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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 268 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti,
n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni, c.f. (PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_3
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Dichiarare che l'esponente, a seguito degli esiti della malattia professionale del 13.06.2013 (Sindrome del tunnel carpale bilaterale), residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 07% o in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000, per il danno biologico permanente nella misura del 07% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa e con decorrenza 27.09.2024;
3) di conseguenza condannare l' , in persona del suo direttore pro-tempore - sede di CP_1 Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di essa istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 10/02/2025, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella misura del
7% e preteso per aggravamento in malattia professionale del 13/06/2013 (Sindrome del tunnel carpale bilaterale), giusta domanda di revisione passiva presentata in via amministrativa in data 27/09/2024 e non accolta dall' . CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito
[...]
l'insussistenza del nesso di derivazione causale tra il preteso aggravamento e l'esposizione al rischio professionale, con conseguente conferma della valutazione del danno biologico complessivo nella misura non indennizzabile del 5%.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale, all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 14/10/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha contestato, sotto il profilo
2 medico legale, il mancato riconoscimento da parte del Ctu del preteso aggravamento, chiedendo il rinnovo della perizia, mentre, l' ha chiesto il rigetto della domanda sulla CP_1 scorta degli esiti ad essa favorevoli della Ctu.
2. Nel merito la domanda non appare fondata e, come tale, non merita accoglimento.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento in malattia professionale “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” e valutato nella misura del 7%, a fronte del riconoscimento pari al 5% da parte dell' e non accolto dall' . CP_1 CP_1
Più in particolare, risulta in atti che la ricorrente in data 13/06/2013 presentava all' CP_1 una richiesta di riconoscimento di MP per “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” e con provvedimento del 6/11/2013 veniva riconosciuta affetta da postumi nella misura non indennizzabile del 4%.
In data 27/09/2024 presentava all' , a mezzo patronato, una richiesta di revisione CP_1 passiva per aggravamento dei postumi con richiesta di riconoscimento del danno biologico nella misura del 7%.
Con provvedimento del 15/10/2024, l' accertava un aggravamento del danno CP_1 biologico nella misura non indennizzabile del 5%.
Avverso tale provvedimento la ricorrente in data 06/11/2024 presentava all' , a CP_1 mezzo patronato, opposizione rivendicando la misura di danno al 7%, giusta documentazione sanitaria in atti.
A seguito della predetta opposizione, l' con provvedimento del 13/11/2024 rigettava CP_1
l'opposizione, confermando la valutazione del danno biologico in misura pari al 5%.
In data 20/02/2025 la ricorrente veniva riconosciuta affetta da Ipoacusia lieve con postumi valutati nella misura del 2% e nella misura complessiva del 6%, operato il cumulo con un caso di infortunio preesistente.
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott.ssa la quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_1 considerazioni medico legali, sulla base degli esami disponibili ha riscontrato quanto segue:
“La ricorrente, come risulta dalla documentazione sanitaria presente in atti, in data
21.01.2024 ha effettuato un Esame Elettroneurografico - Elettromiografico presso il Dott.
specialista in neurologia, che certificava “Conclusioni: Reperti Persona_2 elettroneurografia indicativi di neuropatia da intrappolamento bilaterale del nervo mediano al tunnel carpale di media entità (class Neurofisiol.)”.
3 Trattasi pertanto di una sindrome del tunnel carpale di media e NON di grave entità, la cui valutazione va effettuata alla luce della VOCE 163 della tabella delle menomazioni” di cui al D. M.12.7.2000 che prevede per Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità un punteggio fino al 7%.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che l'aggravamento per cui è causa non si evince dalla documentazione sanitaria presente agli atti, tanto più che l'esame obiettivo rilevato dalla sottoscritta in sede di operazioni peritali è praticamente sovrapponibile a quanto certificato nella Relazione di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica effettuata dai sanitari del 11.10.2024. CP_1
Infine, a conferma di quanto sopra descritto, in sede di operazioni peritali la Ricorrente ha esibito alla sottoscritta un Esame Elettroneurografico - Elettromiografico effettuato in data
09.05.2025 presso il Dott. specialista in neurologia, che certificava Persona_2
“Anamnesi: Controllo in STC, precedente esame del 20.1.2024…Conclusioni: Reperti elettroneurografici indicativi di neuropatia da intrappolamento bilaterale del nervo mediano al tunnel carpale di media entità (class Neurofisiol.). NB rispetto al precedente controllo del
20/01/2024, reperti sostanzialmente invariati”.
Occorre sottolineare, pertanto, che anche all'Esame Elettroneurografico-
Elettromiografico effettuato il 09.05.2025 lo specialista neurologo ha evidenziato, rispetto al precedente controllo del 20/01/2024, reperti sostanzialmente invariati”.
Il Ctu ha, pertanto, verificato l'insussistenza del preteso aggravamento e ha concluso ritenendo che “(…) per la sig.ra NON emerge nessun maggior danno in Parte_1 revisione passiva (aggravamento) su malattia professionale (sindrome del tunnel carpale bilaterale)”.
In definitiva, il consulente ha accertato l'insussistenza del preteso aggravamento dei postumi per la malattia professionale denunciata, non avendo evidenziato, gli ultimi accertamenti diagnostici in atti, alcuna evoluzione in senso peggiorativo della suddetta patologia, con conferma della valutazione del danno biologico effettuata dall' nella CP_1 misura non indennizzabile del 5%.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
4 Il Ctu ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni fatte pervenire da parte ricorrente, ribadendo l'entità live e non grave della malattia professionale sofferta e la sostanziale assenza di peggioramenti intervenuti alla data della presentazione della domanda di revisione passiva.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente rigetto della domanda.
Non può, dunque, riconoscersi il maggior danno biologico richiesto nella misura del 7% per postumi invalidanti da malattia professionale (Sindrome del tunnel carpale bilaterale) stante l'accertata insussistenza del ritenuto aggravamento.
3. Non essendovi ragioni per disporre la compensazione, né risultando la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo (valori al minimo, considerate le difese e l'attività processuale espletata), mentre le spese di CTU sono poste a carico solidale delle parti, stante la necessità di un accertamento sotto il profilo medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 268/2025 così provvede:
• rigetta il ricorso;
• pone le spese di lite a carico di parte ricorrente nella misura di € 1.450,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Teramo, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Teramo, Corso De Michetti,
n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni, c.f. (PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_3
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Dichiarare che l'esponente, a seguito degli esiti della malattia professionale del 13.06.2013 (Sindrome del tunnel carpale bilaterale), residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 07% o in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000, per il danno biologico permanente nella misura del 07% o in quella diversa che sarà dimostrata in corso di causa e con decorrenza 27.09.2024;
3) di conseguenza condannare l' , in persona del suo direttore pro-tempore - sede di CP_1 Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di essa istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 10/02/2025, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella misura del
7% e preteso per aggravamento in malattia professionale del 13/06/2013 (Sindrome del tunnel carpale bilaterale), giusta domanda di revisione passiva presentata in via amministrativa in data 27/09/2024 e non accolta dall' . CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha eccepito
[...]
l'insussistenza del nesso di derivazione causale tra il preteso aggravamento e l'esposizione al rischio professionale, con conseguente conferma della valutazione del danno biologico complessivo nella misura non indennizzabile del 5%.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale, all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 14/10/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha contestato, sotto il profilo
2 medico legale, il mancato riconoscimento da parte del Ctu del preteso aggravamento, chiedendo il rinnovo della perizia, mentre, l' ha chiesto il rigetto della domanda sulla CP_1 scorta degli esiti ad essa favorevoli della Ctu.
2. Nel merito la domanda non appare fondata e, come tale, non merita accoglimento.
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento in malattia professionale “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” e valutato nella misura del 7%, a fronte del riconoscimento pari al 5% da parte dell' e non accolto dall' . CP_1 CP_1
Più in particolare, risulta in atti che la ricorrente in data 13/06/2013 presentava all' CP_1 una richiesta di riconoscimento di MP per “Sindrome del tunnel carpale bilaterale” e con provvedimento del 6/11/2013 veniva riconosciuta affetta da postumi nella misura non indennizzabile del 4%.
In data 27/09/2024 presentava all' , a mezzo patronato, una richiesta di revisione CP_1 passiva per aggravamento dei postumi con richiesta di riconoscimento del danno biologico nella misura del 7%.
Con provvedimento del 15/10/2024, l' accertava un aggravamento del danno CP_1 biologico nella misura non indennizzabile del 5%.
Avverso tale provvedimento la ricorrente in data 06/11/2024 presentava all' , a CP_1 mezzo patronato, opposizione rivendicando la misura di danno al 7%, giusta documentazione sanitaria in atti.
A seguito della predetta opposizione, l' con provvedimento del 13/11/2024 rigettava CP_1
l'opposizione, confermando la valutazione del danno biologico in misura pari al 5%.
In data 20/02/2025 la ricorrente veniva riconosciuta affetta da Ipoacusia lieve con postumi valutati nella misura del 2% e nella misura complessiva del 6%, operato il cumulo con un caso di infortunio preesistente.
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott.ssa la quale, dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_1 considerazioni medico legali, sulla base degli esami disponibili ha riscontrato quanto segue:
“La ricorrente, come risulta dalla documentazione sanitaria presente in atti, in data
21.01.2024 ha effettuato un Esame Elettroneurografico - Elettromiografico presso il Dott.
specialista in neurologia, che certificava “Conclusioni: Reperti Persona_2 elettroneurografia indicativi di neuropatia da intrappolamento bilaterale del nervo mediano al tunnel carpale di media entità (class Neurofisiol.)”.
3 Trattasi pertanto di una sindrome del tunnel carpale di media e NON di grave entità, la cui valutazione va effettuata alla luce della VOCE 163 della tabella delle menomazioni” di cui al D. M.12.7.2000 che prevede per Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità un punteggio fino al 7%.
Da quanto sovra esposto risulta quindi che l'aggravamento per cui è causa non si evince dalla documentazione sanitaria presente agli atti, tanto più che l'esame obiettivo rilevato dalla sottoscritta in sede di operazioni peritali è praticamente sovrapponibile a quanto certificato nella Relazione di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica effettuata dai sanitari del 11.10.2024. CP_1
Infine, a conferma di quanto sopra descritto, in sede di operazioni peritali la Ricorrente ha esibito alla sottoscritta un Esame Elettroneurografico - Elettromiografico effettuato in data
09.05.2025 presso il Dott. specialista in neurologia, che certificava Persona_2
“Anamnesi: Controllo in STC, precedente esame del 20.1.2024…Conclusioni: Reperti elettroneurografici indicativi di neuropatia da intrappolamento bilaterale del nervo mediano al tunnel carpale di media entità (class Neurofisiol.). NB rispetto al precedente controllo del
20/01/2024, reperti sostanzialmente invariati”.
Occorre sottolineare, pertanto, che anche all'Esame Elettroneurografico-
Elettromiografico effettuato il 09.05.2025 lo specialista neurologo ha evidenziato, rispetto al precedente controllo del 20/01/2024, reperti sostanzialmente invariati”.
Il Ctu ha, pertanto, verificato l'insussistenza del preteso aggravamento e ha concluso ritenendo che “(…) per la sig.ra NON emerge nessun maggior danno in Parte_1 revisione passiva (aggravamento) su malattia professionale (sindrome del tunnel carpale bilaterale)”.
In definitiva, il consulente ha accertato l'insussistenza del preteso aggravamento dei postumi per la malattia professionale denunciata, non avendo evidenziato, gli ultimi accertamenti diagnostici in atti, alcuna evoluzione in senso peggiorativo della suddetta patologia, con conferma della valutazione del danno biologico effettuata dall' nella CP_1 misura non indennizzabile del 5%.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
4 Il Ctu ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni fatte pervenire da parte ricorrente, ribadendo l'entità live e non grave della malattia professionale sofferta e la sostanziale assenza di peggioramenti intervenuti alla data della presentazione della domanda di revisione passiva.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente rigetto della domanda.
Non può, dunque, riconoscersi il maggior danno biologico richiesto nella misura del 7% per postumi invalidanti da malattia professionale (Sindrome del tunnel carpale bilaterale) stante l'accertata insussistenza del ritenuto aggravamento.
3. Non essendovi ragioni per disporre la compensazione, né risultando la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo (valori al minimo, considerate le difese e l'attività processuale espletata), mentre le spese di CTU sono poste a carico solidale delle parti, stante la necessità di un accertamento sotto il profilo medico legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 268/2025 così provvede:
• rigetta il ricorso;
• pone le spese di lite a carico di parte ricorrente nella misura di € 1.450,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto.
Teramo, 14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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