intendere che la società non pretendesse affatto che egli operasse necessariamente presso quella postazione di lavoro, essendo libero di individuare autonomamente gli spazi per svolgere la propria attività; che comunque non vi è alcuna oggettiva evidenza che l'operazione sottintendesse un intento ritorsivo, che peraltro si sarebbe tradotto in un danno prima di tutto per la stessa banca che oscurando i propri promotori si sarebbe auto- danneggiata;
che in ogni caso non sussiste alcun nesso causale tra la condotta della banca e la asserita smobilizzazione di investimenti da parte dei clienti, peraltro neppure nominativamente individuati. 8) Inadempimento dell'obbligo di rendicontazione, di consegna di carnet di assegni e carte bancomat. Prosegue lo affermando che la banca avrebbe violato gli obblighi di rendicontazione posti CP_1 dagli artt. 105 e 106 Reg. Intermediari, compromettendo il rapporto di fiducia con i clienti e vedendosi ingiustamente privato per il futuro delle relative provvigioni e del management fee;
che inoltre avrebbe perso numerosi clienti per gli abusi commessi dalla banca e concretatisi nell'avere negato immotivamente ad alcuni clienti il carnet d'assegni o la carta bancomat, nell'avere revocato il fido a fronte di investimenti vincolati a garanzia, nell'avere negato il fido a clienti perché non volevano sottoscrivere investimenti della banca, nell'avere addebitato 5 euro per un banale giroconto;
nel malfunzionamento dei servizi di internet banking che non consente ai clienti di operare direttamente per sottoscrivere prodotti che non siano della casa madre.
Tale contestazione è del tutto evanescente: non è specificato il nominativo dei clienti vittima degli abusi della banca che avrebbero poi deciso, proprio in conseguenza di essi, di abbandonare l'agente, nè la data in cui tali fatti sarebbero accaduti. Ciò impedisce alla banca di prendere una posizione difensiva e al giudice di verificare la fondatezza dell'addebito, senza considerare il profilo dell'immediatezza della reazione che in assenza di contestualizzazione non può essere in alcun modo apprezzato. 9) Provvigioni liquidate in misura inferiore. Sostiene lo che “Da una recente verifica ho poi potuto appurare che mi sono state liquidate CP_1 provvigioni in misura inferiore a quella dedotta contrattualmente”. Anche in tale caso occorre rimarcare la genericità e vaghezza della doglianza: difetta innanzitutto la compiuta e specifica allegazione di quali siano le provvigioni liquidate in misura inferiore e ciò lede il diritto di difesa della banca che ha sostenuto e documentato la correttezza del proprio operato depositando la documentazione contabile (docc. 7.1 - 7.5).
Ad ogni modo il consulente avrebbe potuto svolgere queste contestazioni all'esito della rendicontazione periodica e dunque anche per questo verso difetta la giusta causa del recesso. 10) Versamento del Firr in misura inferiore al dovuto. L'agente lamenta che la banca avrebbe “provveduto a versare presso il Fondo indennità di risoluzione del rapporto un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto accantonare, per effetto di omessi e inesatti versamenti”. La doglianza è infondata giacchè il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto - Firr è un istituto facoltativo che prevede il versamento di fondi presso Enasarco, introdotto da Accordi Economici Collettivi di settore (art. 13) ai quali la banca ricorrente non risulta avere aderito e la cui applicazione è espressamente esclusa dal contratto di agenzia sottoscritto dalle parti (doc. 1 fasc. ric. art.1.2, che recita“Le parti escludono espressamente l'applicabilità dell'Accordo Economico Collettivo degli agenti e rappresentanti di commercio”). Pertanto il fatto che la banca, nonostante
8 non vi fosse tenuta avesse inizialmente riconosciuto in via spontanea il Firr in favore dei propri consulenti finanziari, non toglie legittimità alla decisione di interrompere successivamente il versamento, in quanto adempimento non dovuto. Ad ogni buon conto dalla stessa relazione peritale di parte depositata dal resistente (doc. 10) emerge che la preponente ha effettuato il pagamento annuale del Firr con riferimento a tutte le annualità del rapporto di agenzia dal 2010 al 2015 compreso e che l'ultimo pagamento risale al marzo del 2016 cessando il versamento a partire dal gennaio del 2017, sicchè la reazione dello appare in ogni caso tardiva. CP_1
11) Accantonamenti pensionistici inferiori al dovuto. Lamenta, da ultimo, l'agente che la banca avrebbe effettuato degli accantonamenti pensionistici inferiori al dovuto.
Anche tale doglianza non appare cogliere nel segno per la genericità e perché la banca ha documentato la sua infondatezza (v. infra). 3. Insomma nessuno dei motivi esaminati, appare poter sorreggere il recesso per giusta causa non integrando essi né gravi inadempimenti, idonei a ledere in misura considerevole l'interesse del contraente, né comunque avendo alterato il fondamentale assetto degli obblighi gravanti sulle parti in modo da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, come richiesto dall'art. 2119 c.c. nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza. Questa ha considerato, ad esempio, quali ipotesi di giusta causa di recesso la chiusura degli uffici aziendali sul territorio nazionale, per andamento negativo delle attività, con correlativa impossibilità per l'agente di svolgere regolarmente le proprie funzioni, la variazione territoriale esercitata dal preponente al di là dei doveri di lealtà e buona fede, l'omesso sistematico pagamento delle provvigioni, gravi molestie sul lavoro, eccessiva gravosità delle condizioni lavorative, dequalificazione del prestatore e dunque tutti fatti assai più gravi rispetto a quelli indicati dallo
. CP_1
Inoltre la giurisprudenza ha anche chiarito che nel rapporto di agenzia, il recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. si atteggia in modo diverso rispetto a quello nel rapporto di lavoro subordinato, avendo le parti una diversa capacità di resistenza, con la conseguenza che mentre nel rapporto di lavoro subordinato l'inadempimento all'obbligazione retributiva, ovvero a quella contributiva, può assumere una gravità sufficiente a giustificare le dimissioni, nel rapporto di agenzia la gravità va verificata con maggiore rigore ed è richiesta una lesione considerevole degli interessi dell'agente, qui neanche prospettata (Cass. 1376/2018). 4. D'altro canto nella presente sede processuale lo ha omesso di svolgere ulteriori allegazioni CP_1 in merito ai motivi di recesso di cui sopra, di offrire documentazione o di articolare istanze istruttorie a supporto della loro fondatezza. In questo giudizio, infatti, l'agente si è sostanzialmente concentrato esclusivamente su 3 degli 11 motivi.
Segnatamente in merito al motivo n. 7 (la ritorsione della banca consistita nel rimuovere i segni distintivi provocando l'abbandono della clientela) egli contesta l'affermazione della banca per cui la rimozione dei segni distintivi sarebbe dipesa da esigenze di aggiornamento alla nuova dicitura imposta dal regolamento Consob (ove i Promotori Finanziari sono stati sostituiti da Consulenti
Finanziari) e di ridefinizione degli spazi del corner di Formia e che comunque che Parte_1 già alla fine del mese di maggio 2019 e quindi nell'arco di poche settimane, fossero state già posizionate la nuova targa e le nuove vetrofanie (doc. 12 fasc. ricorrente). Egli invece sostiene che nessun segno distintivo fu ripristinato, salvo un totem che fu fornito a luglio del 2019.
Così, però egli ammette che perlomeno in quel momento vi era una chiara segnalazione alla clientela dell'attività svolta dai consulenti finanziari all'interno della banca. In ogni caso pur essendo le insegne state rimosse pacificamente a maggio del 2019, il consulente nei numerosi mesi prima del recesso di ottobre 2019, non ha allegato né documentato di avere mosso alcun rilievo, osservazione, doglianza alla società così implicitamente dimostrando di non ritenere tale condotta lesiva.
9 In merito poi ai motivi n. 10 e n. 11 deposita una relazione contabile di parte (doc. 10) da cui emerge l'esistenza di un credito dell'agente a titolo di Firr pari a € 6.913,34 e a titolo di contributi previdenziali pari a € 20.213,25.
Tuttavia, come già osservato, il Firr è un istituto facoltativo e la banca non ha aderito agli accordi collettivi di settore che lo hanno introdotto, come risulta dal contratto di agenzia, riconoscendo spontaneamente per tutti gli agenti il Firr fino a tutto il 2016 e poi sospendendo il versamento dal gennaio 2017, circostanza che è rimasta incontestata. Pertanto deve prestarsi adesione all'orientamento espresso da autorevole giurisprudenza che si richiama qui ex art.118 disp att. c.p.c. in base al quale “… Quanto alla lamentata sospensione del pagamento del FIRR all'Enasarco si evidenzia che … trattasi di scelta discrezionale operata da e comunicata agli agenti il 30.11.2015, dunque circa due anni prima dal recesso del Pt_2
27.11.2017 -dato, quest'ultimo, che neutralizza il rilievo della circostanza ai fini per cui è causa-
…” (sentenza del Trib. Monza, 6 maggio 2021 n. 267/2021). Inoltre il calcolo della presunta differenza a titolo di Firr è effettuato sulla base delle aliquote dell'agente monomandatario, che non sono applicabili nel caso di specie, sicchè non vi neppure è evidenza contabile di un credito maturato dall'agente a tale titolo fino al dicembre 2016. In merito, poi, ai contributi previdenziali occorre rimarcare che i conteggi sviluppati nella relazione di cui al doc. 10, sono stati fondatamente contestati dalla società dal punto di vista contabile e anche dei presupposti da cui muovono.
In particolare i contributi sono stati calcolati muovendo dal presupposto che lo fosse agente CP_1 monomandatario, mentre egli era agente plurimandatario. Sul punto deve ricordarsi che l'agente monomandatario è colui che lavora per un solo preponente e che, pertanto, si impegna a non assumere alcun altro incarico di agenzia anche in riferimenti a settori non in concorrenza e diversi rispetto a quello in cui opera il preponente (Trib. Cosenza, sent.
1862/2019).
Nel caso di specie ai sensi dell'art.
5.11 del contratto “Fermo quanto sopra, il PROMOTORE può svolgere attività di promozione e collocamento per conto di terzi solo se riferita a prodotti, attività e servizi merceologicamente diversi da quelli di cui al presente contratto e previa comunicazione scritta alla SOCIETÀ che identifichi la società terza e l'elenco dei prodotti, attività e/o servizi che intende promuovere”. Pertanto il dato contrattuale è chiaro nel senso che – ferma l'esclusiva di cui all'art. 5.1, elemento naturale del contratto di agenzia - nella specie non viene in rilievo, per come convenuto tra le parti contraenti, la figura dell'agente monomandatario, né, in ogni caso, lo ha provato, in fatto, di CP_1 aver operato come agente monomandatario. D'altro canto, lo stesso consulente di parte nella relazione in atti afferma che i contributi versati dalla società applicando l'aliquota contributiva dell'agente plurimandatario sono corretti e che non vi sono omissioni contributive (pag. 6). Non vi è dunque alcuna evidenza dell'inadempimento contributivo della società.
5. Nella memoria di costituzione in giudizio, infine, l'agente individua nuovi motivi di recesso per giusta causa. Si rammenta che in tema di recesso dell'agente la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio per cui – in linea generale - è consentito tenere conto anche di comportamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto di dimissioni (Cass. 3893/1999). Tuttavia la giurisprudenza ha condivisibilmente precisato la portata di tale affermazione chiarendo che la possibilità di aggiungere motivazioni ulteriori è inversamente proporzionale al grado di specificità della lettera di recesso per giusta causa: tanto più questa è dettagliata nell'elencazione dei motivi, tanto meno vi è spazio per un'integrazione postuma (Corte di appello di Roma n. 3593/21). Nella specie tale eccezione è stata specificamente sollevata dalla società nella prima difesa successiva alla costituzione in giudizio avversaria e deve convenirsi che, stante il numero e il livello di dettaglio delle ragioni del recesso, nel caso di specie, i motivi nuovi addotti in sede di costituzione in giudizio siano inammissibili e quindi fuori dal perimetro del thema decidendum.
10 In ogni caso e per scrupolo di completezza, anche le nuove motivazioni addotte dall'agente nella memoria di costituzione in giudizio, all'inseguimento di una giusta causa, appaiono nel merito infondate:
- in primo luogo egli si duole della sua collocazione presso la banca di Formia e del Pt_1 fatto che ciò avrebbe determinato un “rischio di confusione” tra i due soggetti ivi operanti ( e : tuttavia non si vede in che modo tale doglianza avrebbe Pt_1 Controparte_5 potuto giustificare le dimissioni in tronco nove anni dopo l'insediamento;
- in secondo luogo egli pone innovativamente in correlazione la rimozione delle insegne/segni distintivi avvenuta a maggio del 2019 con la mancata consegna del nuovo allegato 4 previsto dal Regolamento Consob entrato in vigore a febbraio del 2018 sostenendo che le due condotte sono espressive della volontà di assegnare l'agenzia di Formia solo a come Pt_1 risulterebbe dai bilanci depositati nel 2018, in cui il centro di Formia scompare dall'elenco dei centri finanziari della banca: nella lettera di recesso, invece, la rimozione delle insegne viene descritta come ritorsione al comportamento dello che non si era piegato alla CP_1 volontà della preponente di promuovere un determinato prodotto finanziario considerato non conveniente per la clientela e già tale circostanza appare sintomatica della pretestuosità del motivo. In ogni caso, premesso che ad avviso dell'Ufficio tale decisione aziendale non avrebbe neanche astrattamente legittimato il recesso in tronco del consulente, non essendovi l'obbligo per la banca di mettere a disposizione un certo locale al consulente, nella specie tale doglianza è anche nel merito del tutto infondata. Infatti il tentativo di giustificare il recesso con l'imminente “smobilitamento” del centro finanziario di Formia, è smentito dal fatto che già nel bilancio chiuso al 31.12.2018 (doc. 8 res) quel centro non esistesse più e che la decisione di non riportare il corner di Formia all'interno dell'indicazione della struttura territoriale nazionale della banca fosse già stata operata al momento della redazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e quindi molti mesi prima delle dimissioni;
- in terzo luogo lo afferma che nel 2019, dopo l'eliminazione dei segni distintivi, non è CP_1 neppure stato messo in condizione di fornire indicazioni alla clientela sulla propria legittimazione ad operare all'interno di quella filiale e che ciò non risultava neppure nei documenti ufficiali della banca, questione che egli stesso definisce “ben più grave di quella che sarebbe sorta dalla semplice rimozione delle insegne”: ora il fatto che tale doglianza non sia mai stata rappresentata nella pur articolatissima lettera di recesso appare sintomatica della sua infondatezza e cioè che si tratti di una ragione introdotta solo a posteriori per giustificare in modo pretestuoso una giusta causa in realtà completamente insussistente.
6. In realtà la cornice complessiva delle circostanze del caso concreto induce a ritenere che la decisione di recere “per giusta causa” scaturisca dalla necessità di intraprendere immediatamente la collaborazione con la banca concorrente (CheBanca!) senza attende il decorrere del periodo di preavviso.
Ciò si evince da plurimi elementi di ordine indiziario, che appaiono gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.):
- il fatto che le dimissioni siano state rese con veste formale pressochè identica anche dagli altri due agenti di Formia, e , in tempi sostanzialmente Persona_2 Persona_1 contestuali (doc.
6.1. fasc. ric.);
- che il consulente il giorno dopo il recesso (8.10.19) risulta iscritto come consulente finanziario di Parte_3
- che anche e risultano confluiti dopo il recesso a Persona_2 Persona_1 Parte_3
- che il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa (ord. 5.4.18, doc.
6.4 fasc. ricorrente) ha accertato uno storno di dipendenti e una pratica di cherry picking da Part
verso avente ad oggetto 80 dipendenti, nell'arco temporale dal maggio Pt_1 CP_3 al luglio 2019.
11 Tali elementi indiziari – unitamente all'affermazione dello stesso resistente per cui per decidere di cambiare banca occorre “programmare in anticipo una sponda di approdo per essere subito pronti ad assistere i clienti…” - lasciano ritenere che il recesso sia stato in realtà determinato dalla volontà programmata di accettare una nuova opportunità di lavoro e va quindi esclusa la sussistenza della giusta causa (T. Roma sent. 18.4.2013, n. 5841).
7. Ne discende che essendo il recesso avvenuto senza giusta causa, la società ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 45.537,32, determinata in sei mensilità della media dei compensi provvigionali percepiti dall'agente nell'anno solare precedente la risoluzione del rapporto, ex art. 23.7 del contratto di agenzia.
Specularmente il consulente non ha diritto al pagamento della medesima somma richiesta in via riconvenzionale.
8. Parimenti non è dovuta l'indennità ex art. 1751 c.c., quantificata in € 125.365,63richiesta in via riconvenzionale dal convenuto, perché l'agente si è dimesso senza giusta causa e la cessazione del rapporto non è giustificata da circostanze attribuibili alla preponente.
9. È pacifica, invece, la debenza da parte della società in favore dell'agente della somma di € 8.495,31 per provvigioni maturate nel periodo settembre – dicembre 2019, debito riconosciuto dalla stessa Parte_1
Pertanto, accertato il credito della banca verso l'agente di € 45.537,32 ex art. 1750 c.c. e quello dell'agente verso la banca a titolo provvigionale di € 8.495,31 e operata la compensazione impropria delle relative partite debitorie, deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della società ricorrente di € 37.042,01. 10. Non spetta poi l'importo di € 20.213,25 a titolo di FIRR richiesto dall'agente in via riconvenzionale.
Tale importo dovrebbe trovare il suo fondamento nella relazione peritale allegata alla memoria
(doc. 10). In tale relazione di parte si legge, tuttavia:
- che le aliquote Firr sono stabilite in determinate percentuali per gli agenti monomandari (4% prima fascia, 2% seconda fascia, 1% terza fascia provvigionale annua);
- che sulla scorta di tali percentuali il Firr che la società avrebbe dovuto accantonare presso l'Enasarco sarebbe stata pari ad € 13.946,77;
- che tale importo messo a confronto con i versamenti eseguiti ha evidenziato il mancato versamento di € 6.931,34;
- che l'importo dovuto dalla società quale contributo previdenziale dovuto per l'intero periodo di efficacia del contratto di agenzia dal 2010 al 2019 per gli agenti monomandatari ammonta ad € 47.575,43 mentre la società ha versato solo 27.361,84 (avendo versato i contributi previsti per i plurimandatari) evidenziando una mancata contribuzione pari ad € 20.213,25. Pertanto l'importo di euro 20.213,25 è relativo all'omissione contributiva e non al Firr, titolo rivendicato nelle domanda riconvenzionale. Ad ogni buon conto, per le ragioni sopra già illustrate, non spetta allo né l'importo di euro CP_1
6.931,34 a titolo di Firr, né quello di euro 20.213,25 a titolo di contributi.
11. Residua da esaminare la domanda di condanna al pagamento della penale e – specularmente – quella riconvenzionale di accertamento dell'invalidità della detta clausola, ovvero in subordine di sua riduzione ex art. 1384 c.c.
La banca domanda la condanna dell'agente al pagamento della penale per il recesso anticipato rispetto al patto di stabilità, quantificando il dovuto in € 250.000,00. 11.a. In punto di fatto questo l'assetto negoziale tra le parti:
- il contratto di agenzia stipulato il 28.7.2010 (doc. 1 fasc. ricorrente) all'art. 20 stabilisce che la società assegna al promotore il livello provvigionale tassativamente indicato nell'Allegato
A al contratto (20.1.) e si obbliga a corrispondere le provvigioni calcolate secondo le modalità del detto Allegato e dell'eventuale Allegato C (20.2.) che costituiscono parte integrante del contratto stesso, con riserva di unilaterale modifica delle provvigioni previa comunicazione all'agente (20.3);
12 - l'Allegato A del 2.8.2010 (doc.
2.1. fasc. ricorrente) e il successivo Allegato A del 1.4.2016 (doc.
2.2. fasc. ric.) individuano i livelli di inquadramento del consulente finanziario e le tabelle provvigionali: segnatamente in base al primo Allegato allo Ionta è stato assegnato il livello provvigionale Top 70 (portafoglio di consistenza superiore a 15 milioni di euro), mentre in base al secondo Allegato gli è stato assegnato il I livello provvigionale dal
1.4.2016 (portafoglio di consistenza superiore a 30 milioni di euro);
- l'Allegato C del 28.7.2010 (doc.
3.1. fasc. ric.) e del 30.7.2010 (doc.
3.2. fasc. ric.) ribadiscono poi l'assegnazione all'agente del livello Top 70 di cui all'Allegato A e prevedeva che “a titolo di incentivazione e quale riconoscimento aggiuntivo per promuovere e realizzare il miglior sviluppo degli affari, la Banca Le corrisponderà un compenso provvigionale ulteriore (il “bonus”) secondo le seguenti regole:…”: in sostanza a partire dal 1.1.2011 e per 60 mesi la banca avrebbe corrisposto all'agente il 30% delle provvigioni dirette di management fee su una serie di prodotti (prodotti OICR Italiani e Esteri, Contratti di consulenza categoria B, Gestioni Patrimoniali, Prodotti Assicurativi). L'Allegato prevede altresì l'impegno dell'Agente a mantenere in essere il contratto per 120 mesi dalla data di inizio della sua esecuzione (e quindi fino al 1.8.20), senza esercitare il recesso per alcuna causa, con la penale di 250.000,00 in caso di inadempimento (salvo recesso per giusta causa o impossibilità sopravvenuta);
- l'Allegato C del 21.4.2016 (doc.
3.3. fasc. ric.), infine, rinvia alle previsioni economiche di cui alla tabella provvigionale dell'Allegato A del 1.4.2016 con la specificazione che “stanti le disposizioni contrattuali vigenti, le consistenze a Lei riferibili alla data di verifica comporterebbero l'assegnazione a Suo carico del livello provvigionale II con decorrenza 01/04/2016, tuttavia, a titolo di trattamento di particolare favore a Lei riservato, Le verranno riconosciute, con la medesima decorrenza, le previsioni economiche migliorative di cui alla Tabella provvigionale “Livello I”…e l'applicazione del relativo grado provvigionale avrà decorrenza 1 aprile 2017. A fronte del trattamento di favore a Lei riservato di cui all'articolo1, Ella si impegna a mantenere in essere il Contratto di Agenzia con la Banca fino al 01/08/2021 e, quindi, a non esercitare il diritto di recedere dal Contratto di Agenzia” e la previsione della penale di importo di € 250.000,00 e di € 60.000,00 nel caso di recesso successivamente alla data del 1.8.2020, salvi i casi di giusta causa e impossibilità sopravvenuta. Prosegue poi l'accordo che “Salvo ed impregiudicato ogni nostro precedente diritto, il contenuto del presente “Allegato C”, modifica ed integra ogni altra precedente intesa intercorrente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto con decorrenza, così come con Lei concordato, 01/04/2016.” 11.b. La domanda non può essere accolta per due concorrenti rationes decidendi.
Un primo motivo di rigetto della domanda è che la clausola relativa al patto di stabilità nel contratto di agenzia deve ritenersi nulla.
Superando un precedente contrario orientamento della giurisprudenza anche di legittimità che riteneva pienamente valida la stipulazione di un patto di stabilità nell'ambito di un contratto di agenzia avente ad oggetto il vincolo per l'agente di non recedere prima della scadenza di un certo termine, a condizione che fosse limitata nel tempo e che fosse previsto un corrispettivo adeguato e proporzionato, che garantisse il minimo costituzionale di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 1435/98,
Cass. 17817/05; Cass. 19903/05; Cass. 6558/2010; Cass. 17010/14; Cass. 19300/15), il più recente orientamento della Corte di legittimità (Cass. 24478/2021), seguito dalla giurisprudenza di merito
(tra le tante cfr. Trib. Milano sent. 195/2022; Trib. Palermo 3176/22; C. Appello Milano n. 1111/2022; Corte Appello Roma 3593/2021) ha affermato l'opposto principio di diritto della nullità di tale patto in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, di agente del gruppo
. Pt_1 La Cassazione nell'arresto da ultimo citato ha affermato che: “In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni
13 che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente” (Cass. 24478/2021).
Ebbene, con questa sentenza la Suprema Corte ha fissato in tema i seguenti principi di diritto:
- l'art. 1750, co. 4 cc, nel porre la regola inderogabile per la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso;
- pertanto è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso;
- infatti, ove strutturato in tal modo, il patto di stabilità rende notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo la sola indennità di preavviso, eludendo, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime in materia di recesso. Nel caso di specie, come osservato, il patto prevedeva solo a carico dell'agente l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro e in caso di suo inadempimento l'onerosa penale di € 250.000,00 (se il recesso fosse stato esercitato prima del 1.8.2020).
11.c. Sussiste anche un secondo concorrente motivo di rigetto della domanda.
La banca invoca a fondamento della propria domanda il patto di stabilità stipulato nel 2016 che modifica - come è testualmente scritto nell'accordo C, doc.
3.3. cit. (“il contenuto del presente
“Allegato C”, modifica ed integra ogni altra precedente intesa intercorrente tra le Parti”)- quello del 2010: tale patto del 2016, in particolare, modifica la durata del vincolo dell'agente, aggiungendovi un anno (dall'1.8.2020 fino al 1.8.2021) e l'entità del corrispettivo che non è più integrato dai bonus e incentivi di cui al patto del 2010, i quali come ammette la stessa società erano cessati al 31.12.2015 (pag. 24 della memoria avverso riconvenzionale), ma dal riconoscimento del livello I anziché del livello II che sarebbe spettato all'agente in base alle dimensioni del suo portafoglio. Tuttavia, come eccepito dall'agente, tale corrispettivo non è affatto congruo a fronte del vincolo del lavoratore di permanere per altri 5 anni presso la società pena il pagamento della penale di €
250.000,00 (ovvero € 60.000 se il recesso fosse avvenuto nell'ultimo anno). Raffrontando la tabella dei compensi provvigionali delle retrocessioni spettanti all'agente di livello II ci si avvede, infatti, che essi sono sostanzialmente identici a quelli dell'agente di I, salvo modestissime differenze: in particolare su 59 prodotti da promuovere i compensi sono identici per
55 prodotti e sono diversi per solo per 4 prodotti: segnatamente per i fondi comuni Euromobiliare
AM SGR in cui la commissione di gestione mensile è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo;
per in cui la commissione di gestione Parte_4 mensile è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo;
per e Fondi esterni di società Pt_4 terze in cui la commissione di gestione mensile è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo;
per (fondo pensione aperto e pensione integrativa) in cui Parte_5 la commissione di gestione mensile/annuale è del 33% per il secondo livello e del 34% per primo
(cfr. Allegato A 1.4.16, doc.
2.2. fasc. ricorrente). Ciò significa che il riconoscimento all'agente del maggior livello I rispetto a quello spettante II – trattamento di miglior favore comunque cessato nel 2019 quando il consulente è passato al II livello
- non ha avuto in concreto sostanziali benefici economici, e che dunque il patto di stabilità è stato stipulato in assenza di una reale controprestazione: il che rende il patto nullo per difetto di un adeguato corrispettivo, sempre richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche nella vigenza del precedente orientamento giurisprudenziale causa. Né si può dire che il precedente assetto di cui all'Allegato C del 2010, in cui il patto di stabilità era stato stipulato a fronte del pagamento da parte della preponente di incentivi e bonus, possa continuare a giustificare causalmente il rapporto anche dopo la sua modifica, tanto più che “la
14 natura aleatoria dei compensi in questione e la impossibilità di determinazione “ex ante” li rende inidonei a giustificare in termini sinallagmatici e dunque sul piano causale una compressione del diritto di libera recedibilità dell'agente – espressione della più generale libertà di sciogliersi da vincoli contrattuali sine dire, non strettamente correlata alla singola prestazione dedotta nel sinallagma contrattuale - notevolmente più intensa e gravosa rispetto a quella che subisce il preponente, tenuto solamente al preavviso o al pagamento della indennità sostitutiva dello stesso” (cfr. Trib. Cassino sent. 23.11.2022 n. 920, in relazione a fattispecie sovrapponibile alla presente). 12. In ragione della soccombenza reciproca, appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite per sei settimi, ponendo il residuo settimo a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta l'insussistenza della giusta causa nel recesso comunicato dall'agente alla società ricorrente con lettera del 7.10.2019 e per l'effetto il diritto della parte ricorrente all'indennità sostituiva del preavviso nell'importo di € 45.537,32 e, previa compensazione con il credito provvigionale di pari a € 8.495,31, condanna il resistente al pagamento in CP_1 favore di della somma residua di € 37.042,01, Controparte_4 oltre accessori di legge;
- accerta la nullità delle clausole penali contenute nell'Allegato C al contratto di agenzia;
- rigetta le altre domande delle parti;
- compensa le spese di lite tra le parti per sei settimi e condanna al pagamento in CP_1 favore della controparte del residuo settimo, frazione che liquida in complessivi € 1.983,00 per compenso, oltre rimb. forf. al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 19.2.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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