TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1070/2023 R.G. promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Parte_1 CodiceFiscale_1
Lorusso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Boccaccio n.27
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Roberta CP_1 C.F._2
Sperzaga e Tiziana Trovò ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via
Spartaco n. 28
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni parte ricorrente:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito di responsabilità a carico del sig. , autorizzando i coniugi a vivere separati CP_1
nel reciproco rispetto;
• assegnare la casa coniugale con quanto l'arreda, posta in Casorate Primo via Per_ Matteotti n.4, alla sig.a , collocataria del figlio minore e della figlia Parte_1
divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
Per_
• disporre l'affido super esclusivo del minore alla sig.ra con Parte_1
collocamento presso la madre e con collocamento presso la madre anche della figlia maggiorenne disponendo un monitoraggio e supporto da parte dei Servizi al Per_2
nucleo familiare.
• porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
Per_ minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 la somma complessiva di € 500,00 mensili per dodici mensilità da versarsi, in via anticipata, alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annua in base CP_1 all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo del
Tribunale di Pavia;
• dare atto del provvedimento del TM in data 10/9/2024 che ha accolto la richiesta di prosieguo amministrativo formulato da . Per_2
• con il favore delle spese competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni parte resistente
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Rrajce (Albania) l'11 febbraio 2004, trascritto al numero d'ordine 1, parte 2, Serie C del Registro Atti dello Stato Civile del Comune di
Casorate Primo (PV), anno 2023;
Pag. 2 di 11 - per le ragioni chiarite in narrativa respingere la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- confermare l'affido del minore all'Ente comunale con collocamento Persona_3
presso la madre;
Per_
- proseguire il percorso già avviato a favore del minore presso il Centro Tiama, avviandone l'inserimento presso un Centro diurno post scolastico, con attivazione a suo favore di ogni ulteriore supporto;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra perché vi viva Parte_1
unitamente ai figli;
- atteso che il padre è senza reddito alcuno da molti mesi, disporre la misura del mantenimento ordinario nella somma ritenuta di giustizia, in ogni caso in misura non superiore ad €. di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Pavia);
- confermare l'assegnazione dell'assegno unico, di cui non si conosce l'attuale misura e pari lo scorso anno ad €. 443,00, alla madre signora;
Parte_1
Quanto alla responsabilità genitoriale il ricorrente si rimette alle decisioni del
Tribunale.”
Pag. 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione e di addebito al marito
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, ritiene di dover accogliere la domanda di separazione personale tra i coniugi.
Dagli atti del processo è, infatti, emerso il venir della comunione materiale e spirituale fra le parti, essendosi verificate circostanze tali da rendere allo stato intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, i numerosi episodi di violenza ed aggressione perpetrati dal marito a danno della moglie, avvalorati dalla pendenza di un procedimento penale presso l'intestato Tribunale, fanno ritenere che l'affectio coniugalis sia irrimediabilmente venuta meno.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l' intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso di specie il sig. alterato per effetto dell'alcol, in costanza di matrimonio CP_1
maltrattava ripetutamente la moglie, sia verbalmente che fisicamente, alla presenza dei due figli ed e tali gravi violazioni si ritiene che, indubbiamente, abbiano Per_2 Per_1
leso in modo irrimediabile il rapporto di coniugio, costituendo l'elemento fondante la causa dell'intollerabilità della convivenza.
In proposito consolidata giurisprudenza ha chiarito che la violenza fisica o psicologica costituisce sempre una violazione rilevante dei doveri coniugali, tale da giustificare l'addebito della separazione anche in presenza di un singolo episodio ed a prescindere dalla sua gravità, difatti la violenza sul coniuge pone in essere «un comportamento
Pag. 4 di 11 idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass, ordinanza n. 12662/2024).
Orbene il resistente, perpetrando condotte violente ai danni della moglie, ha senz'altro integrato la violazione degli obblighi alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed all'assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio e sanciti dall'art. 143 c.c., nonché dei diritti costituzionalmente garantiti tra cui la violazione dei principi di dignità ed uguaglianza ex art. 2 della Costituzione, chiamato a riconosce e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, prima tra tutte la famiglia.
Alla luce dei fatti esposti, questo Collegio ritiene dunque che le ragioni addotte dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito siano la causa esclusiva ed assorbente del fallimento del matrimonio, pertanto la domanda di addebito al sig. deve essere accolta. CP_1
Sull'affido, collocamento e mantenimento dei figli
Preliminarmente deve darsi atto che divenuta maggiorenne nel corso del Per_2
procedimento, ha formulato richiesta per poter usufruire di un Prosieguo
Amministrativo, finalizzato alla prosecuzione degli interventi in suo favore - in particolare il percorso presso il “Centro Tiama”- e che il Tribunale per i Minorenni ha disposto che la stessa rimanga affidata al Servizio Sociale del Comune di Siziano.
Per quanto concerne, invece, l'individuazione della migliore modalità di affido per il minore occorre preliminarmente osservare quanto segue. Per_1
Il nucleo familiare, a far data dal 18/03/2022, è stato preso in carico dal
[...]
- a seguito della Parte_2
richiesta del dott. psicologo clinico del dipartimento Clinica neurologica e Per_4 psichiatrica Fondazione Mondino, di attivazione dell'intervento di Assistenza
Domiciliare Minori in favore di allora minorenne, affetta da disturbo alimentare Per_2
con agiti autolesivi.
A seguito dell'attivazione del servizio di educativa domiciliare, gli operatori incaricati segnalavano alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano una condizione
Pag. 5 di 11 di grave pregiudizio per chiedendo l'estensione della tutela anche al fratello Per_2
minore ed altresì di attuare provvedimenti urgenti ai sensi art. 403 c.c., a seguito Per_1
di una grave e preoccupante manifestazione di aggressività da parte del padre, alla quale aveva assistito anche una delle educatrici.
Il Sindaco del Comune di Casorate Primo, considerata la segnalazione del Servizio incaricato, ordinava con provvedimento urgente il collocamento dei minori in strutture protette e secretate, poi convalidato dal Tribunale per i Minorenni, mentre la madre rifiutava la messa in protezione dichiarando di volersi trasferire presso la casa della cognata.
Il Tribunale per i Minorenni con successivo decreto, confermato dall'intestato Tribunale con ordinanza del 11.05.2023, affidava i minori all'Ente territorialmente competente, limitava l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per ogni decisione in materia di collocamento, scelte educative-sanitarie e scolastiche nonché per tutti gli incarichi assegnati all'Ente affidatario a tutela di e incaricava i Per_2 Per_1
servizi di svolgere approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare ed assegnava la ex casa familiare alla ricorrente, affinché potesse tornare ad abitarvi con i figli, secondo i modi e tempi dettati dall'Ente affidatario.
A far data dal giugno 2023 i minori risultano essere collocati stabilmente presso la madre, dopo un anno trascorso da in una dimensione di affido familiare e da Per_1
in una comunità per adolescenti nel lodigiano, mentre il padre non è più da Per_2
tempo convivente con il nucleo, anche se non sono mancate irruzioni presso la ex casa familiare, durante le quali l'uomo ha minacciato di morte la moglie e tentato di aggredirla, oltre ad aver danneggiato l'autovettura di proprietà della stessa.
Quest'ultimo, inoltre, ha interrotto ogni contatto con i Servizi competenti a partire da giugno 2022 quando, a seguito della richiesta di di riprendere contatti con il Per_2 padre, l'operatrice individuata aveva organizzato un incontro durante il quale il sig. aveva assunto un atteggiamento oppositivo-provocatorio rifiutandosi di CP_1
collaborare per il benessere dei figli ed incolpando di quanto stesse accadendo, Per_2
per poi rifiutarsi di incontrarla.
Attualmente, il convenuto sembra essersi allontanato dal territorio italiano e dal mese di
Gennaio 2024 si è reso di fatto irreperibile, ignorando completamente le esigenze dei
Pag. 6 di 11 figli, soprattutto dal punto di vista economico, considerato che non ha più versato alcun assegno a titolo di mantenimento ordinario, quantificato in sede di provvedimenti provvisori in 500,00 € mensili, ormai dal mese di dicembre 2023.
Orbene, come evidenziato dalla Curatrice speciale dei minori, l'atteggiamento di totale disinteresse mostrato nei confronti della prole ed i gravi agiti violenti mantenuti nel tempo dal sig. a pregiudizio dei figli “consentono di escludere qualsiasi CP_1
intenzione del medesimo ad intraprendere un percorso di crescita e sviluppo e di assunzione diretta della propria capacità genitoriale” (vedi comparsa conclusionale), pertanto il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria di decadenza del sig. dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore CP_1 Per_1
In proposito si richiama una pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale “Il comportamento ripetutamente violento del padre nei confronti della partner, alla presenza del figlio, giustifica l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avente scopo non sanzionatorio, ma a tutela del minore, e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore maltrattante”. (Conforme Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord. 18 giugno 2018, n. 15949)
In merito, invece, alla richiesta della ricorrente di affido escluso di il Collegio, nel Per_1
primario interesse ed a tutela del minore, ritiene opportuno rigettare la domanda e confermare l'affidamento all'Ente.
Invero, sebbene la madre risulti essere, de facto, l'unica figura di riferimento per il minore nel contesto familiare “dimostrandosi costantemente impegnata nel garantire e promuovere il benessere psico-fisico dei figli che sono collocati presso di lei” (vd relazione servizi 1.10.2024), non sempre è riuscita ad anteporre il benessere della prole ai propri interessi.
Infatti, dalle relazioni depositate dai servizi incaricati è emerso che la stessa, subito dopo essersi allontanata dal coniuge, si era precipitosamente impegnata in una nuova relazione, pianificando una convivenza con il suo nuovo compagno ed assumendosi, inoltre, la responsabilità di prendersi cura della figlia di lui, senza concedere né a se stessa né ai figli il tempo necessario per approfondire “quali sono stati i fattori di rischio che in passato l'hanno esposta ad una relazione maltrattante con il rischio di recidive”(vd. relazione servizi sociali 8 agosto 2023).
Pag. 7 di 11 Dopo aver posto fine anche a quest'ultima relazione, poiché il compagno si era ben presto rivelato “possessivo ed anch'egli inadeguato”, la sig.ra si è legata CP_1
sentimentalmente ad un altro uomo di origine albanese, che pare supportare emotivamente la ricorrente, aiutandola “a mantenere un miglior equilibrio nell'espressione della sua genitorialità, mitigando quell'oscillazione tra “genitorialità debole” e “atteggiamenti impulsivi” che subentrano proprio quando si spaventa”. Pt_1
(vd relazione centro . Pt_3
Ebbene, risulta evidente che per la sig.ra sussistono ancora evidenti fragilità CP_1
emotive che allo stato sono mitigate grazie alla presenza del nuovo compagno, figura che però non può essere considerata stabile, anche in ragione del breve lasso di tempo intercorso dall'inizio della relazione (estate 2024), pertanto il Collegio ritiene di non poter condividere le considerazioni dei servizi incaricati quanto alla possibilità di affidare in via esclusiva il minore alla madre, poiché il ritrovato equilibrio familiare, definito funzionale “ seppur precario e ancora da consolidare”, appare attribuito più al supporto dell'attuale partner che ad un effettivo percorso di miglioramento della figura materna nell'espressione della sua piena genitorialità.
In tal senso, anche la Curatrice speciale dei minori ritiene che “La madre dei minori, pur mostrandosi molto attenta ai bisogni dei figli e disponibile, è ancora provata dalle vicende personali che l'hanno coinvolta negli ultimi anni nel suo rapporto con il marito, connotato da violenza e continui maltrattamenti, tanto da apparire ancora fisicamente affaticata ed emotivamente pregiudicata” (vd. comparsa conclusionale curatore minori).
Pertanto, tenendo conto di tutte le considerazioni sin qui illustrate, si ritiene di mantenere l'affido del minore all'Ente quale soggetto, al quale deve essere Per_1
conferito mandato al fine di supportare la madre e, soprattutto, garantire il prosieguo di adeguati interventi a sostegno del nucleo familiare necessario a tutelare il benessere dell'intero nucleo familiare, in particolare il percorso intrapreso a settembre 2023 presso il centro “Tiama” di Milano.
Pag. 8 di 11 Assegnazione della casa coniugale
Il Collegio, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, ritiene di dover confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Casorate Primo via Matteotti
n.4, alla ricorrente affinché possa abitarvi unitamente ai due figli collocati stabilmente presso di lei.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Passando agli aspetti economici, nel caso di specie deve darsi atto che i due figli -
maggiorenne e pacificamente non autosufficiente, ed di sedici anni - sono Per_2 Per_1 accuditi totalmente dalla madre, stante l'assenza dell'altro genitore, che risulta essere irraggiungibile, oltre che inadempiente rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di 500,00€ oltre al 50% delle spese extra assegno.
Pertanto, riconosciuto il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, occorre stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare.
La ricorrente, al momento dell'introduzione della causa, prestava la propria attività lavorativa subordinata con la qualifica di operaia addetta alle pulizie presso alcune società ed esercizi commerciali, con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1100,00 € (vd. dichiarazione udienza 9.05.2023), e veniva poi assunta, dal 21.03.2023, a tempo indeterminato con contratto part-time presso la Oasi SNC con una retribuzione lorda pari a circa 5431,00€ annui.
Inoltre, la stessa percepisce integralmente l'assegno Unico Inps, che nell'anno 2023 risultava essere pari ad € 443,00 mensili, del quale però ad oggi non si conosce l'esatto importo;
tuttavia, deve farsi carico del pagamento dell'intera rata del mutuo, pari a circa
300,00€ ( vd verbale ud. 9.05.2023) acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, assegnatale in sede di provvedimenti provvisori, oltre che di tutte spese relative al mantenimento della prole, stante la totale assenza ed irreperibilità del coniuge.
Di contro, dagli atti di giudizio, risulta che il sig. inizialmente prestava la propria CP_1
attività lavorativa presso la società Bilardo Srl, in qualità di muratore, percependo un
Pag. 9 di 11 reddito per l'anno 2022 pari € 17.750,15 al netto di ritenute IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale all'IRPEF (doc.6); in seguito, dopo aver perso il precedente impiego, nel luglio del 2023 lo stesso reperiva una nuova occupazione come operaio presso la RENOVA COSTRUZIONI DI ALLA XHAFERR, con uno stipendio netto di 1367,00€ mensili (doc. 7) e dunque inferiore rispetto a quello precedente (pari a circa 1500,00 € netti mensili) ed allegava a dimostrazione della contrazione reddituale subita solamente una busta paga relativa al mese di settembre 2023.
All' udienza del 03.04.2024, il difensore del sig. dava atto che quest'ultimo era CP_1
stato licenziato ed attualmente, considerata la totale irreperibilità dello stesso, non è possibile conoscere la sua esatta condizione economica.
Tuttavia è note che, un eventuale stato di disoccupazione o precarietà non fa venire meno l'obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente, pertanto tenendo conto di tutte le considerazioni sin qui illustrate, considerato che la ricorrente si fa carico in via esclusiva di tutte le spese relative alla prole ed è gravata dalla rata del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, il Collegio ritiene di poter confermare l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della prole, un assegno pari a 500,00€ mensili, oltre al 50 % delle spese extra assegno.
Spese del procedimento
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del tipo di attività professionale espletata, seguono la soccombenza, pertanto, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi Parte_1 CP_1
l'11.02.2004 a RRAJCE in Albania, atto trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Casorate Primo al n.1 Parte II Serie C Anno 2023 - Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- pronuncia l'addebito della separazione al sig. ; CP_1
Pag. 10 di 11 - assegna la casa coniugale con quanto l'arreda, posta in Casorate Primo via Matteotti
n.4, a , collocataria del figlio minore e della figlia divenuta Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- conferma l'affido del minore all'Ente territorialmente competente;
Per_1
- dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_1
nei confronti del minore Per_1
- Dispone che i Servizi sociali incaricati garantiscano il prosieguo degli interventi adottati a sostegno del nucleo familiare, al fine di tutelare il benessere del nucleo, in particolare il percorso intrapreso presso il centro “Tiama” di Milano, intrapreso da settembre 2023;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la Per_1 Per_2 somma di € 500,00 mensili per dodici mensilità da versarsi in favore di Parte_1
entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT, nonché il
50% delle spese straordinarie;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite del CP_1 Parte_1
presente procedimento, che si liquidano in 5.400,00 €, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1070/2023 R.G. promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Parte_1 CodiceFiscale_1
Lorusso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano via Boccaccio n.27
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Roberta CP_1 C.F._2
Sperzaga e Tiziana Trovò ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via
Spartaco n. 28
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni parte ricorrente:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito di responsabilità a carico del sig. , autorizzando i coniugi a vivere separati CP_1
nel reciproco rispetto;
• assegnare la casa coniugale con quanto l'arreda, posta in Casorate Primo via Per_ Matteotti n.4, alla sig.a , collocataria del figlio minore e della figlia Parte_1
divenuta maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_2
Per_
• disporre l'affido super esclusivo del minore alla sig.ra con Parte_1
collocamento presso la madre e con collocamento presso la madre anche della figlia maggiorenne disponendo un monitoraggio e supporto da parte dei Servizi al Per_2
nucleo familiare.
• porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
Per_ minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 la somma complessiva di € 500,00 mensili per dodici mensilità da versarsi, in via anticipata, alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annua in base CP_1 all'indice ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie sulla base del protocollo del
Tribunale di Pavia;
• dare atto del provvedimento del TM in data 10/9/2024 che ha accolto la richiesta di prosieguo amministrativo formulato da . Per_2
• con il favore delle spese competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni parte resistente
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i quali CP_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Rrajce (Albania) l'11 febbraio 2004, trascritto al numero d'ordine 1, parte 2, Serie C del Registro Atti dello Stato Civile del Comune di
Casorate Primo (PV), anno 2023;
Pag. 2 di 11 - per le ragioni chiarite in narrativa respingere la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- confermare l'affido del minore all'Ente comunale con collocamento Persona_3
presso la madre;
Per_
- proseguire il percorso già avviato a favore del minore presso il Centro Tiama, avviandone l'inserimento presso un Centro diurno post scolastico, con attivazione a suo favore di ogni ulteriore supporto;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra perché vi viva Parte_1
unitamente ai figli;
- atteso che il padre è senza reddito alcuno da molti mesi, disporre la misura del mantenimento ordinario nella somma ritenuta di giustizia, in ogni caso in misura non superiore ad €. di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Pavia);
- confermare l'assegnazione dell'assegno unico, di cui non si conosce l'attuale misura e pari lo scorso anno ad €. 443,00, alla madre signora;
Parte_1
Quanto alla responsabilità genitoriale il ricorrente si rimette alle decisioni del
Tribunale.”
Pag. 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione e di addebito al marito
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, ritiene di dover accogliere la domanda di separazione personale tra i coniugi.
Dagli atti del processo è, infatti, emerso il venir della comunione materiale e spirituale fra le parti, essendosi verificate circostanze tali da rendere allo stato intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In particolare, i numerosi episodi di violenza ed aggressione perpetrati dal marito a danno della moglie, avvalorati dalla pendenza di un procedimento penale presso l'intestato Tribunale, fanno ritenere che l'affectio coniugalis sia irrimediabilmente venuta meno.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l' intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso di specie il sig. alterato per effetto dell'alcol, in costanza di matrimonio CP_1
maltrattava ripetutamente la moglie, sia verbalmente che fisicamente, alla presenza dei due figli ed e tali gravi violazioni si ritiene che, indubbiamente, abbiano Per_2 Per_1
leso in modo irrimediabile il rapporto di coniugio, costituendo l'elemento fondante la causa dell'intollerabilità della convivenza.
In proposito consolidata giurisprudenza ha chiarito che la violenza fisica o psicologica costituisce sempre una violazione rilevante dei doveri coniugali, tale da giustificare l'addebito della separazione anche in presenza di un singolo episodio ed a prescindere dalla sua gravità, difatti la violenza sul coniuge pone in essere «un comportamento
Pag. 4 di 11 idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass, ordinanza n. 12662/2024).
Orbene il resistente, perpetrando condotte violente ai danni della moglie, ha senz'altro integrato la violazione degli obblighi alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed all'assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio e sanciti dall'art. 143 c.c., nonché dei diritti costituzionalmente garantiti tra cui la violazione dei principi di dignità ed uguaglianza ex art. 2 della Costituzione, chiamato a riconosce e tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, prima tra tutte la famiglia.
Alla luce dei fatti esposti, questo Collegio ritiene dunque che le ragioni addotte dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito siano la causa esclusiva ed assorbente del fallimento del matrimonio, pertanto la domanda di addebito al sig. deve essere accolta. CP_1
Sull'affido, collocamento e mantenimento dei figli
Preliminarmente deve darsi atto che divenuta maggiorenne nel corso del Per_2
procedimento, ha formulato richiesta per poter usufruire di un Prosieguo
Amministrativo, finalizzato alla prosecuzione degli interventi in suo favore - in particolare il percorso presso il “Centro Tiama”- e che il Tribunale per i Minorenni ha disposto che la stessa rimanga affidata al Servizio Sociale del Comune di Siziano.
Per quanto concerne, invece, l'individuazione della migliore modalità di affido per il minore occorre preliminarmente osservare quanto segue. Per_1
Il nucleo familiare, a far data dal 18/03/2022, è stato preso in carico dal
[...]
- a seguito della Parte_2
richiesta del dott. psicologo clinico del dipartimento Clinica neurologica e Per_4 psichiatrica Fondazione Mondino, di attivazione dell'intervento di Assistenza
Domiciliare Minori in favore di allora minorenne, affetta da disturbo alimentare Per_2
con agiti autolesivi.
A seguito dell'attivazione del servizio di educativa domiciliare, gli operatori incaricati segnalavano alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano una condizione
Pag. 5 di 11 di grave pregiudizio per chiedendo l'estensione della tutela anche al fratello Per_2
minore ed altresì di attuare provvedimenti urgenti ai sensi art. 403 c.c., a seguito Per_1
di una grave e preoccupante manifestazione di aggressività da parte del padre, alla quale aveva assistito anche una delle educatrici.
Il Sindaco del Comune di Casorate Primo, considerata la segnalazione del Servizio incaricato, ordinava con provvedimento urgente il collocamento dei minori in strutture protette e secretate, poi convalidato dal Tribunale per i Minorenni, mentre la madre rifiutava la messa in protezione dichiarando di volersi trasferire presso la casa della cognata.
Il Tribunale per i Minorenni con successivo decreto, confermato dall'intestato Tribunale con ordinanza del 11.05.2023, affidava i minori all'Ente territorialmente competente, limitava l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per ogni decisione in materia di collocamento, scelte educative-sanitarie e scolastiche nonché per tutti gli incarichi assegnati all'Ente affidatario a tutela di e incaricava i Per_2 Per_1
servizi di svolgere approfondita indagine psicosociale sul nucleo familiare ed assegnava la ex casa familiare alla ricorrente, affinché potesse tornare ad abitarvi con i figli, secondo i modi e tempi dettati dall'Ente affidatario.
A far data dal giugno 2023 i minori risultano essere collocati stabilmente presso la madre, dopo un anno trascorso da in una dimensione di affido familiare e da Per_1
in una comunità per adolescenti nel lodigiano, mentre il padre non è più da Per_2
tempo convivente con il nucleo, anche se non sono mancate irruzioni presso la ex casa familiare, durante le quali l'uomo ha minacciato di morte la moglie e tentato di aggredirla, oltre ad aver danneggiato l'autovettura di proprietà della stessa.
Quest'ultimo, inoltre, ha interrotto ogni contatto con i Servizi competenti a partire da giugno 2022 quando, a seguito della richiesta di di riprendere contatti con il Per_2 padre, l'operatrice individuata aveva organizzato un incontro durante il quale il sig. aveva assunto un atteggiamento oppositivo-provocatorio rifiutandosi di CP_1
collaborare per il benessere dei figli ed incolpando di quanto stesse accadendo, Per_2
per poi rifiutarsi di incontrarla.
Attualmente, il convenuto sembra essersi allontanato dal territorio italiano e dal mese di
Gennaio 2024 si è reso di fatto irreperibile, ignorando completamente le esigenze dei
Pag. 6 di 11 figli, soprattutto dal punto di vista economico, considerato che non ha più versato alcun assegno a titolo di mantenimento ordinario, quantificato in sede di provvedimenti provvisori in 500,00 € mensili, ormai dal mese di dicembre 2023.
Orbene, come evidenziato dalla Curatrice speciale dei minori, l'atteggiamento di totale disinteresse mostrato nei confronti della prole ed i gravi agiti violenti mantenuti nel tempo dal sig. a pregiudizio dei figli “consentono di escludere qualsiasi CP_1
intenzione del medesimo ad intraprendere un percorso di crescita e sviluppo e di assunzione diretta della propria capacità genitoriale” (vedi comparsa conclusionale), pertanto il Collegio ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria di decadenza del sig. dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del minore CP_1 Per_1
In proposito si richiama una pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale “Il comportamento ripetutamente violento del padre nei confronti della partner, alla presenza del figlio, giustifica l'adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, avente scopo non sanzionatorio, ma a tutela del minore, e finalizzato a scongiurare ulteriori condotte pregiudizievoli da parte del genitore maltrattante”. (Conforme Cass. Civ., Sez. VI - 1, Ord. 18 giugno 2018, n. 15949)
In merito, invece, alla richiesta della ricorrente di affido escluso di il Collegio, nel Per_1
primario interesse ed a tutela del minore, ritiene opportuno rigettare la domanda e confermare l'affidamento all'Ente.
Invero, sebbene la madre risulti essere, de facto, l'unica figura di riferimento per il minore nel contesto familiare “dimostrandosi costantemente impegnata nel garantire e promuovere il benessere psico-fisico dei figli che sono collocati presso di lei” (vd relazione servizi 1.10.2024), non sempre è riuscita ad anteporre il benessere della prole ai propri interessi.
Infatti, dalle relazioni depositate dai servizi incaricati è emerso che la stessa, subito dopo essersi allontanata dal coniuge, si era precipitosamente impegnata in una nuova relazione, pianificando una convivenza con il suo nuovo compagno ed assumendosi, inoltre, la responsabilità di prendersi cura della figlia di lui, senza concedere né a se stessa né ai figli il tempo necessario per approfondire “quali sono stati i fattori di rischio che in passato l'hanno esposta ad una relazione maltrattante con il rischio di recidive”(vd. relazione servizi sociali 8 agosto 2023).
Pag. 7 di 11 Dopo aver posto fine anche a quest'ultima relazione, poiché il compagno si era ben presto rivelato “possessivo ed anch'egli inadeguato”, la sig.ra si è legata CP_1
sentimentalmente ad un altro uomo di origine albanese, che pare supportare emotivamente la ricorrente, aiutandola “a mantenere un miglior equilibrio nell'espressione della sua genitorialità, mitigando quell'oscillazione tra “genitorialità debole” e “atteggiamenti impulsivi” che subentrano proprio quando si spaventa”. Pt_1
(vd relazione centro . Pt_3
Ebbene, risulta evidente che per la sig.ra sussistono ancora evidenti fragilità CP_1
emotive che allo stato sono mitigate grazie alla presenza del nuovo compagno, figura che però non può essere considerata stabile, anche in ragione del breve lasso di tempo intercorso dall'inizio della relazione (estate 2024), pertanto il Collegio ritiene di non poter condividere le considerazioni dei servizi incaricati quanto alla possibilità di affidare in via esclusiva il minore alla madre, poiché il ritrovato equilibrio familiare, definito funzionale “ seppur precario e ancora da consolidare”, appare attribuito più al supporto dell'attuale partner che ad un effettivo percorso di miglioramento della figura materna nell'espressione della sua piena genitorialità.
In tal senso, anche la Curatrice speciale dei minori ritiene che “La madre dei minori, pur mostrandosi molto attenta ai bisogni dei figli e disponibile, è ancora provata dalle vicende personali che l'hanno coinvolta negli ultimi anni nel suo rapporto con il marito, connotato da violenza e continui maltrattamenti, tanto da apparire ancora fisicamente affaticata ed emotivamente pregiudicata” (vd. comparsa conclusionale curatore minori).
Pertanto, tenendo conto di tutte le considerazioni sin qui illustrate, si ritiene di mantenere l'affido del minore all'Ente quale soggetto, al quale deve essere Per_1
conferito mandato al fine di supportare la madre e, soprattutto, garantire il prosieguo di adeguati interventi a sostegno del nucleo familiare necessario a tutelare il benessere dell'intero nucleo familiare, in particolare il percorso intrapreso a settembre 2023 presso il centro “Tiama” di Milano.
Pag. 8 di 11 Assegnazione della casa coniugale
Il Collegio, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, ritiene di dover confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Casorate Primo via Matteotti
n.4, alla ricorrente affinché possa abitarvi unitamente ai due figli collocati stabilmente presso di lei.
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Passando agli aspetti economici, nel caso di specie deve darsi atto che i due figli -
maggiorenne e pacificamente non autosufficiente, ed di sedici anni - sono Per_2 Per_1 accuditi totalmente dalla madre, stante l'assenza dell'altro genitore, che risulta essere irraggiungibile, oltre che inadempiente rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di 500,00€ oltre al 50% delle spese extra assegno.
Pertanto, riconosciuto il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, occorre stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare.
La ricorrente, al momento dell'introduzione della causa, prestava la propria attività lavorativa subordinata con la qualifica di operaia addetta alle pulizie presso alcune società ed esercizi commerciali, con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1100,00 € (vd. dichiarazione udienza 9.05.2023), e veniva poi assunta, dal 21.03.2023, a tempo indeterminato con contratto part-time presso la Oasi SNC con una retribuzione lorda pari a circa 5431,00€ annui.
Inoltre, la stessa percepisce integralmente l'assegno Unico Inps, che nell'anno 2023 risultava essere pari ad € 443,00 mensili, del quale però ad oggi non si conosce l'esatto importo;
tuttavia, deve farsi carico del pagamento dell'intera rata del mutuo, pari a circa
300,00€ ( vd verbale ud. 9.05.2023) acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, assegnatale in sede di provvedimenti provvisori, oltre che di tutte spese relative al mantenimento della prole, stante la totale assenza ed irreperibilità del coniuge.
Di contro, dagli atti di giudizio, risulta che il sig. inizialmente prestava la propria CP_1
attività lavorativa presso la società Bilardo Srl, in qualità di muratore, percependo un
Pag. 9 di 11 reddito per l'anno 2022 pari € 17.750,15 al netto di ritenute IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale all'IRPEF (doc.6); in seguito, dopo aver perso il precedente impiego, nel luglio del 2023 lo stesso reperiva una nuova occupazione come operaio presso la RENOVA COSTRUZIONI DI ALLA XHAFERR, con uno stipendio netto di 1367,00€ mensili (doc. 7) e dunque inferiore rispetto a quello precedente (pari a circa 1500,00 € netti mensili) ed allegava a dimostrazione della contrazione reddituale subita solamente una busta paga relativa al mese di settembre 2023.
All' udienza del 03.04.2024, il difensore del sig. dava atto che quest'ultimo era CP_1
stato licenziato ed attualmente, considerata la totale irreperibilità dello stesso, non è possibile conoscere la sua esatta condizione economica.
Tuttavia è note che, un eventuale stato di disoccupazione o precarietà non fa venire meno l'obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente, pertanto tenendo conto di tutte le considerazioni sin qui illustrate, considerato che la ricorrente si fa carico in via esclusiva di tutte le spese relative alla prole ed è gravata dalla rata del mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, il Collegio ritiene di poter confermare l'obbligo a carico del resistente di versare alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della prole, un assegno pari a 500,00€ mensili, oltre al 50 % delle spese extra assegno.
Spese del procedimento
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto del tipo di attività professionale espletata, seguono la soccombenza, pertanto, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e , sposatisi Parte_1 CP_1
l'11.02.2004 a RRAJCE in Albania, atto trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune di Casorate Primo al n.1 Parte II Serie C Anno 2023 - Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
- pronuncia l'addebito della separazione al sig. ; CP_1
Pag. 10 di 11 - assegna la casa coniugale con quanto l'arreda, posta in Casorate Primo via Matteotti
n.4, a , collocataria del figlio minore e della figlia divenuta Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- conferma l'affido del minore all'Ente territorialmente competente;
Per_1
- dichiara la decadenza di dall'esercizio della responsabilità genitoriale CP_1
nei confronti del minore Per_1
- Dispone che i Servizi sociali incaricati garantiscano il prosieguo degli interventi adottati a sostegno del nucleo familiare, al fine di tutelare il benessere del nucleo, in particolare il percorso intrapreso presso il centro “Tiama” di Milano, intrapreso da settembre 2023;
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore CP_1
e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la Per_1 Per_2 somma di € 500,00 mensili per dodici mensilità da versarsi in favore di Parte_1
entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT, nonché il
50% delle spese straordinarie;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite del CP_1 Parte_1
presente procedimento, che si liquidano in 5.400,00 €, oltre alle spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 11 di 11