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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2895/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MALAVASI BEATRICE
EL AF , C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NI EL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 16/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23/11/2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3472/2021, omologata con decreto del
09/12/2021 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti;
2) La figlia minor è affidata in via esclusiva alla madr Per_1 Parte_2
con collocazione e residenza della minore ove attualmente si trova, presso l'abitazione della madre;
pagina 2 di 5 3) Le visite padre – figlia continueranno a svolgersi in forma protetta mediante l'ausilio del
Servizio Sociale del Comune di Carpi, che stabilirà le modalità con cui la minore potrà
frequentare il padre;
4) Il signor continuerà a corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250/00
(duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente alla ricorrente,
effettuando bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
5) Oltre al contributo al mantenimento di cui al punto 4, il signor si impegna a CP_1
pagare il 100% dell'importo mensile della retta scolastica della figlia minor Per_1
6) Entrambi i genitori si impegnano altresì a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della minore, tutte comunque da documentare, ed in particolare, come da protocollo del
Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 5 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7) L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla signora
[...]
Pt_2
8) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
le spese della Sig.ra verranno pagate dall'Erario, essendo stata ammessa la Parte_2
pagina 4 di 5 stessa al Patrocinio a spese dello Stato. In merito il difensore della ricorrente chiede la liquidazione di spese ed onorario, riservandosi di depositare apposita istanza. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NOVELLARA il 22/01/2015
fra nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il Parte_3
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVELLARA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2018 Atto n. 28 Parte II Serie C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2895/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MALAVASI BEATRICE
EL AF , C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NI EL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 16/07/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 5 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23/11/2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3472/2021, omologata con decreto del
09/12/2021 ;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti;
2) La figlia minor è affidata in via esclusiva alla madr Per_1 Parte_2
con collocazione e residenza della minore ove attualmente si trova, presso l'abitazione della madre;
pagina 2 di 5 3) Le visite padre – figlia continueranno a svolgersi in forma protetta mediante l'ausilio del
Servizio Sociale del Comune di Carpi, che stabilirà le modalità con cui la minore potrà
frequentare il padre;
4) Il signor continuerà a corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250/00
(duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente alla ricorrente,
effettuando bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, importo soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
5) Oltre al contributo al mantenimento di cui al punto 4, il signor si impegna a CP_1
pagare il 100% dell'importo mensile della retta scolastica della figlia minor Per_1
6) Entrambi i genitori si impegnano altresì a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della minore, tutte comunque da documentare, ed in particolare, come da protocollo del
Tribunale di Modena, che di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 5 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7) L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla signora
[...]
Pt_2
8) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
le spese della Sig.ra verranno pagate dall'Erario, essendo stata ammessa la Parte_2
pagina 4 di 5 stessa al Patrocinio a spese dello Stato. In merito il difensore della ricorrente chiede la liquidazione di spese ed onorario, riservandosi di depositare apposita istanza. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NOVELLARA il 22/01/2015
fra nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato in [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il Parte_3
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVELLARA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2018 Atto n. 28 Parte II Serie C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5