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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Controparte_1
AN e dell'avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PARISI
AN
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. PARISI AN e dell'avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._1
PARISI AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ CH
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PARISI Controparte_4
AN e dell'avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA PASCALI 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI AN
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto pagina 1 di 4 dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, Controparte_5
per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Pistoia (PI) il Persona_1
12.11.1873, figlio di e non si è MAI Persona_2 Persona_3 Parte_1
e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana
[...]
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze pagina 2 di 4 protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. , cittadino italiano, nato a Persona_1
Montale, Comune in Provincia di Pistoia (PI) il 12.11.1873, che non ha mai rinunciato e quindi perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. , cittadino italiano, nato a [...], Persona_1
Comune in Provincia di Pistoia (PI) il 12.11.1873 ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. nata a [...]/RJ - Brasile, il Parte_2 pagina 3 di 4 22/11/1985, RG: 21.982.414-1, CF: , residente in [...], 65 - Appartamento 1102 C.F._2
- Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CAP 20261-120 - Brasile;
Controparte_2 [...]
nata a [...]/RJ - Brasile, il 20/12/1988, RG: 21.890.255-9, CF: Parte_3
, residente in [...], 214 - Blocco A - Appartamento 903 - C.F._3
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CAP 22011-010 - Brasile-sono cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 781/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARISI Controparte_1
AN e dell'avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PARISI
AN
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. PARISI AN e dell'avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._1
PARISI AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
RZ CH
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PARISI Controparte_4
AN e dell'avv. TEIXEIRA CARDOSO VAGNER ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA PASCALI 6 88100 CATANZARO presso il difensore avv. PARISI AN
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note autorizzate su udienza cartolare
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, Accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto pagina 1 di 4 dichiarare i ricorrenti cittadini Italiani “iure sanguinis” dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al e, Controparte_5
per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto e documentato di essere discendente diretto del sig.
[...]
, cittadino italiano, nato a [...], Comune in Provincia di Pistoia (PI) il Persona_1
12.11.1873, figlio di e non si è MAI Persona_2 Persona_3 Parte_1
e non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana
[...]
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel momento della richiesta di cittadinanza in forte ritardo nell'esaminare le istanze pagina 2 di 4 protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano sig. , cittadino italiano, nato a Persona_1
Montale, Comune in Provincia di Pistoia (PI) il 12.11.1873, che non ha mai rinunciato e quindi perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. , cittadino italiano, nato a [...], Persona_1
Comune in Provincia di Pistoia (PI) il 12.11.1873 ed emigrato in Brasile dove si è sposato ed deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
per quanto concerne le spese di lite la. declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: che i sigg. nata a [...]/RJ - Brasile, il Parte_2 pagina 3 di 4 22/11/1985, RG: 21.982.414-1, CF: , residente in [...], 65 - Appartamento 1102 C.F._2
- Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CAP 20261-120 - Brasile;
Controparte_2 [...]
nata a [...]/RJ - Brasile, il 20/12/1988, RG: 21.890.255-9, CF: Parte_3
, residente in [...], 214 - Blocco A - Appartamento 903 - C.F._3
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CAP 22011-010 - Brasile-sono cittadini italiani .
-Spese compensate
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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